Riunione nazionale delle Casse Edili Roma, 6 dicembre 2007 Relazione Direttore Miracapillo



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Riunione nazionale delle Casse Edili Roma, 6 dicembre 2007 Relazione Direttore Miracapillo Il mio compito è quello di illustrare le modifiche che è necessario introdurre nello Sportello Unico per la gestione del DURC e nella BNI in relazione all entrata in vigore del Decreto ministeriale del 24 ottobre scorso. L articolo 1 del Decreto (Soggetti obbligati) chiarisce che il DURC per appalti pubblici e lavori edili privati è richiesto, oltreché ai datori di lavoro, anche ai lavoratori autonomi. Com è noto tale chiarimento non ha alcun riflesso sulla procedura di richiesta del DURC che già oggi può essere effettuata da un lavoratore autonomo senza dipendenti. In conformità a quanto previsto dalla lettera del Ministero del Lavoro del 20 novembre scorso alle parti sociali del settore e ad INPS e INAIL, che come sapete ha introdotto l obbligo di dichiarare il contratto di lavoro applicato e la pubblicazione di tale dichiarazione sul DURC, credo si possa portare all attenzione del Comitato tecnico la possibilità che anche la dichiarazione di essere lavoratore autonomo senza dipendenti appaia sul DURC rilasciato, in maniera tale da evitare possibili tentativi di aggiramento dei controlli o un uso improprio del documento. Pagina 1 di 19

Il punto 2 dell articolo 2 (Soggetti tenuti al rilascio del DURC), già ampliamente illustrato dalle relazioni precedenti, prevede dal punto di vista procedurale, la risposta ad una domanda molto concreta: le Edilcasse di Sicilia e Sardegna e la Cassa artigiana di Bolzano hanno i requisiti per continuare ad essere presenti sullo Sportello Unico per il rilascio del DURC? Non credo che l INAIL opererà una cancellazione automatica di tali Casse dalla procedura, per cui il Comitato tecnico del DURC non potrà che attendere disposizioni da parte del soggetto, cioè il Ministero del Lavoro, che ha emanato la disposizione in esame. Il problema, da questo punto di vista, non si pone per CENAI, cui non è stata mai concessa l abilitazione a rilasciare il DURC. L articolo 3 (Soggetto richiedente e modalità di rilascio) presenta alcuni importanti elementi da analizzare. Il primo riguarda il riferimento, al punto 2, oltreché alla richiesta del DURC per via telematica anche al rilascio del DURC che deve avvenire, di norma, attraverso strumenti informatici. Ci auguriamo che tale dizione sottintenda la volontà del Ministero del Lavoro di favorire il rilascio del DURC Pagina 2 di 19

attraverso la Posta elettronica certificata anche da parte di INPS e INAIL. Se così fosse, la procedura, come sapete, permette già dal 5 giugno scorso di richiedere la spedizione del DURC attraverso la PEC: si tratta solo di consentirne l utilizzo anche da parte delle sedi locali degli Istituti Pubblici. A tale proposito, anche in relazione ai gravi ritardi con cui la pubblica amministrazione sta adottando le innovazioni informatiche previste da norme legislative, si potrà rendere necessaria un iniziativa pubblica di sollecitazione verso le amministrazioni locali, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Ministero dell innovazione, ANCI, Unioncamere, Istituti previdenziali, ecc.). Quanto contenuto nel punto 3 dell articolo 3, pur in presenza del decreto legislativo n. 113 del 2007 (correttivo al codice appalti), prevede che le stazioni appaltanti possano continuare a richiedere direttamente il DURC. Occorre quindi diffonderlo per evitare che qualche stazione appaltante, com è già accaduto, si rifiuti di richiedere il DURC. Per quanto riguarda, inoltre, il punto 4 dell articolo 3, che prevede di non richiedere il DURC nei casi in cui INPS o INAIL siano stazioni appaltanti o debbano concedere benefici contributivi, siamo in attesa di conoscere le Pagina 3 di 19

