E entrata in vigore ieri, 18 luglio 2012 la Riforma del mercato del lavoro.

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Transcript:

Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RIFORMA DEL LAVORO I NUOVI CONTRATTI A CHIAMATA E entrata in vigore ieri, 18 luglio 2012 la Riforma del mercato del lavoro. Contestualmente, in medesima data è arrivata anche la Circolare n. 18 del Ministero del lavoro che chiarisce (purtroppo) in extremis i contenuti della norma, proprio nel suo giorno di entrata in vigore. La legge porta con se profonde modifiche, in materia di flessibilità in entrata, in uscita e sulla riforma degli ammortizzatori sociali (punti che approfondiremo in apposite circolari in seguito). Ciò che invece riveste la caratteristica di urgenza, per codesto studio e per i lettori della presente circolare, sono TRE PUNTI che saranno analizzati in questa ed altre circolari di prossima pubblicazione e sono i seguenti: LE NUOVE MODALITA DI DIMISSIONI LE NUOVE CONDIZIONI PER IL RICORSO AL JOB ON CALL O RAPPORTO A CHIAMATA LE NUOVE CARATTERISTICHE PER L ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO. Si analizzano di seguito LE NUOVE CONDIZIONI PER IL RICORSO AL JOB ON CALL O RAPPORTO A CHIAMATA La Riforma del mercato del lavoro ha introdotto novità rilevanti anche in relazione alla disciplina del lavoro intermittente incidendo in particolar modo sul campo di applicazione della fattispecie e introducendo una comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro deve effettuare prima dell inizio della prestazione lavorativa. Dal 18 luglio 2012 il contratto di lavoro a chiamata è stipulabile (nuovi contratti) solamente qualora ricorra una delle due ipotesi: - per le attività e mansioni discontinue individuate dal CCNL applicato in azienda ovvero, in assenza di CCNL, dal Regio Decreto 2657/1923, già conosciuto con la precedente normativa;

- con soggetti con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni - fermo restando che le prestazioni di lavoro intermittente potranno essere svolte fino al compimento del 25mo anno di età del soggetto, oltre il quale il contratto di lavoro intermittente cesserà di produrre i suoi effetti. Alla luce delle modifiche introdotte, il comma 22, art. 1 della Legge n. 92/2012 dispone che: - i contratti sottoscritti al 18 luglio 2012 - se incompatibili con il nuovo campo di applicazione del lavoro intermittente - cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da detta data. Di conseguenza, tutti i contratti di lavoro intermittente che non sono compatibili con il nuovo campo di applicazione, cesseranno automaticamente a partire dal 18 luglio 2013. E chiaro che, mediante appositi incontri, il nostro studio troverà assieme a ciascun cliente la soluzione negoziale più opportuna per queste tipologie contrattuali rimaste scoperte. Ma i 12 mesi sono comodi per l organizzazione di tale attività. Sin d ora si raccomanda a ciascun cliente di trasformare i rapporti di lavoro di job on call in altre tipologie contrattuali (anche part time con/senza clausole di flessibilità) nel caso di effettiva continuità e regolarità nella prestazione, proprio per le ragioni di seguito meglio analizzate. Ciò che invece sta creando una vera e propria rivoluzione contrattuale è il nuovo adempimento obbligatorio, sempre introdotto dalla Riforma, in capo ai datori di lavoro che consiste nell invio alla DTL territorialmente competente di una comunicazione contenente l indicazione della durata della prestazione di ciascun lavoratore a chiamata. Tale comunicazione deve essere effettuata: - prima della prestazione lavorativa (di ciascun collaboratore) ovvero - prima di un ciclo integrato di prestazione di durata non superiore a 30 giorni, - mediante sms, fax o posta elettronica o altre modalità di comunicazione che dovranno essere individuate dal Ministero del Lavoro. (Il nostro studio consiglia in entrambi i casi, ALMENO il giorno precedente la prestazione lavorativa). La violazione degli obblighi di comunicazione alla DTL comporta l applicazione di una sanzione amministrativa - di importo da 400,00 euro a 2.400,00 euro - per ogni lavoratore interessato - non diffidabile ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Si allega fac-simile della comunicazione che i datori di lavoro dovranno inviare alla DTL territorialmente competente via fax o posta elettronica. Nella mail

trasmetterò in allegato anche la bozza della comunicazione in formato WORD, in modo che possa essere riutilizzata da parte Vostra. Ad oggi risulta ancora impossibile effettuare la comunicazione mediante SMS, che come dispone la normativa potrà costituire un ulteriore modalità di invio. Il nostro studio, per gestire l imminente obbligo di comunicazione alle DTL COMPETENTI, si è già adoperato nel fare le comunicazioni per TUTTI i job on call per il periodo 18/07/2012 31/07/2012 ipotizzando una presenza al lavoro costante. Pertanto, per il periodo SINO AL 31.07.2012 SE SI INTENDE CONFERMARE LA PRESENZA CONTINUATIVA SINO AL 31/07/2012 (ossia per tuti i giorni esclusi ovviamente i riposi settimanali) NON DOVRA ESSERE COMUNICATO ALCUNCHE. (Attenzione. In questo caso dovranno essere compilate anche le presenze in modo continuativo!!) SE INVECE NON SI INTENDE CONFERMARE LA PRESENZA CONTINUATIVA SINO AL 31/07/2012 DOVRA ESSERE EFFETTUATA UNA SEMPLICISSIMA COMUNICAZIONE, VIA FAX O EMAIL AI RIFERIMENTI SOTTO RIPORTATI, che sostituirà quella precedentemente inviata dal mio studio. Per il periodo dal 1.08.2012, invece, TUTTI I CLIENTI dovranno autonomamente comunicare agli indirizzi sotto riportati la presenza al lavoro dei JOB ON CALL PRIMA DELL INIZIO DELL ATTIVITA LAVORATIVA. In assenza di tale comunicazione, le sanzioni saranno quelle sopra indicate (da 400,00 a 2.400,00 euro per ogni lavoratore interessato). Il nostro studio non potrà occuparsi di tale comunicazione considerata in particolar modo la frequenza con la quale ciascun datore di lavoro dovrà chiamare il proprio (o i propri) lavoratore a chiamata. Quello che il Ministero intende evitare, attraverso il nuovo obbligo di queste comunicazioni, è l utilizzo distorto del ricorso al job on call. Già anche nella nostra precedente circolare (23 dicembre 2011) avevamo rilevato che, con l assunzione di uno o più lavoratori a chiamata potevano verificarsi anche diverse settimane (se non mesi!) di totale assenza di chiamate!! Considerato l intensificarsi delle ispezioni da parte degli Istituti, e di questo nuovo adempimento amministrativo, consigliamo vivamente i signori clienti di verificare le posizioni aperte e di cessare i rapporti di lavoro, qualora non vi sia più una prestazione lavorativa con il job on call (o una presunta ripresa dell attività futura). Se, invece, il rapporto di lavoro è ancora effettivo teniamo a precisare che la mancata registrazione delle presenze mensili e (da ieri) anche la mancata

chiamata, comportano automaticamente la denuncia per evasione contributiva oltre che le nuove sanzioni descritte!!! Per tale motivo il nostro studio è già disponibile sin da oggi all analisi dei job on call attualmente instaurati, per la verifica di una eventuale (ed alternativa) soluzione contrattuale. In seguito gli indirizzi regionali dove inviare la comunicazione. Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti. Vigonza, 19 luglio 2012 Studio Bortoletto Dott. Alberto Bortoletto