ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI 2015



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COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI 2015 PRESENTAZIONE Semplificare ed agevolare le attività delle imprese per aumentare la competitività del Paese, nel rispetto di un rigore scientifico imprescindibile e di una concretezza operativa che parimenti non deve essere mai trascurata, al fine precipuo di evitare uno scollamento tra il "dire ed il fare", tra l'affascinante dialettica accademica ed il problema specifico da risolvere presente sulla scrivania del notaio e dei professionisti in genere che operano nell'ambito del diritto societario: questa è la filosofia che anima e guida i componenti della Commissione Società del Comitato Triveneto nell'elaborazione degli "Orientamenti", colleghi ai quali anche quest'anno va rivolto un sentito e sincero ringraziamento per il prezioso ed insostituibile lavoro che svolgono. Senza dubbio è possibile affermare che gli "Orientamenti" hanno assunto ormai la dignità di vere e proprie regole di comportamento che vengono suggerite dalla Commissione per risolvere, in maniera sicuramente più serena e consapevole, problemi e questioni che di frequente vengono sottoposti alla nostra attenzione nell'esercizio della quotidiana attività lavorativa. A ben guardare è veramente singolare che in un Paese di civil law, come il nostro, si sia sviluppata una "precedent doctrine" gestita da un'autorità non Giudiziaria. Questa singolarità, che colpisce molto i giuristi stranieri, ha concretizzato l'invito alla Commissione Società del Comitato Triveneto a partecipare, quale autorevole relatore, ad un master organizzato, tra gli altri, dalla prestigiosa Fordham University di New York, per raccontare tale particolare "esperienza" italiana. Chi poteva immaginare questi prestigiosi riconoscimenti quando è stata intrapresa questa iniziativa! Una cosa è certa: il diffuso e consolidato successo ottenuto dalla Commissione è la riprova evidente che il lavoro serio e qualificato ripaga sempre. Sarmeola di Rubano, 19 settembre 2015 Vito Guglielmi Presidente Comitato Triveneto

H.A.15 - (L AMPLIAMENTO DELL AMBITO APPLICATIVO DELL ART. 2343 TER C.C. DISPOSTO DAL D.L. N. 91/2014 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) L art. 20, commi 4 e 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha ampliato l ambito di applicazione del procedimento di valutazione fondato sulla documentazione di cui all art. 2343 ter c.c., previsto per i conferimenti in natura nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A., in alternativa al procedimento ordinario fondato sulla relazione giurata di stima asseverata da esperto nominato dal Tribunale, estendendolo anche: - al caso dell acquisto da parte della società per corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale dei beni e dei crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci, degli amministratori, nei 2 anni dall iscrizione al Registro Imprese (art. 2343 bis c.c.) - al caso della trasformazione progressiva in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 ter c.c. e di trasformazione eterogenea in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 octies c.c. I nuovi testi artt. 2343 bis e 2500 ter c.c., se da un lato richiamano espressamente la disposizione dell art. 2343 ter c.c., dall altro non richiamano anche la disposizione dell art. 2343 quater c.c., che disciplina la fase di verifica ad opera degli amministratori. Si ritiene, peraltro, tale verifica applicabile anche alle nuove fattispecie in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall art. 2343 ter. H.G.34 - (AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE IN PRESENZA DI AZIONI GRAVATE DA USUFRUTTO 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) In caso di azioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento a pagamento del capitale, il diritto di opzione, ai sensi dell art. 2352, comma 2, c.c., spetta al socio (nudo proprietario) ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Le azioni di nuova emissione sono attribuite al socio (nudo proprietario) in piena proprietà, dovendosi escludere sulle stesse un estensione del diritto di usufrutto che continuerà a gravare solo sulle vecchie azioni, salva diversa volontà espressa dalle parti. Si ritiene che le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possano, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l usufruttuario di ottenere l estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle azioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette azioni (un estensione dell usufrutto sulle azioni derivanti da aumenti a pagamento senza il concorso alle spese da parte dell usufruttuario integrerebbe una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.). Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società emittente per la costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni. Si ritiene, peraltro, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle azioni, preveda una deroga a tale disciplina per l ipotesi in cui, in forza di un patto estensivo intervenuto tra le parti, sia richiesta l estensione dell usufrutto anche alle azioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale. H.G.35 - (SUPERAMENTO DELLA PROPORZIONE MASSIMA CONSENTITA TRA AZIONI ORDINARIE E AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO O CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO O SUBORDINATO 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) Qualora il valore delle azioni senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, superi la metà del capitale sociale per il verificarsi di eventi tipici e legali attinenti alla normale dinamica del rapporto sociale (quali un recesso, l annullamento di azioni del socio moroso, la riduzione del capitale per perdite in presenza di azioni postergate, altro ancora) non ricorre alcun obbligo di porre in essere operazioni che riconducano tale valore al di sotto del limite massimo previsto dall art. 2351, comma 2, c.c.. In occasione di eventuali successivi aumenti di capitale sarà tuttavia obbligatorio offrire in sottoscrizione solo azioni ordinarie fino a quando non sia stata ristabilita la proporzione minima di legge tra queste e quelle senza voto o con voto limitato o subordinato. La presenza anche di una sola azione avente diritto di voto esclude il verificarsi dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell assemblea. H.H.8 (PREVISIONE DI UN PREMIO DI MAGGIORANZA O DI UNO SCONTO DI MINORANZA NELLA CLAUSOLA STATUTARIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI PER IL CASO DI RECESSO 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) Con riferimento alle cause convenzionali e derogabili di recesso, è legittimo che lo statuto di una società per azioni non quotata disponga che, in sede di liquidazione delle azioni del socio recedente, si preveda un premio di maggioranza, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garantisca una posizione di controllo in seno alla società, oppure uno sconto di minoranza, da applicarsi nell opposta ipotesi in cui il pacchetto azionario sia ininfluente ai fini del controllo societario. H.I.18 (PRELAZIONE E USUFRUTTO - 1 pubbl. 9/04 modif. 9/15 - motivato 9/15)