proposte in merito alle modalità operative con cui gli Istituti vorrebbero effettuare la verifiche dei presupposti per il rilascio del DURC, senza effettuazione della richiesta da parte degli interessati. Il nostro interesse è ovviamente legato ai casi in cui anche la Cassa Edile dovrebbe essere coinvolta nella verifica della regolarità contributiva, ad esempio nel caso di concessione dei benefici ex art. 29 della legge 341. Si tratta di chiarire se tale tipologia di DURC rientri nella fattispecie prevista dal punto 4 e, in caso affermativo, quale possa essere la procedura interna tra gli Istituti e la Cassa Edile. La lettera c), punto 2 dell articolo 4 (Contenuto del Documento) presenta una novità di cui dobbiamo tener conto. Si prevede, infatti, che il DURC deve contenere la dichiarazione di regolarità o irregolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura. L indicazione della specifica scopertura cioè del debito contributivo dell impresa sarebbe per le Casse Edili immediatamente attuabile soltanto nei casi di DURC richiesti per SAL o liquidazioni finali, poiché è la Cassa Pagina 4 di 19

che emette il DURC ad essere l unica titolare del credito nei confronti dell impresa. Per tutte le altre tipologie di richiesta del DURC l obbligo di consultazione della Banca dati nazionale non consente, allo stato attuale, la determinazione della citata scopertura. Si tratta, quindi, nell immediato, di specificare le motivazioni per cui si dichiara regolare o irregolare l impresa e queste possono essere riferite solo ai seguenti casi: 1. iscrizione o non iscrizione al sistema delle Casse Edili 2. regolarità o irregolarità con la Cassa che emette il DURC 3. regolarità o irregolarità segnalata dalla Banca dati nazionale Mentre per quanto riguarda la segnalazione della posizione dell impresa sulla BNI si è provveduto a verificare l inesistenza di difficoltà tecniche per recepirla nella procedura dello Sportello Unico, ed è quindi possibile adottarla velocemente, per quanto riguarda la verifica dell iscrizione dell impresa presso almeno una Cassa del sistema, occorre una modifica della BNI che, Pagina 5 di 19

pur se già prevista inizialmente, ha bisogno dei tempi tecnici indispensabili alla messa in produzione. L articolo 5 del Decreto (Requisiti di regolarità contributiva) non comporta innovazioni per la procedura fin qui seguita dalle Casse Edili: si conferma che l impresa è regolare nei confronti della Cassa se ha versato i contributi dovuti oppure se ha in corso un piano di rateizzazione dei versamenti autorizzato dalla Cassa stessa. Si conferma, inoltre, che è regolare se ha dichiarato nella denuncia, per ciascun operaio, un numero di ore non inferiore a quello contrattuale. Si rileva soltanto che l ulteriore conferma, da parte del Decreto in esame, di quest ultimo criterio, già previsto dalle norme contrattuali e dalle disposizioni contenute nella convenzione con INPS e INAIL, obbliga tutte le Casse Edili a non ritenere valide e quindi a non accettarle le denunce che non contengano una corrispondenza tra le ore dichiarate e quelle lavorabili nel mese. Sono fatte salve, ovviamente, tutte le successive verifiche di merito che la Cassa intenderà svolgere rispetto alle causali dichiarate per le ore non lavorate e alla denuncia, diventata patologica in questi ultimi mesi, di rapporti di lavoro part time. Pagina 6 di 19

