ASSICURATIVA DECENNALE CARATTERISTICHE GUIDA PRATICA PER LE IMPRESE EDILI EUROPEE



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ASSICURATIVA DECENNALE CARATTERISTICHE GUIDA PRATICA PER LE IMPRESE EDILI EUROPEE La presente guida è destinata ad aiutare il lettore a ben preparare il colloquio in vista della sottoscrizione della polizza assicurativa decennale che copre la responsabilità professionale nell ambito dell attività edilizia in Francia. L obiettivo principale è di illustrare il quadro assicurativo in questo campo, attirando l attenzione degli operatori sulle garanzie assicurative necessarie ed obbligatorie in Francia per l esercizio dell attività edilizia. La guida non si sostituisce ai documenti contrattuali dell assicuratore, ma sottolinea gli aspetti fondamentali di questo tipo garanzia e indica quali informazioni e documenti sono richiesti da quest ultimo.

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO : UNA LOGICA DI PROTEZIONE DEL CONSUMATORE La disciplina della responsabilità dell impresa edile è una tradizione radicata nell ordinamento francese ed era già prevista dal Codice civile del 1804. Da allora, il regime della responsabilità ha subito numerose e successive modifiche in una logica di sempre maggior tutela del consumatore. Analoghe considerazioni valgono per il regime assicurativo che copre la responsabilità delle imprese edili. L assicurazione obbligatoria generalizzata prevista dalle norme francesi ha lo scopo di garantire la protezione fisica e finanziaria del consumatore. Sono i testi di legge e le clausole tipo a determinare le garanzie minime che devono offrire le polizze assicurative. >> Cos é la responsabilità decennale? L ordinamento giuridico francese assegna un livello di protezione elevato al proprietario di un fabbricato per vizi di costruzione rilevanti che si manifestino nei dieci anni successivi alla sua realizzazione. La responsabilità dell impresa edile in Francia è disciplinata dalle norme di ordine pubblico. La responsabilità legale decennale è stabilita dagli articoli 1792 e 1792-2 del Codice civile che prevede il principio di presunzione di responsabilità per un periodo incomprimibile di dieci anni. >> Chi rientra nell ambito della norma? Qualsiasi impresa edile che realizzi un fabbricato è responsabile di diritto nei confronti del committente1, dei danni, anche risultanti da vizi del terreno, che compromettono la solidità dell opera o la rendono impropria alla destinazione d uso prevista. Per impresa edile s intende: n l architetto, l imprenditore, il tecnico o un altro soggetto con cui il committente ha stipulato un contratto di prestazione d opera2 ; n il venditore dell opera finita, da questi edificata o fatta edificare. Sono assoggettati al regime della responsabilità decennale anche i venditori del fabbricato da costruire (vendita su progetto: a termine o in stato di futuro completamento a uno o più proprietari futuri), i promotori immobiliari (venditori professionisti di beni immobili finiti che li hanno fatti costruire e hanno seguito tutte le fasi del progetto), i costruttori di villette e i periti tecnici. 2 Caratteristiche guida pratica per le imprese edili europee >> Come si applica il principio di responsabilità? Nei dieci successivi alla ricezione dell opera, l impresa edile è assoggettata alla presunzione di responsabilità stabilita dalle norme d ordine pubblico. Trattandosi di un principio d ordine pubblico è inderogabile, senza possibilità di dispensa in forza delle clausole di un contratto. Il che significa che secondo la legge non esiste la possibilità di esonero di responsabilità, tranne se si riesce a dimostrare che i danni sono stati provocati da una causa esterna (casi di forza maggiore), da un terzo o dalla stessa parte lesa.

