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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI UFFICIO GENERALE COORDINAMENTO TECNICO 3 UFFICIO CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE TECNICO OPERATIVA DI F.A. EDIZIONE BASE 12 Dicembre 2003 Emendamento 1 17 Dicembre 2003 Emendamento 2 23 Dicembre 2003 Emendamento 3 16 Gennaio 2004

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE INSERIRE LE NUOVE PAGINE EMENDATE. DISTRUGGERE LE PAGINE SUPERATE AVVERTENZA. Questa norma è valida se è composta dalle pagine sottoelencate, debitamente aggiornate. Copie della presente norma possono essere ottenute su richiesta indirizzata al Ministero della Difesa - ARMAEREO. Ufficio Generale Coordinamento Tecnico 3 Ufficio Viale Università, 4-00100 ROMA, in accordo alle procedure previste dalle vigenti normative. Le date di emissione delle pagine originali ad emendate sono: Originale 0 12 Dicembre 2003 Emendamento 1 17 Dicembre 2003 Emendamento 2 23 Dicembre 2003 Emendamento 3 16 Gennaio 2004 Questa norma è costituita complessivamente da 10 pagine. come sotto specificato: Pagina Emendamento Pagina Emendamento Pagina Emendamento N. N. N. N. N. N. Frontespizio... 3 A... 3 i... 0 ii bianca... 0 1 fino a 5... 0 6... 2 7... 3 A

ii

DEFINIZIONI Certificato di Omologazione È il riconoscimento formale disposto dalla D.G.A.A., della rispondenza, da parte di esemplari prototipi, alle caratteristiche tecniche e prestazionali previste dal Capitolato Tecnico. L'omologazione viene concessa per i soli prodotti per i quali esista una configurazione definita, congelata e rispondente ai requisiti di prestazione esplicitati nel Capitolato Tecnico di Fornitura ovvero di Specifica Tecnica. Certificato di Omologazione di Tipo Aeromobile Militare È il riconoscimento formale disposto dalla D.G.A.A., della rispondenza di una configurazione di aeromobile ai requisiti di uno specifico inviluppo di impiego descritto in apposito Capitolato Tecnico o Specifica tecnica, nel rispetto dei livelli di sicurezza previsti. Certificato di Qualificazione È il riconoscimento formale disposto dalla D.G.A.A. che un determinato materiale, accessorio, equipaggiamento e sistema, riprodotto presso uno stabilimento o ditta, diverso da quello che ha ottenuto l omologazione dello/degli esemplari prototipi, possiede caratteristiche di costruzione e funzionali non inferiori a quelle accertate originariamente su prototipo omologato dalla Casa Madre. Certificato di Idoneità all Istallazione È il riconoscimento formale disposto dalla D.G.A.A. che un accessorio od un equipaggiamento, regolarmente omologato e, se necessario qualificato, può essere installato su e/o asservito ad un altro equipaggiamento in quanto siano state accertate: Piena compatibilità (tecnica e funzionale) fra la specifica tecnica od il capitolato tecnico a cui esso risponde, ed i requisiti funzionali previsti per la sua installazione sull equipaggiamento principale; Piena compatibilità fra il suo funzionamento e il funzionamento di tutti gli altri componenti dell equipaggiamento principale, nella configurazione per la quale l idoneità viene riconosciuta. Configurazione Caratteristiche funzionali e fisiche di un prodotto come descritte nella documentazione tecnica relativa. Configurazione Base (C.B.): E individuata da un documento (o una serie di documenti) formalmente stabilito ad una data specificata. Ai fini della presente norma normalmente identifica la configurazione del 1 articolo consegnato all A.D.. Ditta Responsabile di Sistema (D.R.S) La Ditta responsabile di sistema (aeromobile, motore, missile o specifico equipaggiamento) è la Ditta che ne ha la conoscenza e la responsabilità legale per averlo progettato, o per averne ricevuto come licenziataria la conoscenza dalla casa madre progettatrice. Per le modifiche al sistema, ai suoi componenti, ai materiali di supporto, la Ditta suindicata è responsabile nei confronti dell A.D. della parte ingegneristica e tecnica delle modifiche medesime, da essa emesse, e 1