Non mi soffermo su quest ultimo aspetto perché oggetto di confronto in questi giorni tra parti sociali e Ministero ma mi limito a dire che, poiché sappiamo tutti che nella quasi totalità dei casi si tratta non di operai che vogliono dedicare tempo alla qualità della vita ma di forme di evasione contributiva, la Cassa ha il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che ha a disposizione per indagare sulla legittimità di tali comportamenti. Si rileva, infine, che per quanto riguarda i requisiti di regolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili definiti dal Decreto, essi devono intendersi non esaustivi ma minimali rispetto a quelli che le parti sociali hanno definito con le deliberazioni del Comitato della bilateralità o che vorranno stabilire in futuro. Per quanto riguarda l articolo 6 (Emissione dei DURC), che conferma la procedura in atto, voglio solo ricordare alle Casse Edili che lo Sportello Unico consente, in caso di mancato pronunciamento degli Istituti pubblici, la predisposizione del DURC dal 28 giorno dalla richiesta ma che lo stesso deve essere necessariamente emesso al 30 giorno per non incorrere in contestazioni formali rispetto alla decorrenza del silenzio-assenso da parte di INPS o INAIL. Pagina 7 di 19

Ai punti 1 e 2 dell articolo 7 (Validità del DURC e verifica dei requisiti) si stabilisce che il DURC per agevolazioni contributive ha validità mensile e si conferma che solo per i lavori edili privati lo stesso ha validità trimestrale. Al punto 3 si stabilisce inoltre che prima di emettere un DURC di irregolarità occorre invitare l impresa a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni. Per gestire quanto previsto in questo articolo, il Comitato tecnico per il DURC ha ipotizzato di utilizzare l attuale procedura di sospensione dell istruttoria, legata alla necessità di richiedere documentazione all impresa, anche per i casi in cui uno dei tre soggetti verificatori abbia accertato l irregolarità contributiva e, quindi, ci siano le condizioni potenziali per emettere un DURC negativo. In concreto se una Cassa Edile, ad esempio, verifica dopo dieci giorni dalla richiesta del DURC che esiste una irregolarità contributiva, non deve aspettare il completamento dell istruttoria anche da parte degli Istituti ma attiva subito sullo Sportello Unico la procedura che potremmo definire di sospensione per regolarizzazione e contemporaneamente avvisa l impresa che ha 15 giorni per sanare la propria posizione. Pagina 8 di 19

Allo stesso modo gli Istituti, allertati dalla segnalazione che apparirà sullo Sportello Unico, avranno anch essi la necessità di segnalare eventuali irregolarità all impresa interessata. Un ulteriore vantaggio di tale ipotesi è rappresentato dal fatto che evita di trascinare il limite massimo di emissione del DURC a 55 giorni dalla richiesta, che si otterrebbero sommando i normali 30 con i 10 giorni per eventuali richieste di documenti e, appunto, i 15 giorni per il tentativo di far regolarizzare l impresa, fermandosi ad un termine massimo di 45 giorni. Appare del tutto evidente come la procedura appena descritta non possa essere applicata nei casi di DURC per verifica di autodichiarazione relativa a partecipazione e aggiudicazione di un lavoro pubblico procedura definita dalla legislazione sugli appalti pubblici ma si ritiene comunque opportuno un chiarimento formale del Ministero. Risulta più complessa, per il sistema delle Casse Edili, la gestione di quanto previsto al punto 3 dell articolo 8 (Cause non ostative al rilascio del DURC) che, in sostanza, stabilisce le regole specifiche per rilasciare il DURC nei casi di verifica dell autodichiarazione resa dall impresa al momento di partecipazione ad una gara Pagina 9 di 19

