DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE



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INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22.09.2015 il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Il suddetto Decreto è entrato in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in G.U., ovvero dal 07.10.2015. L obiettivo del Decreto è la semplificazione degli adempimenti per i soggetti esteri che intendono investire in Italia oltreché provvedere all adeguamento della normativa italiana a pronunce della Corte di Giustizia UE. Analizziamo in breve le principali novità del Decreto. Le novità del Decreto Crescita e internalizzazione in sintesi Decorrenza Spese di rappresentanza Nuovi limiti di deducibilità per le spese di rappresentanza, che saranno stabiliti di anno in anno dal MEF che potrà inoltre modificare la soglia prevista per la deducibilità integrale delle spese di rappresentanza. d imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. (2016). Reddito d impresa Perdite su crediti Viene prevista la possibilità di considerare in ogni caso sussistenti gli elementi certi e precisi che legittimano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti anche nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle concorsuali ed assimilate previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni ovvero sia stato concluso un piano di risanamento attestato. Alcune norme dal periodo d imposta in corso a quello di 1

Inoltre è stata ammessa la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d imposta successivo a quelli in cui si verificano gli elementi certi e precisi o l assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore. entrata in vigore del D.Lgs. (2015), altre dal periodo d imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. (2016). Verrà considerato come apporto la parte fiscalmente riconosciuta della rinuncia del credito. Interessi passivi Ampliamento delle componenti che concorrono al calcolo del ROL. In particolare, si prevede l inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi provenienti dalle società controllate estere, in modo da riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all investimento partecipativo estero. S introduce a regime la disposizione secondo la quale non rilevano ai fini della disciplina di cui all articolo 96 gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di

locazione o affitto di aziende il cui valore corrispettivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. Si riconosce la deducibilità dei costi black-list entro il limite del valore normale di beni e servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Costi black list Inoltre si prevede la possibilità di dedurre i suddetti costi a prescindere dalla circostanza che l impresa estera svolga prevalentemente una attività commerciale effettiva. Viene eliminato l obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina I rapporti con soggetti esteri CFC CFC in caso di partecipazioni detenute in imprese estere controllate. Tale obbligo è sostituito dalla facoltà per il controllante di presentare interpello ai sensi dell art. 21, Legge n. 413/1991 al fine di ottenere il preventivo parere dell Agenzia delle Entrate in merito alla disapplicazione della normativa in oggetto. Viene così operato un sostanziale allineamento con quanto previsto dalla Regime transitorio per CFC collegate. disciplina in materia di deducibilità dei costi black-list. Dividendi black list Per ciò che riguarda i dividendi black list, l imponibilità integrale dei dividendi viene limitata ai casi in cui il soggetto fiscalmente residente in Italia detenga direttamente partecipazioni in società paradisiache o ai casi in cui le partecipazioni siano detenute indirettamente ma attraverso una partecipazione di controllo nella società

intermedia non paradisiaca. Nuova white list Stabili organizzazioni estere di soggetti residenti Si prevede la cancellazione del vigente art. 168-bis TUIR. La norma - si ricorda - prevede il superamento delle black-list attraverso l adozione di white list chiamate a individuare i Paesi considerati collaborativi. Verrà emanata un apposita black list utilizzando come parametro l adeguato scambio di informazioni. S introduce la c.d. branch exemption, ossia la possibilità che in capo ad un impresa residente non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle proprie stabili organizzazioni all estero, da determinarsi con i criteri di cui all art. 152 TUIR. Tuttavia, in caso di opzione per l applicazione della branch exemption, nei confronti di tali stabili organizzazioni è applicabile la disciplina prevista per le CFC salvo non ricorrano le esimenti previste dall art. 167 TUIR. d imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. (2016) Trasferimento da e verso l estero Credito per le imposte estere Estensione dell exit tax ai casi di trasferimento di residenza dovuti ad operazioni straordinarie. Per i trasferimenti in Italia di imprese estere verrà riconosciuto il valore normale delle attività e passività estere. Se la società proviene da uno Stato paradisiaco verrà riconosciuto il minore tra il costo storico, il valore di bilancio e il valore normale. Estensione della possibilità di riporto in avanti e in indietro dell eccedenza del credito per le imposte estere rispetto all imposta

italiana. Agevolazioni investitori esteri S introduce un nuovo tipo di interpello rivolto alle imprese che effettuano investimenti superiori a 30 milioni di euro, finalizzato a dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali dei piani di investimento che si intende realizzare. L Agenzia delle Entrate avrà 120 giorni per rispondere e vincolerà l Amministrazione finanziaria per cinque anni. Previsto Decreto attuativo del MEF da emanarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore del Decreto. Estensione del ruling Sono ampliate le ipotesi per le quali è possibile presentare istanza di ruling internazionale. Si prevede in particolare che le imprese con attività internazionale hanno accesso a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti: preventiva definizione in sede di contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento ai sensi dell articolo 110, comma 7 del TUIR e dei valori in uscita e in entrata in caso di trasferimento di residenza ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR; attribuzione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, relative all attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato estero di un impresa o di un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto Previsto un Provvedimento dell Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto.

non residente; valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo in considerazione quanto previsto sia dall articolo 162 del TUIR sia dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; Applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. MAININI CONSULTING S.R.L. Ufficio Amministrazione e Contabilità L elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.