LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D AOSTA/VALLÉE D AOSTE. Del. n. 17/2013/PAR. composta dai magistrati:



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Del. n. 17/2013/PAR LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D AOSTA/VALLÉE D AOSTE composta dai magistrati: Gaetano D Auria Presidente Claudio Gorelli Consigliere Michele Cosentino Consigliere Adriano Del Col Consigliere Flavio Curto Consigliere relatore Simonetta Biondo Consigliere nell adunanza in camera di consiglio del 16 settembre 2013; visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; vista la l. 21 marzo 1953, n. 161; vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n. 229; visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'aosta/vallée d'aoste), concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti in Valle d Aosta/Vallée d Aoste; vista la richiesta di parere formulata dal Direttore generale dell Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'aosta con nota 18 luglio 2013, n. 67714; vista l ordinanza 5 settembre 2013, n. 12, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l odierna adunanza per deliberare in ordine al richiesto parere; udito il relatore, cons. Flavio Curto; 1

Ritenuto in fatto 1.- Con la nota in epigrafe indicata, il Direttore generale dell azienda USL della Valle d Aosta ha fatto pervenire a questa Sezione una richiesta di parere in merito al diritto di un dipendente dell Azienda di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nell ambito di un procedimento di responsabilità amministrativa definito con provvedimento di archiviazione. 2.- La citata nota espone che l Azienda, a seguito di una richiesta di risarcimento da medical malpractice, aveva riconosciuto, in via transattiva, i danni subiti da un paziente. Intervenuto il relativo pagamento, la competente Procura della Corte dei conti aveva aperto una vertenza a carico di tre dirigenti medici per il pregiudizio economico così cagionato all Azienda. Tale vertenza ha trovato una prima definizione con riferimento ad uno degli interessati, nei confronti del quale è stato emesso decreto di archiviazione, essendosi ritenuto che non sussistesse relazione causale tra la condotta del medesimo e il danno indiretto sofferto dall Azienda e che tale condotta neppure avesse configurato violazione dei doveri professionali o di regole della scienza medica. A seguito dell archiviazione, si è posta la questione della rimborsabilità delle spese sostenute dal soggetto in quanto l art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, prevede che le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate in caso di definitivo proscioglimento, mentre l art. 25 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto l 8 giugno 2000 subordina il rimborso all assenza di condanna. Tanto premesso, il Direttore generale ha chiesto alla Sezione di esprimere un parere, onde consentire alla scrivente Azienda di operare nel rispetto della vigente normativa e dei diritti del proprio personale dipendente. Condizioni di ammissibilità 3.- Il decreto istitutivo della Sezione attribuisce a questa il compito di rendere, a richiesta dell amministrazione controllata, motivati avvisi nelle materie di contabilità pubblica (art. 1, comma 5, d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179). La citata norma si riferisce all esercizio della funzione consultiva, che, per la generalità delle Sezioni regionali, è prevista dall art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, 2

n. 131 ( Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell efficienza ed efficacia dell azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio permanente delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane ). 4.- Per quanto previsto dalla citata norma speciale, la Sezione è legittimata diversamente dalle Sezioni che esercitano la consulenza in forza della norma generale a pronunciare i suoi pareri nei confronti di ogni amministrazione controllata. Di qui, la conseguenza che l ambito soggettivo della funzione consultiva coincide con quello del controllo sulla gestione, che, ai sensi dell art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 179/2010, ha come destinatari l'amministrazione regionale e i relativi enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. All interno della categoria degli enti assoggettati al controllo sui risultati della gestione si colloca anche l Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'aosta. Indipendentemente, infatti, dalla natura giuridica delle aziende sanitarie locali riguardo alla quale, peraltro, la giurisprudenza più recente ritiene in prevalenza che le Asl costituiscano enti strumentali delle regioni detta Azienda è espressamente qualificata dalla legge come ente regionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 9 l.r. 25 gennaio 2000, n. 5). Per altro verso, la norma contenuta nell art. 1, comma 170, l. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto il controllo obbligatorio di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, è sicuramente applicabile in Valle d Aosta, in virtù del richiamo operato dall art. 1, comma 7, del decreto istitutivo della Sezione, in base al quale ad essa si intendono assegnate tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il decreto o da questo non espressamente derogate o modificate. Ne consegue che tra i soggetti legittimati ad avvalersi della consulenza della Sezione rientra l azienda USL della Valle d Aosta, riguardo alla quale è appena il caso di notare, per concludere sul punto, che essa fa parte certamente delle pubbliche amministrazioni, posto che, in assenza di un individuazione normativa avente carattere generale, la determinazione delle p.a. è stata effettuata dapprima dall art. 1, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), che vi ha incluso le aziende del Servizio sanitario nazionale, e, 3

