Regolamento sugli impegni di previdenza



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31 dicembre 2013 Regolamento sugli impegni di previdenza della casse pensioni Pensionskasse Caisse de pension Cassa pensioni Cassa di pensiun Pensionskasse Thunstrasse 18 CH-3000 Bern 15 Telefon 031 350 93 94 Fax 031 350 93 13

Regolamento sugli impegni di previdenza (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici) Cassa pensioni Approvato il 13.02.2014 In vigore dal 31.12.2013 (sostituisce il Regolamento sugli accantonamenti del 01.01.2012)

Indice Scopo e definizioni 2 Art. 1 Scopo del presente regolamento 2 Art. 2 Principi 2 Art. 3 Definizioni 3 Art. 4 Basi tecniche 3 Art. 5 Tasso d'interesse tecnico 3 Capitali di previdenza 4 Art. 6 Capitale di previdenza degli assicurati attivi 4 Art. 7 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite 4 Accantonamenti tecnici 5 Art. 8 Tipi di accantonamento 5 Art. 9 Accantonamento per aumento dell'aspettativa di vita 5 Art. 10 Accantonamento per rischi assicurati 5 Art. 11 Accantonamento per misure di attenuazione «Pensionamento anticipato» 6 Art. 12 Accantonamento prestazioni complementari «Pensionamento anticipato» 6 Art. 13 Accantonamento per eventi particolari 6 Disposizioni finali 7 Art. 14 Entrata in vigore 7 Cassa pensioni 1 Rückstellungsreglement_D_ITA.docx

Scopo e definizioni Art. 1 Scopo del presente regolamento 1. Il presente regolamento disciplina la politica della Cassa pensioni (CPS), di seguito «la Cassa», in materia di determinazione degli impegni di previdenza. 2. Il regolamento è redatto in applicazione degli articoli 65b LPP e 48e OPP 2. 3. Gli accantonamenti vanno costituiti nell'ottica di garantire lo scopo previdenziale della Cassa. Ciò significa che: a. la Cassa dispone di accantonamenti tecnici sufficienti (art. 65 LPP); b. gli accantonamenti costituiti permettono di garantire le prestazioni della Cassa anche in caso di eventi straordinari, rafforzandone così la sicurezza finanziaria; c. la cassa presenta riserve di fluttuazione sufficientemente elevate per far fronte ai rischi d'investimento. 3. Il presente regolamento non concerne le voci non tecniche ai sensi della norma Swiss GAAP RPC 26. La strategia d'investimento e, in particolare, l'obiettivo in termini di consistenza delle riserve di fluttuazione sono fissati nel Regolamento d'investimento. Art. 2 Principi 1. Per la determinazione degli impegni di previdenza e dei rischi di natura attuariale, vanno osservati i principi generali della contabilità, le direttive tecniche derivanti dalla norma Swiss GAAP RPC 26 e quelle della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. In particolare, a. la loro valutazione si basa su criteri riconosciuti e generalmente ammessi alla data di chiusura; b. la costituzione e lo scioglimento degli impegni di previdenza passano per il conto economico; c. qualsiasi modifica dei principi applicati va descritta nell'allegato al conto annuale. 2. La data determinante per la valutazione degli impegni di previdenza è quella di chiusura del bilancio. 3. Vanno osservati i principi della continuità e della trasparenza. 4. La costituzione di accantonamenti e riserve deve avvenire nel rispetto del seguente ordine di priorità: a. i capitali previdenziali e gli accantonamenti tecnici sono costituiti sino all'ammontare prestabilito, a prescindere dalle eccedenze positive o negative effettivamente realizzate; b. altri mezzi finanziari servono per la costituzione delle riserve di fluttuazione sino all'ammontare prestabilito; c. altri mezzi finanziari (i cosiddetti «fondi liberi») possono essere destinati, per decisione del Consiglio di fondazione, al miglioramento delle prestazioni. 5. L'esperto in previdenza professionale determina ogni anno gli impegni di previdenza. Cassa pensioni 2 Rückstellungsreglement_D_ITA.docx

