ALLEGATO TECNICO 1B PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO



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ALLEGATO TECNICO 1B PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO Milano, 23 luglio 2001 1) DETERMINAZIONE QUANTITA' E CORRISPETTIVO. a) Il materiale oggetto del presente allegato viene inteso il CDR regolamentato dal D.M. 5/2/ 98, nonché la frazione secca proveniente da impianti di valorizzazione di RU e rifiuti speciali assimilati, destinato a recupero energetico, di seguito indicati come combustibili alternativi. Le tipologie di materiale di imballaggio sono quelle previste dal Programma Generale di Prevenzione e Gestione Conai. b) Il limite massimo della quantità da avviare a recupero energetico dei rifiuti di imballaggio in alluminio, carta e plastica sul totale dei rifiuti urbani è determinato dai quantitativi indicati nei Piani Specifici di Prevenzione dei Consorzi di filiera interessati. E fatta salva la facoltà di questi ultimi di riconoscere quantitativi maggiori. c) Il corrispettivo per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio, presenti nelle frazioni qualificate di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, viene riconosciuto, così come riportato al punto 3 a) dell'allegato Tecnico per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggi stipulato in data 13-10-99 al gestore degli impianti di produzione di combustibile alternativo cui alla lettera a). d) Il gestore di ciascun impianto di cui al punto 2 provvederà ad emettere fattura con frequenza trimestrale, sulla base delle modalità riportate nella successiva Convenzione con ciascun Consorzio di filiera. I Consorzi di filiera interessati provvederanno a liquidare tali fatture entro 60 gg. fine mese dalla data di emissione. e) Il gestore degli impianti di combustibile alternativo, per accedere alla lista di cui al punto 2 e alla specifica convenzione con i Consorzi di filiera interessati, dovrà essere in attività e in grado di documentare sia la tipologia del materiale in ingresso come rifiuto urbano e/o rifiuto speciale assimilato, facendo riferimento ai Comuni di provenienza, sia le quantità di combustile alternativo effettivamente termovalorizzato, facendo riferimento ai singoli impianti di destino. f) Il corrispettivo unitario riconosciuto al gestore per il recupero dei rifiuti di imballaggi contenuti nel combustibile alternativo, di cui alla lettera a) prodotto ed effettivamente recuperato, sarà pari a quanto stabilito dall Accordo di Programma Quadro per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio, sottoscritto tra ANCI e CONAI in data 8 luglio 1999. g) Il corrispettivo è calcolato sulla base della quantità del combustibile alternativo di cui alla lettera a) prodotta e conferita agli impianti operanti sulla base del D.M. 5/2/ 98, o autorizzati ai sensi del D.lgs. 22/97, desumibili da scritture contabili o da documenti amministrativi previsti per la gestione dei rifiuti, moltiplicata per la percentuale di rifiuti di imballaggio determinata con le modalità riportate al punto 3. h) Al fine di massimizzare il recupero di materia, oltre che di energia, contenendo Io smaltimento in discarica, nonché per fornire i dati necessari per la redazione del Programma Generale di Prevenzione e Gestione Conai, il gestore dell impianto si impegna a comunicare ai Consorzi di filiera

le relative quantità di rifiuti di imballaggio eventualmente avviate a riciclo, provenienti dall impianto stesso. i) Nel caso di impianto di produzione di combustibile alternativo, di cui alla lettera a), che effettua simultaneamente anche termovalorizzazione del tal quale e che pertanto rientra nell Allegato 1A, il corrispettivo e i relativi obblighi sono regolati dal presente allegato solo per la quantità di combustibile alternativo prodotta e avviata a recupero. j) A tutti gli effetti, la Convenzione definita sulla base del presente allegato e i relativi oneri contrattuali, compresi quelli relativi all applicazione del pregresso, si intendono decorrenti a far data dalla stipula di detta Convenzione tra l impianto di produzione di combustibile alternativo e il singolo Consorzio di Filiera. k) Si fissa convenzionalmente nella data del 30 settembre 2001 il termine entro il quale le aziende interessate possono avanzare richiesta di convenzione e nella data del 31 dicembre 2001 il termine entro il quale la stessa deve essere perfezionata tra gli impianti di produzione di combustibile alternativo di cui al successivo punto 2 e il singolo Consorzio di Filiera. Dopo tali termini, l impianto di produzione di combustibile alternativo perderà il diritto al riconoscimento del corrispettivo sul pregresso. l) Ai fini della completa valorizzazione del materiale, le parti di cui al presente accordo concordano la possibilità di avviare a recupero energetico la frazione residua dall operazione di selezione e/o riciclaggio, effettuata negli impianti indicati dai Consorzi di Filiera interessati e corrispondente alla frazione proveniente dalla raccolta differenziata. m) I Gestori degli impianti prendono in carico e recuperano la frazione residua di cui al punto precedente sino a un massimo del 10% della quantità di materiale effettivamente accreditato dai Consorzi di Filiera. Quantitativi eccedenti il detto 10% potranno essere conferiti mediante accordi bilaterali con il gestore. n) In considerazione dello stato di incertezza sulla classificazione degli scarti di selezione da utilizzare nella produzione di CDR e della necessità di verificare operativamente l intero ciclo di produzione del CDR stesso, per i soli impianti di cui al punto 2) del presente accordo che producono CDR a norma del DM 5/2/98, in caso di limitazioni normative documentate, è sospeso l obbligo di ritiro della frazione di cui ai punti l) e m). o) Entro il 31.12.2001, le parti si incontreranno al fine di valutare l applicazione della normativa e l effettivo sviluppo operativo della produzione ed utilizzo del CDR. Resta comunque inteso che eventuali variazioni sostanziali della normativa di riferimento anteriori alla data del 31.12.2001 comporteranno l obbligo per la parti di procedere con decorrenza immediata alla verifica delle specifiche condizioni dell Accordo in essere.