per la realizzazione di un lavoro pubblico. Tale verifica, com è noto, viene fatta nei confronti dell impresa aggiudicataria e di un certo numeri di imprese partecipanti. Orbene, poiché la legislazione sugli appalti pubblici prevede come impedimento alla partecipazione a gara l esistenza di gravi violazioni in merito agli adempimenti contributivi, il Decreto stabilisce che non è grave violazione un debito contributivo inferiore o pari al 5% rispetto a quanto dovuto per ciascun periodo di paga o, comunque, inferiore a 100 euro. Tralasciando il riferimento ai 100 euro, che corrisponde esattamente alle regole già applicate dalle Casse Edili, ciò significa che occorrerà che ciascuna Cassa verifichi se i debiti contributivi superiori ai 100 euro superino o meno la percentuale indicata, in rapporto a ciascuna denuncia mensile. In concreto un mancato versamento di 300 euro sarà una grave irregolarità se rapportato ad una denuncia di mille euro complessivi e non grave se riguarderà una denuncia di 10.000 euro. Fatta questa verifica la Cassa Edile dovrà riportarne l esito nella BNI, poiché la sua consultazione è obbligatoria per il rilascio del DURC nei casi di verifica Pagina 10 di 19

dell autodichiarazione per partecipazione a gara e per l aggiudicazione. Premettendo che riceverete nei prossimi giorni una Comunicazione con tutti i dettagli tecnici necessari, si è ipotizzato che, dando alle Casse un minimo di tempo per modificare i propri sistemi gestionali, le segnalazioni che saranno inviate alla BNI dal mese di gennaio 2008 contengano questa distinzione tra irregolarità grave e non, attraverso l apposizione della lettera I (grave) e N (non grave) nel campo già esistente nel tracciato record attualmente utilizzato per l invio delle segnalazioni di irregoarità. Ciò significa che dal 1 febbraio la BNI riporterà tale distinzione nelle proprie risposte e che ogni Cassa Edile, per i soli DURC richiesti per verifica partecipazione e aggiudicazione, emetterà un DURC di regolarità soltanto quando nessuna Cassa abbia segnalato alla BNI l esistenza di irregolarità gravi alla data indicata nella richiesta del DURC. Data la ristrettezza dei tempi, si invitano tutte le Casse a richiedere che le modifiche ai propri gestionali, per la distinzione tra gravi e non gravi dei debiti contributivi, sia effettuata entro questo mese in modo da poterle utilizzare per il controllo dei versamenti relativi alle denunce del Pagina 11 di 19

mese di novembre, oggetto delle segnalazioni da inviare alla BNI entro il mese di gennaio 2008. Per le richieste di DURC per partecipazione a gare antecedenti il 31 dicembre, al momento non intravvediamo altra soluzione che quella, successivamente alla consultazione della BNI (che per quel periodo non riporterà alcuna distinzione sul tipo di irregolarità), di richiedere un attestazione sulla gravità del debito da parte della Cassa Edile che ha effettuato la segnalazione alla Banca dati. Quest ipotesi di verifica caso per caso è avvalorata dalle seguenti riflessioni: 1) l impresa partecipante ad una gara pubblica prima del 31 dicembre 2007 ha rilasciato un autodichiarazione di non avere gravi irregolarità contributive sulla base delle regole in vigore, per i tre enti, in quel determinato periodo; 2) il DURC dovrebbe quindi utilizzare i nuovi criteri previsti dal Decreto per confermare la veridicità di quanto dichiarato dall impresa per la partecipazione a gare successive al 30 dicembre; 3) in ogni caso, a tutela di imprese con irregolarità meramente formali e a tutela della stessa Cassa da eventuali contenziosi, si può procedere ad Pagina 12 di 19

un ulteriore verifica sulla gravità del debito contributivo anche per gare antecedenti il 31 dicembre; 4) si valuta, infine, che il numero di DURC che potranno essere richiesti per tale casistica e che potranno riportare un esito di irregolarità con Casse diverse da quella che rilascia il documento, potrà essere talmente ristretto da non richiedere alle Casse Edili una rivisitazione di tutte le segnalazioni effettuate in questi due anni alla BNI, ma possa essere gestito attraverso la procedura descritta. Rimarranno ovviamente inalterate le modalità di rilascio del DURC per tutte le altre causali, per le quali non avrà rilevanza la gravità o meno dell irregolarità e sarà possibile emettere un DURC positivo solo nel casi di assenza di qualsiasi segnalazione di irregolarità alla BNI. Concludendo questa disamina del Decreto, si fa presente che quanto previsto dall articolo 9 (Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC) è stato oggetto di verifica da parte del Comitato tecnico e che non appaiono difficoltà tecniche per poter gestire, attraverso l attuale procedura telematica di Sportello Unico, l autocertificazione che verrebbe resa dall interessato ai sensi del Decreto in esame, fatti salvi i Pagina 13 di 19

