7. AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI I PUGLIA



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7. AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI I PUGLIA MODELLI GESTIONALI PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN PUGLIA Il ruolo delle ASP nei Piani Sociali di Zona ed il rapporto delle stesse con altri organismi strumentali (Fondazioni, Istituzioni ecc.) Approfondimento Per affrontare compiutamente l argomento, riteniamo sia necessario sottolineare la differenza tra due concetti spesso confusi tra loro: a) l esercizio della funzione; b) la gestione dei servizi. La prima corrisponde a quel complesso di attività organizzate per l esercizio di un potere giuridico pubblicistico dello Stato o di altro ente pubblico, nonché a qualsiasi attività istituzionalmente ordinata a collaborare all esercizio di esso ; la seconda, a quell insieme di attività ordinate direttamente alla prestazione di utilità, non già all esercizio di un potere giuridico pubblicistico 1. Infatti si rischia di confondere l effetto con la causa in quanto la funzione, per sua natura, non può avere carattere imprenditoriale, implicando generalmente l esercizio di poteri di carattere autoritativo mentre il servizio pubblico, proprio perché non è una funzione, può essere svolto anche mediante attività privatistica. L esercizio della funzione L esercizio della funzione socio-assitenziale compete ai Comuni, che operano nell ambito del sistema d'interventi e servizi sociali (è) definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione (art. 4 LR 19/2006). Ferma restando la titolarità della funzione in capo ai singoli Comuni, la legislazione punta al coordinamento spinto degli interventi tra più Comuni; infatti La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto sociosanitario ; I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) (art.6 co. 1 LR 19/2006). Le forme associative previste e disciplinate dal TUEL sono: a) art. 30. Convenzioni; b) art. 31. Consorzi; c) art. 32. Unioni di comuni. In aggiunta a tali forme, sembrerebbe che in Puglia i Comuni hanno altre due opzioni; infatti possono attribuire l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), avente sede legale nel territorio 1 http://www.esternalizzazioni.it/index.asp?ida=81 1

dell'ambito o a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 6 co. 3 LR 19/2006). Va però evidenziato che, con riferimento alla Istituzione, tale organismo è previsto dal TUEL con riferimento alle forme di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (Art. 113-bis), come vedremo di seguito, e non già con riferimento alle modalità di esercizio di dette funzioni con conseguente assunzione della titolarità di funzioni socioassitenziali, potendo assumere solo la gestione dei servizi. Pertanto, con riferimento alla modalità di esercizio delle funzioni socio-assistenziali: a) le ASP si presterebbero, in teoria, assumere la titolarità di funzioni socioassitenziali, ma: i) soltanto nella misura in cui ciò sia finalizzato a favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e fermo restando che la Regione lo abbia preventivamente concertato con i Comuni; ii) è possibile avvalersi della stessa (ASP) per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell'esercizio della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale. (Regolamento di attuazione, DGR n. 4 /2007 -art. 14) ; Pertanto, il trasferimento o delega delle funzioni socio-assitenziali rappresenta una scelta particolarmente delicata e spinta, è opportuno che sia attentamente valutata e ponderata, visto che produce un sostanziale spossessamento in capo all Ente locale di prerogative che sono tipiche dell istituzione comunale: ad esempio, trasferire la funzione relativa all assistenza economica (erogazione di sussidi) comporta che sia l ASP e non più il Comune a regolamentare le modalità di erogazione dei sussidi, a svolgere tramite propri assistenti sociali l istruttoria, ecc. La gestione dei servizi Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (tra i quali rientrano i servizi socio-assitenziali, ndr) sulla base del TUEL art. 113 bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 2

4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore] (Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269). 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio. Rispetto a tali forme, il legislatore regionale ha previsto nella L.R. 10-7-2006 n. 19 art. 6 comma 4 che I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti disciplinando ulteriormente tale aspetto nel Regolamento di attuazione, DGR n. 4 / 2007, che all art. 14 al comma 1 ha previsto che i servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono gestiti con le modalità previste all'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale aggiungendo al comma 3 che In presenza di una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r. n. 13/2006, con sede legale in un comune dell'ambito territoriale, è possibile avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell'esercizio della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale. Si tratta di una forma di gestione, ulteriore rispetto a quella prevista dal TUEL, ma pienamente legittima, alla luce del nuovo assetto costituzionale, in quanto lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117 lett. e) della Costituzione) e, quindi, in materia di servizi di rilevanza economica, mentre per i servizi privi di rilevanza economica la legislazione esclusiva è in capo alle Regioni. Pertanto: a) è escluso che i Comuni possano utilizzare lo strumento della fondazione per l affidamento diretto dell erogazione di servizi socio-assitenziali, in quanto l utilizzo di tale ente strumentale è consentito dal TUEL esclusivamente per i servizi culturali e del tempo libero, ne tantomeno la normativa regionale ha integrato tale previsione; b) è consentito ai Comuni affidare ad una ASP la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, alle condizioni previste dalla Legge e dal Regolamento regionali. Detto questo, però, occorre distinguere tra: a) i presupposti giuridici di legittimità dell affidamento diretto alla ASP; b) le motivazioni dell affidamento a tale soggetto. Riguardo al primo aspetto, che sussiste in base alla normativa regionale della Regione Puglia, esso è condizione necessaria ma non sufficiente per procedere ad affidamenti diretti alle ASP; detto in altri termini, il fatto che si possa affidare alle ASP non implica, automaticamente, che i Comuni possano discrezionalmente decidere se affidare o meno un servizio ad una ASP piuttosto che ad un altro soggetto. Infatti vi è un obbligo generale di motivazione delle scelte da parte della PA, richiamato con forza anche dalla giurisprudenza; si veda ad esempio, proprio il caso di un affidamento diretto 3

