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AL COMUNE DI PERUGIA U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI FESTE POPOLARI (art.4 legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2) Il/la sottoscritto/a.. nato/a a... il.. e residente in.. Via..... n... codice fiscale... cittadinanza. tel./ cell...... in qualità di: o titolare ditta individuale denominata. o legale rappresentante della società/ associazione/organismo collettivo denominato con sede in........ Via... n., codice fiscale/partita iva. e- mail. PEC.. ai sensi dell art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35 S E G N A L A l inizio dell attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel giorno/nei giorni con il seguente orario.. presso in occasione della FESTA POPOLARE denominata.. organizzata da. A tal fine, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, D I C H I A R A di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i. (1); di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli art. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. n. 773/31 (2); che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (antimafia) (3); 1/7

di aver presentato in data.. la prescritta Notifica di Inizio Attività alla U.S.L. Umbria n. 1 (D.G.R. n. 791 del 31/05/2010), che si allega copia; che l attività di somministrazione di alimenti e bevande verrà esercitata : o in locali privati/aree private, di cui il sottoscritto ha la disponibilità a titolo di o ; in aree pubbliche, di proprietà di, di cui il sottoscritto ha la disponibilità a seguito di..... (es. concessione di suolo pubblico, convenzione per la gestione, ecc ) di essere a conoscenza - che per festa popolare si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari. - che nelle feste popolari per lo svolgimento congiunto dell attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 50% della superficie complessiva a disposizione dell area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nelle relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica. - che in ciascuna festa popolare l esercizio dell attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi e i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il 60% da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità. Data Firma Allegati: - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; - elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati firmato dall organizzatore (copia dello stesso va tenuta a disposizione presso il luogo della manifestazione per eventuali controlli); - fotocopia della Notifica di Inizio Attività presentata alla U.S.L. Umbria n. 1; - dichiarazione di consenso alla somministrazione di alimenti e bevande, sottoscritta dall organizzatore della manifestazione (nel caso in cui la S.C.I.A. sia presentata da un soggetto diverso dall organizzatore della manifestazione); - fotocopia del permesso/carta di soggiorno ( per cittadini non appartenenti all Unione Europea). Inoltre: in caso di associazioni - autocertificazione del legale rappresentante, relativa alla eventuale presenza dell organo di controllo (Collegio Sindacale/Sindaco) nell Associazione/organismo collettivo, come da ALLEGATO A (non necessaria nel caso in 2/7

cui l autocertificazione - Allegato A - sia stata già compilata per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione); - autocertificazione degli eventuali componenti del Collegio Sindacale/Sindaco, inerente il possesso dei requisiti morali previsti per lo svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, come da ALLEGATO B; in caso di società - autocertificazione dei soggetti di cui all art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. (codice leggi antimafia), inerente il possesso dei requisiti morali previsti per lo svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, come da ALLEGATO B (nell Allegato B sono indicati i soggetti che hanno l obbligo di rendere tale autocertificazione). A V V E R T E N Z E L attività oggetto della presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere iniziata a partire dalla data di presentazione della segnalazione al Comune e previa presentazione di Notifica Inizio Attività alla A.S.L. n. 2 Perugia. Alla presente Segnalazione Certificata di Inizio attività non fa seguito alcun provvedimento del Comune. E pertanto onere dell interessato custodire copia della medesima, con apposto il timbro di ricezione del Comune o corredata di ricevuta di accettazione della raccomandata a.r. o di ricevuta di avvenuta consegna a mezzo PEC, ed esibirla ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza. E vietato somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il dichiarante, oltre all applicazione delle sanzioni penali, decade dai benefici conseguenti alla presente Segnalazione certificata di Inizio Attività basata sulla dichiarazione non veritiera. I locali utilizzati per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere muniti del certificato di agibilità rilasciato dal Comune e gli impianti certificati ai sensi di legge. Ai sensi del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, in vigore dal 1 maggio 2012, l organizzatore della manifestazione deve provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal gestore del servizio. Per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, ecc ). Non è ammesso l uso di stoviglie non riutilizzabili o di plastica. E ammesso l uso di stoviglie monouso, ma in tal caso queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate, certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432. Il responsabile della manifestazione deve comunicare all Ufficio Gestione Raccolta Differenziata e Sviluppo Agenda 21 Locale, il programma delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle attività (per informazioni: tel. 075/5774437 - Str. Santa Lucia n. 2). Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comunale, oltre all applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi. 3/7

