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Pagina 1 di 13 I N D I C E 1. GENERALITA... 2 2. DEFINIZIONI... 2 3. MODALITA DI ALLACCIO... 3 4. SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI... 4 5. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO... 5 6. ACCERTAMENTI E CONTROLLI... 5 7. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO... 7 8. MODALITA DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO... 7 9. LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE S'IMMETTONO NELLA RETE FOGNARIA... 8 10. LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE S'IMMETTONO NELLA RETE FOGNARIA... 9 11. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI TERMINALI AI SINGOLI LOTTI... 9 12. SERVITÙ DI PASSAGGIO PER FOGNATURA... 9 13. IMMISSIONI PROVVISORIE... 10 14. COSTI DI ISTRUTTORIA... 10 15. RIPARTO DEI COSTI DI GESTIONE... 11 16. REGIME TRANSITORIO... 11 17. PROMEMORIA DEGLI OBBLIGHI DA ESPLETARE PER IL FUNZIONAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE ASSIMILATE... 12 18. ALLEGATI... 12 19. RIFERIMENTI CONSORZIO ZIPA... 13 Rev. Data Note 1 12/10/2006 PRIMA EMISSIONE

Pagina 2 di 13 1. GENERALITA Il presente Regolamento disciplina l uso della rete fognaria e degli scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali nell ambito dei territori gestiti dal Consorzio ZIPA prima della cessione ai rispettivi Comune di pertinenza. Il presente Regolamento ha per oggetto le norme tecniche generali d allacciamento e d uso della rete fognaria, il procedimento d autorizzazione degli scarichi domestici e/o industriali delle aziende insediate, i procedimenti di controllo per quanto attiene l accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati Il presente Regolamento è volto all applicazione delle leggi statali e regionali e successive modificazioni ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea. 2. DEFINIZIONI Il sistema di fognatura sul territorio gestito dal Consorzio ZIPA e del tipo separato, tale sistema comprende due tipologie: Rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per le raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; Rete fognaria nera che canalizza le altre acque reflue domestiche e/o industriali unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. Agli effetti del presente Regolamento s intende per scarico di acque reflue domestiche quello proveniente da servizi derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche (cucine, mense); scarico di acque reflue industriali qualsiasi tipo di acqua scaricata da edifici od istallazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; sistema di fognatura il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate sul suolo di proprietà ZIPA (prima della cessione al Comune di pertinenza) o gravate di servitù atte a raccoglie ed allontanare dagli insediamenti commerciali e produttivi le acque superficiali e reflue provenienti dalle varie attività. Gli scarichi nella rete fognaria ZIPA avvengono mediante

Pagina 3 di 13 allacciamento con pozzetto di ispezione diretto tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza della rete fognaria privata; impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processo fisico meccanico biologico chimico. 3. MODALITA DI ALLACCIO Salvo diversa indicazioni da parte dell Ufficio Tecnico del Consorzio ZIPA, nelle aree gestite, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla rete fognaria ZIPA. L'allacciamento di qualsiasi scarico alla rete fognaria ZIPA, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato (MOD PR00902 ultima revisione), corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Consorzio ZIPA. La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuovi insediamenti produttivi va presentata in concomitanza della richiesta di permesso a costruire al Comune di appartenenza. Salvo quanto diversamente indicate nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Consorzio ZIPA circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area di sua proprietà (fino alla cessione). Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo di proprietà ZIPA, sono di norma eseguite direttamente dal Consorzio ZIPA in sede di costruzione del collettore pubblico. Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo privato, sono eseguite direttamente dal privato. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un contributo "d'allacciamento", stabilito dal Consorzio ZIPA, a titolo di rimborso spese per i sopralluoghi e per le spese di istruttoria. Le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Consorzio ZIPA nel MOD PR00902 ultima revisione, attestazione di versamento. Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, alla rete fognaria delle acque piovane. La rete per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche.

Pagina 4 di 13 4. SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari ed i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza del Consorzio ZIPA. In particolare e vietato lo scarico di: benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario; ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con 1'acqua; sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.; sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o 1'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi; reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse; reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35 C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose; ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.); reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per 1'ambiente;

Pagina 5 di 13 acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente; reflui aventi temperature superiori a 35 C. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Consorzio ZIPA, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del C.C., ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia. 5. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente prescritti dal Consorzio ZIPA agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini: proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento; garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate; garantire che il funzionamento dell impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati; garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti; garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale. Tali impianti devono essere mantenuti attivi ed efficienti. 6. ACCERTAMENTI E CONTROLLI Per gli scarichi nella rete fognaria il Consorzio ZIPA organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e di garantire lo scarico finale entro i limiti imposti dall Autorizzazione Provinciale rilasciata al Consorzio ZIPA.

