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Nuova Certificazione unica CU 2015: redditidilavoroautonomo Edoardo Sesini e Valerio Artina - Dottori commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " NOVITÀ " LAVORO I sostituti d imposta sono tenuti ad utilizzare il nuovo modello e le relative istruzioni della nuova Certificazione unica in relazione ai redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, redditi diversi, e ritenute. Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel CUD, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e redditi diversi ), ad oggi certificati in forma libera: il modello di Certificazione Unica (CU). Essa sostituisce non solo il CUD, con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata in forma libera relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi. RIFERIMENTI " D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175; Agenzia delle Entrate, provv. 15 gennaio 2015, n. 4790 SOGGETTI INTERESSATI " SCADE " PROCEDURE " CASI PARTICOLARI " Datori di lavoro che hanno erogato nel corso dell anno precedente compensi di lavoro autonomo, provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento d affari, derivanti da vendite a domicilio e per prestazioni effettuate nell ambito dei contratti di appalto. 28 febbraio per la consegna al lavoratore autonomo (o dipendente) 7 marzo per la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate (per il 2015 la scadenza è posticipata al 9 marzo essendo il 7 sabato) La Certificazione Unica deve essere dapprima consegnata al lavoratore autonomo e successivamente trasmessa telematicamente all Agenzia delle entrate. Essa deve riportare le seguenti informazioni: il totale delle somme corrisposte l importo non soggetto a ritenuta le spese rimborsate l imponibile e le ritenute di anni precedenti i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito. 1) Rilascio di una nuova Certificazione unica 2) Operazioni straordinarie 3) Notai 4) Compensi per utilizzazione economica di opere dell ingegno Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015 31

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ADEMPIMENTO " NOVITÀ " I sostituti d imposta sono tenuti ad utilizzare il nuovo modello e le relative istruzioni della nuova Certificazione unica in relazione ai redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, redditi diversi, e ritenute. Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e redditi diversi ), ad oggi certificati in forma libera: il modello di Certificazione Unica (CU). Pertanto la CU sostituisce non solo il CUD, con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata in forma libera relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi, da consegnare agli interessati entro il 28 febbraio. Lo stesso modello deve successivamente essere trasmesso all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato). Il progetto di realizzazione della dichiarazione pre-compilata è alla base del nuovo modello di Certificazione unica che dovrà essere utilizzato da quest anno anche per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; se tale finalità appare encomiabile non si comprende, con un approccio critico alla novità, quale sia stata la necessità di unificare la certificazione, andando a ricomprendere anche i redditi erogati a lavoratori autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi, fino ad oggi certificati in forma libera: l invio di tali informazioni all Agenzia delle Entrate appare come una duplicazione dei dati già comunicati attraverso il Modello 770 semplificato. Attenzione Per i dettagli relativi alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e per la descrizione della procedura di invio, si rinvia a La nuova certificazione unica: redditi da lavoro dipendente, di C. Piseroni e M. Mangili, in questa Rivista n. 7/2015, pag. 25. SOGGETTI INTERESSATI " SCADE " PROCEDURE " Sono interessati alla compilazione, consegna al soggetto sostituito e all invio all Agenzia delle Entrate tutti i sostituti di imposta che nell anno precedente hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento d affari, derivanti da vendite a domicilio e per prestazioni effettuate nell ambito dei contratti di appalto. Il quadro rileva anche per l indicazione delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma. Relativamente alla Certificazione Unica si hanno sostanzialmente 2 scadenze: 28 febbraio per la consegna al lavoratore autonomo (o dipendente) 7 marzo per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate (per il 2015 la scadenza è posticipata al 9 marzo essendo il 7 sabato). Al fine di adempiere correttamente all obbligo di trasmissione all Agenzia delle entrate a ciascun sostituto d imposta è richiesta la compilazione del: frontespizio quadro CT certificazione unica in relazione a tutti i percettori dei compensi da questi erogati nell anno precedente Attenzione Per la descrizione relativa al Frontespizio ed al Quadro CT si rinvia all articolo citato in 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015

