Atto Dirigenziale N del 03/09/2015

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Atto Dirigenziale N. 3391 del 03/09/2015 Classifica: 008.08.03 Anno 2015 (6360910) Oggetto T.U. 11/12/33 N 1775 - ART. 93- AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO DOMESTICO - IRRIGUO ORTI E GIARDINI, IN TERRENO POSTO NEL COMUNE DI EMPOLI, LOCALITA' TARTAGLIANA E INDIVIDUATO NEI MAPPALI DEL N.C.T AL FOGLIO 47, PARTICELLA 50. RICHIEDENTE: CINOTTI PATRIZIA PRATICA AUTORIZZAZIONE N 2791 Ufficio Redattore Riferimento PEG Resp. del Proc. Dirigente/Titolare P.O. P.O. RISORSE IDRICHE Francesco Pugi PUGI FRANCESCO - P.O. RISORSE IDRICHE tafmar00 1/5

Il Titolare P.O. Premesso: - che in data 07/08/2015 il richiedente CINOTTI PATRIZIA (C.F CNTPRZ53D42D403B) residente in VIA VALD'ORME 419 EMPOLI ha chiesto di essere autorizzato alla realizzazione di un pozzo in territorio del Comune di EMPOLI, ad uso DOMESTICO - IRRIGUO ORTI E GIARDINI; - che l area di ricerca è soggetta al vincolo idrogeologico, ai sensi della L. 39/2000 e del R.D. 3267/1923. Visto: - il T.U. n. 1775 dell 11.12.1933 Art. 93 e 95. - il D.L.vo n. 275 in data 12 luglio 1993; - il D.L.vo n. 152 del 03.04/2006 - il D.L.vo n. 112 del 31.03.1998; - La L.R. n. 91 dell 11.12.1998; - il Regolamento per la concessione di beni del Demanio idrico, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 198 del 30 Novembre 2006; - L Atto Dirigenziale n. 3062 del 31.07.2015, con il quale al sottoscritto è stata affidata la titolarità della P.O. Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B., Forestazione, Difesa del Suolo e Ambiente Ufficio Risorse Idriche. - Il Parere positivo dell Ufficio Vincolo idrogeologico, espresso per silenzio-assenso. Considerato: - che ricorrono le condizioni previste dall articolo 93 del T.U. 1775/1993 sopra richiamato in quanto il richiedente: a) dichiara di essere proprietario del terreno o avente titolo; b) che l acqua non verrà utilizzata al di fuori: dell irrigazione di orti e giardini inservienti il nucleo familiare Ricordato - che sono esclusi dall uso domestico: il condizionamento, il riempimento piscine RITENUTO che nulla osta alla richiesta; SALVI E RISERVATI I DIRITTI DI TERZI: Si rilascia il seguente: Nulla Osta Al richiedente CINOTTI PATRIZIA a realizzare le opere per lo sfruttamento di acque sotterranee del proprio fondo purché osservi quanto previsto dalle disposizioni legislative di settore, con le seguenti condizioni: Per l uso dichiarato ai sensi dell art. 93 del T.U. 11/12/1933, potrà estrarre ed utilizzare liberamente le acque; ai sensi del (R.D. 3267/1923, L.R. 21.03.2000, n.39 e Regolamento di attuazione) è tenuto al rispetto delle disposizioni sul vincolo idrogeologico; ai sensi e per gli effetti dell art. 103 del citato Testo Unico, è tenuto a comunicare in tempo utile a questo Ufficio le date di inizio e ultimazione dei lavori; entro e non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori comunicare l esito della ricerca, inviando a questo Ufficio relazione tecnica relativa alle opere di perforazione utilizzando il modello allegato compilato in ogni sua parte; 2/5

