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COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO VI Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio Roma Capitale U.O. n. 2 Ufficio Pianificazione e Progettazione Generale NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003 Controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 21/22 marzo 2006 Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Testo coordinato con le modifiche approvate con l accordo di pianificazione di cui all art. 66bis, comma 6, della Legge Regione Lazio n. 38/1999, e con la deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2008.

COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO VI Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio Roma Capitale Assessore Roberto Morassut U.O. n. 2 Ufficio Pianificazione e Progettazione Generale Direttore Daniel Modigliani Consulente generale per le Norme tecniche di attuazione Fabrizio Giordano GRUPPO DI LAVORO U.O. N. 2 Responsabile del gruppo di lavoro: Fabrizio Giordano Collaboratori: Gianpaolo Messina (Risorse per Roma spa); Rita Angelone, Elisabetta Savarese (Comune di Roma, UO n.2) CONTRIBUTI Per le NTA della Città storica (Titolo II, Capo 2 ) Carlo Gasparrini (consulente) Daniela Santarelli, Marco Tamburini, Chiara Corinna Galizia (Risorse per Roma spa) Per le NTA sul Sistema della Mobilità (Titolo IV, Capo 4 ) U.O. n. 3/Dipartimento VI. Mobilità generale e riqualificazione delle aree ferroviarie U.O. PROG/Dipartimento VII. Programmazione e pianificazione e indirizzi sulla mobilità Per le Tabelle degli ATO (artt. 58 e 59) Laura Ricci (consulente generale) Dino Marra, Andrea Pisanu, Giulio Camiz, Laura Forgione

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 5 Capo 1 Oggetto ed elaborati del Piano Art. 1 Oggetto del Piano 6 Art. 2 Elaborati del Piano 6 Capo 2 Parametri e classificazioni Art. 3 Grandezze urbanistiche 9 Art. 4 Grandezze edilizie 10 Art. 5 Indici 11 Art. 6 Classificazione delle destinazioni d uso 11 Art. 7 Parcheggi pubblici e privati 13 Art. 8 Standard urbanistici 18 Art. 9 Categorie di intervento urbanistico e edilizio 19 Art. 10 Categorie di intervento ambientale 21 Capo 3 Modalità e strumenti di attuazione del Piano Art. 11 Sistemi e componenti 24 Art. 12 Modalità di attuazione del PRG 24 Art. 13 Norme generali per gli interventi indiretti 25 Art. 14 Programma integrato 29 Art. 15 Progetto urbano 30 Art. 16 Carta per la qualità 33 Capo 4 Criteri e modalità di perequazione Art. 17 Criteri di perequazione 36 Art. 18 Ambiti di compensazione 37 Art. 19 Compensazioni urbanistiche 38 Art. 20 Contributo straordinario di urbanizzazione 39 Art. 21 Incentivi per il rinnovo edilizio 40 Art. 22 Cessione compensativa 41 TITOLO II SISTEMA INSEDIATIVO 44 Capo 1 Componenti del sistema insediativo Art. 23 Articolazione delle componenti 45 Capo 2 Città storica Art. 24 Definizione, obiettivi e componenti 46 Art. 25 Tessuti della Città storica. Norme generali 50 Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1) 54 Art. 27 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) 54 Art. 28 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) 55 Art. 29 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) 56 Art. 30 Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia 57 puntiforme (T5) Art. 31 Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6) 57 Art. 32 Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) 58 1

Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario 59 (T8) Art. 34 Edifici isolati (T9) 59 Art. 35 Nuclei storici isolati (T10) 60 Art. 36 Edifici e complessi speciali. Norme generali 60 Art. 37 Centro archeologico monumentale (CAM) 63 Art. 38 Capisaldi architettonici e urbani (C1) 63 Art. 39 Ville Storiche (C2) 65 Art. 40 Grandi attrezzature ed impianti post-unitari (C3) 65 Art. 41 Edifici speciali isolati di interesse storico, architettonico e 66 monumentale (C4) Art. 42 Spazi aperti della Città Storica 66 Art. 43 Ambiti di valorizzazione della Città storica 68 Capo 3 Città consolidata Art. 44 Norme generali 72 Art. 45 Tessuti della Città consolidata 72 Art. 46 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e a media 74 densità insediativa (T1) Art. 47 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia definita e ad alta 76 densità insediativa (T2) Art. 48 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera (T3) 77 Art. 49 Verde privato 78 Art. 50 Ambiti per i Programmi integrati 78 Capo 4 Città da ristrutturare Art. 51 Norme generali 81 Art. 52 Tessuti della Città da ristrutturare 81 Art. 53 Ambiti per i Programmi integrati 83 Art. 54 Ambiti per i Programmi di recupero urbano 86 Art. 55 Nuclei di edilizia ex-abusiva da recuperare 87 Capo 5 Città della trasformazione Art. 56 Definizioni, obiettivi e componenti 89 Art. 57 Ambiti di trasformazione ordinaria. Norme generali 89 Art. 58 Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali 90 Art. 59 Ambiti di trasformazione integrati 91 Art. 60 Ambiti per i Programmi integrati 92 Art. 61 Edificabilità a disposizione del Comune 93 Art. 62 Ambiti a pianificazione particolareggiata definita 94 Capo 6 Progetti strutturanti Art. 63 Definizione, obiettivi e componenti 96 Art. 64 Ambiti di programmazione strategica 96 Art. 65 Centralità metropolitane e urbane 97 Art. 66 Centralità locali 98 Capo 7 Ambiti di riserva Art. 67 Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata 101 2

