PRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE
Documento informatico 2 Art 40 comma 1 CAD: Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice.
Documento informatico 3 Il CAD definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ( art 1 lett p).
Documento informatico 4 Documento Doc. Struttura semplice e/o complessa Supporto. informazione.
Documento informatico 5 Un documento informatico è un documento e come tale deve soddisfare i requisiti di: Stabilità Fruibilità Autenticità
Documento informatico 6 La stabilità è intesa come la capacità di mantenere integra nel tempo la rappresentazione del contenuto e della forma del documento.
Documento informatico 7 Al fine di garantire staticità integrità è necessario individuare formati elettronici adeguati per la produzione di documenti informatici, in quanto: devono essere aperti, standard e documentati; Non devono poter contenere macro istruzioni; Devono essere affidabili, accurati e usabili; Devono essere indipendenti dalle piattaforme tecnologiche.
Documento informatico 8 Affinché un documento sia utilizzabile dal destinatario occorre che sia da questo: Fruibile, ovvero che il contenuto informativo sia recuperabile dal supporto e interpretabile correttamente in base alle regole del formato, e riproducibile a video o a stampa.
Documento informatico 9 L autenticità è condizione essenziale perché un documento conservi la sua funzione probatoria. Un documento si definisce autentico quando è riconducibile con certezza al suo autore
Valore giuridico del documento 10 Autenticità e firma del documento informatico: Senza firma Firma elettronica (firma debole) Firma elettronica avanzata (firma digitale)
Valore giuridico del documento 11 Documenti digitali non firmati (Art 20 comma 1 bis CAD): L'idoneità del documento informatico (non firmato es. file pdf/word/open office) a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità
Firma elettronica 12 Firma elettronica (art 1 lett. q) Dlgs 82/05) : L insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
Firma digitale 13 Firma elettronica avanzata o firma digitale: Garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario ha un controllo esclusivo, che consente di rilevare l integrità dei dati, basata su un certificato qualificato, realizzata mediante un dispositivo sicuro di firma.
Generazione firma digitale 14 Doc Hash SHA 256 256 BIT Impronta del Documento Documento da firmare CIFRATURA Ks Firma digitale PKCS#7 Certificato elettronico
Verifica firma digitale 15 Doc Hash SHA 256 Impronta del Documento 256 BIT = ok! Visualizza il documento con i dati del sottoscrittore Firma digitale Decodifica Kp 256 BIT Impronta corrispondente alla firma Certificato elettronico Chiave pubblica
Firma digitale 16 Art 3 comma 3 DPCM 30 marzo 2009: Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Autenticità del documento 17 Limite di validità della firma digitale nel tempo (art. 21 comma 3): L apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione
Data certa del documento 18 Data certa (art 37 DPCM 30 marzo 2009) : Marca temporale apposta da un gestore di marche temporali (validità 20 anni) Riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo Riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti Riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo della PEC
Data certa del documento 19 L art 1 comma 1 lett bb) definisce il processo di validazione temporale come il risultato della procedura informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, una data e un orario opponibile a terzi
Generazione marca temporale 20 Data e ora 256 BIT Notaio elettronico Struttura dati Impronta del Documento Firma elettronica del notaio Ks Marca temporale
Data certa del documento 21 Secondo l art 49 del DPCM 30 marzo 2009 tutte le marche temporali devono essere conservate per un periodo non inferiore a 20 anni, ovvero se richiesta dell interessato anche per un periodo maggiore.
Firma autenticata 22 Art 25 CAD: 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all articolo 24 comma 2
Copie del documento 23 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (art 22 CAD) Copie analogiche di documenti informatici (art 23 CAD)
Copie del documento 24 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (art 22 CAD) hanno piena validità giuridica se: È attestata la conformità all originale da parte di un pubblico ufficiale mediante l apposizione della propria firma digitale; Se prodotte con un processo certificato; Per i documenti non unici assolvono gli obblighi di conservazione sostitutiva.
Copie del documento 25 Le copie su carta di documenti digitali hanno la stessa efficacia degli originali se (art 23 CAD): È attestata la conformità all originale digitale in tutte le sue componenti da parte di un pubblico ufficiale; Per le PPAA anche con timbro digitale (art 23-ter)
Copie del documento 26 Attestazione di conformità per le copie su carta di documento informatico: La presente copia cartacea di documento informatico, composta di fogli, è conforme all originale, munito delle prescritte firme. Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue: Da con firma digitale il cui certificato n. è stato rilasciato dal Certificatore la cui verifica in data alle ore ha avuto esito positivo. È stata/non è stata apposta marcatura temporale in data alle ore presso il sistema di marcatura temporale del Certificatore verificato all indirizzo. Luogo e data del rilascio Firma del pubblico ufficiale e timbro
27 Forme elettroniche degli atti amministrativi Art. 34 CAD: Atti interni possono essere firmati con firma elettronica Atti esternati devono essere firmati con firma digitale