Appunti per: Seminario Giuridico Fiscale

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Appunti per: Seminario Giuridico Fiscale I rapporti con collaboratori e tecnici Le possibili soluzioni rispetto alla normativa attuale A cura di Maurizio Annitto La Spezia 10 maggio 2014

Circolare del Ministero del Lavoro del 21/2/2014 Il Ministero, vista la complessità della materia, e preso atto anche di esiti spesso sfavorevoli per gli Enti Previdenziali dei contenziosi > ravvisa l opportunità di farsi promotore d intesa con l Inps, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell ambito di SSD/ASD, FSN e EPS svolgono attività sportiva dilettantistica nonché amministrativo gestionale.

Circolare del Ministero del Lavoro del 21/2/2014 Nelle conclusioni il Ministero invita gli Uffici Ispettivi a concentrare le proprie attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle FSN ed EPS e non iscritte al Registro CONI

Le possibili soluzioni per le collaborazioni sportive (escluso i dipendenti) - Collaborazioni gratuite - Collaborazione sportive ( legge 133/98) - Lavoro autonomo occasionale - Collaborazione autonoma occasionale - Lavoro occasionale di tipo accessorio - Co.co.co - Professionisti ( con partita Iva)

- Motivazione da acquisire - Nessun obbligo fiscale - Nessun obbligo previdenziale - Copertura assicurativa come tesserati Art 51 legge 289/2002 (morte/inv. permanente) - Possibile riconoscimento rimborso spese vive > Importanza documentazione probatoria

Collaborazione sportiva ( art.25 legge 133/99 e successive modificazioni)

Art 67 TUIR: Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell esercizio di arti o professioni, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi, erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistica, dal CONI, dalle FSN, dagli enti promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua attività sportiva dilettantistica e che sia da essi riconosciuto

SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE QUESTO REGIME DI COMPENSI 1) Associazioni e società sportive dilettantistiche 2) CONI 3) Federazioni sportive nazionali 4) Enti di promozione sportiva 5) Qualunque altro organismo che persegua attività sportiva dilettantistica

- Rimborsi forfettari - Indennità di trasferta - Premi - Compensi

L. 14/2009 comma 5 art. 35 ( conversione decreto milleproroghe) In tale ambito sono ricomprese anche: Ø Formazione Ø Didattica Ø Preparazione Ø Assistenza All attività sportiva dilettantistica

L art. 90 co 3 della legge 289/2002 ha modificato l art 67 facendo rientrare nel regime agevolato: Ø le collaborazioni coordinate e continuative Ø di carattere amministrativo gestionale Ø di natura non professionale Ø rese in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche

La circ. 21/E 22/4/2003 ha specificato le caratteristiche di queste collaborazioni: Ø continuità nel tempo Ø coordinazione Ø inserimento del collaboratore nell organizzazione economica del committente Ø assenza del vincolo di subordinazione ( direzione del datore di lavoro) Rientrano in questa tipologia i compiti tipici di segreteria - Raccolta iscrizioni - Tenuta prima nota cassa - Tenuta della contabilità Ø no personale di pulizia o manutentori

Legge 14/2009 art. 35 co. 6: Estensione di queste collaborazioni a: Ø Federazioni Sportive Nazionali Ø Discipline sportive associate Ø Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI Ø Obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l Impiego

Ø lavoro dipendente Ø lavoro autonomo e d impresa Ø di sportivi dilettanti in manifestazioni di professionisti Ø di sportivi professionisti in una manifestazione dilettantistica

Ø Art. 69 co. 2 TUIR: Non costituiscono reddito i rimborsi spese documentati relativi a: - Vitto - Alloggio - Viaggio e trasporto ( incluse indennità chilometriche) Ø Per trasferte fuori dal territorio comunale

Ø Art. 90 co. 23 della legge 289/2002 I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni: Ø fuori dall orario di lavoro Ø a titolo gratuito Ø Fatti salvi gli obblighi di servizio Ø Previa comunicazione all amministrazione di competenza A tali soggetti possono quindi essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all art 67 co.1 lett. m) del TUIR