Art. 3 Definizioni 1. Gli impegni di previdenza della Cassa sono costituiti da: a. il capitale di previdenza degli assicurati attivi; b. il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite; c. gli accantonamenti tecnici. 2. Per capitale di previdenza degli assicurati attivi e capitale di previdenza dei beneficiari di rendite si intendono gli importi determinati conformemente alla legge e al regolamento sulla base di principi di matematica attuariale riconosciuti. 3. Per accantonamento tecnico si intende una somma messa da parte per far fronte a un impegno/rischio già noto o molto probabile che potrebbe incidere negativamente sulla situazione finanziaria della Cassa o che risulta da eventi verificatisi dopo la chiusura del bilancio. Un accantonamento tecnico è costituito indipendentemente dalla situazione finanziaria della Cassa e non viene sciolto senza una ragione evidente. Gli accantonamenti tecnici sono presi in considerazione per il calcolo del grado di copertura secondo l'allegato all'articolo 44 OPP 2. Art. 4 Basi tecniche 1. Le basi tecniche applicate dalla Cassa sono le tavole periodiche LPP 2010 proiettate fino all'anno 2010. 2. Sulla base del positivo andamento dei sinistri osservato negli ultimi esercizi, le probabilità del verificarsi di un'invalidità sono ponderate all'80 per cento. Art. 5 Tasso d'interesse tecnico 1. Il tasso d'interesse tecnico applicato dalla Cassa ammonta al 3,25 per cento (stato: 31.12.2013). Cassa pensioni 3 Rückstellungsreglement_D_ITA.docx

Capitali di previdenza Art. 6 Capitale di previdenza degli assicurati attivi 1. Il capitale di previdenza degli assicurati attivi è pari alla somma delle prestazioni di libero passaggio determinate conformemente agli articoli da 15 a 18 LFLP. 2. La singola prestazione di libero passaggio corrisponde al valore più elevato ottenuto dal confronto dei seguenti calcoli individuali: a. avere di vecchiaia b. importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP c. avere di vecchiaia LPP aumentato del saldo del conto complementare, del conto PREP e del conto speciale "E2". 3. Per gli assicurati attivi della generazione di transizione 1949-1959, ai sensi dell'articolo 4 cpv. 4 del Regolamento di previdenza 2014, la singola prestazione di libero passaggio corrisponde al valore più elevato ottenuto dal confronto dei seguenti calcoli individuali: a. valore attuale delle prestazioni acquisite b. importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP c. avere di vecchiaia LPP aumentato del saldo del conto complementare e del conto PREP. Art. 7 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite 1. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite è pari al valore attuale delle rendite e delle aspettative di rendita assicurate ai sensi del Regolamento di previdenza. Cassa pensioni 4 Rückstellungsreglement_D_ITA.docx

