Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali D.G.R. n 119/2002 - BURA n 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni



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REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA BENI AMBIENTALI PARCHI POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI Servizio Aree Protette BBAA e V.I.A. Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali D.G.R. n 119/2002 - BURA n 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni TESTO COORDINATO Art. 1 Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) 2 Art. 2 Compiti 2 Art. 3 Semplificazione ed unificazione dei procedimenti 2 Art. 4 Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie 2 Art. 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale 2 Art. 6 Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale 3 Art. 7 Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale 3 Art. 8 Misure di pubblicità 3 Art. 9 Opere soggette a Verifica Preliminare 4 Art. 10 Conferenza dei Servizi 4 Art. 11 V.I.A. interregionale 5 Art. 12 Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica 5 Art. 13 Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione d incidenza 6 5 Art. 15 Valutazione di Incidenza Negativa 7 Art. 16 Sanzione amministrativa in materia di paesaggio 7 Art. 18 Norme finali 7 allegato I 8 ALLEGATO A 9 ALLEGATO B 11 1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura: 11 2. Industria estrattiva 11 3. Industria energetica 11 4. Produzione e trasformazione dei metalli: 11 5. Industria dei prodotti minerali 12 6. Industria chimica 12 7. Industria dei prodotti alimentari 12 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta: 13 9. Industria della gomma e delle materie plastiche: 13 10. Progetti di infrastrutture: 13 11. Altri Progetti: 14 12. Turismo e svaghi 14 ALLEGATO C 16 1

Art. 1 Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) 1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di: - Valutazione Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, Direttiva Comunitaria 97/11/CE); - Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n 357, D.P.R. 12 marzo 2003 n 120 6, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE); - Nulla Osta Beni Ambientali (D. L.vo 29 ottobre 1999 n 490); - Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE) 5 ; è istituito, presso la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, lo Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempienti previsti dal presente regolamento. 2. Responsabile dello Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) è il Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale. Art. 2 Compiti 1. Lo Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) provvede: - alla ricezione, istruttoria e rilascio del provvedimento conclusivo in materia di V.I.A., BB.AA. e Valutazione di incidenza; - a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale; - a predisporre la modulistica; - ad informatizzare le procedure anche in via telematica; - alla realizzazione e adeguamento delle cartografie tematiche; - alla redazione del registro nel quale è riportato l elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la procedura di V.I.A. e di V.C.A; Il Responsabile dello Sportello provvede: - alla nomina dei responsabili del procedimento; - alla nomina del responsabile dell informazione per le procedure di V.I.A. Art. 3 Semplificazione ed unificazione dei procedimenti 1. Lo Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) predisporrà una modulistica tipo che unifichi i procedimenti amministrativi di V.I.A., Verifica, Valutazione di Incidenza e N.O. BB.AA.. 2. Per le categorie di progetti sottoposti a V.I.A. o Verifica di Compatibilità Ambientale: - Qualora sarà necessario acquisire anche l autorizzazione paesistica di cui al D.L.vo 29 ottobre 1999 n 490, la stessa è rilasciata contestualmente alla V.I.A. o Verifica e/o Valutazione di Incidenza 6 - Qualora sarà necessario acquisire anche la Valutazione d Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n 357 e D.P.R. 12 marzo 2003 n 120 6, la stessa è effettuata contestualmente alla V.I.A. o Verifica. Art. 4 Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie 1. Qualora, per la redazione della relazione istruttoria per la V.I.A., Verifica o Valutazione di Incidenza sarà necessaria la collaborazione di professionalità altamente specialistiche, lo Sportello Unico per l Ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell A.R.T.A. o di altri Enti strumentali della Regione. Art. 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (comma 2 art. 3, e lettera a- art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996) 1. Il Comitato di Coordinamento Regionale è l Autorità competente in materia di: - Valutazione di Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996-Direttiva 97/11/CE) - Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE). 5 2. Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto: - Dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei 2