premessa. Il presente intervento si riferisce alla certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Certificazione redditi da lavoro autonomo Venendo alla compilazione materiale delle certificazioni da rilasciare agli artisti e professionisti si deve evidenziare che le stesse dovranno riportare le seguenti informazioni: il totale delle somme corrisposte l importo non soggetto a ritenuta le spese rimborsate l imponibile e le ritenute di anni precedenti i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito. Qualora i compensi corrisposti al percettore siano riferiti tutti alla stessa causale, la procedura prevede la possibilità per il sostituto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, di indicare i dati relativi alle somme corrisposte, secondo le due distinte modalità: compilando un unica certificazione con la totalizzazione di tutti gli importi compilando tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell anno, avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. Il Frontespizio, il quadro CT e la Certificazione Unica sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell allegato al provvedimento. È altresì consentito l utilizzo dei predetti quadri e della predetta Certificazione prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall allegato e rechino l indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del provvedimento 15 gennaio 2015, n. 4790. È consentita anche la stampa monocromatica ( bianco e nero ) dei quadri e della Certificazione, mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità degli stessi nel tempo. Esempi di compilazione Proponiamo ora una serie di esempi di compilazione delle certificazioni, tenendo anche conto delle implicazioni ai fini IVA delle varie ipotesi. ESEMPIO 1 Parcella di un notaio Nel corso del 2014 è stato corrisposto un compenso ad un notaio sulla base della seguente fattura: Compensi per prestazioni professionali 4.000 Euro Imposte anticipate per conto del cliente escluse ex art. 15 DPR 633/ 1972 1.000 Euro Rimborsi spese come da documenti allegati 500 Euro Contributo cassa di categoria 2% di 4.500 90 Euro Imponibile IVA 4.590 Euro IVA 22% su imponibile 1.009,8 Euro Imponibile IRPEF 4.500 Euro Ritenuta d acconto 20% -(900) Euro Netto da corrispondere 5.699,8 Euro Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015 33

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La certificazione deve essere così compilata ESEMPIO 2 Consulente iscritto alla gestione separata INPS Nel corso del 2014 si è ricevuta la seguente fattura: Compensi per prestazioni professionali 200 Euro Invio dichiarazione addebitato da intermediario abilitato (1) escluse ex art. 15 DPR 633/1972 50 Euro Altre spese documentate 50 Euro Contributo previdenziale 4% di 250 10 Euro Imponibile IVA: 260 Euro IVA su imponibile 22%: 57,2 Euro imponibile IRPEF: 260 Euro Ritenuta d acconto -(52) Euro Netto da corrispondere 315,2 Euro La certificazione deve essere così compilata ESEMPIO 3 Consulente che ha aderito al regime relativo alle nuove attività produttive Nel corso del 2014 è stato corrisposto un compenso per una prestazione professionale ad un consulente che applica il regime dell imposta sostitutiva (art. 13 legge n. 388/2000) relativo alle nuove attività produttive. La fattura ricevuta è la seguente: Compensi per prestazioni professionali 800 Euro Rimborso spese viaggio come da documenti allegati 500 Euro Contributo previdenziale 4% di 1.300 (Gestione separata INPS) 52 Euro Imponibile IVA: 1.352 Euro 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015

IVA su imponibile al 22%: 297,44 Euro Netto da corrispondere 1.649,44 Euro* * compenso non soggetto a ritenuta poiché in regime di imposta sostitutiva (art. 13 legge n. 388/2000) La certificazione deve essere così compilata I sostituti d imposta che non hanno operato ritenute nei confronti dei soggetti che hanno adottato il regime delle nuove iniziative produttive (circ. 26 gennaio 2001, n. 8): non sono obbligati a rilasciare la relativa certificazione (anche se comunque la certificazione può essere rilasciata, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d imposta e/o utile per il sostituito) devono comunque essere inserite nel modello 770 Semplificato i dati relativi ai percettori e alle somme erogate. Le stesse indicazioni risultano valide per i c.d. contribuenti minimi (art. 27 del D.L. n. 98/2011). ESEMPIO 4 Consulente fiscalmente residente in Spagna Nel corso del 2014 è stato corrisposto ad un consulente spagnolo un compenso per una consulenza tecnica. Il consulente ha richiesto che non venisse applicata la ritenuta in applicazione dell art. 14 della Convenzione tra Italia e Spagna in materia di imposte sui redditi. La nota di debito ricevuta riportava le seguenti informazioni: Compensi per consulenza tecnica 6.000 Euro Rimborso spese viaggio 500 Euro Netto da corrispondere 6.500 Euro Allegato al documento il consulente ha fornito: il certificato di residenza fiscale rilasciato dall autorità spagnolo attestante la residenza del consulente in Spagna una dichiarazione del consulente attestante l inesistenza nel territorio italiano di una propria base fissa utilizzata per finalità professionali una dichiarazione attestante la qualifica di beneficiario effettivo delle somme ricevute. La certificazione deve essere così compilata: Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015 35

