Immigrazione clandestina: ultime sentenze Autore : Redazione Data: 18/10/2019 Leggi le ultime sentenze su: reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; servizio di accoglienza; protezione giuridica; procedimento per falso in autocertificazione; competenza territoriale per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; revoca del permesso di soggiorno; collaborazione alle
indagini. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta di chi compie atti finalizzati a procurare l'ingresso senza titolo in Italia di un minore straniero, quand'anche non accompagnato, in quanto l'impossibilità di ordinarne l'espulsione (salvo che ricorrano ragioni di ordine e sicurezza pubblici) non esclude la natura illegale del suo ingresso. (In motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una "abolitio criminis" a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 aprile 2017, n. 47, in tema di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, che, pur essendo volta ad implementare il servizio di accoglienza e la protezione giuridica di tale categoria particolarmente vulnerabile, non ha intaccato il disvalore penale della condotta in questione). Cassazione penale sez. I, 27/05/2019, n.28282 Reato di immigrazione clandestina ed espulsione dello straniero In tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina, la previsione di cui all'art. 14, comma 5-septies, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui, in caso di avvenuta espulsione dello straniero, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere relativamente ai reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta sentenza è dotata di una stabilità di effetti soltanto relativa, atteso che l'esercizio dell'azione penale è sempre rinnovabile ai sensi dell'art. 345 c.p.p. qualora lo straniero violi il divieto di reingresso nel territorio dello Stato). Cassazione penale sez. I, 29/04/2019, n.25358 Immigrazione clandestina via mare L'art. 512, comma 1, cod. proc. pen. trova applicazione anche quando risulti impossibile, per fatto non riconducibile alla parte processuale interessata, l'esame di
persona chiamata a rendere dichiarazioni in sede di incidente probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini della prova dell'addebito mosso agli imputati di aver compiuto attività dirette a procurare l'immigrazione clandestina via mare di cittadini extracomunitari, le dichiarazioni predibattimentali di alcuni di questi, resisi irreperibili all'incidente probatorio fissato per la loro escussione, di cui il pubblico ministero aveva fatto richiesta venti giorni dopo lo sbarco, rilevando come la loro mancata comparizione costituisse, in prognosi postuma, un evento inatteso alla luce dei tempi celeri di convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri di accoglienza). Cassazione penale sez. I, 05/04/2019, n.25356 Sanzione penale pecuniaria In tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina, la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'unione europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice. Cassazione penale sez. I, 20/02/2019, n.12130 Falso in autocertificazione di convivenza Non vi è alcuna violazione di divieto del secondo giudizio ex art. 649 c.p.p., nel caso di sentenza di patteggiamento emessa in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina compiuto al fine di trarne profitto, e di procedimento per falso in autocertificazione con cui sia stata dichiarata falsamente la convivenza al fine di ottenere il permesso di soggiorno, perché, pur essendo stati detti reati compiuti nell ambito di un disegno unitario, espressione di una unica comune intenzione e volizione, quale quella di lucrare del denaro simulando un matrimonio e una coabitazione inesistenti, ma funzionali al rilascio del permesso di soggiorno, hanno ad oggetto beni ed interessi tutelati differenti, come tali non sovrapponibili. Tribunale Napoli sez. I, 02/11/2018, n.11438 Allontanamento dello straniero
In tema di immigrazione clandestina, nella motivazione del provvedimento con il quale il questore dispone l'allontanamento di uno straniero non si può pretendere che si esplicitino le ragioni concrete, spesso di difficile individuazione, per cui non sono stati trovati posti nella struttura di accoglienza più vicina, essendo al contrario sufficiente, per motivare il provvedimento, la attestazione del Questore in ordine alla impossibilità di inviare lo straniero presso il centro di accoglienza. Cassazione penale sez. I, 07/05/2018, n.28259 Mezzo usato per trasportare i migranti In tema di immigrazione clandestina, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti non determina la nullità del relativo provvedimento di sequestro preventivo nel caso in cui sia stato disposto il solo affidamento di detto mezzo al custode, atteso che l'art. 100, commi 2 e 3, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dall'art. 12, comma 8, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 prevede la convocazione del terzo proprietario solo nell'ipotesi di affidamento del bene agli organi di polizia che ne abbiano fatto richiesta per l'impiego in attività di istituto. Cassazione penale sez. I, 23/04/2018, n.56138 Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: competenza territoriale Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, realizzato mediante invio telematico di falsa documentazione alla Prefettura al fine di ottenere il nulla osta all'ingresso dello straniero in Italia, deve aversi riguardo al luogo in cui detto invio è disposto e non a quello in cui la Prefettura stessa ha sede. Cassazione penale sez. I, 07/02/2018, n.33708 Truffa e favoreggiamento della immigrazione clandestina E' legittima la revoca del permesso di soggiorno nel capo in cui lo straniero sia stato condannato per i reati di truffa e di favoreggiamento della immigrazione clandestina.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 29/12/2017, n.811 Aggravante della transnazionalità In tema di disciplina dell'immigrazione, è legittima la contestazione dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, giacché quest'ultimo non ha necessariamente natura transazionale alla stregua dei requisiti di cui all'art. 3 della citata legge e, anche qualora in concreto manifesti siffatta natura, la stessa non assorbe il disvalore della predetta aggravante, per la configurabilità della quale è specificamente necessario che la commissione del reato sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato. Cassazione penale sez. I, 23/11/2017, n.57440 L'attenuante della collaborazione alle indagini In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato. Cassazione penale sez. I, 14/11/2017, n.2203