Servizio INFORMATIVA 730



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Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 42 Prot. 3944 DATA 16.05.2008 Settore: Modello 730/2008 Oggetto: Dichiarazione dei redditi per il contribuente deceduto Riferimenti: Istruzioni ministeriali alla compilazione Mod. 730/2008 Legge n. 244/2007; Come lo scorso anno, la disciplina dell assistenza fiscale esclude la possibilità di utilizzare il Mod. 730 al fine di presentare la dichiarazione dei redditi per i soggetti deceduti. Questi soggetti, infatti, rientrano tra le tipologie di contribuenti che, per adempiere agli obblighi dichiarativi, devono presentare (tramite gli eredi) il Mod. UNICO Persone fisiche. Tale concetto è stato recentemente ribadito anche dalla Circolare Ministeriale 9 aprile 2008, n. 36, che annualmente viene emanata dall Amministrazione finanziaria in merito alle attività di assistenza fiscale che i sostituti d imposti, i CAF ed i professionisti abilitati devono prestare ai fini della dichiarazione dei redditi (Mod. 730). La presente informativa offre un analisi delle modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2008) da parte degli eredi per i contribuenti deceduti. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECEDUTI A partire dal 2008, risultano obbligati all invio telematico delle dichiarazioni tutti i contribuenti, ad eccezione dei soggetti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. Con tale disposizione, il Legislatore ha voluto incentivare ulteriormente l utilizzo del Mod. 730 prevedendo, in caso contrario, l obbligo per il contribuente di provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi - UNICO 2008 - esclusivamente per via telematica e non cartacea. Tuttavia, la normativa esclude ancora alcune tipologie di soggetti dal suddetto obbligo: tra questi, vi rientra il contribuente deceduto. La Legge finanziaria 2008, infatti, dispone che i contribuenti deceduti (o meglio, gli eredi) possono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche anche in forma cartacea ad un ufficio postale: non sono obbligati, pertanto, ad utilizzare esclusivamente il canale telematico. Si noti che, a partire dal 2008, non è più possibile utilizzare il canale bancario per presentare in forma cartacea il Mod. UNICO. TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO Con riferimento al Mod. UNICO, presentato dagli eredi per conto del de cuius, i termini di presentazione e versamento delle imposte variano a seconda della data del decesso del contribuente. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

Informativa n. 42 - pagina 2 di 5 Infatti, se il decesso è avvenuto nel 2007 o entro il mese di febbraio 2008, il modello UNICO va presentato dagli eredi nei seguenti termini: 2 maggio - 30 giugno 2008 in posta; entro il 31 luglio 2008 con invio telematico (facoltà). Diversamente, nel caso di decesso avvenuto successivamente al mese di febbraio 2008, i termini ordinari per gli adempimenti tributari sono posticipati di sei mesi. Pertanto, se il decesso è avvenuto successivamente al mese di febbraio 2008, con riferimento al modello UNICO 2008 Persone fisiche: la presentazione della dichiarazione potrà avvenire entro il: 31 dicembre 2008, se la dichiarazione è presentata in posta; 2 febbraio 2009 (il 31 gennaio cade di sabato), se la dichiarazione è inviata telematicamente; il versamento delle relative imposte, il cui termine ordinario è fissato al 16 giugno 2008, è posticipato alla data del 16 dicembre 2008. Nel 2007 o entro febbraio 2008 UNICO 2008 (eredi) dal 02/05/08 al 30/06/08 in POSTA (CARTACEA) entro il 31/07/08 per VIA TELEMATICA DATA DECESSO Successiva a febbraio 2008 UNICO 2008 (eredi) entro il 31/12/08 in POSTA (CARTACEA) entro il 02/02/09 per VIA TELEMATICA ESEMPIO Un contribuente, che generalmente presentava il Mod. 730, è deceduto in data 1 aprile 2008. A tale data non aveva ancora presentato la dichiarazione dei redditi (Mod. 730). Il figlio del contribuente (unico erede), è tenuto a presentare per conto del padre la dichiarazione dei redditi, Mod. UNICO 2008 - Persone fisiche. Essendo la data del decesso successiva al mese di febbraio 2008, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte sono prorogati di sei mesi rispetto ai termini ordinari. Pertanto, il figlio erede potrà presentare il Mod. UNICO 2008 - Persone fisiche: in forma cartacea, entro il 31 dicembre 2008; per via telematica, entro il 2 febbraio 2009; corrispondendo le eventuali imposte dovute entro il 16 dicembre 2008.

Informativa n. 42 - pagina 3 di 5 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Come si è visto, nell ipotesi in cui il contribuente sia deceduto prima di poter presentare la dichiarazione dei redditi, questa deve essere presentata dagli eredi, utilizzando il modello UNICO Persone fisiche. Qualora si verifichi tale ipotesi, nel modello UNICO Persone fisiche dovranno essere riportati i dati anagrafici relativi: al de cuius (che è il contribuente), nel frontespizio del modello; all erede che presenta la dichiarazione, nell apposito riquadro denominato Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri ; tale soggetto dovrà apporre la propria firma in calce al modello. Nel caso di presentazione del modello UNICO Persone fisiche per conto del deceduto, nel riquadro stato civile deve essere barrata la casella 6 e nel campo Data carica va riportato il giorno, il mese e l anno del decesso. Inoltre, l erede deve sempre indicare i dati della propria residenza anagrafica (anche se non variata). Si riporta di seguito un esempio di compilazione del frontespizio del modello UNICO 2008 Persone fisiche, nel caso di dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto presentata dall erede: DATI DEL DECEDUTO VA BARRATA LA CASELLA

Informativa n. 42 - pagina 4 di 5 CODICE EREDE DATA DECESSO DATI DELL EREDE In base alla dichiarazione presentata per conto del de cuius, si possono verificare le seguenti situazioni: 1. la dichiarazione evidenzia un debito d imposta; in tal caso l erede dovrà compilare un Mod. F24 e versare l imposta a debito, in quanto subentrante in tutti i rapporti del contribuente deceduto (attivi e passivi). A titolo esemplificativo, ipotizzando un debito IRPEF (codice tributo 4001), il Mod. F24 sarà così compilato: DATI DEL DECEDUTO 0 7 CODICE FISCALE EREDE CODICE IDENTIFICATIVO EREDE +

Informativa n. 42 - pagina 5 di 5 FIRMA EREDE Si rammenta che nel caso di presentazione della dichiarazione per conto del contribuente deceduto, non vanno corrisposti eventuali acconti per il periodo d imposta 2008, in quanto tale obbligo presuppone l esistenza del soggetto al momento del pagamento. 2. la dichiarazione evidenzia un credito d imposta; in tal caso, detto credito deve essere indicato nel quadro RX del Mod. UNICO (ad esempio al rigo RX1 per il credito IRPEF): nella colonna 1 va indicato l importo a credito risultante dalla dichiarazione presentata; nella colonna 3 si può evidenziare l importo di cui si chiede il rimborso. Nel momento in cui l Amministrazione finanziaria delibererà il pagamento del rimborso, dovrà essere integrata la dichiarazione di successione da parte dell erede, qualora questa sia stata presentata.