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Tribunale di Bergamo, Sez. II, 19 ottobre 2011, n. 2765 IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE II CIVILE Il dr. LUCIANO ALFANI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione notificato il 23.7.2010 DA F.C., s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante e del liquidatore giudiziale, con il proc dom. avv. L. V., delega in atti. ATTRICE CONTRO BANCA POPOLARE DI VICENZA, s.c.p.a. in persona del legale rappresentante, con il proc. dom. avv. L. F., delega in atti. OPPOSTA OGGETTO : PAGAMENTO SOMMA Causa decisa il 19.10.2011 CONCLUSIONI ATTORE Voglia l Ill.mo sig. Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

a) in via principale, previa declaratoria di inefficacia dell invocata compensazione operata dalla Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., tra i crediti vantati nei confronti della F.C., s.p.a., e le somme incassate dai clienti di quest ultima dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo avvenuta il 30..4 2009 e, comunque, previa declaratoria che l importo di 1.354.573,87= - ottenuto dalla sommatoria delle operazione indicate - è di spettanza della F.C., s.r.l. (già s.p.a.) in liquidazione e in concordato preventivo, condannarsi la Banca convenuta al pagamento della somma di 1.354.573,87= o quella maggiore o minore che venisse determinata in corso di causa con l aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dall incasso all effettiva restituzione; b) rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto inammissibile ed infondata, nonché le eccezioni di incostituzionalità sollevate; c) in via istruttoria, nel solo caso in cui le circostanze di cui ai capitoli che seguono non siano ritenute dal giudice documentate o pacifiche e non contestate da dalla controparte, ammettersi la prova per interpello e per testi sui capitoli formulati con la memoria istruttoria depositata il 18.2.2011, da intendersi qui ritrascritti; d) in via istruttoria, ammettersi, se ritenuto necessario, consulenza tecnica contabile al fine di accertare il concreto ed esatto ammontare delle somme oggetto della richiesta di restituzione; d) in ogni caso, con vittoria integrale di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, 1) in via principale, dichiararsi che nulla deve la Banca a parte attrice, essendo la stessa cessionaria pro solvendo dei crediti posti all incasso dalla società attrice, di cui si chiede la restituzione;

2) accertare altresì che la banca, in caso di rigetto delle pretese di parte attrice, è comunque creditrice verso la stessa per 579.977,97= oltre interessi del 14,1989%, comunque ridotti nella misura massima consentita dalla legge; 3) in via subordinata e salvo gravame, accertarsi che in ogni caso nulla è dovuto dalla Banca quantomeno fino alla data di pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese, avvenuta in data 13 maggio 2009, compensando comunque le pretese dell attrice per le somme successive con i crediti della banca, pari 579.977,97, oltre interessi del 14,1989% comunque ridotti nella misura massima consentita dalla legge, oltre all importo oggetto di restituzione, il tutto con gli stessi interessi dal dì in cui debba essere restituito al saldo; 4) accertare altresì, qualora non si configurasse la cessione dei crediti posti all incasso, che la banca ha diritto: a) al privilegio di cui al secondo comma dell art. 2761 c.c., per le spese di riscossione dei crediti posti all incasso dalla società, come risultanti dagli estratti conto che si dimettono; b) al privilegio speciale a favore del mandatario, ai sensi dell art. 1721 c.c., su tutte le somme incassate, fino alla concorrenza di tutti i crediti della banca, pari ad 579.977,97 oltre interessi di mora indicati nel contratto (14,1989% comunque ridotti nella misura massima consentita dalla legge) dall 1.8.2009 al saldo, oltre all importo di quanto la Banca sia tenuta a restituire, in quanto sorgerebbe il credito per somme prive di efficacia estintiva dei pregressi debiti, anche questi con interessi dal dì in cui debbano essere restituite al saldo. ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 23.7.2010 la F.C., s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, conveniva in giudizio la Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., al fine di sentire condannare quest ultima al pagamento della somma di 1.354.573,87= oltre interessi e rivalutazione monetaria. Esponeva l attrice che