ai sensi del D.M.LL.PP. 11/3/88 punto L) e della relativa circolare applicativa (n. 30483 del 24/9/88), è tenuto ad ottemperare alle cautele previste nell emungimento da falde idriche ai fini di prevenire fenomeni di subsidenza; ai sensi della Legge 464/84 qualora la perforazione si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna, dare comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dei lavori al Servizio Geologico del Ministero dell'ambiente, A.P.A.T. - Agenzia Per La Protezione Dell ambiente E Per I Servizi Tecnici - Via V. Brancati, 48-00144 Roma, indicando su apposita mappa la localizzazione del pozzo o dell'indagine. Far pervenire al suddetto Servizio Geologico, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, una dettagliata relazione, corredata della relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti; ai sensi del D.P.R. 547 del 27/4/55 provvedere il pozzo di solida copertura o di parapetto normale, atti ad impedire la caduta di persone; ottemperare alle distanze, alle cautele e agli obblighi sanciti dal Codice Civile, dotare il pozzo di idoneo contatore per la misura dei prelievi effettuati, dandone comunicazione ogni anno a quest Ufficio. Si precisa che è vietato in modo assoluto: ai sensi del R.D. 523/1904 lettera F), di realizzare scavi a una distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini artificiali e loro accessori e in mancanza di questi dal ciglio di sponda; ai sensi del R.D. 523/1904 lettera K) è vietato in modo assoluto l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; pertanto dovranno essere prese tutte le cautele del caso al fine di evitare il prelievo di acqua di sub-alveo in particolare per i livelli produttivi della falda idrica che alimentano o sono alimentati dal corso d acqua; pertanto in corrispondenza dei suddetti livelli l intercapedine tra il perforo e la tubazione definitiva pozzo dovrà essere cementata, diversamente il prelievo sarà considerato da acque superficiali soggetto a concessione; Ai fini della tutela delle acque sotterranee dovrà essere evitata una ubicazione del pozzo nelle vicinanze di qualsiasi tipo di scarico civile o industriale, stoccaggio delle materie prime e/o rifiuti utilizzate e/o prodotti dalla attività industriale; I materiali di risulta della perforazione, dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 parte IV ovvero, qualora si trattasse di terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dall art. 186 D.lgs 152/2006, in particolare si raccomandano le disposizioni contenute nel D.P.G.R.T. 25.02.2004 n. 14/R B.U n. 9 in applicazione della L.R.T. 25/98. I residui di perforazione dovranno essere rimossi dalle aree di cantiere e le eventuali fosse realizzate per le operazioni di ricera dovranno essere ripulite dai fanghi ivi depositati, ripristinando lo stato dei luoghi alla situazione prima dello savo ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti D.Lgs. 152/2006 Qualora nel corso della perforazione si dovesse mettere in evidenza la presenza di un acquifero multi falda è necessario prendere gli opportuni accorgimenti per evitare di mettere in comunicazione le diverse falde attraversate (il filtro dovrà esser posizionato in corrispondenza di un unico livello produttivo, dovranno esserne descritte le caratteristiche ed indicato nelle richieste stratigrafie, così come le quote di cementazione o di tamponamento). Ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata a quest Ufficio. La violazione delle sopraelencate disposizioni sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla legge. 3/5

