UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Il presidente DECISIONE EX-96-1 DEL PRESIDENTE DELL UFFICIO dell'11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'ufficio (modificata per decisione EX-96-7 del 30 luglio 1996, decisione EX-03-1 del 20 gennaio 2003 e decisione EX-06-1 del 12 gennaio 2006) IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario che istituisce l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), denominato «il regolamento», in particolare l'articolo 119, paragrafo 2, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), in particolare gli articoli 5, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari, nel prosieguo "regolamento n. 2246/2002 della Commissione", in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2, considerando che è conveniente istituire un sistema di conti correnti che faciliti il pagamento delle tasse e delle tariffe all'ufficio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il pagamento delle tasse e delle tariffe all'ufficio può avvenire mediante conti correnti aperti presso l'ufficio, secondo i termini e le condizioni previsti dalla presente decisione. Articolo 2 1. Possono essere titolari dei conti correnti di cui alla presente decisione: a) le persone fisiche o giuridiche che possono essere titolari di marchi comunitari in virtù dell'articolo 5 del regolamento, b) le persone che possono rappresentare terzi nei riguardi dell'ufficio in virtù dell'articolo 89 del regolamento, c) le associazioni di rappresentanti. 2. Le persone e le associazioni menzionate nel paragrafo 1 possono essere titolari di un solo conto corrente. Articolo 3 1. La domanda di apertura di un conto corrente deve avvenire per iscritto ed essere inviata al seguente indirizzo: Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)
Dipartimento Finanze Avenida Europa, 4 E 03080 Alicante Fax: 00 34 96 513 9113 2. Soppresso 3. La domanda di apertura di un conto corrente deve indicare il nome del richiedente, la sua professione o attività, l'indirizzo e i numeri di telefono e di telefax. 4. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata con la quale il richiedente dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni della presente decisione così come tutte le ulteriori sue modifiche, e dà mandato al presidente dell'ufficio o al suo delegato di effettuare il prelevamento automatico, dal suo conto corrente, di tutte le tasse e tariffe dovute all'ufficio. 5. Il mandato per il prelevamento di tutte le tasse e le tariffe dovute è valido per il pagamento di tutte le tasse e le tariffe esigibili dall'ufficio relativamente a tutte le domande, a tutte le richieste ed a tutti gli atti procedurali compiuti dinanzi all'ufficio: a) dal titolare del conto corrente, oppure b) dal rappresentante del titolare del conto corrente, purché regolarmente nominato e munito di procura, fatta salva l applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 6. L'Ufficio mette a disposizione degli interessati i formulari di domanda di apertura di un conto corrente. 7. Il titolare del conto corrente deve depositare presso l Ufficio un approvvigionamento iniziale di almeno 3000 euro. 8. Dopo il ricevimento del pagamento summenzionato, l Ufficio comunicherà l apertura del conto e il relativo numero alla parte interessata. 9. Il conto corrente è operativo dalla data dell'approvvigionamento iniziale. Articolo 4 1. Il conto corrente è espresso in euro. Tutti i versamenti devono essere effettuati in euro. 2. Tutti gli approvvigionamenti devono avvenire tramite bonifico bancario. 3. È compito del titolare del conto prendere in tempo utile tutte le disposizioni necessarie affinché ci sia sempre una copertura sufficiente. 4. Soppresso. 5. I costi bancari attinenti a tutte le operazioni di approvvigionamento dei conti correnti sono a carico dei rispettivi titolari. Articolo 5 Qualora una delle parti di un procedimento dinanzi all'ufficio, o un suo rappresentante, chieda che una determinata tassa sia addebitata su un conto corrente intestato ad altri e del quale non sia autorizzata a disporre ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), tale richiesta non verrà presa in considerazione dall'ufficio, a meno che fornisca all'ufficio, prima della data alla quale il pagamento della tassa si considera avvenuto ai sensi dell'articolo 7, la prova per iscritto che il titolare del conto corrente acconsente all'addebito di detta tassa. Articolo 6 1. A decorrere dal giorno di apertura del conto corrente, l'ufficio addebita, man mano che si svolgono le dovute procedure, il conto corrente nella misura in cui sia sufficientemente
coperto di tutte le tasse e tariffe da pagare e che si riferiscono alle suddette procedure, attribuendo ogni volta una data di pagamento, conforme alla scadenza prescritta dalle disposizioni dell'articolo 7 che segue. 2. Tuttavia, l'ufficio non addebita il conto corrente con riferimento a una tassa o a una tariffa determinata, se riceve dal suo titolare, per iscritto, l'indicazione esplicita di non utilizzare il suddetto conto per I pagamenti attinenti. 