- in data 30.4.2009 aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - il Tribunale, con decreto del 7/8 maggio, aveva aperto la procedura di concordato, poi omologata con decreto del 21/28 gennaio 2010; - il Commissario liquidatore aveva accertato che la F.C. aveva aperto presso la Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., filiale di Bergamo, il conto corrente n. 623185 sul quale, nel periodo tra il 3 febbraio 2009 ed il 2 aprile del 2009, aveva depositato vari effetti s.b.f. e bonifici per un importo complessivo di 1.556.486,6=; - la Banca, dopo il deposito del ricorso di concordato preventivo, aveva incassato sulla base dei suddetti effetti l importo di 1.354.573,87= ; - la Banca, invece di accreditare alla F.C. le somme incassate per conto della stessa, le aveva incamerate, compensandole con i crediti vantati nei confronti della F.C. preesistenti all apertura della procedura, attraverso il mezzo tecnico delle annotazioni sul conto ad attivo del correntista, ma ad elisione delle partite di segno opposto; - la Banca non poteva operare la predetta compensazione in quanto preclusa dall art. 56 L.F. - espressamente recepito per l ipotesi di concordato preventivo dall art. 169 L.F - che richiede, ai fini della compensabilità delle opposte ragioni di credito la preesistenza del momento genetico dei rispettivi crediti rispetto al deposito della domanda di concordato, che determina la cristallizzazione del patrimonio del debitore, cristallizzazione che non consente pagamenti lesivi della par condicio creditorum, nemmeno se realizzati attraverso compensazione. La Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., costituitasi in giudizio, con la comparsa di risposta si opponeva all accoglimento della domanda attorea, deducendo che a) in mancanza del richiamo all art. 72 L.F. da parte dell art. 169 L.F., i contratti in essere alla data di apertura della procedura di concordato, ivi compreso quello di conto corrente, non sono sospesi e continuano ad avere efficacia nel corso della procedura; b) le operazioni poste in essere nel corso della procedura, in conformità alle

clausole contrattuali del conto corrente, sono pertanto valide ed efficaci; c) nella specie, le operazioni di incasso, come sostenuto dalla stessa attrice, erano collegate alla presentazione di effetti avvenuta il 31 gennaio ed il 31 marzo 2009 e, quindi in epoca precedente al deposito della domanda di concordato; d) gli incassi da parte dell Istituto erano avvenuti in forza di cessioni da parte della F.C. dei crediti vantati verso i debitori ceduti e, pertanto, si trattava di incasso diretto di crediti propri dello stesso Istituto; e) l annotazione dell incasso sul conto corrente n. 623185, di cui era titolare la F.C., veniva effettuata al solo scopo di rendere edotta la correntista-cedente F.C. delle cessioni andate o non a buon fine; f) la cristallizzazione del patrimonio del debitore in concordato si verifica, diversamente da quanto sostenuto dall attrice sulla base del dato letterale dell art. 169 L.F., con il deposito del decreto di apertura della procedura e non con deposito del ricorso di ammissione alla procedura; g) una lettura costituzionalmente orientata dell art. 169 L.F. porta, infatti, ad escludere il collegamento al deposito del ricorso degli effetti pregiudizievoli per i creditori qual è l odierna Banca e ricondurre tali effetti pregiudizievoli alla pubblicazione, mediante annotamento presso l ufficio del registro delle imprese, del decreto di apertura della procedura; h) di conseguenza gli incassi avvenuti prima della pubblicazione del decreto 13.5.2009 e quelli avvenuti dopo la pubblicazione, ma dipendenti da operazioni precedenti alla pubblicazione stessa, erano efficaci ed acquisiti dalla Banca stessa; i) la Banca resistente prima del 13.5.2009 aveva effettuato in favore della attrice anticipazioni per 579.977,97=, di cui chiedeva in questa sede l accertamento; j) in ogni caso, eccepiva la compensazione, prevista dal suddetto contratto di conto corrente, tra il debito restitutorio degli incassi avvenuti dopo il 13.5.2009 ed il suddetto proprio credito di 579.977,97=;