TITOLO III SISTEMA AMBIENTALE E AGRICOLO 103 Capo 1 Componenti del sistema ambientale e agricolo Art. 68 Articolazione delle componenti 104 Art. 69 Aree naturali protette nazionali e regionali 104 Art. 70 Parchi agricoli 105 Art. 71 Reticolo idrografico 107 Art. 72 Rete ecologica 108 Art. 73 Attività estrattive 112 Capo 2 Agro romano Art. 74 Norme generali 114 Art. 75 Disciplina degli usi del suolo e degli impianti ammessi 114 Art. 76 Disciplina della nuova edificazione 116 Art. 77 Disciplina dell edificazione esistente 118 Art. 78 Norme generali per l edilizia rurale e per gli spazi aperti di 119 pertinenza Art. 79 Piano ambientale di miglioramento agricolo 120 Art. 80 Nuclei di servizi 121 Art. 81 Ricettività per il turismo itinerante 122 TITOLO IV SISTEMA DEI SERVIZI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 124 Capo 1 Componenti del sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Art. 82 Articolazione delle componenti 125 Capo 2 Servizi pubblici Art. 83 Servizi pubblici. Norme generali 126 Art. 84 Servizi pubblici di livello urbano 127 Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 128 Capo 3 Servizi privati e verde privato attrezzato Art. 86 Servizi privati 130 Art. 87 Verde privato attrezzato 131 Art. 88 Campeggi 132 Capo 4 Infrastrutture per la mobilità Art. 89 Infrastrutture per la mobilità 134 Art. 90 Infrastrutture stradali 136 Art. 91 Classificazione delle infrastrutture stradali 137 Art. 92 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali 138 Art. 93 Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali 139 Art. 94 Infrastrutture di trasporto in sede propria 142 Art. 95 Aree per i nodi di scambio 144 Art. 96 Percorsi pedonali e ciclabili 145 Art. 97 Mitigazione dell impatto ambientale per interventi sulla rete stradale 147 e ferroviaria Art. 98 Progetti urbani per le grandi infrastrutture di trasporto 148 3

Art. 99 Relazione tra grandi interventi urbanistici e sistema della mobilità 149 Art. 100 Aree aeroportuali 149 Art. 101 Piattaforme logistiche 150 Capo 5 Infrastrutture tecnologiche Art. 102 Infrastrutture tecnologiche 152 Capo 6 Reti tecnologiche Art. 103 Reti energetiche 154 Art. 104 Reti e sistemi per la gestione del servizio idrico integrato 154 Art. 105 Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile 156 Art. 106 Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti 157 TITOLO V NORME FINALI 159 Art. 107 Zone territoriali omogenee 160 Art. 108 Altezza convenzionale e altezza reale 160 Art. 109 Adeguamenti e deroghe al PRG 160 Art. 110 Edificabilità delle aree in cessione al Comune 161 Art. 111 Aree di demanio e private gravate da usi civici 161 Art. 112 Recepimento del parere geologico-vegetazionale espresso ai sensi 162 dell art. 89 del DPR n. 380/2001 e della DGR n. 2639/1999 Art. 113 Norma transitoria 162 ALLEGATI Allegato A Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Compensazioni Schede degli Ambiti di valorizzazione Schede delle Centralità metropolitane e urbane Parere geologico-vegetazionale 4

TITOLO I TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo 1 Oggetto ed elaborati del Piano Capo 2 Parametri e classificazioni Capo 3 Modalità e strumenti di attuazione del Piano Capo 4 Criteri e modalità di perequazione 5

TITOLO I Capo 1 Capo 1 Oggetto ed elaborati del Piano Art.1. Oggetto del Piano 1. Il Piano regolatore generale del Comune di Roma disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio comunale. 2. Il Piano persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente. Art.2. Elaborati del Piano 1. Gli elaborati che compongono il PRG sono di natura prescrittiva e non prescrittiva e sono individuati nell elenco posto in calce al presente articolo. 2. La disciplina di PRG è definita dall insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi. Nell eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo; se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevale la scala più dettagliata. 3. Ogni successiva modifica agli elaborati prescrittivi comporta variante al PRG, salvo quanto esplicitamente previsto nel prosieguo delle presenti norme. Non comportano comunque variante urbanistica le successive modificazioni alle NTA relative alle procedure, di competenza comunale, di formazione e approvazione degli interventi diretti e indiretti, fatta salva l osservanza delle norme statali o regionali, e ferma restando la distinta applicazione delle categorie d intervento di cui all art. 9 e delle modalità d intervento di cui all art. 10. 4. Gli elaborati non prescrittivi sono così distinti per contenuto e finalità: a) gli elaborati gestionali hanno valore di conoscenza e di indirizzo e saranno periodicamente aggiornati dall Amministrazione Comunale; b) gli elaborati descrittivi hanno valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del PRG; c) gli elaborati indicativi hanno valore programmatico e comprendono materiali finalizzati alle progettazioni urbanistiche ed edilizie in attuazione del PRG; d) gli elaborati per la comunicazione illustrano la caratterizzazione del PRG nel territorio dei Municipi. 5. Le modifiche alle NTA che, ai sensi del comma 3, non comportano variante urbanistica, nonché le modifiche agli elaborati gestionali, escluso gli elaborati G9, sono di competenza del Consiglio comunale; le modifiche agli elaborati G9 e agli elaborati descrittivi e indicativi sono di competenza della Giunta comunale; le modifiche agli elaborati per la comunicazione sono di 6

