Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

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CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari Europei ed Internazionali Consiglio Nazionale del Notariato * La lezione è stata registrata prima della pubblicazione del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea n. L 177 del 4.7.2008. Redazione a cura della Fondazione Italiana per il Notariato

Indice Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 Roma I relativa alla legge applicabile e alle obbligazioni contrattuali La prestazione caratteristica Il principio di prossimità Autonomia privata ed autonomia internazionalprivatistica L art. 3 della Convenzione L art. 3 del Regolamento Volontà del diritto comunitario Previsioni limitative e immobili Livelli contrattuali Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 2 di 14

Convenzione di Roma del 19/6/1980 Roma I sulla legge applicabile e sulle obbligazioni contrattuali La Convenzione di Roma è lo strumento comunitario principe che regola le obbligazioni contrattuali ed è tuttora in vigore, in attesa che venga pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell UE, il Regolamento modificativo ed attuativo delle norme comunitarie. La Convenzione nasceva dall art. 220 del TR CE, oggi art. 293, in base al quale veniva richiesto agli ordinamenti statali di regolamentare materie di diritto internazionale privato, cercando di contemperare sistemi di diritto rigidi (previsti da ordinamenti continentali) con quelli flessibili (previsti dagli ordinamenti anglosassoni). Il sistema di leggi applicabili al sistema contrattuale era impostato su un sistema abbastanza flessibile rivolto principalmente agli interpreti ermeneutici del sistema contrattuale (i.e. giudici) dopo che il contratto era già stato concluso. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 3 di 14

La prestazione caratteristica Tale sistema prevedeva, dunque, che i criteri di determinazione della legge applicabile ad un contratto fossero individuati secondo degli schemi flessibili tali che sia il legislatore sia l interprete potessero avere una facoltà interpretativa ampia. L art. 4 della Convenzione di Roma prevede la regola di applicazione del contratto e i criteri di collegamento tra un contratto e una determinata legge che viene applicata ad esso. Il comma 1 dello stesso articolo prevede che il Paese di riferimento tra liberi contraenti di un contratto sia quello con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. In questo contesto, la prestazione caratteristica è l elemento principale di un contratto, secondo il quale il contratto raggiunge i suoi effetti a prescindere dalla volontà dei contraenti, nel momento in cui il contratto è stato concluso. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 4 di 14

Il principio di prossimità Nella maggior parte dei contratti, l elemento monetario economico è centrale e permane in tutti i negozi. Ciò significa che, sino ad ora, si è ritenuta prestazione caratteristica quella non-monetaria, che a sua volta localizza la legge applicabile. Il principio di prossimità, attraverso il quale il contratto ha una miglior prossimità con un certo Stato, il cui ordinamento viene interamente applicato a quel contratto, ha dato luogo ad un interpretazione troppo flessibile. Si è, allora, reso necessario modificare l art. 4 del Regolamento nel senso di individuare, in modo più rigido, gli elementi da cui dedurre l individuazione della legge applicabile, determinando, pertanto, nel contenuto della norma i criteri di collegamento attraverso i quali arrivare a tale determinazione in modo oggettivo e certo. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 5 di 14

Autonomia privata ed autonomia internazional-privatistica Vi è una forte contrapposizione tra l autonomia privata rimessa ai contraenti nella stipulazione del contratto e l autonomia internazional-privatistica rimessa agli stessi contraenti di scegliere liberamente la legge da applicare ad un contratto e cioè di determinare gli assetti economici di questo rapporto che possono essere tipici, atipici o ibridi perché sono obbligazioni contrattuali che nascono da sistemi legislativi diversi e che possono creare fattispecie contrattuali nuove. Quest ultima autonomia è riconosciuta dai legislatori sia comunitari che statali, perché la tendenza è quella di lasciare grande autonomia contrattuale ai contraenti finalizzata al mantenimento degli effetti economici, che i contraenti vogliono il contratto produca internamente fra le parti. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 6 di 14

L art. 3 della Convenzione di Roma Il legislatore comunitario ha dovuto ampliare il grado di autonomia internazional-privatistica, (cioè la facoltà che viene data ai contraenti di scegliere la legge applicabile) per passare da un sistema flessibile a uno rigido (dalla Convenzione al Regolamento). Non in tutti i casi è possibile per il contraente scegliere la legge, perché possono esserci delle opzioni che i contraenti non possono fare e che sono rimesse al legislatore. Il vecchio art. 3 della Convenzione di Roma che si intitolava libertà di scelta recitava: «il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti che deve essere espressa o risultare ragionevolmente certa dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero ad una parte soltanto di esso». Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 7 di 14