Bacini Idrografici con funzioni di Presidente, in caso di sua assenza e del Vicepresidente, può delegare altro Dirigente della Direzione; - dal Direttore della Direzione Turismo, Ambiente ed Energia o suo delegato; - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale, con funzioni di Vicepresidente, o da un responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'urbanistica o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Genio Civile per competente per Territorio o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per Territorio o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - da numero 3 esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio Regionale. 2. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di 5 membri. 3. Le autorizzazioni, i pareri ed i giudizi 5, di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale, sono comunicate dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, al richiedente. 4. Ai componenti del Comitato, che non sono dipendenti della Regione, si applica la L.R. 10 agosto 1973 n 35 e successive modifiche. Art. 6 Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (lettera b- art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996) 1. L organo tecnico competente in materia di V.I.A. è il Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo. Art. 7 Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale (art.1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE) 1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono assoggettati a V.I.A. tutti i nuovi interventi e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti indicati all allegato A del presente regolamento, esclusa comunque la manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. Sono altresì soggetti a V.I.A. i progetti di cui all allegato B del presente regolamento, che ricadono anche parzialmente all interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394 del 6.12.91 e dalla L.R.38/96 sui parchi e aree protette. 3. Per i progetti di opere o impianti di cui ai commi precedenti, ricadenti all interno di aree indicate al comma precedente, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%. 4. Per i progetti che sono sottoposti a V.I.A. è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare (Scoping) volta individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA. Art. 8 Misure di pubblicità (lettera d- art. 4, art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996) 1. Le procedure di Valutazione Impatto Ambientale sono quelle dell art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996. 2. Il Committente delle opere provvede alla pubblicazione: - su di un quotidiano di diffusione regionale; 3

- su un quotidiano a diffusione nazionale; - con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati; di un annuncio contenente: a) l indicazione dell opera; b) la sua localizzazione riferita all incidenza spaziale e territoriale dell intervento; c) una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggior rilievo evidenziando l eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore. 3. L effettuato deposito, è tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici. 4. Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet della Direzione Territorio http://territorio.regione.abruzzo.it/sra 1, chiunque, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e gestione dei bacini idrografici, istanze, osservazioni o pareri sull opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale. 5. Le istanze, osservazioni, o pareri sull opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, presentate dopo il termine stabilito al comma precedente sono irricevibili. 6. Notizie sull esito del giudizio di Compatibilità ambientale è pubblicato sul B.U.R.A.. 7. Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per: - assicurare l'informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da favorirne la partecipazione; - a richiesta, fornire copia degli atti depositati; - la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, è incaricato un responsabile dell'informazione per le procedure V.I.A. che è un pubblico dipendente diverso dal responsabile del procedimento. Art. 9 Opere soggette a Verifica Preliminare (art.1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE) 1. Per i progetti di cui all allegato B del presente regolamento, che non ricadono in aree naturali protette, l autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, e sulla base degli elementi indicati nell allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di V.I.A.. 2. Oltre alle nuove realizzazioni, sono sottoposti a verifica le modifiche sostanziali di impianti esistenti, quali: - ampliamento di attività estrattive, superiore al 30% del volume complessivo autorizzato o superiore a 30.000 mc (15.000 nelle aree protette); - modifiche di impianti esistenti che comportino un aumento di produzione e/o fruizione e/o portata superiore al 30%. Art. 10 Conferenza dei Servizi (comma 6 e 7 art.5 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE) 1. L organo tecnico competente in materia di V.I.A. può indire, ai sensi dell art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n.241 come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n 340, una o più Conferenze dei Servizi. 2. Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell amministrazione di appartenenza. 3. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza. 4

Art. 11 V.I.A. interregionale (art.11 D.P.R. 12 aprile 1996) 1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, l Autorità competente si esprime sullo Studio di Impatto Ambientale, ovvero la decisione in merito alla procedura di Verifica, d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato. Art. 12 Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica (comma 7 art.46 L.R. 11/99) 1. Qualora le opere indicate ai precedenti articoli sono poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi, l autorità competente, irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull ambiente prodotti dall opera stessa. Art. 13 Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione d incidenza 6 1. In materia di Valutazione di Incidenza: - l autorità competente è il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d impatto ambientale. - l organo tecnico competente è il servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione d impatto ambientale della Regione Abruzzo. 6 2. Nel caso di piani, programmi territoriali 6 e progetti che ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, sentito l Ente di gestione dell area, esprime la propria valutazione. 3. Per la redazione dell istruttoria, lo Sportello Regionale per l Ambiente, può avvalersi della collaborazione di membri del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Aree Protette ai quali è corrisposto il gettone di presenza in relazione alle sedute necessarie per la redazione della relazione istruttoria. 4. A tal fine il responsabile dello Sportello richiede al Direttore la nomina di un relatore e di un contro relatore per la stesura della relazione istruttoria. Art. 14 Valutazione d incidenza 6 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei (proposti) siti d importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, che saranno successivamente designati come zone speciali di conservazione. 2. Sono assoggettati a Valutazione d incidenza, qualora ricadano all interno dei Siti d importanza comunitaria e/o delle Zone di protezione speciale: - i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti. I proponenti di tali piani predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul Sito d importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi; - gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possano avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. I proponenti di tali interventi predispongono, secondo i contenuti delle linee guida di cui all allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti che 5