TITOLO I Capo 1 competenza dirigenziale; se consistono in mero recepimento di Piani, Programmi o Progetti, in precedenza approvati, le modifiche agli elaborati gestionali sono di competenza dirigenziale. 6. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, gli atti di modifica di cui al comma 5, esclusi quelli di mero recepimento, sono resi noti, prima della loro approvazione, mediante avviso pubblico ed esposti nelle sedi del Comune e dei Municipi interessati per un periodo di 30 giorni, durante il quale i soggetti destinatari o interessati possono presentare memorie o osservazioni scritte; il provvedimento di approvazione dà atto delle osservazioni pervenute e dei principali temi emersi. ELENCO ELABORATI DEL PRG Elaborati prescrittivi 1. Norme tecniche di attuazione (NTA + 4 allegati) 2. Sistemi e Regole, 1: 5.000 (Legenda + n. 12 fogli) 3. Sistemi e Regole, 1: 10.000 (Legenda + n. 31 fogli) 4. Rete ecologica, 1:10.000 (n. 31 fogli) G. Elaborati gestionali G1 Carta per la qualità, 1:10.000 (n. 34 fogli) G2 Guida per la qualità degli interventi (album A3) G3 Sistema delle infrastrutture per la mobilità, 1:20.000 (n. 11 fogli) G4 Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità (album A3) G5 Sistema delle infrastrutture tecnologiche, 1:20.000 (n. 11 fogli) G6 Sistema paesaggistico, 1:50.000 (n. 1 foglio) G7 Guida alla progettazione negli ambiti di paesaggio (Album A3) G8 Standard urbanistici, 1:10.000 (Legenda + n. 31 fogli) G9.A Relazione geologica generale, con 1 allegato cartografico denominato: Carta della vulnerabilità all inquinamento delle acque sotterranee del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.1 Carta geolitologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.1 (da 01 a 11) Carta geolitologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.2 Carta geomorfologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.2 (da 01 a 11) Carta geomorfologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.3 Carta idrogeologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.3 (da 01 a 11) Carta idrogeologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.4 Carta delle acclività del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.4 (da 01 a 11) Carta delle acclività del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.5 Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.5 (da 01 a 11) Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.6 Carta della usufruibilità geologica e vegetazionale del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.6 (da 01 a 11) Carta della usufruibilità geologica e vegetazionale del territorio comunale, 1:50.000 (n. 11 fogli) G9.B Relazione vegetazionale, con 3 allegati cartografici denominati: Carta fitosociologica della Vegetazione reale del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli); Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio); Carta delle emergenze floristico vegetazionali del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) 7

TITOLO I Capo 1 G9.7 Carta dell Uso del Suolo e delle fisionomie vegetali del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.7 (da 01 a 11) Carta dell Uso del Suolo e delle fisionomie vegetali del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G9.8 Carta agropedologica del territorio comunale, 1:50.000 (n. 1 foglio) G9.8 (da 01 a 11) Carta agropedologica del territorio comunale, 1:20.000 (n. 11 fogli) G10 Sistema ambientale, 1:50.000 (n. 1 foglio) D. Elaborati descrittivi D1 Relazione D2 Strutture del Piano e strategie metropolitane, 1:80.000 D3 Infrastrutture per la mobilità, 1:50.000 D4 Tessuti e centralità, 1:50.000 D5 Centralità e funzioni, 1:50.000 D6 Dal Centro storico alla Città storica, 1:50.000 D7 Ambiti di programmazione strategica: quadro d unione, 1:20.000 D8 Sintesi PRG, 1:50.000 I. Elaborati indicativi I1 Schemi di riferimento per la Città da Ristrutturare (album A3) I2 Schemi di riferimento per le Centralità locali (album A3) I3 Schemi di riferimento geologico per gli ambiti di trasformazione (n. 14 album A3) I4 Ambito di programmazione strategica Tevere I4.1 Inquadramento generale, 1:50.000 I4.2 Risorse-settore centrale, 1:10.000 I4.3 Risorse-Ostia, 1:10.000 I4.4 Obiettivi-settore centrale, 1:10.000 I4.5 Obiettivi-Ostia, 1:10.000 I5 Ambito di programmazione strategica Parco Archeologico-Monumentale dei Fori e dell Appia antica I5.1 Risorse, 1:10.000 I5.2 Risorse-Fori, 1:5.000 I5.3 Obiettivi, 1:10.000 I5.4 Obiettivi-Fori, 1:5.000 I6 Ambito di programmazione strategica Mura I6.1 Risorse, 1:10.000 I6.2 Obiettivi, 1:10.000 I7 Ambito di programmazione strategica Flaminio-Fori-Eur I7.1 Risorse, 1:10.000 I7.2 Obiettivi, 1:10.000 I8 Ambito di programmazione strategica Cintura ferroviaria I8.1 Risorse, 1:20.000 I8.2 Obiettivi, 1:20.000 I9. Carta Risorse e Opportunità per le bambine e i bambini (n. 19 fogli) C. Elaborati per la comunicazione del Piano C01-C19 Le Città di Roma: Scenari nei Municipi (n. 19 fogli) 8