«L ordinamento giuridico francese assegna un livello di protezione elevato al proprietario di un fabbricato per vizi di costruzione rilevanti che si manifestino nei dieci anni successivi alla sua realizzazione.» >> Il caso dei subappaltatori I subappaltatori non sono assoggettati al regime dell assicurazione decennale obbligatoria nei confronti del committente in quanto non hanno una relazione contrattuale diretta con il medesimo. Tuttavia essi sono responsabili nei confronti del subappaltante (l impresa principale) e del committente e devono perciò essere adeguatamente assicurati. Le polizze d assicurazione decennale prevedono clausole di copertura della responsabilità del subappaltatore in quanto per la maggior parte delle imprese edili è frequente lo scambio dei ruoli, con possibilità di essere, a seconda dei casi, impresa principale o subappaltatore. Detto ciò, trattandosi di un assicurazione che non ha carattere obbligatorio, la durata della garanzia a volte è limitata, nonostante il fatto che la temporalità dei sinistri da coprire sia decennale. >> Per quanto tempo dura la responsabilità? La responsabilità dell impresa edile nei confronti del committente e degli acquirenti successivi dura per un periodo incomprimibile di dieci anni, con decorrenza dalla data di ricezione dell opera. La ricezione è l atto con cui il committente dichiara di accettare l opera, con o senza riserve, redatto generalmente per iscritto, su iniziativa della parte più diligente. In ogni caso questo atto (o verbale) è stilato in contraddittorio. D.O.C* RICEZIONE N N+10 GARANZIA DECENNALE * D.O.C. : data d inizio cantiere o d avvio effettivo dei lavori >> Come funziona una polizza assicurativa decennale? La normativa francese in materia di assicurazione della costruzione, instaurata nel 1978, prevede un ricorso legale in «due tempi»: n L assicurazione che ha emesso la polizza contro i danni dell immobile (assicurazione dommages ouvrage ) indennizza il proprietario nei tempi e alle condizioni previste dalle clausole tipo previste per questa polizza; n L assicurazione che ha emesso la polizza contro i danni dell immobile si rivale nei confronti dell impresa edile responsabile e del suo assicuratore che ha emesso la polizza di garanzia decennale. Questo meccanismo consente un rapido risarcimento del committente, garantendo una protezione efficace del consumatore. 1- Il committente è la persona che commissiona la realizzazione dell opera. 2- Il contratto di prestazione d opera è una convenzione attraverso cui un committente incarica uno o più soggetti o imprese ai fini della realizzazione di un fabbricato. Caratteristiche guida pratica per le imprese edili europee 3

>> L assicurazione è obbligatoria? Le persone fisiche o giuridiche cui incombe la responsabilità decennale, sulla base del principio di presunzione previsto dall articolo 1792 e successivi del codice civile (relativamente ai lavori di costruzione costitutivi di un opera), hanno l obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa decennale. L unica eccezione a questo principio generale riguarda la realizzazione di opere ben specifiche che esonerano il costruttore dall obbligo di stipulare l assicurazione. Si tratta in particolare delle opere di genio civile (opere marittime, infrastrutture stradali, portuali, aeroportuali, ferroviarie, di smaltimento o stoccaggio dei rifiuti urbani e industriali), i lavori pubblici e stradali, gli impianti sportivi non coperti. L esenzione si applica anche agli impianti con funzione esclusiva di permettere l esercizio di un attività professionale, realizzati e/o installati all interno di un fabbricato (ad esempio la catena di montaggio di una fabbrica, un carroponte industriale di sollevamento, le coclee automatizzate di alimentazione delle stalle, ecc.). La polizza assicurativa obbligatoria deve comportare garanzie equivalenti a quelle previste dalle clausole tipo, che devono perciò essere riportate alla lettera nelle polizze stipulate. Tali clausole tipo costituiscono il livello minimo di garanzia che nessun altra clausola della polizza deve limitare. Ma nulla vieta di stipulare condizioni più favorevoli. Le clausole imposte riguardano la durata e il mantenimento della garanzia, le franchigie e le esclusioni. Ogni impresa edile ha l obbligo di stipulare una polizza assicurativa decennale. Per questo un impresa che si veda opporre un rifiuto di assicurazione può rivolgersi al Bureau Central de Tarification (BCT), autorità amministrativa indipendente con il potere di fissare le condizioni tariffarie e gli importi della franchigia della polizza di garanzia decennale obbligatoria. >> Che tipo di sinistri copre l assicurazione decennale? Nei casi di responsabilità dell impresa edile, la polizza copre il pagamento dei lavori di riparazione dell opera. La garanzia copre i danni materiali, di una certa gravità, qualunque siano le cause e l origine, risultanti da vizi nascosti al momento della ricezione dell opera e manifestatisi nei dieci anni successivi. I danni devono essere di una certa gravità e: n compromettere la solidità dell opera o n rendere l opera impropria alla destinazione d uso prevista L inidoneità alla destinazione d uso prevista impedisce all opera di svolgere la funzione cui era destinata. Tale nozione è soggettiva e va valutata caso per caso. «Il sistema francese di assicurazione della costruzione risponde a una finalità di efficace protezione del consumatore.» 4 Caratteristiche guida pratica per le imprese edili europee