l intervento può avere sul Sito d importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi; - i piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché gli interventi che, pur ricadendo all esterno di SIC o ZPS, possano avere un incidenza significativa sugli habitat e/o sulle specie per le quali gli stessi sono stati designati. 3. Nel caso di piani a rilevanza nazionale, gli atti di pianificazione territoriale sono presentati al Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla Regione. 4. Qualora i piani o gli interventi ricadano, anche parzialmente, all interno di parchi nazionali o regionali, l autorizzazione viene rilasciata sentito il parere dell Ente Parco territorialmente interessato. 5. Per i piani sottoposti a Valutazione d incidenza, il Comitato di coordinamento regionale per la V. I. A. individua quali interventi dovranno essere successivamente sottoposti a Valutazione d incidenza e quali siano quelli per i quali questo esame si configura come una fase di screening esaustiva della procedura. Art. 14 bis Valutazione d incidenza interregionale 6 1. Nel caso di piani o progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni e non siano di competenza dello Stato, l autorità competente si esprime sulla Valutazione d incidenza d intesa con le Regioni interessate. Art. 14 ter Tempi per il rilascio delle autorizzazioni. 6 1. Per i piani e gli interventi soggetti a valutazione di incidenza, le autorità di cui all art. 13 rilasciano o negano l autorizzazione contestualmente a quella relativa alla V.I.A. 2. Per gli interventi non ricompresi nel precedente comma 1 le autorità di cui all art. 13 rilasciano o negano l autorizzazione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione per la Valutazione d incidenza e possono chiedere una sola volta integrazioni della stessa ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le autorità predette chiedano integrazioni alla relazione, il termine per il rilascio dell autorizzazione decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. 3. Nel caso di indizione di Conferenza dei Servizi, i tempi per il rilascio dell autorizzazione o per il suo diniego sono quelli per essa previsti. Gli atti dovranno essere trasmessi all organo competente entro 30 giorni dall indizione della stessa. Art. 14 quater Misure di mitigazione e di compensazione. 1. La relazione per la Valutazione d incidenza deve contenere le misure di mitigazione atte a diminuire o annullare gli effetti del piano o delle opere sugli habitat e sulle specie. 2. Qualora il piano o il progetto non le contenga, l autorità competente deve farne richiesta. 3. Qualora la valutazione d incidenza abbia una conclusione negativa, il piano o l opera possono essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica. In questo caso le autorità di cui all art. 13 adottano misure compensative necessarie per garantire la coerenza della rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell Ambiente. 4. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l intervento di cui sia stata valutata l incidenza negativa possono essere realizzati soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell uomo e alla sicurezza pubblica ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 6

5. Le misure compensative da attuare qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 sono indicate nel punto 13 dell allegato C relativo ai piani. 6 Art. 14 quinquies Monitoraggio e aggiornamento d SIC e ZPS. 1. La Regione, sulla base delle linee guida definite dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, disciplina l adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d interesse comunirtario, con particolare attenzione a quelli prioritari, e ne dà comunicazione al Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e a quello delle Politiche agricole e forestali. 6 Art. 15 Valutazione di Incidenza Negativa ( 8 e 9 Comma art. 5 D.P.R. 357/97) 1. Qualora, nonostante le conclusioni negativa della Valutazione d Incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, l organo competente in materia di Valutazione d Incidenza adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e né da comunicazione al Ministero dell Ambiente. 2. Qualora nei siti ricadono tipi di Habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto, di cui sia stata valutata l incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell uomo e la sicurezza pubblica o con le esigenze di primaria importanza per l ambiente, ovvero previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Art. 16 Sanzione amministrativa in materia di paesaggio (D.M. Beni Cultuali e Ambientali 26 settembre 1997) 1. La sanzione di cui all art.164 del D.L.vo 490/99 è calcolata in base ai parametri del Decreto 26.09.97 del Ministero BB.CC., con riferimento alle singole tipologie ed alle norme di tutela ambientale. 2. Detti parametri riguardano esclusivamente le sanzioni relative agli immobili censiti nel N.C.E.U. e sono determinate secondo lo schema allegato I. 3. Qualora non risulti dal catasto l accertamento della rendita del bene, si procede con i valori presunti. 4. Per quanto riguarda le altre tipologie d abuso, il danno ambientale arrecato è quantificabile nella misura del 9% del costo di ripristino, calcolato con le voci del prezziario ANCE vigente, maggiorato nella misura stabilita dall art. 2 del Decreto 26.09.97. 5. Per le opere abusive, non contemplate nei precedenti casi, l importo dei lavori sarà dichiarato con perizia di congruità dei prezzi. 6. La quantificazione in ogni caso deve essere resa da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Art. 18 Norme finali 1. I criteri e le procedure in materia ambientale, disciplinate con il presente atto, sono applicate il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A.. 7