Ris. 25/1/2007 9/E Viene stabilita la possibilità di corrispondere compensi ai soci * per l attività di amministratore o di istruttore: Ø Per evitare che si configuri come distribuzione indiretta di utili Ø Riferimento ai criteri stabiliti per le Onlus ( art. 10 co 6 Dlgs 460/97) In pratica: Ø per gli amministratori non si può superare l importo annuo di 41.316,55 (compenso massimo Presidente Collegio sindacale di Spa) Ø Per gli istruttori non si può superare più del 20% degli stipendi previsti dai CCNL ( previsione estesa anche ai compensi sportivi ex art 67 co 1 lett m) TUIR) * Previa verifica dello statuto

Art.69 comma 2 DPR 917/86 1a ipotesi: Importi fino a Euro 7.500,00 annui Nessuna ritenuta Nessuna dichiarazione per il percipiente Segue...

2a ipotesi: Importi oltre Euro 7.500,00 annui e fino a 28.158,28 Nessuna dichiarazione per il percipiente Ritenuta a titolo di imposta del 23% + addizionale regionale ( per il 2012 in Liguria 1,23% fino a 20.000,00, 1,73% per redditi oltre 20.000,00) + addizionale comunale ( vedi ris. Agenzia delle Entrate 106/E del 11/12/2012) Segue...

3a ipotesi: Importi oltre Euro 28.158,28 dichiarazione per il percipiente Ritenuta a titolo d acconto del 23% + addizionali Segue...

Autocertificazione alla società erogante di eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti

Lavoro autonomo occasionale ( art.2222 c.c.) Caratteristiche: - Autonomia della prestazione, occasionalità ed episodicità della prestazione, non inserimento/coordinamento nell organizzazione del committente Adempimenti amministrativi: - No comunicazione al Centro per l impiego e Libro Unico del lavoro - Opportuna, anche se nono obbligatoria, formalizzazione scritta - Dichiarazione di non superamento dell importo di 5.000 ( anche con altri committenti)

Lavoro autonomo occasionale ( art.2222 c.c.) Trattamento contributivo/assicurativo - Se reddito di questo tipo eccede 5.000 > obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS - Contributi Inps nelle misura di ( per la parte eccedente 5.000): 20% iscritti altre gestioni o pensionati 27,72% soggetti non assicurati ad altre forme previdenziali - Contributi 1/3 carico lavoratore 2/3 carico committente - La prestazione è esclusa da assicurazione obbligatoria INAIL Trattamento fiscale - Sul compenso lordo ( incluse le spese riaddebitate) si applica la ritenuta d acconto del 20% - L imponibile è costituito dal compenso lordo, dedotte le spese inerenti documentate

Lavoro autonomo occasionale ( art.2222 c.c.) con solo rimborso delle spese > Risoluzione 49/E 2013 Agenzia delle Entrate - Nell ipotesi di solo rimborso delle spese strettamente necessarie per l esecuzione della prestazione è possibile non assoggettarle a ritenuta d acconto, e le stesse non costituiscono reddito per il percipiente - Se invece le spese sono superiori a quelle strettamente necessarie, viene meno la prestazione gratuita, e quindi sono assoggettate a ritenuta e costituiscono reddito

Collaborazione autonoma occasionale mini co.co.co. ( art.61 comma 2 Dlgs 276/2003 legge Biagi) Caratteristiche: - Attività di co.co.co prestata in via occasionale, per non più di 30 giorni ad anno solare per lo stesso committente, e per non più di 5.000 di compensi - Nel caso di superamento del limite si entro nella casistica di lavoro a progetto - Nel caso vi è inserimento/coordinamento, seppur ridotto nell organizzazione del committente Adempimenti amministrativi: - Comunicazione preventiva al Centro per l impiego e Libro Unico del lavoro - Formalizzazione scritta