TITOLO I Capo 2 Capo 2 Parametri e classificazioni Art.3. Grandezze urbanistiche 1. Superficie territoriale (ST): misura in mq la superficie di un area la cui trasformazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante strumento urbanistico esecutivo, comunque denominato; essa comprende, oltre alle aree private, le aree pubbliche o ad uso pubblico. Alla Superficie territoriale si applica l Indice di edificabilità territoriale ET. 2. Superficie fondiaria (SF): misura in mq la superficie dell area di sedime e di pertinenza degli edifici, corrispondente al lotto o all appezzamento agricolo da asservire alla costruzione. La Superficie fondiaria non può essere inferiore alla dimensione minima stabilita dal PRG. Alla Superficie fondiaria si applica l Indice di edificabilità fondiaria EF. 3. Superficie coperta (SC): misura in mq la superficie ottenuta attraverso la proiezione verticale su piano orizzontale del massimo perimetro esterno degli edifici, compresi cavedi e chiostrine. 4. Superficie permeabile (SP): misura in percentuale la quota di Superficie fondiaria che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, secondo le prescrizioni del PRG e degli altri strumenti urbanistici vigenti. 5. Capacità insediativa (CI): è data dal rapporto tra Superficie utile lorda SUL, come definita dall art. 4, comma 1, e la misura di 37,5 mq, ed esprime il numero di abitanti insediabili convenzionalmente, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici. 6. Carico urbanistico (CU): esprime l impegno indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d uso, distinto e classificato in: basso (CU/b), medio (CU/m), alto (CU/a). 7. Densità arborea (DA) e Densità arbustiva (DAR): esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq di superficie di riferimento. 8. Isolato: costituisce l unità base del tessuto e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da spazi pubblici o di uso pubblico o, in parte, da diverse destinazioni di PRG. 9. Unità edilizia: rappresenta l entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configurantesi dal punto di vista spaziale, statico e funzionale come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza condominiale. 10. Unità immobiliare: si intende un insieme di vani tra loro collegati, ad uso abitativo o non abitativo, ivi compresi gli spazi accessori coperti e scoperti, dotato di autonomia e unitarietà spaziale, funzionale e distributiva, fatte salve eventuali pertinenze esterne e l accesso dalla strada, da altro spazio pubblico o da spazio comune situato all interno dell unità edilizia a cui l unità immobiliare appartiene. 9

TITOLO I Capo 2 Art.4. Grandezze edilizie 1. Superficie utile lorda (SUL): misura in mq la somma delle superfici lorde dell Unità edilizia, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d uso. Dal computo della SUL sono escluse le seguenti superfici: a) vani corsa degli ascensori, vani scala, androni, in misura non eccedente la Superficie coperta dell Unità edilizia; b) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dall estradosso del solaio di copertura; c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra; d) locali completamente interrati o emergenti non oltre m. 0,80 fuori terra, misurati fino all intradosso del solaio, se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o immobiliari (locali tecnici, cantine, depositi, autorimesse, parcheggi); e) parcheggi privati coperti, anche localizzati fuori terra, in misura non eccedente lo standard minimo stabilito ai sensi dell art. 7, comma 1; f) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura ed estradosso del solaio dell ultimo livello di calpestio, per le parti di altezza utile inferiore a m. 1,80; g) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore; h) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico ed idrico; tali ulteriori spazi e gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono individuati in sede regolamentare o in sede di definizione degli strumenti di intervento indiretto. Le superfici di cui alle lett. a), b) ed f), sommate tra loro, non devono superare il 20% dell intera SUL; le superfici per cantine o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL delle unità residenziali cui sono asservite, fatta salva la possibilità di realizzare comunque per tali usi accessori la dimensione di 8 mq; diverse percentuali o valori assoluti possono essere stabiliti in sede regolamentare, anche in ragione della specialità delle destinazioni d uso e dei caratteri tipologici degli edifici. 2. Superficie utile virtuale (SUv): esprime in termini di superficie utile la consistenza edilizia di un fabbricato esistente e corrisponde al suo Volume fuori terra, come definito ai sensi del comma 4, diviso per l altezza virtuale di m. 3,20. 3. Volume costruito (Vc): esprime in termini di volume la consistenza edilizia di un fabbricato esistente, calcolata come prodotto della SUL di ogni piano per l altezza reale relativa. 4. Volume fuori terra (Vft): esprime in termini di volume la consistenza dell ingombro di un fabbricato emergente dalla linea di terra, al netto degli spazi di cui alle lett. b) e c) del comma 1. 5. Altezza degli edifici (H): misura la differenza in ogni punto tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda; la quota di sistemazione esterna è stabilita nel progetto allegato al titolo abilitativo ovvero nel verbale di linee e quote; la linea di gronda è data dall intersezione tra l intradosso del solaio di copertura (a falda inclinata o a terrazzo) e il piano verticale di facciata. Qualora il solaio di copertura a falde superi la pendenza del 35%, il risultato della suddetta misurazione è incrementato di metà della differenza di quota tra linea di gronda e linea di colmo. Possono superare l altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti 10