k) in via subordinata, qualora l adito Giudice dovesse ritenere che gli incassi da parte della Banca erano avvenuti in forza di un mandato all incasso e non della cessione dei crediti, essa mandataria aveva diritto al privilegio di cui all art. 2761, 2 comma, C.C. per le spese di riscossione e quello di cui all art. 1721 C.C. sulle somme incassate sino alla concorrenza di 579.977,97=. Ciò premesso, la convenuta Banca Popolare di Vicenza invocava il rigetto della domanda attorea, e chiedeva, in ogni caso, l accertamento del proprio credito verso la F.C., s.r.l., per anticipazioni, pari di 579.977,97= oltre interessi al tasso del 14,1989%., credito da compensare con quanto eventualmente tenuta a restituire alla predetta società per gli incassi effettuati. La causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione. Osserva preliminarmente il giudicante che dall art. 163 L.F. si desume chiaramente la regola che è il decreto, con cui il Tribunale riconosce ammissibile la proposta del ricorrente, che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo : siffatto decreto, infatti, nomina il giudice delegato (alla procedura) ed il commissario giudiziale. Gli effetti del concordato nei confronti sia del debitore che dei creditori, che si riassumono nella cristallizzazione del patrimonio dell imprenditore, secondo l espressa previsione degli artt.168 e 168 L.F., retroagiscono alla data di presentazione del ricorso (cfr. Cass. 23.7.1994 n. 6870, 10.2.2006 n. 2972, 22.11.2007 n. 24339, 7.5.2009 n. 10548). Pertanto, da tale data si verificano il blocco delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore e gli effetti pregiudizievoli per i creditori previsti dall art. 169 L.F., quali le formalità richieste per l opponibilità degli atti, la sospensione del decorso degli interessi per i crediti chirografari, il divieto di compensazione tra un credito pregresso e un debito verso l imprenditore sorto dopo la domanda di concordato. La convenuta ha sostenuto che gli arrt. 168 e 169 L.F., ove interpretati nel senso di collegare gli effetti pregiudizievoli per i creditori al deposito della domanda di concordato e non alla pubblicazione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura, sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

In buona sostanza, la convenuta ha sostenuto che tale collegamento violerebbe il principio di ragionevolezza ed eguaglianza sotteso dall art. 3 Cost., in quanto sacrifica gravemente ed ingiustificatamente i creditori dell imprenditore ammesso alla procedura di concordato, per i quali gli effetti pregiudizievoli sono collegati ad un fatto per loro sconosciuto (deposito della domanda), rispetto a quelli del debitore dichiarato fallito, per i quali gli effetti pregiudizievoli sono ricondotti alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non al deposito della relativa istanza. Tale assunto non è condivisibile. Ed invero, la norma impugnata si sottrae a censure di palese irragionevolezza in quanto il creditore, con l iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell amministratore della società di presentare la domanda di concordato prevista dall art. 152 L.F., è posto nella condizione di conoscere della suddetta intenzione dell imprenditore e dei rischi che corre avendo rapporti commerciali con lui, e di adottare, di conseguenza, quelle cautele e precauzioni per evitare gli effetti pregiudizievoli che gli artt. 168 e 169 L.F. fanno retroagire alla data di presentazione del domanda stessa. Ne consegue, che il collegamento degli effetti pregiudizievoli alla data del deposito del ricorso non sacrifica gravemente ed ingiustificatamente il diritto dei creditori, i quali con la precedente iscrizione prevista dall art. 152 L.F. sono già a conoscenza dei futuri effetti pregiudizievoli che la legge fallimentare fa derivare dal deposito del ricorso per ammissione al concordato preventivo in caso di apertura della procedura. Pertanto, non sussiste neanche la dedotta disparità di trattamento dei creditori dell imprenditore, che chiede il concordato preventivo, rispetto a quelli del fallito, in quanto sia gli uni che gli altri, tramite la pubblicità della deliberazione dell amministratore della società di richiedere il concordato e della dichiarazione di fallimento, vengono a conoscenza della cristallizzazione del patrimonio dell imprenditore e degli effetti connessi alla stessa. Orbene, essendo gli effetti pregiudizievoli per i creditori sia nel fallimento che nel concordato preventivo collegati ad un fatto loro conosciuto per i primi e conoscibile per i

secondi attraverso la pubblicità notizia, non si ravvisa neanche la denunciata disparità di trattamento. La prospettata questione di illegittimità costituzionale va, pertanto, rigettata. Passando al merito, dalla documentazione delle parti risulta che - in data 19.1.2009 la F.C., s.p.a., e la Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., filiale di Bergamo avevano stipulato il contratto di conto corrente n. 623185; - in data 3.2.2009 la F.C. aveva consegnato alla Banca le distinte delle ricevute bancarie salvo buon fine nn. 53 e 54 ed in data 31.3.2009 quella n. 69, il cui incasso doveva essere accreditato sul suddetto conto corrente; - la Banca, sulla base degli effetti di cui alle predette distinte, aveva consentito alla F.C. di beneficiare di una apertura di credito regolata in conto, con clausola salvo buon fine dell incasso degli effetti alla loro scadenza; - la Banca aveva provveduto, all atto dell incasso, a portare gli importi in detrazione dei crediti concessi, annotando le operazioni sul conto corrente; - sul conto corrente venivano registrate le partite di segno opposto; - dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la Banca aveva incassato per gli effetti suddetti, in più riprese, la complessiva somma di 1.153.234,78=, al netto degli insoluti, oltre quella di 201.330,09 per bonifici di terzi, portando dette somme in detrazione dei crediti concessi alla F.C.. La Banca ha sostenuto che tale modalità operativa era corretta in quanto attuata in conformità del contratto di conto corrente, che prevedeva il patto di compensazione ; Parte attrice ha contestato l operatività del patto di compensazione invocatodalla Banca sul rilievo che gli incassi, in quanto effettuati dalla Banca dopo il deposito del ricorso di ammissione al concordato preventivo, non erano compensabili con i crediti vantati nei confronti della correntista sorti in epoca anteriore al deposito del predetto ricorso. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che il contratto di conto corrente inter partes prevedeva il patto c. d. di compensazione.