allegato I INDENNITA RISARCITORIA PREVISTA DALL ART. 15 DELLA LEGGE 1497/39 IL PROFITTO E PARI, IN VIA ORDINARIA, AL 3% DEL VALORE D ESTIMO COSI CALCOLATO: Valore d estimo 1) Immobili censiti nel N.C.E.U. Valore d estimo = Rendita Catastale x Moltiplicatore + 5% 2) Immobili non censiti nel N.C.E.U. Valore d estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato) 3) Fabbricati rurali Valore d estimo = Valore corrente ai prezzi di mercato (Il valore corrente ai prezzi di mercato deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato) 4) Immobili in corso di costruzione Valore d estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato) Moltiplicatore Gruppi catastali A B C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1 rendita catastale x 100 Categoria A/10 (uffici e studi privati) rendita catastale x 50 Categoria C/1 (negozi e botteghe) rendita catastale x 34 Gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale) rendita catastale x 50 Incremento dell aliquota (previsto dall art. 2 del Decreto 26.09.97 Delibera di Giunta Regionale n 3054 del 19.11.97) Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Non conforme alle norme di tutela 100% 75% 50% Conforme alle norme di tutela 75% 50% 25% PER LE ALTRE TIPOLOGIE di cui alla tabella allegata alla L. 47/85 si applica il valore del profitto nella misura di seguito riportata: lire euro Tipologia 4 1.000.000 516,46 Tipologia 5 e 6 750.000 232,41 Tipologia 7 500.000 258,23 8

ALLEGATO A a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri/secondo (l/s) e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri/secondo (l/s) c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate/giorno. Fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate/giorno 6 d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 tonnelate/anno di materie prime lavorate. f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m 3. g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate/giorno di prodotto finito. h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m. i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997. j) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnelate/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997. k) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 tonnelate/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14). l) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m 3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m 3. m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m 3 oppure con capacità superiore a 200 tonnelate/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. o) Cave e torbiere con più di 500.000 m 3 /anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha. p) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m 3. q) Attività di coltivazione di minerali solidi. r) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma. s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kv con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. t) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, 9

deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997). u) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m 3 v) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,chimici o elettrolitici. 6 w) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un eventuale penuria di acqua,per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di m 3 /anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di m 3 / anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. 6 x) Impianti per l allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso,60.000 posti per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe 6 10

ALLEGATO B 1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura: a) Progetti di ricomposizione rurale che interessa una superficie superiore a 200 ha; b) Progetti volti a destinare terre incolte o semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con un superficie superiore a 10 ha; c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre per una superficie superiore a 300 ha; d) Iniziale forestazione con un superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; e) Impianti per l allevamento intensivo con : 40.000 posti pollame; 1400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); 550 posti scrofe; 150 UBA (bovini) da ingrasso; 10.000 posti per conigli; 6 e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; f) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; 2. Industria estrattiva a) Cave e torbiere con più di 30.000 m 3 di materiale estratto; b) Attività mineraria sotterranea; c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale; d) Trivellazioni in profondità, in particolare: - trivellazioni geotermiche, - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua superiore a 50 litri/secondo (l/s); - escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo; e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi; f) Opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. 3. Industria energetica a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 20 MW; b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 Km; c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m 3 ; d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m 3 ; e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 10.000 m 3 ; f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi; h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica; i) Impianti industriali per la produzione di energia (soppresso) 2 mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 10 MW; j) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kv e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km. 4. Produzione e trasformazione dei metalli: a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate/ora; 11

b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; c) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinare al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m 3 ; f) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; g) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha; h) impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume; i) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate/ora di acciaio grezzo; j) (soppresso) 6 k) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume; l) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume; 5. Industria dei prodotti minerali a) Cokerie (distillazione a secco del carbone); b) Impianti destinati alla produzione di clinker, cemento, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate/giorno; c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto; d) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate/anno; e) Impianti per la fusione di sostanza minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume; f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres e porcellane, per una superficie impegnata superiore a 5.000 m 2 o 50.000 m 3 di volume; 6. Industria chimica a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacitò superiore alle 10.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; b) Produzione di pesticidi, di antiparassitari, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; c) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m 3 ; 7. Industria dei prodotti alimentari a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate/giorno; 12