TITOLO I Capo 2 tecnologici (quali: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento). 6. Distanza dai confini (DC): rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo congiungente il punto esterno del muro perimetrale dell edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine. Tale valutazione si applica anche ai piani interrati, nel caso in cui sia stabilita, per questi, una distanza minima ai sensi delle presenti disposizioni. 7. Distanza degli edifici dalle strade (DS): rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell edificio o del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine stradale prospiciente. 8. Distanza fuori terra tra edifici (DE): rappresenta la distanza minima, fuori terra, tra il muro esterno perimetrale dell edificio o del manufatto (con esclusione delle scale esterne a sbalzo, delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi), ed il muro perimetrale di un edificio prospiciente. Art.5. Indici 1. Indice di edificabilità territoriale (ET): rappresenta la Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni metro quadro di Superficie territoriale ST. Il rapporto è espresso in mq/mq. 2. Indice di edificabilità fondiaria (EF): rappresenta la Superficie utile lorda massima realizzabile per ogni metro quadro di Superficie fondiaria. Il rapporto è espresso in mq/mq. 3. Indice di copertura (IC): esprime il rapporto percentuale tra la Superficie coperta e la Superficie fondiaria, di pertinenza o comunque impegnata ai fini della ammissibilità della Superficie utile lorda della costruzione stessa. 4. Indice di permeabilità (IP): esprime il rapporto percentuale minimo ammissibile tra la Superficie permeabile e la Superficie territoriale o fondiaria, come specificato dalle presenti norme tecniche. Art.6. Classificazione delle destinazioni d uso 1. Le destinazioni d uso previste dalle presenti Norme salvo diversa o aggiuntiva classificazione adottata nelle componenti di cui ai Titoli III e IV - sono articolate in sette funzioni: abitative, commerciali, servizi, turistico-ricettive, produttive, agricole, parcheggi non pertinenziali. Sulla base di tali funzioni e del Carico urbanistico (CU) di cui all art. 3, comma 6, le principali destinazioni d uso sono così classificate: a) Abitative: abitazioni singole - (CU/b); abitazioni collettive (studentati, convitti, conventi, collegi, residenze sanitarie per anziani) - (Cu/b); b) Commerciali: piccole strutture di vendita (superficie di vendita fino a 250 mq) - (CU/b); medie strutture di vendita (superficie di vendita fino a 2.500 mq) - (CU/m); grandi strutture di 11

TITOLO I Capo 2 vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq) - (CU/a); le strutture di vendita si intendono al dettaglio e comprensive di depositi pertinenziali, anche localizzati in locali autonomi non contigui; c) Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere), servizi alle persone (amministrativi, sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, culturali, fitness) - (CU/m); direzionale privato (uffici e studi professionali, servizi alle imprese) - (CU/b); sportelli tributari, bancari e finanziari (CU/m); artigianato di servizio e studi d artista - (CU/b); sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali (CU/m); sedi e attrezzature universitarie - (CU/m); attrezzature culturali (esclusi i teatri) e religiose (CU/m); attrezzature collettive (per lo sport, lo spettacolo, la cultura, ricreative, congressuali) - (con SUL fino a 500 mq: CU/m; con SUL oltre 500 mq e per le discoteche: CU/a); d) Turistico-ricettive: strutture ricettive alberghiere - (fino a 60 posti letto: CU/b; oltre 60 posti letto e motels: CU/m); strutture ricettive extra-alberghiere - (fino a 60 posti letto e ostelli: CU/b; oltre 60 posti letto: CU/m); strutture ricettive all aria aperta - (CU/m); e) Produttive: artigianato produttivo, industria, commercio all ingrosso, depositi e magazzini - (CU/m); f) Agricole: abitazioni agricole, attrezzature per la produzione agricola e la zootecnia, impianti produttivi agro-alimentari - (CU/b); g) Parcheggi non pertinenziali: autorimesse, autosilo - (CU/nullo). 2. Per le destinazioni d uso non comprese o non direttamente riconducibili alla classificazione del comma 1, si procede per analogia funzionale e di carico urbanistico. Con separato provvedimento ovvero in sede di definizione dei Piani attuativi, il Comune può ulteriormente distinguere e specificare le destinazioni d uso di cui al comma 1 e il relativo carico urbanistico, ferma restando la classificazione per funzioni. 3. Le destinazioni d uso di cui al comma 1, e i conseguenti cambi di destinazione d uso, sono consentiti secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle norme delle diverse componenti del PRG, come individuate dai Titoli II, III e IV, nonché dagli strumenti di intervento indiretto, sempre compatibilmente con le previsioni di PRG; sono ovunque consentite, nell intero Sistema insediativo, le destinazioni d uso servizi alle persone e studi d artista ; sono comunque vietate, nei Tessuti residenziali del Sistema insediativo, le attività produttive insalubri o moleste, di cui agli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie, se non nei casi e alle condizioni espressamente previste dal Regolamento igienico-sanitario; le abitazioni collettive, se con finalità assistenziali e in convenzione con gli Enti competenti, possono essere realizzate in eccedenza al limite massimo di funzioni abitative stabilito dalle norme di componente, e poste a carico della quota di funzioni non abitative; per la realizzazione di insediamenti commerciali, turistico-ricettivi, produttivi, direzionali, di rilevante dimensione, il Comune può adottare lineeguida per la pianificazione, valutazione e progettazione degli interventi, in applicazione della legislazione o regolamentazione regionale di settore. 4. L introduzione di nuovi usi e funzioni all interno dell unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d uso, ai sensi delle presenti norme, se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, sia il 25% della SUL dell unità immobiliare sia i 250 mq di SUL, se non appartengono ad una più alta categoria di carico urbanistico, se non sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, se non comportano frazionamento catastale. 12

