PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 1076 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Approvazione delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore" a valere dal 1 luglio 2015. Il giorno 29 Giugno 2015 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 5

La Relatrice comunica: con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013 sono state approvate le Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore a valere dal 1 luglio 2013. Tali Disposizioni sostituivano le precedenti Disposizioni ICEF approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 22 giugno 2012. Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento per la XV Legislatura, con l Ordine del giorno n. 1 (prot. PAT/RFA001-14/05/2014-0260615), ha impegnato la Giunta provinciale, fra l altro, a rimodulare, previa attenta verifica della reperibilità dei relativi dati, alcuni parametri delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell Indicatore della condizione economica familiare (ICEF), migliorando la capacità selettiva dell indicatore, al fine di garantire un maggior grado di attendibilità delle autocertificazioni rilasciate dal soggetto richiedente benefici, prestazioni, servizi sociali o assistenziali all effettiva realtà economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, in relazione a taluni componenti riguardanti, ad esempio, la rata complessiva di mutuo contratto per l acquisto della prima casa, gli immobili (prima casa) non muniti di abitabilità, il possesso di beni mobili come auto, moto o natanti, il pignoramento delle stipendio nei limiti del quinto, del soggetto richiedente le prestazioni e l introduzione di franchigie mirate e graduate;. Il Consiglio delle autonomie locali nel rilasciare, in data 2 marzo 2015, il parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 23 marzo 2015, concernente Attuazione dell'articolo 18 della legge provinciale sulle politiche sociali. Introduzione in via sperimentale dell'indicatore ICEF al fine della determinazione della compartecipazione alle spese per la fruizione degli interventi socio-assistenziali, (prot. PAT/RFA036-04/03/2015-0119536) chiedeva alla Giunta provinciale, fra l altro, di impegnarsi a valutare l ipotesi di modificare i criteri generali del calcolo dell indicatore ICEF che riguardano trasversalmente tutte le politiche equitative della Provincia con riguardo alla considerazione del patrimonio immobiliare. Infine, ulteriori modifiche alla disciplina ICEF, contenute in questo provvedimento sono derivate da alcune esigenze su aspetti specifici emerse in sede di applicazione delle Disposizioni stesse. Il Comitato tecnico di esperti nominato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 810 di data 26 maggio 2014, ha esaminato nella seduta del 30 aprile 2015 le suddette questioni relative alle modifiche delle Disposizioni ICEF 2015 e ha elaborato un aggiornato delle medesime, come risultano dal testo allegato a questo provvedimento. Nello specifico, le principali modifiche che si propongono all approvazione della Giunta provinciale, riguardano i seguenti aspetti: Articolo 13 (Oneri deducibili ai fini ICEF): Gli oneri deducibili sono classificabili in due categorie che seguono regole e criteri distinti: oneri relativi a spese effettivamente sostenute (es.: spese mediche, canone di locazione, interessi del mutuo ecc ) ed oneri deducibili in misura forfettaria in quanto sono finalizzate a riservare un trattamento di favore nei confronti di situazioni soggettive del nucleo familiare o di singoli componenti delle stesso meritevoli di tutela (es.: condizione Pag. 2 di 5

lavorativa, composizione del nucleo in relazione ai genitori e al numero di figli minori, stato di non autosufficienza, ecc ) si è ritenuto opportuno mantenere nell articolo 13 le norma relative alle spese effettivamente sostenute e di istituire un articolo ad hoc (articolo 13-bis) per gli oneri deducibili in via forfettaria. In particolare, all articolo 13 si propone di apportare le seguenti modifiche: - (comma 1, lett. h)), la possibilità di dedurre il canone di locazione per l abitazione di residenza, si estende anche al caso in cui l immobile di proprietà sia stato dichiarato inabitabile o inagibile e, comunque, non sia utilizzabile. La perdita dell uso della abitazione di residenza, senza il venir meno della proprietà, e la conseguente necessità di reperire sul libero mercato un alloggio in affitto vengono ritenuti degli eventi che incidono negativamente sul bilancio familiare di cui tener conto ai fini del calcolo dell indicatore ICEF; - (comma 4-bis). Viene inserito il nuovo comma 4-bis che prevede la possibilità di dedurre il pignoramento del quinto dello stipendio nei casi individuati dal Comitato di valutazione. Infatti, rispetto a quanto richiesto dal citato Ordine del Giorno del Consiglio, che apriva la deducibilità a tutti i casi di pignoramento, si ritiene opportuno verificare le motivazioni che hanno determinato l atto esecutivo per limitare il beneficio ai soli casi di effettivo bisogno; Articolo 13-bis: le modifiche riguardano: - (comma 1, lett. b)), viene portata da euro 1.000,00 ad euro 1.500,00 la deduzione per ogni componente femminile di nuclei familiari composti da almeno due componenti, che lavora. Questa modifica mira in ultima analisi a far emergere rapporti di lavoro irregolari in cui in genere sono coinvolte delle lavoratici; - (punto 1, lett. d)), si chiarisce che la valutazione della sussistenza di un nucleo familiare composto da entrambi i genitori lavoratori ed un figlio minore, viene effettuata al momento della compilazione della domanda, cioè nel momento in cui devono essere individuati tutti i componenti del nucleo familiare; Articolo 15, comma 1, lett. g): questo nuova lettera, riguardante i criteri per la valutazione come patrimonio delle partecipazioni non qualificate in società quotate, in realtà nel testo in vigore era inserita, in modo non perfettamente coerente, nei criteri per la valutazione come reddito degli altri tipi di partecipazione; Articolo 16 (Patrimonio immobiliare): viene introdotto il comma 6-bis al fine di escludere dal patrimonio da valutare gli immobili che sono oggetto di un pignoramento esecutivo o di un sequestro giudiziario, in quanto di fatto non più nella disponibilità del nucleo familiare; Articolo 19 (Franchigie): il comma 1 viene sostituito da un altro in base al quale si estende la franchigia sull abitazione principale anche ai terreni edificabili, a condizione che il nucleo familiare non abbia la proprietà o altro diritto reale su sull abitazione di residenza e abbia avuto la concessione edilizia per tali terreni. È evidente l intento di tutelare quei nuclei che hanno in progetto la realizzazione della propria abitazione di residenza su un terreno che altrimenti continuerebbe ad essere valutato come una seconda casa ; Articolo 25 (Controllo delle dichiarazioni in base a indici di consumo): al terzo alinea vengono aggiunti agli autoveicoli anche i motoveicoli di cilindrata pari o superiore ai 500 CC, le navi e le imbarcazioni da diporto, quali indicatori di consumo tali a verificare la congruità dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati; Pag. 3 di 5