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate/giorno su base trimestrale; c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate/giorno su base annua; d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppo che superino 50.000 m 3 di volume; f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate/giorno e impianti per l eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate/giorno; g) Impianti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 quintali/anno di prodotto lavorato; h) Industrie per la produzione della fecola, molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 m 3 di volume; i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 tonnellate/giorno di barbabietole. 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta: a) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l imbianchimento, la macerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate/giorno; b) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate/giorno di prodotto finito; c) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate/giorno; d) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 tonnellate/anno di materie lavorate; 9. Industria della gomma e delle materie plastiche: a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastometri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 10. Progetti di infrastrutture: a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha; b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; c) progetti di sviluppo urbano all interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; d) Costruzione di centri commerciali e parcheggi per la grande distribuzione, con superficie di vendita uguale o superiore a 8.000 m 2 e comunque nel limite apicale stabilito dalla Legge Regionale di settore; e) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali a carattere regionale o locale, con esclusione dei raccordi a carattere produttivo; f) Aeroporti ed aerodromi; g) Costruzione di strade extraurbane secondarie con lunghezza superiore a 5 km; h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 m; l) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili; 13

m) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, superiori a 10.000 m 3 3 ; n) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; o) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km; p) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; q) Opere costiere destinate a combattere l erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; r) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche superiori a 50 litri/secondo (l/s) 4 ; s) opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni; t) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri/secondo (l/s) o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri/ secondo (l/s); u) Interporti; v) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; 11. Altri Progetti: a) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; b) Impianti di smaltimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di cui all Allegato B, lettere D2,D8, D9, D10 e D11 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 tonnellate/giorno (operazioni di cui all allegato B, lettere D13, D14 del citato Decreto n. 22/1997); c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/97); d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m 3 oppure con capacità superiore a 40 tonnellate/giorno (operazioni di cui all allegato B, lettere D15 decreto legislativo n. 22/97); e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m 3 (operazioni di cui all allegato B, lettere D1 e D5 decreto legislativo n. 22/97); f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti; g) Depositi di fanghi superiore a 30.000 m 3 di volume; h) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili; i) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l area impegnata supera i 500 m 2 ; j) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; k) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; l) Stabilimenti di squartamento. m) Progetti di cui all allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni. 12. Turismo e svaghi a) Piste da sci con lunghezza superiore a 2 km o con superficie superiore a 5 ha; 14

b) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, impianti di innevamento artificiale 6 ; c) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lett. h) dell allegato A, nonché progetti d intervento su porti già esistenti; d) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m 3, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all interno dei centri abitati; e) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente superiore a 3 ha; f) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ha. 15