Pagina 6 di 13 I tecnici, o incaricati del Consorzio ZIPA, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, qualificandosi mediante apposita documentazione. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I tecnici, o incaricati del Consorzio ZIPA, provvedono al controllo degli insediamenti sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per gli accertamenti qualiquantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti d'accettabilità previsti dalla legislazione vigente. Gli addetti al controllo sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli eventuali impianti di pretrattamento adottati, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione delle caratteristiche degli scarichi derivanti dall insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza ai limiti imposti dal Consorzio ZIPA in fase di autorizzazione. Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso un laboratorio incaricato dal Consorzio ZIPA. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti. Il costo dell intera operazione di analisi sarà a completo carico della Ditta insediata. Durante le descritte operazioni di controllo potrà, inoltre, essere assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi nella rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio. Il Consorzio ZIPA ha sempre facoltà di richiedere all'arpam, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge.

Pagina 7 di 13 7. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.lgs. 152/2006. I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali, prima dell attivazione dello scarico, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Consorzio ZIPA ai sensi del D.lgs.152/2006. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali, servite o meno da impianti di depurazione, è definite dalla Regione Marche nell'ambito della disciplina di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del D.lgs.152/2006. Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella rete fognaria gestita dal Consorzio ZIPA, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione è presentata alla Provincia. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Consorzio ZIPA una nuova autorizzazione allo scarico. La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo (MOD PR00902 ultima revisione), predisposto dal Consorzio ZIPA, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico. E' data facoltà ai titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, di presentare soltanto un'autocertificazione, sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ. Sara consentita tale procedura semplificata anche in caso che sia variato il punto di allaccio alla fognatura consortile e/o sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento in scale adeguate. Il Consorzio ZIPA si riserva comunque la facoltà di richiedere qualsiasi altro documento e/o elaborato che definisca ulteriormente l origine e la qualità dello scarico in questione. 8. MODALITA DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO Il Consorzio ZIPA verifica l effettiva natura degli scarichi, e cioè se dagli stessi provengono acque reflue industriali ovvero qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e/o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e

Pagina 8 di 13 dalle acque meteoriche di dilavamento, o se danno origine ad acque reflue domestiche o ad esse assimilate in base alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento e, se del caso, può richiedere tutta la documentazione aggiuntiva necessaria all istruttoria della pratica. Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8 D.lgs.152/2006. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs.152/2006 (Tab. 3/A e 5 dell All. 5 alla Parte Terza del D.lgs.152/2006), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. Il Consorzio ZIPA cura, con 1'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi, la verifica di quanto dichiarato nella domanda; gli oneri derivanti da tali operazioni sono a carico del richiedente. Il Consorzio ZIPA completata l istruttoria nel termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Tale termine potrà essere interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione. Il Comune o il Consorzio ZIPA provvedono al rilascio dell autorizzazione allo scarico. Nel provvedimento autorizzativo saranno indicati i limiti d'accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente Regolamento alle quali lo scarico deve essere adeguato. 9. LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE S'IMMETTONO NELLA RETE FOGNARIA Lo scarico d'acque reflue domestiche, ovvero quelle ad esse assimilate nelle reti fognarie ZIPA è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni: gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi salvo il rispetto del presente Regolamento. Per le attività con consistente uso di cucine e mense, si

Pagina 9 di 13 dovranno rispettare le prescrizioni relative al recupero degli oli e grassi animali e vegetali e loro idoneo smaltimento come rifiuti o come residui riutilizzabili. 10. LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE S'IMMETTONO NELLA RETE FOGNARIA Il recapito di scarichi d'acque reflue industriali da parte degli edifici in cui si svolgono attività commerciali e/o industriali, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni: Rispetto dei limiti imposti della Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs.152/2006 secondo la colonna: scarico in rete fognaria per le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. scarico in acque superficiali per le sostanze indicate dal numero 9 al numero 51 In relazione alla ricettività idraulica della rete fognaria ZIPA nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il Consorzio ZIPA potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture. Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma, tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e recapitate nella rete fognaria nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. 11. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI TERMINALI AI SINGOLI LOTTI I limiti d'accettabilità stabiliti dagli articoli precedenti non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo. Il Consorzio ZIPA, in sede d'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separate dallo scarico terminale di ciascun lotto. 12. SERVITÙ DI PASSAGGIO PER FOGNATURA