chiarimenti richiesti dalle parti sociali e ricordati nella relazione del Presidente Frezza, in merito all applicazione ai soli DURC richiesti per benefici contributivi e normativi. In concreto tale atto dovrebbe tradursi nell obbligo, in fase di richiesta del DURC, di fleggare una casella relativa ad una dichiarazione ai sensi della richiamata normativa, pena l improcedibilità della richiesta stessa. Un avvertenza: nei pochi casi di ricezione cartacea delle richieste di DURC occorrerà che l operatore della Cassa Edile, o della sede di INPS o di INAIL, richieda un autocertificazione originale da parte dell interessato. Permettetemi ora, riservandomi di fornire ulteriori chiarimenti che il successivo dibattito dovesse richiedere, di fare un accenno ad alcune problematiche recentemente sollevate da numerose Casse Edili non per farle diventare anch esse oggetto di dibattito nella giornata odierna ma semplicemente per fornire qualche informazione approfittando di questa occasione di incontro. La prima riguarda la sede competente al rilascio del DURC: con la Comunicazione n 328 del 31 maggio 2007 abbiamo voluto sottolineare innanzitutto l esclusività di tale diritto/dovere per la Cassa Edile in cui è ubicato il cantiere in tutti i casi di DURC richiesti per SAL e Pagina 14 di 19

liquidazioni finali di lavori pubblici ma volevamo rilevare anche la necessità di non frapporre ostacoli burocratici negli altri casi di richiesta del DURC. Abbiamo registrato, infatti, delle resistenze all emissione del documento da parte di qualche Cassa qualora l impresa non abbia cantieri nello stesso territorio ove ha la sede legale. L anomalia del comportamento di tali Casse, al di là che esso vada contro quanto previsto sulla materia dalle deliberazioni del Comitato della bilateralità, è testimoniata dal fatto che l obbligo di consultazione della BNI rende assolutamente indifferente l individuazione della Cassa competente perché qualunque Cassa rilascerà il DURC non a suo nome ma in nome e per conto dell intero sistema nazionale delle Casse Edili. Crediamo, anzi, che in prospettiva sia giusto lasciare alle imprese la libertà di scegliere a quale Cassa del nostro sistema rivolgersi e, al contempo, che sia inderogabile il completamento delle funzioni della BNI, introducendo la possibilità di verificare sia l effettiva iscrizione dell impresa ad una Cassa sia la sua posizione contributiva. La seconda questione prospettata da alcune Casse riguarda la data di riferimento per la verifica della regolarità contributiva che la Cassa deve effettuare, data Pagina 15 di 19

che poi la Cassa dovrà indicare nel documento che verrà rilasciato. Fatti salvi i casi di verifica dell autodichiarazione e di aggiudicazione di lavori pubblici, per i quali occorre accertare se l impresa era in regola alla data di effettuazione della gara (data espressamente indicata nella richiesta del DURC), in tutti gli altri casi si dovrà dichiarare se l impresa abbia o meno debiti con la Cassa al momento del conclusione dell istruttoria. Soltanto per quanto riguarda le richieste di DURC per SAL e stati finali e soltanto per quelle riferite a periodi per i quali siano già scaduti i termini di versamento, la Cassa dovrà accertare che le siano stati corrisposti i contributi dovuti fino alla data di completamento del SAL o dello stato finale indicata nella stessa richiesta del DURC, non rilevando eventuali irregolarità nel periodo successivo alla esecuzione dei lavori. Il terzo argomento che vorrei portare alla vostra attenzione e, spero, alla vostra riflessione riguarda la problematica del recupero crediti. Con la Comunicazione n 325 del 7 maggio scorso abbiamo voluto definire dei criteri minimi a cui ogni Cassa dovrebbe attenersi per rendere trasparente, non discrezionale ed efficace la propria azione nei confronti Pagina 16 di 19

