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Transcript:

N. 01681/2013 REG.PROV.COLL. N. 00804/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 804 del 2013, proposto dal dott. Antonio Meola, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Vaglio e Stefania Valentino, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; contro l Università degli Studi di Firenze in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; nei confronti di Enrico Beccastrini, Alessia Metozzi, Irene Spina, Denise Lazzeroni e Daniela Schenone, non costituiti in giudizio; per l'annullamento - del Decreto Rettorale n. 19136(338)/2013 dell 11 marzo 2013 allegato alla comunicazione n. prot. 20972 pos. III (conosciuto dal ricorrente in data 21 marzo 2013), mediante il quale è stata disposta l esclusione del ricorrente dal corso di Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche ciclo XXVIII;

- della comunicazione n. prot. 20972 pos. III-6 del 15 marzo 2013 (conosciuta dal ricorrente in data 21 marzo c.a.), mediante la quale è stata comunicata l esclusione dal predetto dottorato; - della delibera di esclusione dal corso di Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche ciclo XXVIII, adottata in danno del dott. Meola in data 14 gennaio 2013, provvedimento non pervenuto al ricorrente, e per quanto occorrer possa - dell art. 10, comma 5, bis del Regolamento sul Dottorato di ricerca dell Università di Firenze; - della nota del Rettore dell Università di Firenze n. 125267 del 7 dicembre 2012, che stabilisce una disciplina provvisoria d urgenza relativa all ammissibilità della frequenza congiunta con il dottorato di ricerca solo all ultimo anno di una Scuola di Specializzazione medica dell ateneo e di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, funzionalmente collegato e lesivo dei diritti e degli interessi vantati dal ricorrente; per l accertamento e la dichiarazione del diritto del Dott. Antonio Meola ad essere confermato nell ammissione al corso di Dottorato, quale vincitore senza borsa del Concorso per l ammissione al Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche Scuola di dottorato Biomedica ciclo XXVIII e, per conseguenza, di frequentare i relativi corsi, epe ril ridarcimento dei danni derivanti dall esecuzione dei provvedimenti impugnati Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Università degli Studi di Firenze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il ricorrente, frequentante la Scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l Università di Pisa, ha partecipato ad un pubblico concorso indetto dall Università di Firenze con decreto rettorale 30 luglio 2012, n. 658, per l ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze cliniche e si è posizionato utilmente in graduatoria, come da decreto rettorale 118843 del 13 novembre 2012. Ha quindi iniziato la frequenza congiunta della Scuola e del corso di dottorato, ma con decreto rettorale 19136 dell 11 marzo 2013 è stato escluso in base al provvedimento rettorale 7 dicembre 2012, n. 125267, che detta disposizioni provvisorie in tema di frequenza congiunta dando attuazione all art. 19, l. 30 dicembre 2012, n. 240. Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 17 maggio 2013 e depositato il 6 giugno 2013, per mancanza della comunicazione di avvio procedimento, violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e disparità di trattamento rispetto agli specializzandi dell Università di Firenze, e chiedendo di dichiarare il diritto a frequentare le lezioni del Dottorato nonché la condanna dell Università al risarcimento del danno nella misura di 25.000,00 per la perdita di opportunità nella crescita professionale. Si è costituita l Avvocatura dello Stato per l Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza 19 giugno 2013, n. 313, è stata accolta la domanda cautelare e disposta l integrazione del contraddittorio mediante notificazione personale ai soggetti collocati in posizione posteriore della graduatoria, cui il ricorrente ha ritualmente provveduto. I controinteressati intimati non si sono costituiti. All udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L art. 6, comma 2, alinea quarto del bando di concorso di cui al D.R. 658/12 consentiva la frequenza congiunta dei corsi di dottorato e di specializzazione medica senza alcuna riserva. La procedura per l iscrizione del ricorrente si è conclusa nella vigenza di detta disciplina, anteriormente all emanazione della disciplina provvisoria in materia avvenuta con il provvedimento rettorale n. 125267/2012, producendosi così in capo al medesimo il titolo alla frequenza congiunta del dottorato e della scuola di specializzazione. Il bando, all art. 9, rimandava al Collegio dei Docenti la determinazione delle sole modalità della frequenza ai corsi di dottorato e non dei requisiti per l ammissione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa erariale. Il ricorrente era quindi abilitato a frequentare congiuntamente il corso di dottorato e la scuola sicché coglie nel segno la seconda censura formulata nel ricorso, poiché l impugnato provvedimento di esclusione viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi. L effetto retroattivo può infatti conseguire solo in base ad un espressa previsione normativa, o alla natura dell atto o anche ad una determinazione volontaria ma quando, contrariamente al caso di specie, non vengano lesi interessi di terzi (C.d.S. VI, 23 febbraio 2012 n. 1006; C.G.A.R.S. 28 gennaio 2004, n. 10). Ancora è stato stabilito che L'atto amministrativo può avere decorrenza retroattiva quando non siano lese le posizioni di terzi e ne sia avvantaggiato il destinatario (T.A.R. Lombardia Milano II, 18 marzo 2003 n. 73) e che in applicazione del principio di legalità, l effetto retroattivo determinato volontariamente incontra tre limiti naturali: l atto non può ledere le posizioni giuridiche soggettive dei terzi; la retroattività esige la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emanazione dell'atto cui si intende dare efficacia retroattiva, fin già dalla data alla quale si vogliono fare risalire gli effetti dell'atto stesso e, infine, non può eliminare i fatti avvenuti in epoca anteriore (C.d.S. IV, 30 marzo 1998 n. 502). Nel caso di specie questi principi risultano violati poiché in

assenza di una previsione normativa, il provvedimento impugnato ha modificato in danno del ricorrente una situazione giuridica che si era consolidata. Esso non può nemmeno essere qualificato come atto di autotutela poiché non ne possiede i caratteri essenziali, vale a dire la comparazione degli interessi in gioco nel caso concreto. Il ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e per l effetto devono essere annullati il decreto rettorale 19136 dell 11 marzo 2013 ed il verbale del Collegio docenti del dottorato di ricerca in scienze cliniche 14 gennaio 2003, nella parte afferente al ricorrente. Non si dispone l annullamento degli ulteriori atti impugnati dal ricorrente (in via eventuale) poiché il suo interesse appare integralmente soddisfatto con la caducazione dei soli provvedimenti testé menzionati. Deve essere respinta la domanda di accertamento formulata poiché la frequenza alle lezioni del Dottorato di ricerca attiene all effetto conformativo della sentenza. Deve parimenti essere respinta la domanda risarcitoria poiché non è supportata da alcun elemento probatorio, mentre può ritenersi che l accoglimento dell istanza cautelare abbia evitato il prodursi di danni in capo al ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della soccombenza del ricorrente sulla domanda di accertamento e su quella risarcitoria, nella misura di 1,500,00 (millecinquecento/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge, a carico dell Università di Firenze; spese compensate nei confronti dei controinteressati poiché i fatti non sono ad essi riferibili. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e termini di cui in

motivazione. Respinge la domanda di accertamento del diritto a frequentare le lezioni del Dottorato di ricerca e la domanda risarcitoria. Condanna l Università di Firenze al pagamento delle spese di causa nella misura di 1,500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti dei controinteressati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Paolo Buonvino, Presidente Carlo Testori, Consigliere Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/12/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)