successivamente, dagli elenchi annuali pubblicati dall Istituto nazionale di statistica ai sensi dell art. 3, comma 1, l. 31 dicembre 2009, n. 196 (il quale, nel testo sostituito dall art.5, comma 7, d.l. 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, ha fatto acquisire a tali elenchi natura normativa ai fini dell applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica), che comprendono, nell ambito delle amministrazioni locali, le aziende sanitarie locali. Ai fini dell ammissibilità soggettiva delle richieste di parere, è altresì necessario che esse provengano dall organo rappresentativo dell ente, che, nel caso dell azienda USL, è il Direttore generale (art. 15, comma 1, l.r. n. 5/2000). Nella fattispecie, la richiesta di parere si palesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Direttore generale dell azienda USL, organo cui compete la rappresentanza legale di un ente da annoverare, per le ragioni anzidette, tra i destinatari della funzione di consulenza attribuita alla Sezione. 5.- Quanto all ambito oggettivo, le richieste di avviso rivolte alla Sezione devono avere a oggetto materie di contabilità pubblica, secondo la dizione della norma dinanzi citata (art. 1, comma 5, d. lgs. n. 179/2010). In realtà, l esercizio della funzione consultiva va riguardato, anche sotto tale profilo, nel contesto entro il quale il d.lgs. n. 179/2010 disciplina i compiti attribuiti alla Sezione. Come è già stato osservato (del. 15 maggio 2012, n. 2), in tale contesto la funzione consultiva viene trattata come parte integrante dei compiti di controllo in senso ampio intestati alla Sezione. Ciò è coerente con un accezione moderna ed evoluta della funzione di controllo, nella quale l attività consultiva assume il ruolo di un anticipato scrutinio di temi e questioni sui quali le amministrazioni possono avere interesse ad acquisire, dall organo esterno di controllo, indicazioni e valutazioni utili ad impostare procedimenti o attività gestorie secondo i principi e le migliori pratiche di sana e corretta gestione della finanza pubblica. Di qui, due conseguenze. Anzitutto, l attività consultiva si affianca all ordinaria attività di controllo e ne costituisce il naturale complemento, nel rispetto dei poteri e delle responsabilità di gestione delle singole amministrazioni, ad esse essendo rimessa l iniziativa di attivare l esercizio della funzione. In secondo luogo, non appare decisiva, al fine di determinare l ambito oggettivo della funzione consultiva, una specifica delimitazione della (variamente definita e composita) nozione di contabilità pubblica, giacché il riferimento della norma alle materie di contabilità pubblica dev essere inteso alla stregua di un riferimento ai temi e agli argomenti che ordinariamente costituiscono (o possono costituire) oggetto di controllo da 4