di un servizio operato da parte dell ASL di Verona ad una ASP 2 : i giudici ribadiscono che Risulta altrettanto evidente che la P.A., anziché procedere all esternalizzazione del servizio, può pure affidare convenzionalmente il servizio stesso ad altra amministrazione pubblica istituzionalmente competente a disimpegnarlo, e semprechè tale scelta risponda a criteri di economicità gestionale, secondo i fondamentali canoni enunciati dall art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. La norma richiamata stabilisce che 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario. [ ] Principi ben recepiti dalla L.R. 10-7-2006 n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, che all art. 2 comma 2 stabilisce che la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali [ ] s'ispira ai seguenti principi : [ ] b) efficienza, efficacia ed economicità; [ ] f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali. Pertanto, l affidamento diretto alle ASP di determinati servizi non può essere effettuata semplicemente in base alla motivazione c è un ASP con un rappresentante del Comune nel CdA : ciò costituisce il presupposto, ma non la motivazione; la motivazione, invece, consisterà nella dimostrazione dell effettivo perseguimento, tra gli altri, dei principi richiamati in precedenza. Normativa di riferimento D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a (171): a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (172). 2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 2 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione - Sentenza n. 494/08 4

4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore] (173). 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio (174). 114. Aziende speciali ed istituzioni. 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'àmbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio (175). (170) Rubrica così modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (171) Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (172) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (173) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (174) Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo. (175) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142, e al comma 5 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26. L.R. 10-7-2006 n. 19 5

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.. Art. 2 Principi generali. 1. [ ] 2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali s'ispira ai seguenti principi: a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale; b) efficienza, efficacia ed economicità; c) flessibilità e personalizzazione degli interventi; d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili; e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale; f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali. Art. 4 Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema. 1. Il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione. 2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi: a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita; b) cooperazione interistituzionale; c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia. Art. 5 Ambiti territoriali. 1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti sociosanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale. Art. 6 Gestione associata. 6

1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario. 2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario. 3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e possono attribuire l'esercizio delle funzioni socioassistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell'ambito o a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000. 4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti. 5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali, individua, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali inadempienti. 6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei Comuni. REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 4 Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia". Articolo 14 (Assetto gestionale dell'ambito territoriale) 1. I servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono gestiti con le modalità previste all'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale. 2. L'ambito territoriale che sceglie di gestire in economia alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, direttamente o mediante affidamento a terzi, applica la normativa vigente e quanto previsto al Titolo III del presente regolamento. 3. In presenza di una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r. n. 13/2006, con sede legale in un comune dell'ambito territoriale, è possibile avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell'esercizio della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale. 7

4. La Regione, al fine di promuovere la costituzione di forme di gestione associata tra enti locali e di favorire un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative, attraverso appositi momenti di formazione e affiancamento, ed eroga incentivi finanziari ai sensi dell'art. 7 della legge regionale, con priorità al perseguimento di un elevato grado di integrazione e di unicità delle procedure gestionali e degli organismi preposti all'attuazione del Piano Sociale di Zona. L.R. 30-9-2004 n. 15 Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone. Art. 15 Azienda pubblica di servizi alla persona. 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. 2. L'azienda ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo. 3. L'azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. 4. All'azienda si applica il principio della distinzione dei poteri d'indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. 5. Gli statuti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i modi d'elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri. 6. Nell'ambito della propria autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e zonale. 7. L'azienda può partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata d'interventi e servizi sociali e costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. 8. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda. D.Lgs. 4-5-2001 n. 207 Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328. Art. 2. Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'àmbito della rete degli interventi di integrazione sociale. 1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite 8

nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie. 2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono: a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi; b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari; c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'àmbito della rete dei servizi. 6. Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. Affidamento diretto ad IPAB/ASP Risulta altrettanto evidente che la P.A., anziché procedere all esternalizzazione del servizio, può pure affidare convenzionalmente il servizio stesso ad altra amministrazione pubblica istituzionalmente competente a disimpegnarlo, e semprechè tale scelta risponda a criteri di economicità gestionale, secondo i fondamentali canoni enunciati dall art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 3. [ ] In attuazione della delega contenuta all art. 10 di tale legge (L 328/2000) è stato emanato il D.L.vo 4 maggio 2001 n. 207, recante la disciplina per la trasformazione delle II.PP.A.B. riconosciute come pubbliche in aziende di servizi alla persona. 4 3 Art 1. Principi generali dell'attività amministrativa. 4 9