ELENCO IMPIANTI DI PRODUZIONE COMBUSTIBILI ALTERNATIVI a) Si riportano a seguire gli impianti che alla data di sottoscrizione del presente allegato hanno i requisiti per sottoscrivere la Convenzione: RAGIONE SOCIALE IMPIANTO PROVINCIA 1 ACM DOLO VE 2 AREA RAVENNA RA 3 ATM UDINE UD 4 AMNIU PRATO PO 5 AMSA MILANO MI 6 BAS BERGAMO BG 7 CON.SMA.RI POLLENZA MC 8 CONSORZIO QUADRIFOGLIO FIRENZE FI 9 D.G.I. PORTO AZZURRO LI 10 FERTILVITA GIUSSAGO PV 11 FERTILVITA MONTANASO LO 12 LOMELLINA ENERGIA PARONA PV 13 NUOVA GEOVIS BOLOGNA BO 14 SERUSO MONTICELLO LC 15 SIEM CERESARA MN 16 SIEM PIEVE DI CORIANO MN b) L elenco di cui al punto 2 a) sarà aggiornato in funzione delle nuove richieste di impianti da ammettere alla convenzione, a seguito di accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 1 c), che i gestori degli impianti di produzione di combustibile alternativo avranno cura di far pervenire a Conai.

3) MODALITA DI DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI IMBALLAGGIO PRESENTI NEL COMBUSTIBILE ALTERNATIVO PRODOTTO ED AVVIATO A TERMOVALORIZZAZIONE. a) Al fine della determinazione delle percentuali di rifiuto di imballaggio presenti nel combustibile alternativo si concorda di procedere come segue: I. dai valori ottenuti sulla base delle analisi merceologiche 1 effettuate sugli impianti di termovalorizzazione di cui all Allegato 1A, si escludono tutte le frazioni merceologiche che durante le fasi di trasformazione del rifiuto tal quale in combustibile alternativo vengono estratte. In particolare, si sono tolte le frazioni relative a: rifiuti di imballaggio in vetro, rifiuti di imballaggio in acciaio, rifiuti organici e inerti presenti nella frazione altro rifiuto pesato. Effettuando tale elaborazione si ottiene che la percentuale di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico presenti nel combustibile alternativo è pari al 37.51% così suddivisa: 17.55% imballaggi plastici; 19.04% imballaggi cellulosici; 0.92% imballaggi alluminio. II. è presumibile ipotizzare che durante le fasi di lavorazione del rifiuto, la presenza di imballaggi di cui al comma I sia soggetta a una diminuzione dovuta a perdite durante le fasi di trasformazione del rifiuto tal quale in combustibile alternativo. Tale fattore K è differente per ogni materiale di imballaggio: K=10% per plastica; K=30% per carta; K=70% per alluminio. Applicando il K di dispersione di cui al comma II alla percentuale di cui al comma I si ottiene che la presenza percentuale di rifiuti di imballaggio presenti nel combustibile alternativo avviato a termorecupero. Fino a nuova determinazione, la percentuale di rifiuti di imballaggio avviati a termorecupero è pari al 29,40% suddivisa nei tre materiali come segue: 15.80% imballaggi plastici; 13,33% imballaggi cellulosici; 0,28% imballaggi alluminio. b) Tale procedura di determinazione delle quantità di rifiuti di imballaggio avviate a termorecupero riportata alla precedente lett. a) sarà valida fino al 31 dicembre 2001. Per gli anni successivi, il K di dispersione di cui al precedente punto a) verrà determinato per ogni singolo impianto di cui al punto 2. 4) GESTIONE DEL PERIODO PREGRESSO. a) Al fine del riconoscimento del corrispettivo economico di cui al punto 1, si intende come pregresso il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2000. 1 Tali valori corrispondono al dato medio delle analisi merceologiche effettuate sui 27 impianti di termovalorizzazione ammessi a Convenzione riferiti all anno 2000. Tale dato sarà valido fino al 31 dicembre 2001 e verrà sottoposto a successiva verifica.

b) Il corrispettivo per il periodo pregresso sarà riconosciuto da ciascun Consorzio di Filiera solo dopo la sottoscrizione della specifica Convenzione tra il Consorzio stesso ed il Gestore dell impianto di produzione di combustibile alternativo. c) La determinazione della percentuale di rifiuti di imballaggio presenti nel combustibile alternativo prodotto ed avviato ad effettiva termovalorizzazione dal singolo impianto nel periodo pregresso di cui al punto 4 a) sarà determinata ai sensi di quanto descritto al punto 3 a).