parte della Sezione. Ne discende che la nozione di contabilità pubblica, sulla quale dev essere calibrato, secondo la norma, l esercizio della funzione consultiva, acquista una dimensione sostanzialmente coincidente con l ambito entro il quale ordinariamente si svolge (o può svolgersi) l attività di controllo, scontando altresì la non sempre agevole delimitazione delle materie (il plurale è di per sé emblematico) di contabilità pubblica. Tali conclusioni appaiono, poi, senz altro in linea con le peculiarità che specificamente riguardano la funzione consultiva della Sezione della Corte per la Regione Valle d Aosta/Vallée d Aoste. Al di là, invero, dell oggetto della funzione declinato al plurale ( le materie di contabilità pubblica ) anziché al singolare ( in materia di contabilità pubblica ), come nell art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, la Sezione è legittimata, come si è detto, a pronunciare i suoi pareri nei confronti di ogni amministrazione controllata (e non solo della regione e degli enti locali); il che sta a significare, anche per quanto dinanzi espresso, che l area del controllo viene fatta coincidere quanto a soggetti passivi, oggetto e parametri con quella della consulenza. Inoltre, alla Sezione non si applicano le disposizioni in materia di nomofilachia che, in relazione alle funzioni sia di controllo che consultive, sono dettate dall art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102); il che si giustifica solo alla luce del peculiare contesto nel quale si inserisce come detto la disciplina della funzione consultiva assegnata alla Sezione. La Sezione non ignora che, al fine di determinare in linea generale le condizioni di ammissibilità delle richieste di parere formulate alle Sezioni regionali di controllo, le Sezioni riunite della Corte hanno tracciato (del. 17 novembre 2010, n. 54) le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica, sviluppando le coordinate interpretative in precedenza fornite dalla Sezione delle autonomie (del. 27 aprile 2004, integrata dalla del. 17 febbraio 2006, n. 5). In particolare, le Sezioni riunite, dopo aver sottolineato come il concetto di contabilità pubblica di cui l istituto del bilancio rappresenta l aspetto principale consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che tale nozione consente di mettere in luce sia la distinzione tra attività di gestione e attività di amministrazione, sia l autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo, hanno aggiunto che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali sarebbe senz altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle 5

risorse pubbliche, in situazioni nelle quali la rilevanza della materia (ad esempio, il personale pubblico) e l entità delle sue possibili implicazioni di spesa sia suscettibile di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell ente e sui suoi equilibri di bilancio. Si è, dunque, in presenza, secondo le Sezioni riunite, di una nozione elastica di contabilità pubblica, che, comunque, richiede alle Sezioni regionali di ricondurre ad essa, con idonea motivazione, l esercizio della funzione consultiva. In tale direzione, le argomentazioni svolte nei paragrafi che precedono appaiono sufficienti a giustificare, nel contesto del peculiare ordinamento conferito dal legislatore alla Sezione di controllo per la Regione Valle d Aosta/Vallée d Aoste, la menzionata ampiezza della funzione consultiva a questa assegnata. In conclusione, le richieste di parere formulate alla Sezione regionale dalle amministrazioni interessate debbono essere vagliate dalla Sezione sotto il profilo dell essere o meno finalizzate ad acquisire, da parte della Sezione, elementi o valutazioni inerenti alle materie di contabilità pubblica, nell accezione di cui più sopra s è detto, o comunque utili ai fini della regolarità delle gestioni o dell efficienza ed efficacia dell azione amministrativa. Ove la richiesta ricada nell uno o nell altro campo, essa sarà ammissibile. 6.- Ai fini dell ammissibilità oggettiva della richiesta, occorre, peraltro, valutare l esistenza di eventuali limiti esterni che impediscano di rendere il parere richiesto. Tali limiti sono stati individuati dalla Sezione delle autonomie con la del. 27 aprile 2004 e possono essere così sintetizzati: a) le richieste di parere non possono concernere l adozione di specifici atti di gestione, né inerire ad attività già espletate, ma devono avere ad oggetto questioni di carattere generale, non potendo in alcun caso l attività consultiva della Corte concretarsi in una compartecipazione all amministrazione attiva o in una sua approvazione; b) le richieste non devono implicare valutazioni di atti o comportamenti amministrativi che siano oggetto di procedimenti giudiziari della Corte dei conti o di altre giurisdizioni, ovvero di pareri richiesti ad altre autorità. 7.- Nel caso all esame, la Sezione valuta che la richiesta di parere riguardi una situazione nella quale è interesse dell azienda USL della Valle d Aosta definire una posizione univoca e certa su di una questione che, anche per la frequenza con la quale è in grado di riproporsi (tanto da essere oggetto di specifiche clausole dei contratti collettivi per i pubblici dipendenti dei vari comparti), è suscettibile di 6