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Qualora il consulente non avesse richiesto l applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni il compenso di 6.500 Euro sarebbe stato assoggettato a ritenuta nella misura del 30% a titolo d imposta e cioè pari a 1.950 e la compilazione della certificazione sarebbe stata la seguente: Nel corso del 2014 è stata pagato un compenso per l utilizzazione economica di un brevetto ad un soggetto privato. La nota di debito presentava le seguenti informazioni: Compensi per utilizzazione economica del brevetto XY Imponibile IRPEF (pari al 75%) Ritenuta IRPEF 20% Netto da corrispondere La compilazione della certificazione è la seguente: 10.000 Euro 7.500 Euro 1.500 Euro 8.500 Euro ESEMPIO 5 Diritto d autore versato ad un soggetto non residente in Italia Sulla base della seguente nota di debito è stato corrisposto un diritto d autore ad un soggetto non residente fiscalmente in Italia e residente in Gran Bretagna: Diritti d autore relativi all opera Imponibile IRPEF (pari al 75%) Ritenuta IRPEF 30% Netto da corrispondere La compilazione della certificazione è la seguente: 50.000 Euro 37.500 Euro 11.250 Euro 38.750 Euro 36 Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015

ESEMPIO 6 Si supponga che il compenso fosse stato corrisposto ad un soggetto fiscalmente residente nel Regno Unito, il quale abbia richiesto l applicazione diretta della convenzione producendo il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali del Regno Unito. Diritti d autore relativi all opera 40.000 Euro Ritenuta IRPEF a titolo di imposta 8% sul 100% 3.200 Euro Netto da corrispondere 36 800 Euro* * Compenso soggetto a ritenuta convenzionale ex art. 12 della convenzione Italia - Regno Unito in materia di imposte sui redditi La compilazione della certificazione è la seguente: Invio della certificazione all Agenzia delle Entrate In aggiunta alla consegna della certificazione unica al soggetto sostituito, il sostituto d imposta è tenuto a trasmettere entro il 7 marzo, salvo il differimento al primo giorno festivo ove il termine cada di sabato o domenica, le certificazioni uniche predisposte all Agenzia delle entrate (quest anno, quindi, il 9 marzo). Per quanto concerne l invio delle certificazioni è bene sottolineare che le istruzioni al modello prevedono la facoltà per i sostituti d imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicata. Tale possibilità si ritiene sia stata riconosciuta al fine di consentire ai sostituti di imposta che fino ad oggi hanno utilizzato due sistemi di contabilità differenti per la gestione della contabilità dei dipendenti e dei lavoratori autonomi di continuare su due binari paralleli, senza dovere necessariamente provvedere all armonizzazione dei flussi per l invio unico delle certificazioni. Il flusso dati che deve essere presentato all Agenzia delle entrate è costituito da: frontespizio quadro CT Certificazione Unica 2015. @ Trasmissione La trasmissione può avvenire unicamente tramite modalità telematiche e può essere effettuata direttamente dal sostituto d imposta, ove in possesso delle relative autorizzazioni d accesso, o per il tramite degli intermediari abilitati. Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015 37

