GIUSTIZIA RIPARATIVA.



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GIUSTIZIA RIPARATIVA. Motori di questo approccio originale alla giustizia sono forse due presupposti fondamentali quanto semplici: - l insoddisfazione verso i precedenti modelli di giustizia (retributivo/riabilitativo) - la riconsiderazione del ruolo della vittima Il modello retributivo fa riferimento a categorie giuridiche storicamente ancorate all elaborazione di un codice di leggi scritte che costituiscono per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro. Il modello riabilitativo sposta il fuoco di interesse dal delitto al delinquente, affidando alla giustizia penale il ruolo di individuare gli strumenti di conoscenza del reo per individuare dei mezzi scientifici in grado di arginare la recidiva. La sanzione conseguente non può consistere in una semplice retribuzione, ma essere un mezzo giuridico di difesa contro il delinquente, che non deve essere punito, ma riadattato, se possibile, alla vita sociale. La giustizia riparativa si differenzia da questi due modelli perché ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato e come obiettivo l eliminazione di tali conseguenze attraverso l attività riparatrice intrapresa dall autore del reato. Lo Stato viene ad assumere un ruolo di vittima secondaria che entra in causa solo nel momento in cui siano stati lesi i suoi interessi. L autore del reato non è più soggetto passivo destinatario di una sanzione statale ma soggetto attivo a cui è chiesto di rimediare agli errori fatti ed ai danni procurati con la sua condotta criminosa. A livello di esecuzione, la riparazione è applicabile in diverse forme comprensive della restituzione in forma specifica, del risarcimento del danno, delle prestazioni in favore della vittima e del lavoro di interesse generale. Questo modello si avvale di due strumenti: - la mediazione, che consente la contestualizzazione della riparazione nell ambito del rapporto tra le parti, - la retribuzione, che può essere il seguito o esistere in assenza della mediazione. Essa può essere di quattro tipi: monetaria alla vittima del reato, sotto forma di un servizio da svolgere per la vittima, monetaria alla comunità, sotto forma di un servizio utile per la comunità da prestare gratuitamente. Problema tutt ora aperto è se per giustizia riparativa debba intendersi una vera e propria modalità alternativa di attuazione della giustizia penale o una modalità, si alternativa, con un maggiore coinvolgimento della pare lesa e della società, ma

comunque compatibile con i modelli ormai acquisiti di giustizia che non escludano l obiettivo finale della riabilitazione del reo. Tabella 1 MODELLO RETRIBUTIVO MODELLO RIABILITATIVO MODELLO RIPARATIVO Oggetto Reato Persona criminale Danni Attribuzione del Responsabilità Patologia Conflitto comportamento individuale Mezzi Punire Trattare Indurre a pagare Obiettivi Equilibrio giuridico morale Risocializzazione Eliminazione dei danni Personale Giudiziario Psico sociale Mediatore strategico Posizione della Secondaria Secondaria Centrale vittima Criteri di valutazione Giusta punizione Adeguamento del comportamento Soddisfazione delle parti IL RUOLO DELLA VITTIMA Il termine vittima indica chi soccombe alla prepotenza e all inganno altrui, subendo una sopraffazione o un danno. Il sistema giuridico italiano si pone obiettivi prevalentemente retributivi e riabilitativi: il ruolo della vittima è solo funzionale ai processi penali: gli interessi ed i bisogni della vittima non sono presi in considerazione e la persona offesa diventa solo un testimone fondamentale nel processo anziché esserne coinvolta in prima persona. Nell ambito del processo penale, la vittima ha la mera facoltà di informare l Autorità sulla perpetrazione del reato, rivestendo poteri decisivi in ordine alla promozione del procedimento, solo in casi eccezionali (i reati perseguibili a querela di parte) e non può comunque influenzare la decisione della pubblica accusa di esercitare o meno l azione penale che si sviluppa anche in assenza di una denuncia della vittima, anzi, ipoteticamente, anche contro la sua volontà. La dottrina vittimologica definisce la condizione della vittima nei procedimenti penali sulla base dei concetti di neutralizzazione e di seconda vittimizzazione Riguardo al primo concetto, si intende il processo per cui gli attuali ordinamenti hanno sottratto alla vittima gran parte delle funzioni e dei suoi poteri. La seconda espressione descrive la condizione della vittima nel corso del processo penale durante il quale la persona offesa subisce un trattamento, da parte degli operatori del settore, duro ed energico attraverso cui spesso viene messa in dubbio la sua stessa credibilità e, talvolta, la moralità.

Obiettivo primario della riparazione è quindi di non confinare ad un ruolo marginale l oggetto reale o simbolico dell offesa, sia esso persona fisica, collettività, istituzioni o valori ideologici dell ordinamento.lo scopo è quello di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento di senso di sicurezza collettivo. Strumento principale di confronto è la mediazione, procedura questa che parte quindi sempre da un conflitto, da una contesa, da una contrapposizione e che si propone di realizzare il passaggio dal piano conflittuale a quello consensuale essendo naturalmente orientata verso il duplice obiettivo di costruire la risposta alle richieste di giustizia del singolo individuo e della collettività e di riaffermare il principio del rispetto delle norme, la cui violazione deve comunque registrare un intervento dello Stato. Al centro dell interesse vi sono innanzi tutto i problemi e i punti di vista dei soggetti partecipanti all evento. Tecnicamente consiste nel coinvolgimento di una terza parte neutrale il cui intervento è volto a facilitare il confronto e la discussione tra vittima e reo in vista di una soluzione ai problemi che sorgono dalla commissione del reato. La mediazione introduce una modifica importante nel processo penale, restituendo alle parti il potere di discutere del fatto, delle sue conseguenze e di trovare delle forme di riparazione adeguate. Due sono gli effetti auspicabili: primo, responsabilizzazione dell autore del reato che si viene a trovare di fronte alla persona reale a cui ha portato un danno e può prendere coscienza delle conseguenze concrete del proprio gesto, secondo, la soddisfazione della vittima che spesso sente la necessità di trovarsi di fronte all autore del reato per capire le ragioni del suo gesto, per avere un risarcimento del danno conseguente al reato o semplicemente per esprimere la propria sofferenza direttamente a chi l ha causata. Diverse ricerche empiriche dimostrano inoltre come la mediazione sia uno strumento efficace per la riduzione della recidiva, ossia della commissione di reati dello stesso tipo da parte del medesimo soggetto. FONTI - Tesi di laurea: Mediazione penale ed esperienze a confronto, possibile applicazione in un C.S.S.A.. di Sonia Demaria; - Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative alle controversie. A cura di Fulvio Scaparro, Ed. Guerini e Associati (2001); - La vittima e la giustizia riparativa di Umbro Gatti e Maria Ida Marugo da Marginalità e società n.ro 27/1995 Franco Angeli (1995); - Annali della Fondazione 1999, Fondazione Courmayeur. F. Centro Internazionale su Diritto, Società, Economia; - Giustizia e solidarietà - Atti del 33 Convegno Nazionale, Roma, 15-17 Settembre, Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario SEAC (2001).