>> Caratteristiche della garanzia La legge non prevede alcun massimale in materia di importo della garanzia. Perciò l assicuratore deve pagare l integralità dei lavori di riparazione e ripristino dell opera danneggiata. Tuttavia l assicuratore può prevedere un limite massimo riferito al valore dei cantieri che l assicurato può aprire. La garanzia decennale comporta sistematicamente una franchigia. L assicurazione della quota di rischio non coperto dalla franchigia è vietata. Pertanto l impresa edile deve assumere a proprio carico una parte dell indennizzo (corrispondente alla franchigia) il cui importo viene fissato contrattualmente. La franchigia però non è opponibile alla parte lesa che verrà perciò interamente rimborsata dall assicuratore il quale provvederà a rivalersi nei confronti dell impresa edile. >> Modalità di gestione Il sistema francese di assicurazione della costruzione risponde a una finalità di efficace protezione del consumatore. A fronte della garanzia decennale viene emessa una polizza a capitalizzazione, la cui caratteristica principale è di prevedere un premio unico, contrariamente alla gestione a ripartizione. Tale premio unico viene incassato all apertura del cantiere, coprendo tutti i sinistri sopravvenuti nei dieci anni successivi alla ricezione dell opera. Questo regime permette il mantenimento della garanzia di responsabilità decennale senza il pagamento di ulteriori premi e in qualsiasi evenienza, compresi i casi di fallimento dell impresa edile e di disdetta del contratto assicurativo. In pratica gli assicuratori non devono essere informati circa ogni nuovo cantiere aperto dall assicurato, il che rappresenterebbe un peso burocratico considerevole sull attività dell impresa edile. La polizza e la relativa garanzia coprono l intera attività annuale svolta dall impresa edile. Caratteristiche guida pratica per le imprese edili europee 5

ADEMPIMENTI La sottoscrizione dell assicurazione decennale è obbligatoria per tutte le imprese edili operanti in Francia che realizzano lavori di costruzione di nuovi fabbricati o ristrutturazioni. 1 6 2 Quando sottoscrivere l assicurazione? La sottoscrizione dell assicurazione decennale deve precedere l apertura del cantiere. All avvio del cantiere l impresa edile deve essere in misura di dimostrare la sottoscrizione della polizza di copertura della responsabilità civile decennale. Se l impresa viene costituita dopo l apertura del cantiere, occorre che sia assicurata prima che inizino i lavori. Pertanto è essenziale mettersi alla ricerca dell interlocutore assicurativo prima possibile durante la fase di elaborazione progettuale. A chi rivolgersi per la decennale? Si può contattare un assicurazione francese autorizzata ad operare in questo ramo assicurativo. Per sottoscrivere la polizza di assicurazione decennale, necessaria per operare nel settore edile in Francia, ci si può anche rivolgere alla propria assicurazione. Non esiste infatti alcun ostacolo all esercizio dell attività di un assicurazione europea che potrà liberamente assicurare un impresa edile di uno Stato membro tramite una sua succursale francese o in regime di libera prestazione di servizi. Le imprese assicurate sul proprio territorio presso un assicurazione appartenente ad un gruppo insediato in Francia o facente parte di una rete operante in Francia possono chiedere alla loro assicurazione locale la copertura assicurativa decennale necessaria all apertura di un cantiere in Francia. L assicurazione locale provvederà a contattare le sue consociate francesi per ottenere la copertura assicurativa. Qualora l impresa edile faccia parte di un gruppo già assicurato in Francia, può beneficiare dei legami professionali stabiliti dalla sua controllante con un assicurazione francese o operante in Francia. Caratteristiche guida pratica per le imprese edili europee