N O T E (1) Ai sensi dell art. 71 del D.L.gs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.: 1. Non possono esercitare l attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 2. Non possono inoltre esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande oltre i casi sopra elencati coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. da 519 al 544 c.p.), per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi; 3. il divieto di esercizio dell attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), e f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (il termine per ottenere la riabilitazione nei casi suddetti è stato ridotto a tre anni dall art. 179 del c.p.); 4. il divieto di esercizio dell attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività commerciale e da tutti i soggetti indicati nell art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (codice leggi antimafia). In caso impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall eventuale altra persona preposta all attività commerciale. (2) Ai sensi dell art 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia devono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione, a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate qualora nei confronti del richiedente si accerti l assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione o per violenza o resistenza all autorità. Ai sensi dell art. 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giuochi d azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti. Ai sensi dell art. 131 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi (3) In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti antimafia devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività e da tutti i soggetti indicati all art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (codice leggi antimafia). In caso impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall eventuale altra persona preposta all attività commerciale. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il trattamento dei dati personali forniti nella presente S.C.I.A. é finalizzato unicamente all attività istruttoria pertinente alla S.C.I.A. medesima ed avverrà presso il Comune di Perugia - titolare del trattamento - con l utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l Ufficio Polizia Amministrativa. Oltre agli stessi, ne potrà venire a conoscenza il dirigente dell U.O. Servizi alle Imprese, quale responsabile del loro trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l istruttoria del procedimento e la loro mancata indicazione comporta l impossibilità di concluderlo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Perugia dirigente U.O. Servizi alle Imprese. L elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la S.O. Risorse Umane e Organizzazione tel. 075.5772263. Data. Firma.. 4/7

ALLEGATO A DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI COLLETTIVI Il/La sottoscritto/a nato/a a il e residente in Via n., in qualità di legale rappresentante dell Associazione/organismo collettivo denominata/o con sede in Via n. codice fiscale/partiva iva ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) DICHIARA che nell Associazione/organismo collettivo di cui sopra (barrare di seguito la voce che interessa): o é presente il Collegio sindacale/collegio Revisori dei conti, composto da: sig., nato a il residente in Via n. codice fiscale ; sig., nato a il residente in Via n. codice fiscale ; sig., nato a il residente in Via n. codice fiscale ; o é presente il Sindaco/Revisore dei conti, sig. nato a il e residente in Via n. codice fiscale ; o non è presente né il Collegio Sindacale né il Sindaco/Revisore dei Conti. Data Firma AVVERTENZE Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la presente dichiarazione va sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 5/7

ALLEGATO B AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISTI SOGGETTIVI MORALI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Il/La sottoscritto/a nato/a a il e residente in Via n., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s. m.i.) DICHIARA che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. (codice delle leggi antimafia ); di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.; di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.. Data Firma AVVERTENZE Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 445/2000 e.s.m.i., la presente dichiarazione va sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. La presente dichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali per lo svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere resa, ai sensi dell art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dell art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i., dai seguenti soggetti: per le imprese individuali: dal titolare e il direttore tecnico, ove previsto; per le associazioni: dal legale rappresentante; per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell art. 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, tit. X, capo II, sez. II del codice civile: dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti l organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore a 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le società di capitali, inoltre, la dichiarazione antimafia va resa anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio unico. per i consorzi di cui all art. 2062 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: da chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per le società semplici e le società in nome collettivo: da tutti i soci; per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari; per le società di cui all art. 2508 del c.c.: da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; per i raggruppamenti temporanei di imprese: dalle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all estero, secondo le modalità sopra indicate; per le società personali: dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; per le società costituite all estero, prive di una sede secondaria,: da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza, di direzione dell impresa. Inoltre, per le associazioni, anche prive di personalità giuridica, e per le società di qualunque tipo, la dichiarazione antimafia deve essere resa anche dai membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall art. 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all art. 6 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 6/7

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati raccolti dall amministrazione procedente saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell ente e che in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili l interessato vanta i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Data Firma N O T E (1) Ai sensi dell art. 71 del D.L.gs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.: 1. Non possono esercitare l attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; 2. Non possono inoltre esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande oltre i casi sopra elencati coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. da 519 al 544 c.p.), per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi; 3. il divieto di esercizio dell attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), e f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (il termine per ottenere la riabilitazione nei casi suddetti è stato ridotto a tre anni dall art. 179 del c.p.); 4. il divieto di esercizio dell attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (2) Ai sensi dell art. 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia devono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione, a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate qualora nei confronti del richiedente si accerti l assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione o per violenza o resistenza all autorità. Ai sensi dell art. 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giuochi d azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti. Ai sensi dell art. 131 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi (minori di anni 18, interdetti, inabilitati). MODALITA DI PRESENTAZIONE La presente S.C.I.A. può essere presentata direttamente all Ufficio Polizia Amministrativa in Piazza Morlacchi n. 23, c/o Palazzo Grossi, piano 1, stanza n. 32, oppure inviata: - a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Perugia, U.O. Politiche Economiche, Ufficio Polizia Amministrativa, Piazza Morlacchi n. 23, 06123 Perugia; - a mezzo fax al n. 075/5772255; - utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC): suape@pec.comune.perugia.it. L invio con PEC é consentito alle seguenti condizioni: a) da un mittente provvisto di PEC b) la pratica deve essere compilata integralmente e completa di tutti gli allegati richiesti nel modello. 7/7