delle indicazioni contenute nei relativi documenti di modifica (P.T.D.I. P.P.T.D. P.T.D.). Le Ditte responsabili di sistema sono le uniche autorizzate ad emettere modifiche tecniche preliminari e definitive (PPTD-PTD) di classe I. Per lo sviluppo delle modifiche e la definizione dei documenti di modifica dei componenti del sistema e dei materiali di supporto, le Ditte suindicate si avvarranno della competenza tecnica delle Ditte progettatrici dei materiali medesimi o delle Ditte che da queste ne hanno ricevuto la conoscenza del progetto. Il nominativo della Ditta responsabile di sistema è recepito nella Normativa tecnica di questa D.G.A.A. tramite specifica PT AER., emessa dalla Divisione Competente contestualmente alla stipula del Contratto di prima fornitura dello stesso e successivamente, ogni qualvolta si verifichino i presupposti per una variazione della stessa. Ditta Responsabile dell Identificazione e Registrazione della Configurazione (D.R.I.R.C) E la Ditta Responsabile dell Individuazione e registrazione della Configurazione (e delle Normative Tecniche) raggiunta da ciascuno degli esemplari esistenti di un Articolo di Configurazione dopo il congelamento della configurazione base. Equipaggiamento Un qualsiasi prodotto finito che, quando completo, sia idoneo ad espletare una funzione di uso completa. Uno strumento, un azionatore, un motore, un A.P.U., una scatola ad ingranaggi, sono tipici esempi di equipaggiamento. Sistema d Arma Sistema finalizzato ad operare per specifici scopi militari ed atto a fornire le prestazioni previste dall apposita Specifica Tecnica. DOCUMENTAZIONE CORRELATA Le seguenti norme sono strettamente correlate alla presente: a) D.P.R. 556 del 25 Ottobre 1999. b) AER-P-2/a Edizione Aprile 1998 Omologazione, Qualificazione, Idoneità alla Istallazione dei materiali, accessori, equipaggiamenti e sistemi di competenza della D.G.A.A; c) AER-P-7 Edizione 24 Marzo 1997 Norma per l iscrizione nel Registro degli Aeromobili Militari d) AER-P-6 Edizione 01Aprile 1996 Istruzioni per la compilazione dei Capitolati Tecnici per aeromobili prototipi e di serie. e) AER.00-00-5 Edizione 05 Dicembre 2000 Controllo Configurazione. Valutazione, Coordinamento ed introduzione delle modifiche sul materiale di competenza della D.G.A.A.. f) AER.00-00-6 Edizione 16 Gennaio 2003 2

Controllo della Configurazione. Individuazione e Registrazione delle configurazioni e delle normative tecniche. g) AER.00-1-6 Edizione 02 Febbraio 1999 Istruzioni per la compilazione ed inoltro delle Segnalazioni Inconvenienti relative al materiale aeronautico. h) AER.0-0-2 Edizione 24 Novembre 2003 Definizione e regolamentazione delle Pubblicazioni Tecniche della DGAA. i) AER.P.104 Edizione 31 Ottobre 1999 Sistema dei manuali tecnici della D.G.A.A..(Armaereo) j) AER.. (specifiche per Sistema d Arma) Nomina Ditta Responsabile di Sistema e Ditta Responsabile dell Individuazione e Registrazione della Configurazione. 3

1 PARTE PRIMA INTRODUZIONE 1.1 GENERALITA Il D.M. 26 Gennaio 1998 determina la responsabilità di Armaereo nel settore dell omologazione/qualificazione dei Sistemi d Arma ed i materiali di competenza, che si concretizza nella autorità (esclusiva per il settore della Difesa) del rilascio dei Certificati di Omologazione, di Omologazione di Tipo Aeromobile, di Qualificazione, di Idoneità all Installazione (secondo le procedure prescritte dalla AER-P-2/a. Armaereo, in qualità di tenutaria del Registro degli Aeromobili di Stato, è inoltre responsabile per l aeronavigabilità degli aeromobili nella configurazione in esso registrata (AER-P-7).Il D.P.R. 556 del 25 ottobre 1999 Art. 13 1.b) determina in caso di peculiari o particolari esigenze operative l assunzione di responsabilità da parte dei Capi di SS.MM. in merito alla Certificazione ed Omologazione tecnica-operativa dei Sistemi d Arma, dei materiali e dei mezzi sottoposti a modifiche od integrazione presso le strutture tecniche della F.A.. I Capi di SS.MM. autorizzando l impiego operativo dei Sistemi modificati. 1.2 SCOPO La presente ha lo scopo di disciplinare la deroga alle normali responsabilità di Armaereo nei casi in cui sussistano le particolari condizioni per la Certificazione ed Omologazione tecnica-operativa dei Sistemi d Arma, con il relativo passaggio di responsabilità alla F.A. che svolge le attività di sviluppo, approvazione, introduzione delle modifiche per il Sistema interessato. 2 PARTE SECONDA CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE TECNICA- OPERATIVA DI F.A. 2.1 INSORGERE DELL ESIGENZA La F.A., al verificarsi di peculiari o particolari esigenze operative e verificata la necessità e l urgenza di effettuare le attività pianificate mediante l impiego di velivoli con modifiche introdotte ma non esaminate e/o approvate dalla D.G.A.A. secondo la AER.00-00-5, decide di avvalersi della facoltà datale dal D.P.R. 556 e notifica ad Armaereo mediante un documento firmato dall Autorità competente (Capo di Stato Maggiore di F.A. o suo delegato) i seguenti elementi: la data da cui decorre l esigenza di modificare i sistemi d arma ovvero gli equipaggiamenti specifici; 4