determinare effetti non irrilevanti sulla sana gestione del bilancio aziendale, onde essa deve essere ritenuta ammissibile sotto l aspetto materiale. Per altro verso, la questione posta, da una parte, non valica il limite esterno indicato alla lettera b) del precedente paragrafo, dall altra parte, pur essendo intesa a risolvere un problema concreto, implica l analisi di questioni inerenti alla normativa che disciplina, in termini generali, la materia del rimborso delle spese legali. La Sezione deve limitarsi, pertanto, a esaminare la questione sottesa alla domanda proposta, restando nell autonomia e nella responsabilità dell Azienda ogni decisione in merito al caso dal quale origina il quesito. Resta ferma, per l avvenire, l esigenza che le richieste di parere vengano formulate in modo da porre questioni di carattere e di interesse generale, pena l inammissibilità delle richieste medesime. Considerato in diritto 8.- Assunta nei termini generali cui si è accennato, la richiesta di parere formulata dall azienda USL della Valle d Aosta propone il seguente quesito: se il dirigente medico, a carico del quale sia stata aperta una vertenza per presunto danno erariale in relazione a fatti o atti connessi allo svolgimento della sua attività istituzionale, abbia o meno diritto, nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione, al rimborso delle spese legali da lui sostenute nella fase del procedimento che ha portato all archiviazione. Secondo la prospettazione dell azienda USL, malgrado l art. 3 d.l. n. 543/1996, convertito dalla l. n. 639/1996, preveda che le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate in caso di definitivo proscioglimento, non configurabile secondo pacifica e costante giurisprudenza della stessa Corte in presenza di un provvedimento di archiviazione del procuratore regionale, la questione si pone in quanto l art. 25 c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria del Ssn 8 giugno 2000 subordina il rimborso, anziché al definitivo proscioglimento, all assenza di condanna, sembrando conseguentemente consentirlo in caso di archiviazione. Tale disposizione, pur avendo, diversamente dalla prima, natura pattizia, potrebbe dunque ingenerare la convinzione della spettanza del rimborso delle spese. 9.- L art. 25 del richiamato contratto collettivo di lavoro recita: 1. L azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un 7

procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. 3. L azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall azienda per la sua difesa. 4. E disapplicato l art. 41 del d.p.r. 20 maggio 1987, n. 270. 10.- Al riguardo, occorre preliminarmente considerare che il citato articolo è rubricato patrocinio legale, espressione con cui si indica generalmente l attività di rappresentanza e difesa in giudizio e il relativo contratto, stipulato tra il professionista e il cliente, volto a soddisfare il bisogno di difesa giudiziale di quest ultimo. Alla luce di siffatta precisazione, risulta più agevole l esegesi delle disposizioni contenute all interno dell articolo in esame. 11.- Anche a voler riconoscere, come questo Collegio ritiene di fare, che tali disposizioni hanno ad oggetto nonostante la formulazione impiegata ( procedimento di responsabilità contabile ) possa prestarsi ad equivoci i procedimenti giudiziari per responsabilità amministrativa, si deve innanzitutto precisare che le previsioni di cui all art. 25, comma 1, in forza delle quali l azienda si accolla gli oneri di difesa del dirigente, non trovano applicazione in detti procedimenti, realizzandosi in tal caso un conflitto di interessi in re ipsa fra l ente e il soggetto sottoposto a procedimento; conflitto che, tra l altro, costituisce la ragione per cui il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia con le disposizioni dianzi citate, che sottraggono alle amministrazioni la valutazione dell esistenza dei presupposti per procedere al rimborso delle spese di patrocinio 8