Di quali informazioni ha bisogno l assicurazione? Va precisato che, pur trattandosi di una polizza obbligatoria, le assicurazioni che operano in questo ramo lavorano in regime di concorrenza. Pertanto le tariffe praticate sono libere e vengono fissate in base alla valutazione del rischio coperto. Attività coperta dalla garanzia assicurativa L impresa edile deve definire precisamente l attività svolta. Per attività s intende il tipo di lotto tecnico (idraulica, impianti elettrici, piastrellatura, ecc.), di cui esiste il repertorio completo predisposto dalle assicurazioni. Di fatto le assicurazioni che operano nel ramo edile utilizzano un sistema di riferimento comune per la definizione delle attività di cui coprono i rischi professionali (V. documento consultabile sul sito FFSA tramite il link seguente: http://www.ffsa.fr.) I lavori effettuati devono corrispondere al settore d attività professionale dichiarato. Se l impresa esegui lavori non dichiarati, in caso di sinistro la copertura assicurativa non può essere fatta valere. Competenza professionale richiesta L esercizio dell attività edile in Francia implica una qualifica professionale almeno equivalente ai diplomi CAP o BEP (diploma di perito tecnico) conseguiti nel settore d attività specifico o un esperienza professionale di tre anni (come lavoratore autonomo o dipendente) in uno degli Stati membri dell Unione europea. Pertanto, si deve poter dimostrare di avere un livello di formazione o un esperienza professionale che permette l acquisizione della necessaria competenza per lo svolgimento dell attività che si intende assicurare con la polizza decennale. L assicurazione chiederà precise informazioni sulla natura delle attività svolte, sull anzianità e sull andamento dell attività dell impresa edile (data di costituzione, organico, fatturato, data d inizio dell attività professionale), sull esperienza professionale specifica (curriculum, referenze sui cantieri portati a termine, ecc.), nonché gli antecedenti assicurativi e la sinistralità. 3 Tecniche di costruzione assicurabili Con l accelerazione dell evoluzione del settore edile, le tecniche dette non tradizionali sono in piena espansione e si moltiplicano le richieste di copertura assicurativa relative ai sistemi di produzione d energia rinnovabile, ai processi innovativi o all uso di materiali ecologici. Per le imprese edili che utilizzano le nuove tecnologie, considerata la scarsa affidabilità dei dati assicurativi disponibili e in attesa dell adeguamento delle norme esistenti, le assicurazioni analizzano le richieste d assicurazione caso per caso, basandosi sulle realizzazioni in portafoglio. Questa difficoltà delle assicurazioni a valutare esattamente il rischio riguarda indistintamente le imprese edili nazionali ed estere. Le clausole tipo fanno riferimento alle vigenti norme francesi o degli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri dell Unione europea. Per essere assicurabili, i processi e i materiali utilizzati devono essere omologati e conformi agli standard di messa in opera accettati, ai sensi del contratto. (glossario tecnico) Caratteristiche guida pratica per le imprese edili europee 7

GLOSSARIO TECNICO: STANDARD DI MESSA IN OPERA n Les DTU (Documenti tecnici unificati)) o NF DTU DTU (norme francesi omologate, conformi alle direttive europee): riguardano le condizioni di messa in opera a regola d arte dei materiali e prodotti tradizionali. La competenza in materia è attribuita alla Commissione generale di normalizzazione del settore edile. n Les ATec (Avvisi tecnici): si tratta di un documento ufficiale che stabilisce l idoneità dei nuovi prodotti/materiali o processi, emesso dal CSTB (Centro scientifico e tecnico dell edilizia) tramite la «Commissione incaricata di elaborare gli Avvisi tecnici» (istituita con il decreto del 2 dicembre 1969), che rimane in funzione per un periodo predeterminato ed è periodicamente rinnovata. L Avviso tecnico comporta un dossier di lavoro redatto dal fabbricante che richiede l omologazione, completato dalle specifiche tecniche che indicano in particolare in che misura il prodotto/materiale o processo è conforme alle vigenti norme, è adatto alla messa in opera e garantisce una soddisfacente resistenza all invecchiamento. Gli Avvisi tecnici sono documenti informativi non obbligatori e non vincolanti. n Les DTA (Documenti tecnici d applicazione) : sono una forma particolare di Avviso tecnico e riguardano gli avvisi relativi all impiego di un prodotto o materiale che comporta il label CE. NB: reciprocità dell Avviso tecnico o del DTA rispetto agli omologhi esteri: La procedura d istruzione, formulata da uno dei membri dell UEATc (Unione europea per l omologazione tecnica nell edilizia), permette di tenere conto degli omologhi esteri dell Avviso tecnico e del DTA, grazie all istituto della Conferma d omologazione. Analogamente, l Avviso tecnico o il DTA, emesso in Francia, può facilitare l ottenimento di uno o più omologazioni comparabili negli altri paesi. Esiste anche la possibilità d istruzione contemporanea dell ATec o del DTA e di uno o più omologhi esteri, tenendo conto delle specificità dei paesi da cui emanano, in particolare per quanto riguarda le esigenze di messa in opera. n Gli ATEX (Valutazioni tecniche di sperimentazione) : emanano dal CSTB e riguardano le tecniche innovative per cui non ancora stati emessi avvisi tecnici in quanto la loro messa a punto richiede la messa in opera sperimentale in un cantiere pilota. L ATEX riguarda un cantiere specifico. n Gli ETN (Indagini sulle nuove tecniche) : sono realizzate dall organismo di controllo competente, in base alle specifiche tecniche del fabbricante del prodotto/ materiale analizzato. n Il Brevetto innovazione : questa nuova procedura consiste nel rilascio, su richiesta del fabbricante, di un avviso provvisorio sulle caratteristiche di un prodotto/materiale o di un processo innovativo emesso da un terzo nel termine massimo di tre mesi. Questa procedura s inserisce nell ambito della vigente normativa, senza sostituire l ATec. Si tratta di un analisi effettuata da un esperto su un innovazione basandosi sui riferimenti disponibili e senza realizzazione di test supplementari.