Articolo 26 (Attività di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione): al quale viene demandato il compito di esprimersi sulla corretta interpretazione delle disposizioni ICEF. Allegato 1 delle Disposizioni ICEF (Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare): al punto 1.5 viene aggiunto un periodo per specificare che non si tiene conto del requisito delle residenza per i soggetti affidati quando il provvedimento di affidamento, per ragioni di sicurezza, non richiede il cambio di residenza per non rendere noti la nuova residenza e l identità della famiglia affidati aria. Infine, sono state apportate modifiche meramente formali per una migliore comprensibilità del testo, ai seguenti articoli: articolo 5, comma 1; articolo 7, rubrica e comma 1; articolo 9; articolo 12, comma 2; articolo 13, comma 5; articolo 13-bis, comma 1; articolo 16, comma 3. Per ultimo, la Relatrice, in accordo con il parere del Comitato tecnico ICEF, fa presente che la proposta contenuta nell Ordine del giorno n. 1 del Consiglio volta ad ammettere in deduzione l intera rata del mutuo per l acquisto dell abitazione, e non solo la quota interessi, se accettata rappresenterebbe un doppio vantaggio non giustificato, in quanto la quota capitale è a tutti gli effetti un investimento in un bene particolare, cioè l abitazione di residenza, che è escluso nella quasi totalità dei casi dalla valutazione del patrimonio per effetto della franchigia prevista dall articolo 19 delle disposizioni ICEF. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta del Consiglio delle autonomie locali di modificare sostanzialmente i criteri di valutazione del patrimonio immobiliare, dopo un primo esame in sede di Comitato tecnico ICEF, essa richiede un ulteriore approfondimento tecnico finalizzato a valutare con precisione le ricadute economiche per la finanza provinciale. Infatti, tale modifica dovrebbe comunque affrontare aspetti di non poco conto sui quali anche in passato c è stata un ampia discussione. Si fa riferimento, in particolare, alla eventuale franchigia sulle abitazioni non principali, l esclusione dalla valutazione delle abitazioni date in uso gratuito ai figli, da un lato, al passaggio alla valutazione IMU e alla valutazione delle abitazioni all estero. La proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere della competente Commissione consiliare permanente che nella seduta del 10.06.2015 ha espresso parere favorevole (CPTN/P/11/06/2015-0009208). Il testo delle disposizioni allegate è stato sottoposto in data 27.05.2013 all esame delle Organizzazioni sindacali e le stesse hanno espresso parere favorevole con nota acquisita a protocollo n. PAT/RFS206-12/06/2015-0311036. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; - vista la deliberazione n. 1345 di data 1 luglio 2013; - visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare permanente, comunicato dal Presidente del Consiglio provinciale con nota di data 10.06.2015 (CPTN/P/11/06/2015-0009208); Pag. 4 di 5

- visto il parere positivo delle Organizzazioni sindacali (prot. n. PAT/RFS206-12/06/2015-0311036); - visti i pareri dei Servizi di staff; - a voti unanimi espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1) di approvare le Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) trovano applicazione a partire dal 1 luglio 2015; 3) di incaricare l Agenzia provinciale per l assistenza e la previdenza integrativa ad attivare le iniziative necessarie per l aggiornamento del sistema informativo ICEF al fine di consentire la raccolta delle dichiarazioni ICEF, la valutazione della condizione economica familiare, nonché l attività di controllo delle dichiarazioni stesse secondo le disposizioni di cui al punto 1); 4) di rinviare a successivo provvedimento l approvazione del nuovo modello di dichiarazione ICEF e delle relative istruzioni per la compilazione; 5) di rinviare a successivo provvedimento l adeguamento dell algoritmo di calcolo approvato con deliberazione n. 1407 di data 28 giugno 2012; 6) di dare atto che, a seguito dell approvazione della presente deliberazione, i riferimenti alla disciplina ICEF, approvata dalle deliberazioni n. 1122 di data 15 maggio 2009, n. 1419 del 17 giugno 2010, n. 1339 di data 22 giugno 2013 e n. 1345 di data 1 luglio 2013, contenuti nei provvedimenti riguardanti le singole politiche di settore, che continuano ad applicarsi alle domande presentate dal 1 luglio 2015, si intendono riferiti al presente provvedimento. GZ Pag. 5 di 5