Circolare N. 16 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale 26 luglio 2012 NOVITÀ IN TEMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Per stimolare il settore dell edilizia in un momento di forte stagnazione economica, il cosiddetto Decreto Crescita ha prorogato al 30.6.2013 la detrazione riconosciuta sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica. EVOLUZIONE NORMATIVA Tra le varie misure di politica energetica e ambientale, l art. 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), ha introdotto un agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione agli interventi diretti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti. Con DM 19.2.2007 sono stati individuati i relativi contenuti tecnici, gli interventi agevolabili e le modalità operative per fruire dell agevolazione. L art. 1, commi da 20 a 24, L. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008), ha apportato alcune modifiche alla disciplina e prorogato l agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010. Per recepire le novità introdotte dalla legge, è stato emanato il DM 7.4.2008 di integrazione e modifica del DM 19.2.2007. L art. 29, c. 6, DL 185/2008, ha poi previsto che, in presenza di interventi che proseguono per più periodi d imposta, il fruitore dell agevolazione è tenuto ad inviare un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con Provvedimento 6.5.2009. L art. 1, c. 48, L. 220/2010 (c.d. Legge di Stabilità 2011 ), ha disposto la proroga del beneficio fiscale sino al 31.12.2011 e confermato anche per il 2011 le semplificazioni introdotte dall art. 1, c. 24, L. 244/2007, in forza delle quali non occorre più disporre dell attestato di certificazione (o qualificazione) energetica: per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione. L art. 4, c. 4, DL 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia ), ha quindi prorogato la detrazione IRPEF/IRES del 55% a tutto il 2012, stabilendo altresì che, a partire dal 1.1.2013, per gli interventi di efficientamento energetico compete la detrazione IRPEF del 36% di cui all art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR, e non più la detrazione del 55% prevista dall art. 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006. Con effetto dal 1.1.2012, il DL 201/2011 ha introdotto nel TUIR il nuovo art. 16-bis che pone definitivamente a regime la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per le opere di recupero del patrimonio edilizio con limite di spesa pari a 48.000 (si veda la CP n. 15/2012). Tra i vari interventi agevolabili sono contemplati anche quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, effettuati dal 2013, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. In buona sostanza, gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1.1.2013 sarebbero stati ricompresi nel nuovo art. 16-bis, TUIR, con misura della detrazione IRPEF al 36%. Il DL 83/2012 (c.d. Decreto Crescita ), in corso di conversione in legge, ha quindi prorogato sino al 30.6.2013 l applicazione della detrazione IRPEF/IRES di cui all art. 1, commi da 344 a 347, L. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 6
296/2006, con misura della detrazione limitata al 50% per le spese sostenute dal 1.1.2013 al 30.6.2013 (nei limiti massimi di spesa stabiliti dai commi da 344 a 347 dell art. 1, L. 296/2006, a seconda della tipologia di intervento). Il decreto ha poi soppresso la disposizione contenuta nell art. 4, c. 4, DL 201/2011, secondo cui, per gli interventi di efficientamento energetico effettuati dal 1.1.2013, competeva la detrazione IRPEF del 36% di cui all art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR (di conseguenza gli interventi di riqualificazione energetica ricompresi nel TUIR esplicano la loro efficacia sin dal 1.1.2012). Infatti, come indicato nella relazione illustrativa del decreto, l applicazione dell agevolazione di cui alla lett. h) del c. 1 dell art. 16-bis, TUIR, dal 1.1.2013, avrebbe penalizzato, per il 2012, gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici che non possiedono i requisiti tecnici per rientrare tra quelli che danno diritto alla detrazione della L. 296/2006. Il DL 83/2012 è quindi intervenuto sulla misura della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio (compresi quelli per il risparmio energetico di cui alla lett h) del comma 1 dell art. 16-bis, TUIR), innalzandola dal 36% al 50% (limite di spesa da 48.000 a 96.000) per il periodo dal 26.6.2012 al 30.6.2013. In sede di conversione in legge del DL 83/2012, è stata soppressa la previsione di riduzione della misura della detrazione dal 55% al 50% per il primo semestre 2013 (pertanto, salvo ulteriori modifiche, la misura della detrazione di cui all art. 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006, rimane al 55% anche per il periodo che va dal 1.1 al 30.6.2013). A seguito di tali reiterati interventi normativi, l applicabilità delle due agevolazioni previste per la riqualificazione / risparmio energetico (36% / 50% ex art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR, oppure 55% ex art. 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006), appare così delineata: detrazione IRPEF 36% / 50% per gli interventi di recupero edilizio volti al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia ex art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR: - dal 1.1.2012 al 25.6.2012, detrazione pari al 36% delle spese sostenute, con limite di spesa di 48.000; - dal 26.6.2012 al 30.6.2013, detrazione pari al 50% delle spese sostenute, con limite di spesa di 96.000; - dal 1.7.2013, detrazione pari al 36% delle spese sostenute, con limite di spesa di 48.000; detrazione IRPEF/IRES del 55% per le opere di riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006: - dal 1.1.2012 al 30.6.2013, proroga della detrazione del 55%, nei limiti di spesa fissati per ciascun intervento; - dal 1.7.2013, cessazione degli effetti della norma (gli interventi di riqualificazione energetica vengono ricompresi nella detrazione IRPEF per il recupero edilizio (36%) con limite di spesa pari a 48.000). Su tale articolato impianto normativo pare comunque indispensabile un rapido intervento dell Agenzia delle Entrate. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE Possono fruire dell agevolazione i soggetti residenti o non residenti (persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati), anche titolari di reddito d impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali), a condizione che sostengano le spese per gli interventi agevolati e detengano o 120726 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 6