Collaborazione autonoma occasionale mini co.co.co ( art.61 comma 2 Dlgs 276/2003 legge Biagi) Trattamento contributivo/assicurativo - Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS - Contributi Inps nelle misura di: 20% iscritti altre gestioni o pensionati 27,72% soggetti non assicurati ad altre forme previdenziali - Contributi 1/3 carico lavoratore 2/3 carico committente Trattamento fiscale - Il compenso lordo è assimilato a reddito di lavoro dipendente - Le eventuali spese sostenute ed autorizzate sono rimborsate con nota spese ( senza ritenute)

Collaborazioni coordinate e continuative Caratteristiche: - La norma di riferimento è l art 2222 c.c. - La differenza con lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati. Nel caso vi è inserimento/coordinamento nell organizzazione del committente, con autonomia organizzativa Adempimenti amministrativi: - Comunicazione preventiva al Centro per l impiego e Libro Unico del lavoro - Formalizzazione scritta

Collaborazioni coordinate e continuative Trattamento contributivo/assicurativo - Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS - Contributi Inps nelle misura di: 20% iscritti altre gestioni o pensionati 27,72% soggetti non assicurati ad altre forme previdenziali - Contributi 1/3 carico lavoratore 2/3 carico committente Trattamento fiscale - Il compenso lordo è assimilato a reddito di lavoro dipendente - Le eventuali spese sostenute ed autorizzate sono rimborsate con nota spese ( senza ritenute)

Collaborazioni coordinate e continuative Con la legge Biagi (art. 61 co. 1 Dlgs 276/03) i rapporti di co.co.co. (di cui all art 409 num 3) del c.p.c)devono essere riconducibili ad un progetto Con la riforma Fornero il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente Ø Art 61 co 3 legge Biagi, sono escluse dal campo di appplicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a FSN, Dicipline associate ed Enti di Promozione Sportiva (US ACLI) Ø Che quindi si possono applicare ancora nello sport

Lavoro a progetto ( art.61 e 69 Dlgs 276/2003 legge Biagi) Caratteristiche: - Attività di co.co.co, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, per la realizzazione di uno o più progetti specifici - In ogni caso coordinamento con il committente per la realizzazione del progetto Adempimenti amministrativi: - Comunicazione preventiva al Centro per l impiego e Libro Unico del lavoro - Formalizzazione scritta obbligatoria con : durata- descrizione progettocompenso-forme di coordinamento con atività-misure per la sicurezza

Lavoro a progetto ( art.61 e 69 Dlgs 276/2003 legge Biagi) Trattamento contributivo/assicurativo - Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS - Contributi Inps nelle misura di: 20% iscritti altre gestioni o pensionati 27,72% soggetti non assicurati ad altre forme previdenziali - Contributi 1/3 carico lavoratore 2/3 carico committente Trattamento fiscale - Il compenso lordo è assimilato a reddito di lavoro dipendente - Le eventuali spese sostenute ed autorizzate sono rimborsate con nota spese ( senza ritenute)

Lavoro di tipo accessorio (art 70-73 Dlgs 276/03 modificato L92/12 Riforma Fornero) Attività lavorative di natura meramente occasionale Dopo la Riforma Fornero: Ø Per qualsiasi attività Ø Indipendentemente dallo status del prestatore

Lavoro di tipo accessorio (art 70-73 Dlgs 276/03 modificato L92/12 Riforma Fornero) Si pagano attraverso voucher Limiti: Ø Il prestatore può ricevere al massimo, dalla totalità dei committenti 5.000 netti ( 6.663 lordi) Ø 2.000 per ciascun imprenditore commerciale/professionista Ø Fino a 5.000 netti da altri soggetti ( fra cui asd)

Lavoro di tipo accessorio (art 70-73 Dlgs 276/03 modificato L92/12 Riforma Fornero) Volore voucher: - 10, 20,50 - L importo orario è di 10 (Al lavoratore andrà un netto di 7,50)