delle imprese morose sia attraverso il proprio personale che gli uffici legali di fiducia della Cassa stessa. Nel preannunciarvi che la Commissione sta operando per fornire a tutte le Casse un software per la gestione del contenzioso, mi corre l obbligo di segnalare la necessità di un completamento delle indicazioni fornite dalla CNCE con l individuazione di una procedura che definisca con chiarezza le modalità di coinvolgimento dell impresa tenuta ad una responsabilità solidale nei confronti di un impresa subappaltatrice inadempiente. E necessario definire sia i tempi e le modalità di informazione nei confronti dell impresa appaltatrice ma anche le procedure di definizione del contenzioso o di segnalazione delle irregolarità. Rilevo soltanto che le Casse Edili possono rivendicare il coinvolgimento dell impresa principale unicamente in relazione al lavoro subappaltato, alle maestranze impegnate in tale lavoro e al periodo di esecuzione del subappalto stesso. Colgo l occasione anche per segnalare che, a fronte di numerose segnalazioni di situazioni di difficoltà delle imprese interessate, abbiamo fatto presente nel Comitato tecnico DURC il conflitto esistente tra l impresa appaltatrice che vuole pagare i contributi dovuti Pagina 17 di 19

dall impresa subappaltatrice per i dipendenti impegnati nel lavoro oggetto di subappalto e la posizione di INPS e INAIL che richiedono la regolarizzazione di tutti i dipendenti e di tutti i debiti dell impresa subappaltatrice, impedendo l emissione di DURC per SAL e stati finali. A fronte della risposta degli Istituti di attendere indicazioni dal Ministero, la questione da tecnica diventa politica e quindi di competenza delle parti sociali. Un quarto e ultimo argomento riguarda il fatto che molte Casse Edili hanno segnalato l impossibilità di rilasciare il DURC ad imprese straniere iscritte alla Cassa ma con posizione previdenziale e assicurativa presso il Paese di provenienza. INPS e INAIL in sede di Comitato tecnico hanno rilevato l assenza di indicazioni in tal senso da parte del Ministero, sia per consentire il rilascio del DURC sia per attivare rapporti con gli Istituti pubblici del Paese di provenienza dell impresa. Il permanere di tale situazione determina che le imprese straniere nelle condizioni citate si trovino, di fatto, ad essere esentate dai controlli sulla regolarità contributiva necessaria per ottenere il DURC. Prendendo atto, anche in questo caso, di come la risoluzione di tale questione riguardi il rapporto tra le parti Pagina 18 di 19

sociali e il Ministero del Lavoro, crediamo che allo stato attuale sia possibile soltanto che la Cassa Edile emetta una certificazione di regolarità contributiva, chiarendo che al momento non è previsto in tali casi il rilascio del DURC. Nella consapevolezza che le questioni ora elencate debbano trovare delle risposte compiute e formali, insieme a quelle fornite dalla relazione del Vicepresidente Trinci al Convegno del 22 novembre 2005 e ad altre che sono state via via espresse dalla Commissione, il Consiglio di Amministrazione della CNCE valuterà nei prossimi giorni la possibilità di realizzare un documento organico che racchiuda l insieme delle regole che debbono essere seguite dalle Casse Edili per la gestione del DURC. Insieme al Decreto che abbiamo oggi esaminato, il documento della Commissione permetterebbe di avere un quadro di certezza normativa che renderebbe più agevole il lavoro di tutti noi. Grazie per l attenzione e tanti cari auguri a tutti per le prossime festività. Pagina 19 di 19