posseggano l immobile, su cui gli interventi sono eseguiti, a qualsiasi titolo (proprietà, in nuda proprietà, diritto reale, locazione, leasing, comodato). Sono escluse le imprese esercenti attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in riferimento agli interventi realizzati su immobili merce. Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, l agevolazione spetta all utilizzatore del bene in base al costo sostenuto dalla società di leasing (non rilevano i canoni di leasing pagati dall utilizzatore). Il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo possono fruire della detrazione, sempreché la spesa sostenuta sia rimasta effettivamente a loro carico, a condizione che convivano con il possessore o detentore dell immobile su cui si realizza l intervento. La convivenza deve avere carattere di stabilità e sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori che danno diritto alla detrazione. EDIFICI INTERESSATI DALL AGEVOLAZIONE L agevolazione interessa i fabbricati (interi edifici, loro parti o singole unità immobiliari), anche strumentali, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti. Con CM n. 36/E/2007, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che un edificio si considera esistente quando risulta iscritto al catasto, o quando ne è avvenuta la richiesta di iscrizione, e ne è stata versata la relativa ICI. In caso di demolizione di un edificio, la detrazione è ammessa solo se l edificio è ricostruito fedelmente all originale (ristrutturazione edilizia); in caso di ricostruzione non fedele si configura, infatti, una nuova costruzione. La detrazione non spetta per le spese riguardanti interventi su immobili in fase di costruzione o nell ambito di interventi di ampliamento. Gli edifici interessati dall agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l intervento di risparmio energetico agevolabile (condizione richiesta per tutte le tipologie di intervento a eccezione dell installazione di pannelli solari). LIMITI MASSIMI DI SPESA AGEVOLABILE A differenza della detrazione per i lavori di recupero edilizio, per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all importo delle spese sostenute, ma all importo della detrazione spettante sulle stesse. Con la CM n. 36/E/2007, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite massimo di detrazione, a seconda dell intervento effettuato, deve essere riferito alla singola unità immobiliare e deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori, in ragione delle spese da ciascuno effettivamente sostenute. I limiti di spesa massimi agevolabili variano a seconda della tipologia di interventi effettuati, in particolare: 1) installazione di pannelli solari per produrre acqua calda a uso domestico o industriale. Si tratta delle spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Sino al 30.6.2013 la detrazione spetta nella misura del 55%, con limite massimo della detrazione pari a 60.000 e spesa massima agevolabile pari a 109.090,91; 120726 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 6
2) spese per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Sino al 30.6.2013 la detrazione spetta nella misura del 55%, con limite massimo della detrazione pari a 30.000 e spesa massima agevolabile pari a 54.545,45; 3) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari. Si tratta di spese riguardanti strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, indicati nell allegato B del Decreto 11.3.2008. Sino al 30.6.2013 la detrazione spetta nella misura del 55%, con limite massimo della detrazione pari a 60.000 e spesa massima agevolabile pari a 109.090,91; 4) riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Si tratta di interventi che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui all allegato A del Decreto 11.3.2008. Sino al 30.6.2013 la detrazione spetta nella misura del 55%, con limite massimo della detrazione pari a 100.000 e spesa massima agevolabile pari a 181.818,18. La detrazione IRPEF/IRES deve essere suddivisa in 10 rate annuali di pari importo. ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE Per poter usufruire della detrazione in commento è necessario il rispetto di alcuni adempimenti, ossia: 1) invio di un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate per gli interventi che si protraggono per più periodi di imposta; 2) comunicazione preventiva all ASL (solo in determinati casi); 3) asseverazione concernente la rispondenza dell intervento ai requisiti di risparmio energetico richiesti dalla norma; 4) attestato di certificazione o di qualificazione energetica; 5) trasmissione della documentazione all ENEA. INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Per gli interventi che proseguono per più periodi di imposta (c.d. a cavallo d anno ) è previsto l obbligo di invio di un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate. La trasmissione della comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica: entro il 31.3 dell anno successivo a quello di sostenimento delle spese, per i contribuenti con