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La presentazione di tale flusso dati è considerata effettuata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle entrate. Sul punto le istruzioni pongono l attenzione sul fatto che il sistema ricettivo approntato prevede il rilascio di due comunicazioni, la prima quale conferma dell avvenuta trasmissione dei dati e la seconda quale ricevuta attestante l esito dell elaborazione effettuata sui dati pervenuti. Solamente la ricezione della seconda comunicazione costituisce la prova dell avvenuta presentazione delle certificazioni uniche. Attenzione: In relazione alla tempestiva trasmissione del flusso dati si evidenzia che vengono considerate comunque tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché vengano ritrasmesse entro 5 giorni lavorativi dalla data riportata nella comunicazione che ne attesta i motivi di scarto. Sanzioni CASI PARTICOLARI " Rilascio di una nuova certificazione unica È previsto che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applichi una sanzione di 100 euro. Deve essere tuttavia precisato che nel caso di errata trasmissione della CU, la sanzione non si applicherà se la trasmissione della corretta certificazione verrà effettuata entro il successivo 12 marzo (entro i cinque giorni successivi al 7 marzo). 1) Rilascio di una nuova Certificazione Unica Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta proceda a modificare dopo il 7 marzo la certificazione unica precedentemente rilasciata, tramite l emissione e consegna di una nuova certificazione unica, lo stesso deve avere cura di indicare nella sezione delle annotazioni che il sostituito non può avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall Agenzia delle Entrate, ma che dovrà variarla sulla base dei dati forniti nella nuova certificazione unica rilasciata. 2) Operazioni straordinarie Nell ipotesi in cui, nel corso del periodo d imposta o entro i termini di presentazione del flusso, vi siano state operazioni straordinarie sul soggetto tenuto a certificare i redditi che abbiano dato luogo o meno all estinzione del sostituto d imposta, gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della certificazione unica variano a seconda della continuazione o meno dell attività da parte del sostituto d imposta. Le istruzioni della CU fanno riferimento diretto alle istruzioni per la presentazione del Mod. 770/2015 Semplificato, potendo utilizzare la medesima logica. Sostanzialmente è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione: l estinzione del sostituto d imposta la prosecuzione dell attività da parte di un altro soggetto la non estinzione del sostituto d imposta. Al primo caso sono sostanzialmente riconducibili le ipotesi di liquidazione con cancellazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), e pertanto la comunicazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. Nello specifico il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 24 e 25 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore. In caso di prosecuzione dell attività da parte di un altro soggetto, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la CU che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto estinto ha operato. Nell ultimo caso, ossia in presenza di operazioni straordinarie che non comportano l estin- 38 Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015

zione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni. 3) Notai I notai, gli intermediari professionali e le società ed enti emittenti che intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni relative a partecipazioni sociali non qualificate, nelle cessioni di titoli di natura non partecipativa, di valute, di contratti a termine, che possono generare redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-bis) e c-quinquies), D.P.R. n. 917/1986), devono rilasciare la relativa certificazione in ogni caso e a prescindere da qualsiasi richiesta delle parti intervenute nell atto (ris. 22 marzo 2000, n. 39/E). Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a comunicare all Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell anno precedente. Tale adempimento già avveniva attraverso la compilazione del modello 770/SO: con la necessità di presentare anche il Modello di Certificazione Unica è stata quindi introdotta una duplicazione di un adempimento già esistente. In tale caso la certificazione deve recare l indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l oggetto e la data dell operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi e può continuare ad essere fornita in carta libera (posto anche che la certificazione unica non riporta i campi ove indicare le suddette informazioni). 4) Compensi per utilizzazione economica di opere dell ingegno Costituiscono redditi di lavoro autonomo i compensi derivanti dall utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell ingegno, di invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell esercizio di imprese commerciali (T.U.I.R., art. 53, comma 2, lett. b). Tali compensi debbano essere assoggettati a ritenuta del 20% a titolo d acconto da parte dei sostituti d imposta che li erogano (D.P.R. n. 600/1973, art. 25). Le somme in oggetto, se corrisposte da soggetti residenti a soggetti non fiscalmente residenti in Italia devono in ogni caso essere assoggettate ad imposizione in Italia (T.U.I.R., art. 23). Sui compensi in parola la ritenuta deve essere applicata nella misura del 30% ed a titolo d imposta (D.P.R. n. 600/1973, art. 25, ultimo comma). La ritenuta non deve invece essere operata quando i compensi sono corrisposti a stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Devono tuttavia essere tenute in considerazione le disposizioni previste dalle convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni, che possono prevedere: una riduzione dell aliquota di tassazione applicabile la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore. ESEMPIO L art. 12 della Convenzione tra Italia e Regno Unito prevede, ad esempio, al ricorrere di determinate condizioni, che i compensi in questione possano essere assoggettati ad imposizione nello Stato del soggetto che eroga i compensi con un aliquota non superiore all 8%. Il medesimo articolo della Convenzione tra Italia e Francia prevede, invece, che tali somme siano assoggettate ad imposizione solo nel Paese di residenza fiscale del percettore quando si riferiscono all uso o la concessione in uso di un diritto d autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad eccezione dei canoni relativi a software a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini). È necessario quindi verificare caso per caso quale sia il regime applicabile. Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 23 febbraio 2015 39