legale, attribuendo al giudice contabile la competenza esclusiva alla liquidazione, con la sentenza che definisce il giudizio, degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto (art. 3 d. l. n. 543/1996, cit.). In questa prospettiva, rispetto ai procedimenti di responsabilità amministrativa trova applicazione soltanto la disposizione di cui all art. 25, comma 2, giusta la quale l azienda rimborsa le spese legali al dirigente prosciolto da ogni addebito. Il riferimento in questo modo effettuato, analogo a quello di cui al citato articolo di legge, al proscioglimento, ossia ad un termine impiegato per le decisioni assolutorie assunte a seguito di un processo, induce ulteriormente a ritenere anche se le disposizioni contrattuali si riferiscono letteralmente al procedimento che il diritto al rimborso sussista soltanto ove il giudizio di responsabilità si concluda con esito favorevole al convenuto. Nello stesso senso sembra deporre il contenuto dell art. 25, comma 4, che procede alla disapplicazione dell art. 41 d.p.r. n. 270/1987, norma contrattuale che, nel disciplinare il patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all espletamento dei compiti di ufficio dell intero personale dipendente del Ssn, già prevedeva l assunzione, a carico degli enti interessati, degli oneri di difesa dei dipendenti, ma limitatamente ai procedimenti di responsabilità civile e penale. A seguito del confronto tra la disposizione precedente e quella successiva, pare potersi ragionevolmente ritenere, infatti, che quest ultima assuma il significato di estendere ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti in passato estranei alla disciplina contrattuale in materia il diritto al rimborso, coerentemente con l introduzione, da parte del legislatore, delle norme indicate, che hanno previsto, in uno con il potere del giudice contabile di disporre sulle spese di difesa di cui si è detto la possibilità che il rimborso venga richiesto stragiudizialmente all amministrazione di appartenenza. 12.- La ricostruzione effettuata trova ulteriore sostegno nella consolidata giurisprudenza della Corte dei conti sulla natura dell invito a dedurre, qualificato come atto preprocessuale obbligatorio, che assolve alla duplice funzione di garantire una maggiore completezza istruttoria e di consentire al destinatario di svolgere le proprie argomentazioni nella fase finale delle indagini, ponendosi addirittura secondo una pronuncia risalente delle Sezioni riunite (del. 7 dicembre 1999, n. 27) in una prospettiva di collaborazione tra l organo requirente e il presunto responsabile, al quale è concessa la possibilità giuridica di una tutela avanzata dei propri interessi, attraverso la sollecitazione di una più ampia e approfondita attività istruttoria. Da tale impostazione consegue, infatti, ai fini che 9

qui interessano, che, per le deduzioni scritte eventualmente presentate e per l audizione personale eventualmente richiesta dal soggetto incolpato, non sono normativamente previste trattandosi di iniziative che si svolgono prima e al di fuori del processo la presenza e l attività di difensori (necessarie per il giudizio), ammesse e ricorrenti nella prassi, ma comunque configurabili in termini di mera assistenza legale, al di fuori è il caso di ribadirlo del patrocinio difensivo. 13.- Resta da aggiungere, per completezza, che l opzione interpretativa prescelta non è in contraddizione con la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. lav., sent. 19 novembre 2007, n. 23904) e di altre Sezioni di controllo di questa Corte (Sez. contr. Lombardia, del. 19 luglio 2010, n. 804; Sez. contr. Abruzzo, del. 5 aprile 2013, n. 13), la quale, riguardo alla responsabilità penale, ha ritenuto che è possibile procedere alla rifusione delle spese legali anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria. Al di là dell assimilazione, tutt altro che pacifica, fra il procedimento penale e il procedimento di responsabilità amministrativa, non par dubbio, infatti, che l archiviazione penale costituisca un vero e proprio provvedimento giudiziario, quale non è, invece, l archiviazione di una notitia concernente presunte responsabilità per danno erariale. 14.- Per quanto sinora esposto si ritiene che anche l articolo 25 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria del Ssn 8 giugno 2000, interpretato alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, non ammetta il rimborso degli oneri sostenuti dal dirigente medico per l assistenza legale durante la fase preliminare all instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa. Conclusivamente, reputa la Sezione che, allo stato attuale della normazione, il dirigente medico, a carico del quale sia stata aperta una vertenza per presunto danno erariale in relazione a fatti o atti connessi allo svolgimento della sua attività istituzionale, non ha diritto, nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione, al rimborso delle spese legali da lui sostenute nella fase del procedimento che ha portato all archiviazione. * * * * * Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Valle d Aosta/Vallée d Aoste in relazione alla richiesta formulata dal Direttore generale dell azienda USL della Valle d Aosta con nota 18 luglio 2013, n. 67714. 10

Copia del presente parere sarà inviata, oltre che al Direttore generale dell azienda USL della Valle d Aosta, al Presidente della Regione e all Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, nonché al Presidente della Sezione delle autonomie. Il consigliere relatore Flavio Curto Il presidente Gaetano D Auria Depositato in segreteria il 18 settembre 2013 Il funzionario Debora Marina Marra 11