periodo di imposta corrispondente all anno solare; entro 90 giorni dalla fine del periodo d imposta in cui le spese sono state sostenute, per i contribuenti con periodo di imposta non corrispondente all anno solare. A seguito della proroga della detrazione del 55% fino al 30.6.2013, l obbligo di comunicazione si configura anche rispetto alle spese sostenute nel 2012 che proseguiranno nel 2013. La comunicazione non va presentata nel caso in cui i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta, o quando nel periodo d imposta di riferimento non siano state sostenute spese. COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL ASL L Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai soli fini della detrazione del 55%, non sussiste l obbligo di comunicare preventivamente all ASL, tramite raccomandata, la data di inizio lavori. Tale obbligo permane invece in relazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. 120726 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 6
ASSEVERAZIONE Per ottenere il riconoscimento della detrazione del 55% è necessario che un tecnico abilitato asseveri, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalla norma in esame. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE O DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA Per usufruire dell agevolazione fiscale il contribuente deve acquisire, tra l altro, copia della certificazione energetica dell edificio, se introdotta dalla regione o dall ente locale, oppure, negli altri casi, copia dell attestato di qualificazione energetica. Restano esclusi dall obbligo di acquisire l attestato di certificazione o qualificazione energetica: gli interventi consistenti nella sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari; l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; gli interventi di sostituzione dell impianto di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, o con installazione di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL ENEA Per quanto riguarda le spese sostenute a partire dal 2008 (comprese quelle relative alla prosecuzione di lavori iniziati nel 2007), il contribuente deve trasmettere all ENEA: i dati contenuti nella certificazione energetica o nell attestato di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all allegato A, DM 19.2.2007; per gli interventi di miglioramento dell isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi o per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la scheda informativa di cui all allegato F, DM 19.2.2007; per gli altri interventi realizzati, la scheda informativa di cui all allegato E, DM 19.2.2007. La trasmissione all ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine lavori (data di collaudo dei lavori o data desunta dalla documentazione emessa da chi ha eseguito l intervento), in via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it. In alternativa (ma in subordine alla trasmissione telematica), la trasmissione della documentazione può essere eseguita a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, indirizzata ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile. La spedizione cartacea può essere utilizzata solo quando la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili online dall ENEA. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, la seguente documentazione: fatture e ricevute comprovanti le spese effettivamente sostenute; ricevute dei bonifici bancari o postali; copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio; dichiarazione di consenso del possessore all esecuzione dei lavori effettuati dal detentore; asseverazione del tecnico abilitato; ricevuta dell avvenuta trasmissione della documentazione all ENEA. 120726 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 6
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE Per i soggetti non titolari di reddito di impresa (soggetti IRPEF), valgono le medesime modalità di pagamento necessarie per poter usufruire della detrazione del 36%; il pagamento delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica deve, quindi, essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato. L Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che, in relazione all obbligo di esecuzione della ritenuta di acconto del 4%, nel caso in cui il bonifico non sia completo di tutti i dati richiesti dalla norma, l agevolazione non spetta. Il pagamento, tuttavia, può essere ripetuto indicando tutti i dati richiesti (ciò può avvenire anche nel periodo di imposta successivo, fermo restando che la detrazione va considerata in base al principio di cassa). I soggetti titolari di reddito d impresa non sono obbligati al pagamento delle spese mediante bonifico, possono dunque utilizzare altre modalità. BREVI CONCLUSIONI A fronte di tale complesso quadro normativo pare imprescindibile un intervento dell Agenzia delle Entrate che faccia chiarezza sulla disciplina emergente a seguito delle modifiche recate dal Decreto Crescita. In particolare, occorre comprendere quali interventi di risparmio energetico possono fruire della detrazione del 36% - 50% di cui all art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR. Infatti, considerata la genericità del dettato normativo e l assenza di chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, allo stato attuale non è per nulla agevole capire quali opere possano rientrare in tale ambito e, soprattutto, se gli interventi specificatamente disciplinati dall art. 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006, possono essere assorbiti nell agevolazione ex art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR. L art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR, prevede l agevolazione del 36% - 50% per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. 120726 CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 6 di 6