6 ALLEGATO C Linee guida per la relazione della Valutazione d incidenza La procedura di valutazione d incidenza è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità d incidenza significativa. La relazione per la valutazione d incidenza deve essere predisposta da professionalità adeguate ai contenuti specifici della stessa. Passaggio sostanziale è costituito dall analisi attenta delle informazioni riportate nel formulario (scheda) di ciascun SIC o ZPS. In fase di screening, per alcuni interventi per i quali si rileva già in prima istanza che non siano passibili d incidenza significativa, l autorità competente può asseverare un autodichiarazione motivata che fornisca, oltre alle valutazioni della non incidenza, i dati essenziali del progetto quali la localizzazione su cartografia in scala adeguata, una breve descrizione del progetto e la documentazione fotografica. Relazione per la valutazione d incidenza. La documentazione, in duplice copia, deve contenere: 1. cartografia, oltre che in scala adeguata alle dimensioni del piano o dell intervento, anche in scala 1: 25.000, con la sovrapposizione dei confini del SIC o della ZPS interessata; 2. documentazione fotografica dell area interessata; 3. relazione con i contenuti di seguito specificati: Piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunisticovenatori e le loro varianti: A. Caratteristiche: 1. Tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano o del programma, delle attività necessarie alla realizzazione dell opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono. 2. Dimensioni e/o àmbito di riferimento: superficie territoriale interessata dal piano o dal programma con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del SIC o della ZPS, localizzazione su elaborati cartografici in scala 1:25.000 dell area interessata dal SIC o dalla ZPS, che rechi in evidenza la sovrapposizione dell intervento e l eventuale presenza di aree protette (parchi nazionali, regionali o riserve naturali). 3. Complementarità con altri piani: considerare se esistano altri piani proposti o in corso che possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sul SIC o sulla ZPS. 4. Uso delle risorse naturali: indicare il consumo o l inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime. 5. Produzione di rifiuti: va indicata la quantità di massima, la natura dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento. 6. Inquinamento e disturbi ambientali: eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d opera che a regime. 7. Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate. 8. Descrizione dell ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza anche con altri SIC o ZPS limitrofe. 9. Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche. Particolare attenzione va posta all idrogeologia e ad eventuali interferenze, anche indirette, su di essa. 16

10. Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell interferenza sui singoli habitat e sulle singole componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o ZPS. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche presenti nell area interessata dal piano. Va descritta l influenza che l attuazione del piano, qualora questo esplicasse tutte le sue previsioni, potrà avere sulla loro condizione ecologica. Devono essere identificati i fattori d incidenza e deve essere valutata la loro significatività. Per gli habitat, la significatività dell impatto va determinata non solo sulla base della percentuale di eventuale perdita all interno del sito, ma anche in relazione con l area complessiva dell habitat all interno del territorio regionale. Qualora l habitat in esame sia in declino, è da considerare significativa anche una percentuale molto bassa. 11. Connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate. 12. Descrizione delle misure di mitigazione che s intendono adottare per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000". Qualora il piano non le contenga, l autorità competente deve farne richiesta. Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete. Occorre indicare in che modo le misure di mitigazione consentiranno di eliminare o ridurre gli effetti negativi sul sito. Per ciascuna misura va comprovato il modo in cui sarà garantita e attuata, deve essere individuato il responsabile dell attuazione, va comprovato il grado di possibilità di riuscita, va indicato il calendario con i tempi di attuazione della misura, vanno comprovate le modalità di monitoraggio. 13. Misure compensative: qualora il piano, nonostante le conclusioni negative della valutazione d incidenza, debba essere attuato per imperativi motivi di rilevante interesse pubblico, tali misure devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell Ambiente. Qualora vi sia anche la presenza di habitat o specie prioritarie, le misure devono essere preventivamente approvate dalla Commissione Europea. Esse consistono nelle seguenti azioni: - ripristino dell habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito; - creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo o ampliando quello esistente; - miglioramento dell habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al piano; - individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite). Qualora nel sito ricadano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, il piano può essere approvato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 14. Screening: il piano dovrà individuare quali siano i piani attuativi e gli interventi da sottoporre a successiva e specifica valutazione d incidenza e quali siano quelli per i quali la valutazione d incidenza dello stesso piano si configura come una fase di screening esaustiva della procedura. 15. Norme transitorie: Al fine dell applicazione di quanto previsto nel precedente punto 12, possono essere sottoposti a valutazione d incidenza anche i piani in vigore. In caso contrario, dovranno essere sottoposti a valutazione d incidenza tutti gli interventi in essi previsti. 16. Modalità di consultazione del pubblico: qualora il piano sia sottoposto a valutazione d impatto ambientale, la consultazione del pubblico seguirà le stesse procedure per essa previste. 17. Sanzioni: qualora il piano sia sottoposto anche a valutazione d impatto ambientale, si applicano le sanzioni previste nella stessa procedura. 17