L art. 5, infatti, con il titolo compensazione, così recita: Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, o presso terzi o accreditati in Monte Titoli /Banca d Italia, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni effetto. L art. 25, a sua volta, regolando le anticipazioni di cassa, così recita: Ove a fronte dei crediti per i quali la Banca svolge il servizio di incasso ed accettazione di effetti sull Italia vengano da essa accordate al Cliente delle anticipazioni di cassa, l importo dei crediti sarà accreditato al salvo buon fine (s.b.f.) anche a maturazione di valuta, con o senza disponibilità, ed essi si intendono ceduti alla Banca pro solvendo a maggior garanzia di ogni sua ragione creditoria. Conseguentemente le somme che perverranno presso la Banca a seguito del pagamento dei crediti del Cliente saranno versate nel suo conto corrente a decurtazione dei crediti concessi,.in ogni caso si renderà applicabile il precedente art. 5. Entrambe le norme, ed in particolare l art. 5 devono ritenersi ricognitive dell art. 1853 C.C. che, nel disciplinare la compensazione nell ambito delle operazione bancarie in conto corrente, espressamente prevede che Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che il contratto in esame prevedeva e disciplinava il c. d. patto di compensazione o più correttamente di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto. In secondo luogo, va ricordato, in punto di diritto, il noto e costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l accredito, da parte di una banca, in un conto corrente assistito, come nella specie, da apertura di credito, di somme rimesse dal correntista o da terzi o provenienti da distinta posizione debitoria dell istituto di credito, costituisce un operazione che, salvo patto contrario, s inserisce nell ambito dell unitario complesso rapporto di conto corrente e non realizza un obbligazione autonoma della banca di rimettere al cliente le somme riscosse, suscettibile di compensazione legale con il saldo passivo, in quanto determina una semplice variazione quantitativa del debito del

correntista, la quale può configurare, secondo le circostanze, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista medesimo, ovvero un atto direttamente solutorio del debito di questi, risultante dal saldo. Il meccanismo di funzionamento del conto corrente bancario induce, infatti, ad escludere che possa darsi compensazione in senso proprio tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo attuativo del rapporto, rimanendo l'effetto di compensazione, secondo il disposto dell'art. 1853 c.c., limitato alla diversa fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e lo stesso cliente (cfr. Cass, 28.6.2002 n. 9494). In base a tale condivisibile principio di diritto, il patto di compensazione previsto nel contratto de quo non integra una compensazione in senso tecnico, ma un mero effetto contabile dell esercizio del diritto, spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità; in altri termini l annotazione delle riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento, e, quindi, ad attuare un continuo regolamento contabile dei singoli crediti. Va al riguardo osservato che la Suprema Corte ha chiarito che la causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. E proprio nell autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto in una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l effetto proprio, appunto, della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito - immediatamente esigibile - dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio. Non va trascurata, ai fini che qui interessano, la circostanza che il rapporto, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, è proseguito inter partes (sul punto non vi è contestazione tra parti e, peraltro, nessuno dei due contraenti ha