L art. 3 del Regolamento La norma, che è stata parzialmente ripetuta nell art 3 dell attuale Regolamento, recita: «il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti» - e non regolato - «e la scelta espressa risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso». Il nuovo art. 3 della bozza di Regolamento in attuazione richiede un comportamento attivo da parte dei contraenti: cioè che questi ultimi abbiano la facoltà di scegliere la legge applicabile e, persino, che il contratto sia interamente regolamentato e disciplinato da una legge diversa da quella che sarebbe la sua legge naturale. I contraenti possono anche scegliere che soltanto una parte del contratto venga sottoposta ad una legge diversa rispetto a quella del resto del contratto. Possono modificare la scelta di legge in maniera unilaterale, sempre che questo non infici gli interessi dei terzi o i principi previsti dalle norme d applicazione necessaria. Infine, i contraenti possono scegliere principi contrattuali che non sono legati a nessun Paese in particolare (i.e. i principi Unidroit). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 8 di 14

Volontà del diritto comunitario Quindi, la libertà internazional-privatistica di scelta rimessa ai contraenti si espande tanto da consentire agli operatori e ai contraenti di avere un assetto di interesse facilmente individuabile. Il diritto comunitario ha espressamente voluto dar maggior potere interpretativo ai notai, agli operatori economici e del diritto e ai contraenti stessi di determinare la legge applicabile, o per mezzo di elementi stringenti o per mezzo della scelta rimessa ai contraenti, lasciando all interpretazione ermeneutica (i.e. dei giudici), prima dominante, un ruolo oggi più marginale. Questo è in linea con i principi generali previsti dal Trattato istitutivo CE, secondo i quali vanno tutelati il buon funzionamento del contratto, la libera circolazione dei beni e delle merci e vanno prevenute le eventuali incertezze nei provvedimenti giudiziari che potrebbero limitare l impatto del contratto. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 9 di 14

Previsioni limitative e gli immobili Vi è, quindi, un aumento della capacità di scelta autonoma dei contraenti con delle previsioni limitative, la più importante delle quali riguarda gli immobili ed è prevista dal nuovo art. 4 del nuovo Regolamento. Dove il contratto ha per oggetto diritti immobiliari, la legge applicabile è quella del locus rei sitae, cioè del luogo dove si trovano gli immobili. Il fine di tali limitazioni è quello di arrivare ad un principio generale sancito dagli art. 9, 10 e 11 del Regolamento stesso, cioè che il limite alla libera scelta della legge regolatrice del contratto sia il rispetto delle norme di applicazione necessaria (che vanno ad incidere sull ordine sociale, civile e politico di ogni singolo Paese, la cui derogabilità porterebbe danni al Paese stesso), quelle formali e quelle sostanziali. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 10 di 14

Previsioni limitative e gli immobili Tali principi nascono da tipi contrattuali a noi vicini. Ad esempio, per un contratto di mutuo stipulato fra una banca di un certo Paese ed un mutuatario di un altro Paese, dove si hanno obbligazioni pecuniarie ma non si vanno a toccare norme imperative, le parti possono scegliere la legge da applicare. Per la parte di contratto che ha ad oggetto, ad esempio, le iscrizioni ipotecarie e i diritti reali immobiliari, rientra in gioco quella norma dell art. 4, secondo cui tali diritti immobiliari non possono essere regolamentati che dalla legge del locus rei sitae. La differenza tra la Convenzione di Roma ed il Regolamento di Roma è l ampliamento della forza degli operatori, che devono interpretare il contratto prima della sua conclusione. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 11 di 14

Livelli contrattuali Individuare un contratto su vari livelli che ci permettano di capire l impatto internazionalprivatistico che ha il contratto rispetto alle parti, ai terzi e agli ordinamenti ci aiuta ad individuare l interpretazione della legge applicabile. L assetto conclusivo di un contratto con gli interessi economici che le parti intendono tutelare può essere considerato il livello intermedio, dove i contraenti sono nella piena autonomia di determinare gli assetti economici e contrattuali che determinano quello che dal contratto discende. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 12 di 14

Livelli contrattuali Da questo livello ne discendono altri due, rispettivamente di rango inferiore (legati all autonomia privata delle parti e che sono collegati agli effetti contrattuali) e superiore (legati all autonomia internazional-privatistica e cioè alla capacità dei contraenti di non scegliere una legge applicabile, di rimettersi alle norme di legge in materia di legge applicabile, determinare quale sia la prestazione caratteristica, quale il principio di prossimità che lega un contratto ad un determinato Paese localizzandolo, ovvero scegliere dei principi legislativi applicabili per i quali l'autonomia internazional-privatistica si rivolge ad un determinato ordinamento). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 13 di 14

Livelli contrattuali Da ciò consegue, come ultimo livello, che la scelta internazional-privatistica comporta che tutti gli effetti che il contratto produce saranno rientrati nell ordinamento scelto dai contraenti, il quale ordinamento, a sua volta, riprenderà sia la norma relativa alla libertà di scelta, sia quella relativa agli assetti/interessi, sia gli effetti inter-partes o nei confronti dei terzi. La Convenzione di Roma sta per essere abrogata ed il Regolamento, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CE, dovrà applicarsi anche alle norme interne del nostro ordinamento, visto che, come noto, il Regolamento ha il primato sull ordinamento italiano. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 14 di 14