sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2019, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 6477 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 103 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7687 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Oggetto: Dott.ssa Livia Quattrocchi contro Ministero della Giustizia Tar Lazio -

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2018, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ha pronunciato la presente

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2019, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2019, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2018, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensiva

sul ricorso numero di registro generale 4920 del 2018, proposto da

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 3834 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Riccardo Spoto, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori N.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

Transcript:

N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10328 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Simona Mazzotta, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Giuseppe Zarola e Karin Kofler, non costituiti in giudizio; per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria di merito, pubblicata il 26.07.17 dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio III concorsi e

assunzioni, a conclusione della procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario area III F1 riservata ai cancellieri dell'amministrazione giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009, in attuazione dell'art.21-quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 ; - nonché dei verbali della Commissione esaminatrice e specificamente del verbale del 6.6.17 nella parte in cui si afferma che quanto alla candidata Mazzotta Simona, si attribuiscono punti 24 per la laurea in giurisprudenza e punto 1 per la certificazione ECDL. Non si attribuisce punteggio per i master dichiarati in quanto conseguiti presso il FOR. COM, consorzio interuniversitario che a seguito di verifica, effettuata dall'amministrazione presso il MIUR, risulta non poter rilasciare titoli di studio universitari, ma solo attestati di frequenza dei corsi e del verbale del 12.04.17 che prende atto della nota a firma del Direttore dell'ufficio III Flora Lionetto; - della nota a firma del Direttore dell'ufficio III Flora Lionetto nella parte in cui afferma con riferimento ai titoli conseguiti presso il FOR. COM Consorzio Interuniversitario, a seguito di verifica effettuata presso il MIUR, si è accertato che i Consorzi universitari, come il FOR. COM, non possono rilasciare titoli di studio universitari ma solo attestati di frequenza dei corsi seguiti ; - nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 novembre 2017: per l'annullamento - del provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione del 10.11.17, con cui è stata dichiarata l'assunzione dei 1148 vincitori della procedura selettiva, bandita il 19.09.16, per il passaggio di area a Funzionario giudiziario, - del Decreto del Ministero della Giustizia prot. n. 9587 del 3.11.17, con cui il Ministero ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della procedura selettiva interna per il passaggio al profilo di funzionario giudiziario;

- del Verbale del 18.09.17, con cui la Commissione ha pronunciato sull'istanza, della Ricorrente, di riesame dei punteggi attribuiti, nella parte in cui ha confermato il punteggio attribuito alla Ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente impugna, chiedendone l annullamento per la parte di interesse, la graduatoria della procedura di selezione interna per la copertura di 1.148 posti dell area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario del sistema di classificazione del personale non dirigenziale dell amministrazione giudiziaria, mediante passaggio dall area seconda, figura professionale del Cancelliere, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato dell amministrazione giudiziaria con il profilo professionale del Cancelliere, indetta con avviso del 19 settembre 2016 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia; Osservato che la parte ricorrente fa presente di essersi collocata alla posizione n. 1994 di tale graduatoria, con un punteggio di 70 punti, e deduce che in caso di accoglimento del gravame le sarebbero assegnati ulteriori sei punti, sufficienti a collocarsi tra i vincitori della selezione; Considerato che il gravame e i motivi aggiunti risultano notificati nei confronti di solo due controinteressati e va, conseguentemente, ordinata, ai sensi dell art. 49 c.p.a., l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che subirebbero un pregiudizio dall accoglimento delle richieste formulate nel ricorso, vale a dire i candidati vincitori e/o idonei collocati in graduatoria in una posizione superiore rispetto a quella attualmente ricoperta dalla ricorrente (n. 1994);

Considerato che per l alto numero di soggetti controinteressati si può configurare un ipotesi per la quale disporre l autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell art. 41, comma 4, c.p.a., con esonero dall indicazione dei singoli nominativi; Considerato che la notificazione può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, contenente i seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di r.g. e data dell udienza già fissata con la presente ordinanza; b) nominativo della ricorrente e indicazione dell amministrazione intimata; c) sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti; d) individuazione, quali controinteressati, di tutti coloro che sono collocati in graduatoria nella posizione dal n. 1993 in avanti, con esonero dall indicazione nominativa; e) l indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione Ricerca ricorsi della prima sottosezione Udienze e Ricerche, rintracciabile all interno della sottosezione Lazio - Roma della sezione T.A.R. ; f) l indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a.; Considerato che il Ministero della Giustizia, in esecuzione della presente ordinanza, dovrà pubblicare senza indugio quanto sopra indicato - previa consegna, dalla parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza su supporto informatico e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra indicata; Considerato che la richiesta di pubblicazione secondo le prescritte modalità dovrà essere presentata dalla parte ricorrente al Ministero entro 20 (venti) giorni dalla

comunicazione o pubblicazione della presente ordinanza e che dovrà seguire il deposito in giudizio di prova dell avvenuto incombente, nell ulteriore termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal primo giorno di pubblicazione nei sensi sopra descritti, a pena di decadenza; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ordina alla parte ricorrente l integrazione del contraddittorio ai sensi dell art. 49 c.p.a. e dispone che il Ministero della Giustizia provveda di conseguenza, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l udienza pubblica del 17 luglio 2019, ore di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati: Ivo Correale, Presidente FF Roberta Cicchese, Consigliere Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE Lucia Maria Brancatelli IL PRESIDENTE Ivo Correale IL SEGRETARIO