documentato di essere receduto dal rapporto), sopravvivendo all ammissione della F.C., s.p.a., alla procedura di concordato preventivo e, pertanto, non vi è motivo per escludere una parte del regolamento contrattuale tra le parti, in particolare quel patto di compensazione in senso atecnico in virtù del quale la Banca Popolare di Vicenza, una volta incassate le somme portate dai titoli (fatture e ricevute bancarie) presentati dalla F.C., le incamerava, andando automaticamente ad estinguere, per il corrispondente importo, il credito di volta in volta accordato alla correntista. Il patto, infatti, è essenzialmente interdipendente al negozio di credito connesso al mandato a riscuotere insito nel contratto di conto corrente bancario, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca, in sua carenza l operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché il negozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi. In simile prospettiva, pertanto, risulta inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale minore - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l obbligazione di dar esecuzione al mandato all incasso, ma con esclusione del patto (va ribadito, inscindibile rispetto a quel rapporto) della c.d. compensazione attraverso il mezzo tecnico della annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca. La Suprema Corte di Cassazione, con la con la recentissima sentenza del 1.9.2011 n. 17999, dando continuità all orientamento già espresso con le sentenze del 5.8.1997 n, 7194, del 7.3.1998 n. 2539 e del 23.3.2001 n. 4205, decidendo un caso analogo riferito ad una società in concordato preventivo, ha statuito che in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto

di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poichè in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che nè l imprenditore durante l amministrazione controllata, né il curatore fallimentare ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito. Per le esposte considerazioni la domanda restitutoria proposta dalla F.C., s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, nei confronti della Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., va rigettata. Tale pronuncia è assorbente e preclude al giudicante l esame delle domande proposte dalla Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., in via subordinata all accoglimento della domanda restitutoria avanzata dall attrice. L Istituto di credito, con la comparsa di risposta ha tempestivamente richiesto al Tribunale l accertamento del proprio credito di 579.977,97= vantato nei confronti della F.C. per anticipazioni effettuate in favore della stessa risultanti dai prodotti estratti del conto corrente n. 619079. La società attrice, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., si è limitata, nel riformulare le conclusioni già rassegnate con l atto di citazione, a richiedere il rigetto di tale domanda, senza prendere alcuna posizione su quando dedotto da controparte a sostegno della domanda stessa. Tale condotta processuale della F.C., convenuta in riconvenzionale, ha però determinato l irrevocabile certezza processuale in ordine all effettuazione in favore della stessa delle anticipazioni oggetto della prospettazione della Banca Popolare di Vicenza. Ed invero, il combinato disposto degli artt. 167, 1 comma, e 115 c.p.c., che impongono, da un lato, al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall attore a fondamento della domanda e, dall altro, al giudice di porre a fondamento

della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, fa della non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dello oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso. In buona sostanza, il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza. Detti principi devono trovare puntuale applicazione nel caso in esame, in quanto: a) la mera richiesta del rigetto della domanda, senza altro aggiungere e replicare, da parte della F.C., equivale ad assenza di contestazione, atteso l onere di prendere posizione sui fatti posti dalla Banca a fondamento della domanda, che non può ritenersi assolto con della richiesta; b) tale principio riguarda anche i fatti costitutivi della domanda, e non v è dubbio che l avvenuta anticipazione, risultante dagli estratti di conto corrente versati in atti dalla Banca, sia il fatto costitutivo rispetto alla domanda di accertamento dell anticipazione; c) se si può discutere sull irrevocabilità della non contestazione contenuta nella comparsa di risposta o, nel casi di riconvenzionale, nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., che comporta il verificarsi di una preclusione non scritta ma ricavabile dal sistema, è certo che nessuna contestazione è più possibile una volta esaurita la fase processuale dedicata alla formazione del thema decidendum, com è avvenuto nella specie, essendo evidente che in tal caso si verifica, in più, una violazione di una espressa preclusione di legge.

Ciò posto, deve essere affermato che la Banca Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., è creditrice nei confronti della F.C. dell importo di euro 579.977,97= per anticipazioni effettuate a favore della stessa. Le spese seguono la soccombenza della F.C.,s.r.l., e vanno liquidate in 18.130,50=oltre accessori di legge, di cui 78,00= per spese, 3.552,00= per i diritti, 12.500,00= per onorari ed 2.000,50= per rimborso forfettario spese generali. P.Q.M. Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, contrariis rejectis, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta dalla F.C., s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, nei confronti della Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., con atto di citazione notificato il 23.7.2010; 2) dichiara che la Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., è creditrice verso la F.C., s.r.l., in liquidazione ed in concordato preventivo della somma per 579.977,97= per anticipazione effettuate in favore della stessa; 3) condanna la F.C., s.r.l., in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante e del liquidatore giudiziale, alla rifusione in favore della Banca Popolare di Vicenza, s.c.p.a., delle spese del presente giudizio liquidate in 18.130.50=, oltre accessori di legge, come specificate in motivazione. Così deciso in Bergamo il 19.10.2011.