TITOLO I Capo 2 5. Sono fatte salve le destinazioni d uso legittimamente in atto alla data di adozione del presente PRG. La destinazione d uso legittimamente in atto è quella risultante dal titolo abilitativo della costruzione, in assenza del quale la destinazione d uso è accertata con l ausilio della classificazione catastale e delle autorizzazioni amministrative all esercizio delle attività insediate. 6. In assenza di normativa regionale sulle destinazioni d uso e sui titoli abilitativi necessari per la modifica delle stesse, da formulare ai sensi dell art. 10, comma 2, del DPR n. 380/2001, si stabilisce che il cambiamento di destinazione d uso: se è con opere, è soggetto a DIA o a Permesso di costruire, a seconda delle categorie di intervento, individuate ai sensi dell art. 9, che tali opere configurano; se è senza opere, è soggetto comunque a DIA; se comporta il passaggio a una più elevata categoria di Carico urbanistico è soggetto comunque a Permesso di costruire. Il cambiamento di destinazione d uso, una volta acquisito il titolo abilitativo, deve essere obbligatoriamente comunicato all Ufficio del catasto. Art.7. Parcheggi pubblici e privati 1. Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui all art. 6, comma 1, corrispondono le seguenti dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati, di cui rispettivamente agli articoli 41-quinquies e 41-sexies della legge n. 1150/1942: Parcheggi per destinazioni d uso a carico urbanistico basso (CU/b) Destinazioni d uso Privati (mq/10mq SUL) Pubblici (mq/10mq SUL) Abitative/abitazioni singole 4 1,6 Abitative/abitazioni collettive 4 2 Commerciali 4 4 Servizi 4 4 Turistico-ricettive 4 4 Produttive 4 4 Agricole 4 1 Parcheggi per destinazioni d uso a carico urbanistico medio (CU/m) Destinazioni d uso Privati (mq/10mq SUL) Pubblici (mq/10mq SUL) Commerciali 3 10 Servizi 4 6 Turistico-ricettive 4 6 Parcheggi per destinazioni d uso a carico urbanistico alto (CU/a) Destinazioni d uso Privati (mq/10mq SUL) Pubblici (mq/10mq SUL) Commerciali 2 20 Servizi 2 15 In applicazione della legislazione regionale in materia, per le destinazioni commerciali si assume, quale riferimento, la Superficie di vendita; alla parte restante della SUL, di pertinenza dell attività commerciale, che non siano i depositi ai quali si applica Pubblici = 4 mq/10mq, o 13

TITOLO I Capo 2 che sia spazio d uso pubblico comune ad altre destinazioni d uso, si applica Pubblici = 5 mq/10mq o Pubblici = 10 mq/10mq, a seconda che si tratti rispettivamente di media o grande distribuzione. In caso di contrasto, per difetto, delle dotazioni minime di cui al presente comma 1 con norme regionali o statali, anche sopravvenienti, le presenti norme si intenderanno automaticamente adeguate, senza la necessità di ulteriori provvedimenti. Parcheggi privati 2. I parcheggi privati sono riservati agli abitanti delle unità residenziali o agli addetti delle unità non residenziali, e sono asserviti all unità edilizia o immobiliare con vincolo di pertinenzialità, istituito con atto d'obbligo notarile registrato e trascritto. 3. I parcheggi privati possono essere ricavati all interno della Superficie fondiaria degli edifici cui sono asserviti, e con priorità nel sottosuolo corrispondente alla Superficie coperta; possono essere altresì ricavati su altre aree private che non facciano parte del lotto, a distanza non superiore a m. 300, misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e dell edificio. Ai sensi e con le modalità di cui all art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989, i parcheggi privati possono essere realizzati su aree comunali, in diritto di superficie o di sottosuolo. 4. Nella Città storica, nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare - di cui rispettivamente ai Capi 2, 3 e 4 del Titolo II - i parcheggi privati possono essere reperiti a una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Per gli interventi ricadenti all interno del 1 Municipio, i parcheggi possono essere reperiti nell ambito dell intera Città storica, senza vincolo di distanza, ma con esclusione delle componenti di cui agli articoli 39 e 41; per interventi esterni al 1 Municipio, i parcheggi non possono essere reperiti all interno del 1 Municipio. Parcheggi pubblici 5. I parcheggi pubblici sono destinati ai visitatori degli insediamenti residenziali e ai clienti o utenti degli insediamenti non residenziali, nonché a funzioni di relazione locale. Non concorrono allo standard di cui al comma 1 i parcheggi pubblici destinati alle funzioni di scambio intermodale. 6. I parcheggi pubblici sono localizzabili su aree di proprietà pubblica o su aree di proprietà privata vincolata all uso pubblico, a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, ad una distanza non superiore a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Salvo diverso avviso del Comune, da formalizzare con atto amministrativo o in sede di specifica convenzione, i parcheggi pubblici, se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti al Comune, ma asserviti all uso pubblico, con la facoltà per il proprietario o gestore di limitarne l accesso alle ore di esercizio delle attività. E consentito altresì che i parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano riservati, in tutto o in parte, ad uso pubblico, fatta salva la dotazione complessiva di parcheggi pubblici e privati come stabilita dal comma 1. 7. I parcheggi non pertinenziali di proprietà privata (autorimesse, autosilo), di cui all art. 6, comma 1, lett. g), possono concorrere alla dotazione dei parcheggi pubblici di cui al comma 1, solo se vincolati a uso pubblico e a regime di rotazione, stabilito in apposita convenzione o atto d obbligo; in assenza di tali condizioni, possono concorrere alla dotazione di parcheggi privati di 14