Accantonamenti tecnici Art. 8 Tipi di accantonamento 1. La Cassa costituisce i seguenti accantonamenti tecnici: a. accantonamento per aumento dell'aspettativa di vita; b. accantonamento per rischi assicurati; c. accantonamento per misure di attenuazione «Pensionamento anticipato» d. accantonamento per prestazioni complementari in caso di pensionamento anticipato e. accantonamento per eventi particolari. Art. 9 Accantonamento per aumento dell'aspettativa di vita 1. L'accantonamento per aumento dell'aspettativa di vita permette di far fronte alla maggiore speranza di vita dei beneficiari di rendite e di finanziare i futuri cambiamenti delle basi tecniche. 2. L'ammontare dell'accantonamento è fissato in percentuale sul capitale di previdenza dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi (senza considerare le prestazioni temporanee quali le rendite transitorie o le rendite per i figli). 3. Al 31.12.2013 l'accantonamento è pari all'1,2 per cento e viene aumentato dello 0,4 per cento ogni anno. 4. L'accantonamento è alimentato annualmente in funzione dell'evoluzione dell'organico e dei principi sopra esposti. Art. 10 Accantonamento per rischi assicurati 1. L'accantonamento per rischi assicurati permette di attenuare gli effetti di eventuali oscillazioni sfavorevoli dei rischi di decesso e invalidità tra gli assicurati attivi. Nel breve termine, tali rischi possono essere soggetti a forti oscillazioni che, a loro volta, possono determinare oneri finanziari notevoli a carico della Cassa anche se i premi di rischio riscossi annualmente coprono i sinistri mediamente attesi. 2. L'ammontare dell'accantonamento è fissato al 200 per cento della differenza tra il valore atteso della funzione di distribuzione del costo complessivo dei rischi di decesso e invalidità, calcolato con un grado di sicurezza del 97,5 per cento, e il premio di rischio compreso nel finanziamento. 3. L'accantonamento viene utilizzato nel caso in cui la Cassa subisca una perdita attuariale e si ritrovi in situazione di sottocopertura a causa di costi superiori alla media, di conseguenza straordinari, per i rischi di decesso e invalidità. 4. Dopo ogni utilizzo parziale o totale, l'accantonamento viene alimentato a carico del risultato d'esercizio in modo da tornare al livello prestabilito al più tardi entro tre anni. Cassa pensioni 5 Rückstellungsreglement_D_ITA.docx

Art. 11 Accantonamento per misure di attenuazione «Pensionamento anticipato» 1. L'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 72 e al punto 4 dell'allegato B del Regolamento di previdenza 2014 comporta perdite sulle prestazioni pensionistiche a favore degli assicurati nati tra il 1949 e il 1959 che optano per il prepensionamento. L'accantonamento per misure di attenuazione serve a coprire tali perdite. 2. L'ammontare dell'accantonamento è calcolato ipotizzando che gli assicurati in questione vadano in pensione secondo le seguenti probabilità: Età (anni) 58 59 60 61 62 63 64 65 Probabilità (%) 3% 3% 12% 12% 26% 6% 12% 26% 3. Si ipotizza, inoltre, che gli interessati optino per riscuotere il 100 per cento della rendita di loro spettanza. 4. L'ammontare dell'accantonamento è stabilito ogni anno in funzione dell'evoluzione dell'organico. Art. 12 Accantonamento prestazioni complementari «Pensionamento anticipato» 1. Tale accantonamento serve a coprire le prestazioni dovute ai sensi del «Promemoria sulle prestazioni complementari in caso di pensionamento anticipato». 2. L'ammontare dell'accantonamento è stabilito sulla base di conteggi interni alla Cassa. L'accantonamento si estingue al più tardi il 31.12.2020 per i collaboratori che sono andati in pensione il 1 gennaio 2014 senza aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS e che beneficiano di una prestazione di vecchiaia della Cassa. Art. 13 Accantonamento per eventi particolari 1. L'accantonamento per eventi particolari ha lo scopo di tenere conto delle decisioni del Consiglio di fondazione e dei fatti gestionali relativi a casi assicurativi straordinari, che obblighino la Cassa ad aumentare a breve termine il capitale di previdenza o l'ammontare prestabilito degli accantonamenti. 2. Gli eventi possibili sono i seguenti (elenco non esaustivo): a. casi assicurativi sospesi o in fase di revisione; b. decisioni concrete volte a migliorare le prestazioni a favore degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite con efficacia differita; c. modifiche ai regolamenti che impongano alla Cassa di prestare determinate garanzie; d. prefinanziamento di nuove riduzioni del tasso d'interesse tecnico. Cassa pensioni 6 Rückstellungsreglement_D_ITA.docx

Disposizioni finali Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 31.12.2013. 2. Esso è portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza, dell'ufficio di revisione e dell'esperto in previdenza professionale. 3. In caso di divergenza tra la versione tedesca del presente regolamento e una delle traduzioni in altre lingue, fa fede la versione tedesca. Cassa pensioni 7 Rückstellungsreglement_D_ITA.docx