Quanto sopra viene richiesto anche al fine di acquisire quanto necessario alla caratterizzazione della risorsa di sottosuolo secondo i dettati della recente normativa (art. 5 del D. L.vo 275/93 e Legge 36/94). Richiamando il rispetto dell'art. 6 del D.P.R. 236/88 come modificato dal D.L.vo 152/99 e dal D.L.vo 258/2000 che vieta l'apertura di pozzi ad una distanza inferiore a 200 m da opere di captazione di acque destinate al consumo umano, tenuto conto della situazione locale di vulnerabilità della risorsa, si precisa che l eventuale uso potabile delle acque emunte in ambito domestico deve essere regolarizzato con la competente autorità sanitaria. Informa che, pur tenendo presente il tenore letterale dell art.93 del richiamato T.U. 1775/33 e del Regolamento per la concessione di beni del Demanio idrico, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 198 del 30 Novembre 2006, vista la sempre più crescente richiesta della risorsa idrica e della diffusione della rete acquedottistica, la qualificazione di domestico sarà assentita solo nel caso che gli effettivi prelievi su base annua (attestati dalle letture del contatore da installare), risultino compresi entro i 300 mc. L Ufficio si riserva di apprezzare più approfonditamente la sussistenza di ogni requisito per qualificare come domestico il pozzo quando sarà in esercizio. Prescrive, altresì, che il richiedente, il Direttore dei Lavori e la Ditta Costruttrice si attengano alle seguenti prescrizioni costruttive dettate da questo Ufficio ai sensi dell art. 105 e 106 del T.U 1775/33, ai fini del buon regime delle acque, della loro salvaguardia dal punto di vista qualitativo e quantitativo: 1 Tecnica di perforazione Per la perforazione dovrà essere adottata la tecnica a rotazione, rotopercussione o percussione da escludersi all interno o in vicinanza di edifici. Per agevolare la perforazione dovranno essere utilizzati materiali come la bentonite su terreni alluvionali o polimeri degradabili al 95% in roccia o materiali equivalenti. 2 Natura della tubazione definitiva e dei filtri Una volta completato il foro per la produzione dovrà essere posto in opera un tubo di rivestimento in acciaio zincato oppure in PVC speciale per pozzi. Sono assolutamente vietati i tubi in cemento che non garantiscono il rispetto delle norme riguardanti l inquinamento. Il posizionamento del filtro, che avrà lo stesso diametro della tubazione definitiva, sarà scelto in sede di perforazione in base alle caratteristiche degli acquiferi che saranno incontrati, mentre la tipologia dei filtri (numero e dimensioni delle aperture, i tratti da finestrare ecc.) dovrà essere decisa sulla base alla litologia dei terreni. 3 Caratteristiche del manto drenante e del materiale per la cementazione Nell'intercapedine tra le pareti del foro e la tubazione definitiva dovrà essere immesso un drenaggio solo in corrispondenza del filtro posizionato sulla falda o fatturazione che si intende sfruttare. Il suddetto drenaggio dovrà essere costituito da ghiaia e ghiaietto siliceo di granulometria opportuna in funzione dei terreni e dei litotipi incontrati, allo scopo di evitare l'intasamento del pozzo e assicurare il drenaggio in corrispondenza del filtro. Durante la messa in opera del drenaggio dovranno essere isolate le falde non sfruttabili da quella che garantisce la quantità e la qualità di acqua necessaria con materiale impermeabile (argilla o bentonite) per il restate sviluppo del pozzo. Il tratto iniziale del foro dovrà essere isolato con idonea malta cementizia al fine di evitare l'infiltrazione di acque inquinanti reflue di ruscellamento, o di acque che dovessero scorrere nell'orizzonte superficiale di alterazione. La bocca del pozzo dovrà essere opportunamente protetta con pozzetto in cls coperto con lapide in cemento a livello con il p.c. La cementazione così eseguita ha lo scopo di eliminare l'eventualità di infiltrazione delle acque superficiali e il contatto di falde inquinate con quella di produzione. Ricorda Che, considerati i ridotti quantitativi di acqua necessari a soddisfare le esigenze dell uso domestico, per tale utilizzo è consentito un solo pozzo. L eventuale pozzo/i già esistente/i, che visto la nuova esigenza di ricercare le acque sotterranee sono presumibilmente inutilizzabili o poco produttivi, dovrà/nno essere chiuso/i, conformemente a quanto previsto in uno specifico progetto approvato dall Ufficio, nel caso che l esito della ricerca risultasse positivo, ovvero dimostrare la scarsa produttività delle captazioni esistenti. 4/5

Nel momento in cui non ricorressero le suddette condizioni la presente autorizzazione, dovrà essere convertita in richiesta di concessione ai sensi dell art. 7 del T.U.11/12/1933 n. 1775 o chiederne la concessione di quelli esistenti. Con la presente si comunica che da eventuali accertamenti e verifiche da parte di questo Ufficio risultasse un prelievo delle acque rinvenute, per usi diversi dal domestico in assenza di concessione, sarà applicata sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,28 a 25.822,84, ovvero nei casi di particolare tenuità, da 258,23 a 1.549,37 ai sensi dell art. 17 R.D. 11/12/1933 n.1775, il prelievo non autorizzato è fattispecie che può costituire reato ai sensi del c.p.p. Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 1 della Legge 4 agosto 1984, n. 464 o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 a 2582,28. Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La presente autorizzazione costituisce altresì autorizzazione ai sensi dell art.124 del D.Lgs. 152/06 per l eventuale scarico che si attiva in fase di escavazione pozzo/ricerca delle acque sotterranee. I reflui scaricati dovranno pertanto rispettare i limiti di cui all allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, tabella 3 in caso di scarico in acque superficiali o tabella 4 in caso di scarico sul suolo, fermo restando il rispetto di quanto previsto nell art. 11 della L.R. 20/06 Norme per la tutela delle acque dall inquinamento La presente autorizzazione viene accordata per un anno a decorrere dalla data della sua consegna potendo essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Trascorso tale termine senza che la ricerca sia stata avviata o senza che sia stata richiesta proroga, l autorizzazione s'intende decaduta a tutti gli effetti fermo restando quanto previsto dall'art. 101 del T.U. 1775 dell'11.12.1933. Il Titolare P.O. Dott. Ing. Francesco Pugi 5/5