3. La somma prelevata sarà la somma in euro della tassa o della tariffa in questione, secondo il tariffario in vigore alla data in cui il pagamento viene ritenuto effettuato. Articolo 7 Con l'addebito del conto corrente il pagamento della tassa o tariffa è ritenuto effettuato: a) per la tassa di base per il deposito della domanda di marchio comunitario: l'ultimo giorno dellascadenza di pagamento; se il richiedente richiede espressamente l'addebito alla data di ricevimento della domanda, il giorno di ricevimento della domanda; b) per la tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi, oltre la terza, per una domanda di marchio comunitario: il giorno in cui l'ufficio determina il numero di classi per cui va pagata una tassa per classe, ove e purché vi sia un accordo tra l'ufficio e il richiedente; c) per le tasse (comprese le tasse per classe) per la registrazione di un marchio comunitario: l'ultimo giorno della scadenza di pagamento; se il richiedente richiede espressamente l'addebito in una data precedente, il giorno di ricevimento della relativa comunicazione; d) per le tasse (incluse le tasse per classe) per il rinnovo della registrazione di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario registrato: il giorno in cui viene presentata la domanda di rinnovo; e) per la tassa di registrazione, la soprattassa di registrazione, la tassa di pubblicazione e la soprattassa di pubblicazione, relativamente ad una domanda di disegno o modello comunitario registrato, se non si chiede il differimento della pubblicazione: il giorno in cui è stata depositata la domanda di disegno o modello comunitario registrato; f) per la tassa di registrazione, la soprattassa di registrazione, la tassa di differimento e la soprattassa di differimento, relativamente ad una domanda di disegno o modello comunitario registrato, se viene chiesto il differimento della pubblicazione: il giorno in cui è stata depositata la domanda di disegno o modello comunitario registrato; g) per la tassa di pubblicazione e la soprattassa di pubblicazione in caso di differimento: la prima data tra il giorno che corrisponde a tre mesi prima del termine del periodo di differimento ed il giorno in cui il titolare chiede di anticipare la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari; h) per gli altri tipi di tasse e per le tariffe: alla data di ricevimento della domanda, della dichiarazione, del ricorso, dell'opposizione o della richiesta rispetto al/la quale la tassa è esigibile. Articolo 8 1. Se, nel momento in cui l'ufficio procede all'addebito, i fondi disponibili sul conto corrente non sono sufficienti a coprire il pagamento dell'importo complessivo delle tasse o delle tariffe da addebitare, notificazione ne è fatta al titolare del conto corrente. 2. Se il conto corrente viene riapprovvigionato nel giro di un mese dalla notificazione prevista al paragrafo precedente, permettendo così il pagamento delle tasse in questione e dei
costi amministrativi previsti al paragrafo 3, l'ufficio addebita automaticamente il conto della somma corrispondente; il pagamento è ritenuto avvenuto alla data alla quale avrebbe dovuto esserlo inizialmente. 3. I costi di amministrazione citati al paragrafo 2 ammontano al 20% della somma della tassa pagata in ritardo e non superano in nessun caso un massimo di 500 euro, senza essere inferiori a 100 euro. 4. I costi amministrativi di cui al paragrafo 2 non sono dovuti se il titolare del conto corrente fornisce all'ufficio la prova che il versamento per approvvigionare il conto corrente con fondi sufficienti è stato disposto, secondo le modalità previste dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) o iii), del regolamento n. 2869/95 della Commissione, ovvero dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) o iii), del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, prima del momento in cui l'ufficio ha proceduto all'addebito. Articolo 9 1. Il titolare di un conto corrente può chiedere all'ufficio di accedere al proprio estratto conto via Internet. In tal caso, l'ufficio fornisce al titolare del conto una password per un accesso ristretto all'estratto conto. Negli altri casi, l'ufficio invia regolarmente, in genere una volta alla settimana, un estratto conto cartaceo in cui sono riportate le operazioni effettuate nel periodo in questione. 2. Il titolare del conto notifica all'ufficio eventuali irregolarità o errori nelle operazioni effettuate entro le due settimane successive alla data di ricevimento dell'estratto conto cartaceo ovvero, qualora sia stato concesso l'accesso all'estratto conto via Internet, alla data alla quale l'operazione è stata effettuata. Eventuali operazioni irregolari o errate saranno rettificate dall'ufficio, a decorrere dalla data alla quale l'operazione è stata effettuata. Articolo 10 Se l'ufficio constata che sono stati commessi errori al momento dell'esecuzione del prelevamento automatico, effettua una regolarizzazione contabile del conto con valuta alla data alla quale il pagamento è stato effettuato. Articolo 11 1. Il titolare di un conto corrente può chiudere il suddetto conto mediante una comunicazione scritta all'ufficio. Il mandato per il prelevamento automatico cessa di produrre i suoi effetti alla data di ricevimento della suddetta comunicazione. 2. Il conto corrente è ritenuto chiuso nel caso in cui il titolare revochi o sospenda il mandato concesso per il prelevamento. L'Ufficio salda il conto. Articolo 12 L'Ufficio si riserva la facoltà di chiudere il conto corrente mediante comunicazione scritta al titolare, in particolare qualora l'utilizzazione del conto corrente non sia conforme ai termini e alle condizioni previsti dalla presente decisione. La chiusura prende effetto tre mesi dopo la data di invio di questa notificazione. Il saldo del conto corrente sarà rimborsato al titolare. Articolo 13 La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'ufficio. La presente decisione entra in vigore oggi. Fatto a Alicante, addì 11 gennaio 1996 Jean-Claude Combaldieu Articolo 14
Presidente