Lavoro di tipo accessorio (art 70-73 Dlgs 276/03 modificato L92/12 Riforma Fornero) Come funziona: Ø Si acquistano dall Inps, Poste,Tabaccaio, Banche Pop. Ø Si attivano, prima della prestazione: - On line con l Inps - Telefonando al Contact Center Inps - Via fax all Inps Ø Validità: nessuna limitazione temporale (nota Inps 18/2/2013) Ø Il lavoratore riscuote il voucher presso gli stessi luoghi d acquisto (entro 12 mesi per Inps e Poste 24 per gli altri)

Professionista > Neccesità di apertura partita Iva Ø Non può coesistere con collaborazioni sportive ex legge 133 ( ad esempio medico pagato per assistenza gare come sportivo dilettante)

Nuovo regime contribuenti minimi art.27 DL 98/2011 Requisiti: - Residenza in Italia - Attività iniziata dal 2008 - Nei 3 anni precedenti l inizio attività non esercitata attività impresa o lav. Autonomo - Compensi non superiori ad 30.000 nell anno precedente - Non aver sostenuto spese per prestazioni d opera, lavoro dipendente - Non sono state effettuate cessioni all esportazione - Nei tre anni precedenti non aver acquistato beni strumentali per oltre 15.000 - Non si avvale già di regimi speciali iva, non socio di società di persone - Non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Nuovo regime contribuenti minimi art.27 DL 98/2011 Caratteristiche: Ø Tassazione reddito mediante imposta sostitutiva 5% Ø Esenzione Irap Ø Esclusione obblighi Iva Ø Durata massima 5 anni Ø Durata oltre 5 anni, fino al trentacinquesimo anno d età

Nuovo regime contribuenti minimi art.27 DL 98/2011 Modalità del calcolo del reddito: REDDITO = Compensi incassati - Spese inerenti sostenute + Plusvalenze - Contributi previdenziali

L. 28/6/2012 RIFORMA FORNERO Disposizioni per contrastare le partite iva false ( anche per i minimi ) Ø Ø Potenziamento delle presunzioni di subordinazione Criteri che determinano la conversione in co.co.co e/o lavoro subordinato: 1) Collaborazione con medesimo committente > 8 mesi annui per due anni consecutivi 2) che il corrispettivo della collaborazione costituisca più dell 80% dei corrispettivi annui percepiti complessivamente dal percipiente 3) Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

L. 28/6/2012 RIFORMA FORNERO Se ricorrono due dei precedenti requisiti Ø Ø Scatta automaticamente la presunzione (salvo prova contraria fornita dal committente) di contratto di co.co.co, per la quale deve esserci uno specifico progetto Se manca il progetto > rapporto dipendente a tempo indeterminato

L. 28/6/2012 RIFORMA FORNERO Ipotesi in cui non opera la presunzione, se la prestazione è caratterizzata da: 1) Competenze teoriche di grado elevato acquisiti attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnicopratiche acquisite attraverso significativi percorsi formativi 2) Sia svolta da un soggetto che dichiari un reddito minimo che per il 2012 è di 18.663 3) Sia svolta per attività professionali per cui sia prevista iscrizione ad ordini o Albi professionali ( es. maestri di sci)

L. 28/6/2012 RIFORMA FORNERO Il dubbio se la presunzione possa o debba operare per gli istruttori inseriti negli appositi elenchi delle Federazioni Sportive / Enti di promozione è in parte superato con l art. 2 del D.M. 20/12/2012, che comprende le FSN fra i soggetti che possono certificare la professionalità dei lavoratori autonomi, consentendo loro di sfuggire alle previsioni e presunzioni dell art 69 bis.

Alternative a confronto Compensi Legge 133/1999 Nuovo regime contribuen/ minimi Rapporto di lavoro dipendente Importo Costo Assoc./ Società Netto percepito Costo Assoc./ Società Netto percepito Costo Assoc./ Società Netto percepito 7.500,00 7.500,00 7.500,00 9.673,50 6.435,75 10.280,00 6.800,00 10.000,00 10.000,00 9.394 12.898,00 8.581,00 13.700,00 8.700,00 15.000,00 15.000,00 13.183 19.347,00 12.871,50 20.550,00 11.800,00 20.000,00 20.000,00 16.972 25.796,00 17.162,00 27.400,00 15.160,00