Progetti: B. Caratteristiche dei progetti. Possono essere esclusi dalla presentazione di una specifica relazione per la valutazione d incidenza gli interventi per i quali questa sia espressamente contenuta in uno strumento di pianificazione a sua volta sottoposto a valutazione d incidenza. 1. Tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione dell intervento, con descrizione delle caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono. 2. Dimensioni e/o àmbito di riferimento: superficie territoriale interessata dall intervento e quella interessata temporaneamente per la realizzazione dell intervento stesso, con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del SIC o della ZPS, localizzazione su elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell area interessata dal SIC o dalla ZPS, che rechi in evidenza la sovrapposizione dell intervento e l eventuale presenza di aree protette (parchi nazionali, regionali o riserve naturali). 3. Complementarità con altri progetti: considerare se esistano altri progetti proposti o in corso che possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sul SIC o sulla ZPS. Qualora s intendano realizzare più interventi, di diversa o di analoga tipologia, sullo stesso SIC o ZPS, la relazione deve contenere l esame dell incidenza complessiva determinata dagli interventi. 4. Uso delle risorse naturali: indicare il consumo o l inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime. 5. Produzione di rifiuti: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel corso della realizzazione dell intervento che successivamente alla sua realizzazione, quando opererà a regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti. 6. Inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d opera che a regime. 7. Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate. 8. Descrizione dell ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con SIC o ZPS limitrofe. 9. Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche. Particolare attenzione va posta all idrogeologia e ad eventuali interferenze, anche indirette, su di essa. 10. Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell interferenza sui singoli habitat e sulle singole componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o ZPS. Deve essere considerato anche il peso antropico in fase di cantiere. Nel caso di interventi che interessino ambiti fluviali, deve essere tenuto presente il concetto di bacino e calcolata l eventuale interferenza su di esso. Deve essere valutata, nel caso di impianti di illuminazione ex novo, anche l interferenza sulla fauna notturna ed eventualmente devono essere previste specifiche misure di mitigazione. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche presenti nell area interessata dal progetto. Va descritta l influenza che l intervento, in corso d opera o a regime, avrà sulla loro condizione ecologica e sulla dinamica delle popolazioni, soprattutto nel caso di interventi che vi incidano in modo particolare (es. discariche). Nel caso di cambio di destinazione d uso, va considerato l eventuale aumento del flusso turistico con conseguente aumento di disturbo da rumore o altro. Devono essere identificati i fattori d incidenza e deve essere valutata la loro significatività. Per gli habitat, la significatività dell impatto va determinata non solo sulla base della percentuale di eventuale perdita all interno del sito, ma anche in relazione con l area complessiva dell habitat all interno del territorio 18

regionale. Qualora l habitat in esame sia in declino, è da considerare significativa anche una percentuale molto bassa. 11. Connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate. 12. Descrizione delle misure di mitigazione che s intendono adottare per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000". Qualora il progetto non le contenga, l autorità competente deve farne richiesta. Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete. Occorre spiegare in che modo le misure di mitigazione consentiranno di eliminare o ridurre gli effetti negativi sul sito e in che modo si garantisce la loro applicazione. Per ciascuna misura va comprovato il modo in cui sarà garantita e attuata, deve essere individuato il responsabile dell attuazione, va comprovato il grado di possibilità di riuscita, va indicato il calendario con i tempi di attuazione della misura, vanno comprovate le modalità di monitoraggio. 13. Descrizione delle misure compensative: qualora il progetto, nonostante le conclusioni negative della valutazione d incidenza, debba essere attuato per imperativi motivi di rilevante interesse pubblico, tali misure devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell Ambiente. Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete. Qualora nel sito ricadano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, il progetto può essere approvato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Le modalità di attuazione di queste misure sono le stesse di cui al precedente punto 13 relativo ai piani. 14. Sanatorie: nel caso in cui la valutazione d incidenza per una richiesta di sanatoria abbia un esito negativo, può essere chiesta alla Commissione europea l adozione di misure di compensazione o può essere emanata un ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. 15. Modalità di consultazione del pubblico: qualora il progetto sia sottoposto a valutazione d impatto ambientale, la consultazione del pubblico seguirà le stesse procedure per essa previste. 16. Sanzioni: qualora per l intervento sia prevista anche la valutazione d impatto ambientale, si applicano le sanzioni contenute nella stessa procedura. 6 1 testo così modificato con D.G.R. n 839 del 10.10.2002 - BURA n 26 del 27.11.2002 2 testo così modificato con D.G.R. n 757 del 10.08.2002 - BURA n 22 del 25.10.2002 3 testo così modificato D.G.R. n 757 del 10.08.2002 - BURA n 22 del 25.10.2002 4 testo così modificato D.G.R. n 253 del 14.04.2003 - BURA n 19 del 11.07.2003 5 testo così modificato con D.G.R. n 967 del 07.11.2003 - BURA n 39 del 19.12.2003 6 testo così modificato con D.G.R. n 371 del 14.05.2004 BURA n 19 del 07.07.2004 19