TITOLO I Capo 2 cui al comma 1. I parcheggi non pertinenziali privati possono essere realizzati fuori terra, nei Tessuti esistenti, solo nei casi previsti dalle norme di componente, ovvero nel sottosuolo di aree private, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici previsti dalle norme di componente, e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici. 8. I parcheggi pubblici con funzioni di relazione urbana o di scambio intermodale, se previsti dal Piano urbano parcheggi o da Piani attuativi o da Progetti di infrastrutture per la mobilità, possono essere realizzati nel sottosuolo o soprassuolo dell intero Sistema insediativo o dei Servizi, nel rispetto dei vincoli o parametri ecologici e morfologici previsti dalle norme di componente, e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici, della stabilità geologica, dello strato e dei beni archeologici. Se localizzati nella Città storica, tali parcheggi sono soggetti alle preclusioni previste dalle specifiche norme di componente. Parcheggi pubblici per impianti all aperto 9. Nei casi di strutture o impianti fissi per attività all aperto, ai fini del reperimento dei parcheggi pubblici, sono stabilite le seguenti dotazioni minime: a) per le attività produttive (depositi, discariche, vivai), almeno il 10% della superficie territoriale interessata; b) per le attività commerciali (mercati con plateatico, spiazzi per fiere e mercati periodici), almeno il 50% della superficie territoriale interessata, se superiore a 2.500 mq, e almeno il 30% se inferiore a 2.500 mq; c) per le attività residenziali o turistico-ricettive, un posto-auto per ogni unità minima ricettiva (alloggio mobile, posto-tenda, posto-barca, ecc.); d) per le attività sportive, ricreative, di spettacolo, un posto-auto ogni 2 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, fatto salvo quanto previsto in merito dall art. 87. Calcolo della dotazione di parcheggi 10. La dotazione minima di cui al comma 1, relativa ai parcheggi pubblici e privati, si applica all intera SUL aggiuntiva rispetto alla SUL preesistente, prodotta dagli interventi diretti e indiretti. 11. Per la SUL esistente soggetta a cambio di destinazione d uso si deve considerare solo la dotazione differenziale aggiuntiva determinata dalla nuova destinazione rispetto a quella preesistente legittima, salvo i seguenti casi in cui la dotazione deve essere per intero calcolata sulla base della SUL e delle destinazioni di progetto: a) edifici dismessi da più di 5 anni; b) destinazioni commerciali a CU/m e a CU/a; c) demolizione e ricostruzione di interi edifici, limitatamente alla dotazione di parcheggi privati. 12. In caso di interventi diretti che prevedano più cambi di destinazioni d uso nel senso di distinte combinazioni tra destinazione originaria e destinazione finale o che prevedano sia cambi di destinazione d uso che incremento della SUL preesistente, si procede calcolando la differenza tra la dotazione teorica dell intera SUL di progetto e la dotazione teorica dell intera SUL preesistente. Per gli interventi indiretti, il calcolo della dotazione di parcheggi pubblici deve 15

TITOLO I Capo 2 essere effettuato sul complesso degli interventi previsti; il calcolo della dotazione di parcheggi privati deve essere effettuato per singola Unità edilizia. In ogni caso, il calcolo deve essere effettuato distintamente per i parcheggi privati e i parcheggi pubblici: eventuali differenziali di segno opposto tra le due dotazioni teoriche non possono essere compensati. Reperimento della dotazione di parcheggi pubblici 13. Ai fini dell applicazione di quanto previsto dall art. 4, commi 1 e 2, del DM n. 1444/1968, si stabilisce quanto segue: a) nella Città storica, ad esclusione degli Ambiti di valorizzazione, può essere reperita una dotazione inferiore a quella stabilita dalle precedenti norme, in caso di carenza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico; b) negli Ambiti di valorizzazione della Città storica e nella Città consolidata, per le stesse ragioni di cui alla lett. a), può essere reperita una dotazione inferiore rispetto a quella stabilita dalle precedenti norme, ma fino ad una riduzione del 50%; tale dotazione ridotta può essere reperita nelle aree adiacenti o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, anche in deroga alla distanza massima di cui al comma 6; c) nella Città da ristrutturare, gli strumenti di intervento indiretto devono assicurare l intera dotazione di parcheggi pubblici, e assumere l obiettivo di ridurre l eventuale deficit preesistente negli ambiti di riferimento, anche mediante l utilizzazione di aree adiacenti o prossime agli ambiti di intervento, ivi comprese quelle destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, e anche in deroga alle distanze massime di cui al comma 6; gli interventi diretti, ove consentiti, e con le stesse modalità, devono assicurare almeno il 50% di tale dotazione. 14. In tutti gli altri ambiti del Sistema insediativo, deve essere reperita l intera dotazione minima di parcheggi pubblici e privati. 15. Per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore a m. 500, misurata come percorso pedonale più breve, da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario regionale o metropolitano o da fermate poste nei corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie di cui all art. 94, comma 12, la dotazione di parcheggi pubblici può essere ridotta agli standard minimi stabiliti da norme statali o regionali. Per gli edifici e le funzioni da localizzare all interno o in stretta prossimità di tali stazioni o fermate, ove consentito da strumenti di intervento indiretto, i parcheggi pubblici e privati da reperire possono essere destinati a parcheggi di scambio. Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica 16. Le deroghe alla dotazione di standard urbanistici consentite dai commi 13 e 15, sono subordinate ad una Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica, che, per tali specifiche finalità, deve contenere: a) una valutazione del fabbisogno effettivo di parcheggi pubblici e privati delle attività da insediare, tenendo conto delle specifiche peculiarità delle stesse e delle fasce orarie di esercizio; 16