Pagina 1 0 di 13 Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o di allaccio ovvero spostare o restaurare condotti gia esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio ad esempio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del Consorzio ZIPA. 13. IMMISSIONI PROVVISORIE Ad evitare 1'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, il Consorzio ZIPA può permettere l'uso di una o più immissioni nella fognatura Consortile, ove esista, a scarico provvisorio dei servizi igienici per gli operai addetti alle costruzioni dei nuovi insediamenti industriali. La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta. Il proprietario deve allacciarvi suddetti servizi prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi, il proprietario dello stabile deve fornire in tempo utile al Consorzio ZIPA le necessarie indicazioni. Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali. Qualora per fatto del proprietario dello stabile e con il consenso del Consorzio ZIPA si debbano introdurre modificazioni agli attacchi nella fognatura di cui sopra, esse saranno eseguite dai proprietari con le modalità concordate con i tecnici del Consorzio ZIPA e previo il versamento di una eventuale cauzione anch'essa preventivamente concordata. 14. COSTI DI ISTRUTTORIA Al Consorzio ZIPA dovrà essere effettuato un versamento di 200,00 (+IVA) per le spese di istruttoria al rilascio dell Autorizzazione allo Scarico. A tale onere andrà aggiunto quello per le spese di analisi, presso un laboratorio autorizzato, del refluo prelevato dal pozzetto fiscale che ogni azienda dovrà avere interno al proprio lotto e in prossimità del punto di immissione in fogna ZIPA. Si precisa che il versamento dovrà essere effettuato sia in fase di prima autorizzazione che in fase di rinnovo. Le analisi a carico del proprietario del lotto verranno eseguite:

Pagina 1 1 di 13 in fase di rilascio autorizzazione allo scarico; in fase di rinnovo autorizzazione allo scarico; una volta l anno per il monitoraggio delle immissioni in fogna ZIPA. Il Consorzio ZIPA si riserva di poter effettuare a proprie spese altra analisi di controllo. 15. RIPARTO DEI COSTI DI GESTIONE Convenzionalmente, per la ripartizione dei costi di gestione degli impianti di depurazione del Consorzio ZIPA, si fa riferimento alle disposizioni impartite dall Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n 2 che annualmente definisce le tariffe idriche per la fognatura e la depurazione. Tali tariffe vengono applicate totalmente dal Consorzio ZIPA come rimborso di parte delle spese sostenute per la gestione degli impianti durante il periodo transitorio prima della cessione delle infrastrutture ai Comuni di pertinenza. Riferimenti Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n 2 per la determinazione delle tariffe: http://www.aato2.marche.it AREA TUTELA UTENTI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO scarichi produttivi AREA TARIFFE PIANO TARIFFARIO (anno in corso) scarichi domestici 16. REGIME TRANSITORIO Visto l attuale sistema di riscossione della tariffa da parte di Multiservizi, per l applicazione delle stesse si rinvia ad appositi accordi con gli interessati.

Pagina 1 2 di 13 17. PROMEMORIA DEGLI OBBLIGHI DA ESPLETARE PER IL FUNZIONAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE ASSIMILATE SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI TIPOLOGIA IN ACQUE IN ACQUE RETE FOGNARIA SUPERFICIALI SOTTERRANEE RECAPITO SCARICO ammessa non ammessa non ammessa ENTE REFERENTE gestore (ZIPA) Provincia - - - Obbligatoria, da della sua attivazione AUTORIZZAZIONE richiedere al ALLO SCARICO Consorzio ZIPA prima - - - - - - RIFERIMENTI NORMATIVI LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO VERSAMENTO PER SPESE DI ISTRUTTORIA OBBLIGHI DEL LOTTIZZANTE 18. ALLEGATI D.lgs.152/2006 e successive modificazioni Presente Regolamento Vedere art. 10 del presente Regolamento Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo Vedere art. 14 del presente Regolamento Vedere prescrizioni del presente Regolamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MOD PR00902: Domanda di Autorizzazione allo Scarico

Pagina 1 3 di 13 19. RIFERIMENTI CONSORZIO ZIPA Consorzio ZIPA Viale dell Industria, 5 60035 Jesi (An) UFFICIO TECNICO Tel.: 0731.21961 Fax: 0731.219632