la data entro cui terminerà tale esigenza; le Matricole Militari degli aeromobili interessati alla modifica, ovvero all installazione degli equipaggiamenti modificati con i relativi Part Number e Serial Number. NOTA La modifica di un equipaggiamento (identificato dal suo Part Number e Serial Number) è sempre legata al numero di matricola del Sistema d arma su cui viene installato. Quindi quando si modifica un equipaggiamento, il Sistema d Arma su cui viene installato è da ritenersi pure esso Fuori Configurazione Approvata dalla D.G.A.A. (F.C.A.). La F.A. diventa Ente di PARTE PRIMA in quanto unica responsabile dello studio e sviluppo della modifica, della sua approvazione, della validazione sperimentale, della produzione dei materiali necessari e della introduzione finale. In questa prima fase svolge appieno ed autonomamente le seguenti attività: a) concepisce e sviluppa la modifica; b) elabora disegni e specifica tecnica; c) approva la modifica; d) valida ed esegue il piano delle prove; e) verifica la rispondenza del progetto della modifica al requisito relativo alla particolare esigenza operativa; f) autorizza l introduzione della modifica e l impiego dell aeromobile interessato,e comunica ad Armaereo che il Sistema uscirà dalla precedente Configurazione approvata; la F.A comunicherà inoltre l introduzione della modifica alla D.R.S. e alla D.R.I.R.C. g) produce i kit di modifica h) esegue la modifica i) emette la nota tecnica operativa per l aggiornamento dei manuali in relazione alla modifica j) controlla il sistema qualità dell Ente produttore k) esegue le prove di Collaudo finale 5

Armaereo alla ricezione della comunicazione al punto f) a cui seguirà l inizio della modifica del Sistema d Arma, attesterà che il velivolo è ufficialmente Fuori dalla Configurazione Approvata (FCA) dalla DGAA e ricade sotto la responsabilità dell Ente di F.A.. Armaereo, registrando sul Registro degli Aeromobili di Stato una notazione con la quale si evidenzia che la Matricola Militare rilasciata ai sensi dell AER.P-7 diventa aeronavigabile sotto l esclusiva responsabilità della F.A. che ha autorizzato la modifica ai sensi del DPR 556 del 25.10.1999; la D.G.A.A. apporterà una notazione in tal senso sul Registro degli Aeromobili Militari. 2.2 IMPIEGO Al termine della fase precedente i Reparti Operativi sono autorizzati all impiego operativo del Sistema d Arma. Qualora la particolare esigenza operativa dovesse protrarsi oltre la data precedentemente fissata, dovrà essere fatta comunicazione ufficiale ad Armaereo del nuovo termine previsto. La Forza Armata provvederà a mantenere il Sistema d Arma Fuori dalla Configurazione Approvata non oltre l ultimo limite fissato, entro il quale si dovranno effettuare le procedure di ricongiungimento descritte nel paragrafo seguente. Tutte le P.T.A. emesse durante il periodo in cui il Sistema d Arma è F.C.A. dovranno essere ugualmente applicate. Se le PP.TT.AA. non sono applicabili perché impattano la modifica che ha reso il Sistema d Arma F.C.A., la F.A. dovrà informare Armaereo e valutare se continuare ugualmente ad impiegare il Sistema d Arma al di fuori della Configurazione Approvata da Armaereo ovvero se attivare le procedure di ricongiungimento descritte nel paragrafo seguente. La F.A. dovrà continuare ad emettere le eventuali Segnalazioni di Inconvenienti relative alle modifiche. 2.3 RICONGIUNGIMENTO Al termine delle esigenze operative, fissato con la data notificata ad Armaereo, possono seguire due fasi di ricongiungimento descritte nei seguenti paragrafi. 6 emendamento 2

2.3.1. DE-CONFIGURAZIONE delle MODIFICHE Entro il termine suddetto, la Forza Armata provvede a riportare la Configurazione del velivolo nello stato precedente alle modifiche introdotte e comunica l annullamento di tutte le autorizzazioni rilasciate e delle relative note tecniche operative. La F.A. se necessario riallinea la situazione delle P.T.A. non applicate. Armaereo eliminerà la notazione (FCA) sul Registro degli Aeromobili di Stato. 2.3.2. INTRODUZIONE DEFINITIVA delle MODIFICHE La Forza Armata, entro il termine suddetto, invierà tutta la documentazione elaborata per la modifica ad Armaereo quale P.M.R. (Proposta Modifica Reparto); la D.G.A.A. applicherà la norma AER-00-00-5 (para 3.1.2) inoltrando alla Ditta competente la documentazione ricevuta; la Ditta (D.R.S.) valuterà la proposta e comunicherà il proprio parere sul contenuto della medesima ad Armaereo. La P.M.R potrà essere resa direttamente esecutiva mediante P.T.A. oppure attraverso l emissione di una P.T.D. (Prescrizione Tecnica Ditta). Armaereo approverà la P.T.D. ed autorizzerà con una PTA la sua introduzione su tutti i velivoli. La F.A. comunicherà l annullamento di tutte le autorizzazioni rilasciate ed Armaereo eliminerà la notazione (FCA) sul Registro degli Aeromobili di Stato. 3 PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI La presente norma entra in vigore a decorrere dalla data del 30/03/2004. 7 emendamento 3