TITOLO I Capo 2 b) un bilancio della domanda effettiva e dell offerta di aree di sosta nel contesto urbano di riferimento, anche in funzione del sistema di accessibilità, delle modalità di trasporto e del regime di traffico, delle fasce orarie di esercizio delle attività insediate; c) la programmazione comunale di acquisizione e utilizzazione di aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, nel settore urbano di riferimento, desumibile dalla programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici e dal programma specifico di cui all art. 83, comma 6; d) la considerazione dei caratteri insediativi, funzionali, culturali e ambientali dei luoghi e del contesto d intervento. 17. La Verifica di sostenibilità urbanistica, salvo che non sia già effettuata in sede di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi, correda e integra la progettazione degli interventi indiretti, ai sensi dell art. 13, comma 11, lett. b), nonché, per le specifiche finalità del presente articolo, la richiesta di titolo abilitativo degli interventi diretti. 18. Sono esentati dalla Verifica di sostenibilità urbanistica gli interventi diretti la cui dotazione teorica di parcheggi sia inferiore a 250 mq o la cui dotazione teorica di standard urbanistici, calcolata ai sensi dell art. 8, sia inferiore a 500 mq. 19. Il reperimento delle aree da destinare a parcheggi pubblici e, più in generale, agli standard urbanistici di cui all art. 8, nonché la realizzazione delle relative opere, sono a carico dei soggetti titolari degli interventi diretti e degli interventi indiretti di iniziativa privata; per gli interventi indiretti di iniziativa pubblica, lo strumento urbanistico esecutivo individua e distingue le modalità pubblica o privata - di reperimento e realizzazione degli standard urbanistici, ponendoli a carico dei soggetti titolari degli interventi edilizi o assoggettandoli ad acquisizione e/o realizzazione pubblica. Monetizzazione dei parcheggi non reperiti 20. La monetizzazione consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici non reperiti per effetto dell applicazione delle deroghe consentite ai sensi dei commi 13 e 15. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa istanza formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici, in sede di abilitazione degli interventi diretti o di approvazione degli interventi indiretti. La monetizzazione è disciplinata con specifico provvedimento o, per la materia del presente articolo, nell ambito di Piani di settore relativi alla mobilità e ai parcheggi. 21. Fino all emanazione di tale disciplina, si applica quanto segue nel presente comma e nei successivi commi 22 e 23: a) sono soggetti a monetizzazione, nell ambito di interventi diretti e indiretti, le aree a standard urbanistici non reperite per effetto dell applicazione dei commi 13 e 15; b) è autorizzabile la monetizzazione di aree a standard non reperite rispetto ai minimi consentiti dal comma 13 lett. b) e c), se ritenuta più vantaggiosa per l Amministrazione comunale, ma solo per gli interventi diretti di cui al comma 18 e per gli interventi diretti che sostituiscano i parcheggi pubblici dovuti con parcheggi privati eccedenti la dotazione minima teorica; non è autorizzabile tale monetizzazione per insediamenti di media e grande distribuzione commerciale; 17

TITOLO I Capo 2 c) è autorizzabile la monetizzazione della dotazione teorica di parcheggi privati, solo per interventi diretti di categoria RE, senza aumento di SUL. 22. La tariffa di monetizzazione per ogni mq di standard non reperito è pari al 20% del valore medio catastale dei fabbricati oggetto di intervento ripartito sulla superficie fondiaria, o, se di importo più alto, all indennità di espropriazione della aree più vicine destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale. 23. L importo della monetizzazione può essere scomputato mediante la diretta realizzazione, nei limiti di legge, di opere pubbliche eccedenti le opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici dovuti. I proventi della monetizzazione, se incassati dal Comune, devono essere esclusivamente reimpiegati per l acquisizione di aree volte alla realizzazione degli standard urbanistici non reperiti o per opere funzionali al trasporto pubblico collettivo, da localizzare prioritariamente nella Città (storica, consolidata, da ristrutturare) e nel Municipio di appartenenza. Art.8. Standard urbanistici 1. Per le destinazioni d uso abitative, di cui all art. 6, comma 1, lett. a), la dotazione minima per servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici, è stabilita in 22 mq per abitante, calcolati ai sensi dell art. 3, comma 5. Fatta salva la dotazione minima per parcheggi pubblici, come stabilita ai sensi dell art. 7, comma 1, la restante parte della dotazione complessiva è indicativamente così ripartita: 6,5 mq per servizi pubblici; 9,5 mq per verde pubblico. 2. Per le destinazioni d uso non abitative, di cui all art. 6, comma 1, lett. b), c), d), oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di cui all art. 7, comma 1, devono essere riservate aree per il verde pubblico non inferiori a 4 mq/10mq di SUL, con la possibilità di destinarne a parcheggi pubblici una quota non superiore a 2 mq/10mq di SUL. 3. Per le destinazioni d uso produttive, di cui all art. 6, comma 1, lett. e), devono essere riservate aree a verde pubblico in misura non inferiore a 2 mq/10mq di SUL. 4. Negli interventi indiretti, come definiti dall art. 12, comma 3, localizzati all esterno della Città storica e della Città consolidata, è fatto obbligo di realizzare almeno un asilo nido di 12 posti ogni 400 abitanti e ogni 150 addetti previsti, fatti salvi i limiti dimensionali stabiliti da norme sovraordinate. Nell ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, o di cambi di destinazione d uso, possono essere realizzati asili nido con le seguenti deroghe ai criteri generali di qualità: assenza di aree libere di pertinenza, sempreché, in alternativa, siano facilmente accessibili spazi liberi pubblici o di uso pubblico; altezze minime di m. 2,70, ridotti a m. 2,40 per i servizi, anche nelle strutture localizzate a piano-terra. Le strutture non possono comunque essere insediate nei piani superiori al primo, salvo deroghe temporanee in attesa della realizzazione di nuovi asili nido. 5. Per la dotazione e il reperimento degli standard urbanistici si applicano le disposizioni di cui all art. 7, commi 10 e seguenti. 18