È legittima l applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell usufrutto sulle azioni. È altresì legittima la clausola statutaria che, nello stabilire il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle azioni, ne preveda l estensione alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto. Nel caso di costituzione di usufrutto, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo. Pertanto, se si tratta di usufrutto vitalizio, ai soci sarà offerto un usufrutto a termine commisurato alla vita di detto terzo. I.G.49 (LEGITTIMITÀ DI UN OPERAZIONE DI AZZERAMENTO DEL CAPITALE PER PERDITE E SUA RICOSTITUZIONE SENZA L INTEGRALE ANNULLAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PREESISTENTI 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) Nelle s.r.l. le quote di partecipazione sono concettualmente distinte da quelle di conferimento, sono da queste indipendenti, e sono naturalmente prive di valore nominale esplicito. Per tali motivi vengono propriamente individuate con una percentuale o con una frazione e non subiscono modifiche nel caso di aumento gratuito di capitale (art. 2481 ter, comma 2, c.c.) o di riduzione per perdite (art. 2482 quater c.c.). Lo scioglimento di qualsiasi legame tra quote di partecipazione (art. 2463, comma 2, n. 6, c.c.) e quote di conferimento (art. 2463, comma 2, n. 5, c.c.) è la conseguenza di una precisa scelta operata dalla legge delega di riforma del diritto societario (L. n. 366/01), la quale, all art. 3, comma 2, lett. c), ha previsto che fosse consentito ai soci di s.r.l. di regolare l incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (dunque, senza alcun obbligo di rispettare una qualche proporzione con i conferimenti). A quanto sopra consegue che in tutte le operazioni di aumento di capitale a pagamento non ricorre mai l obbligo di far coincidere il valore nominale implicito complessivo delle partecipazioni offerte in sottoscrizione con quanto richiesto in conferimento a titolo di capitale. E dunque possibile, a fronte di un aumento di capitale, offrire in sottoscrizione una percentuale delle quote di partecipazione nella società avente valore nominale implicito sia superiore che inferiore a quello del deliberato aumento (vedi orientamento I.G.33), all unica, ovvia, condizione, che il prezzo richiesto non sia complessivamente inferiore all aumento di capitale deliberato (in analogia con quanto previsto in sede di costituzione dall art. 2464, comma 1, c.c.). Tale regola trova applicazione anche nell ipotesi di aumento di capitale in ricostituzione di quello precedentemente azzerato per perdite, ove, pertanto, non ricorre alcun obbligo di offrire in sottoscrizione il 100% delle partecipazioni sociali, essendo possibile offrire ai sottoscrittori solo una parte di esse, dunque quote di partecipazione aventi un valore nominale implicito complessivamente inferiore a quello del deliberato aumento. E così, ad esempio, possibile deliberare un aumento in ricostituzione di euro 10.000 del capitale precedentemente azzerato per perdite, con offerta in sottoscrizione di quote di partecipazione rappresentanti il 60% della società, dunque di valore nominale implicito complessivo di euro 6.000. In tale ipotesi, le quote di partecipazione non offerte in sottoscrizione con l aumento di capitale (nell esempio quelle rappresentanti il 40% della società) rimarranno nella titolarità dei soci preesistenti, in proporzione a quelle che detenevano anteriormente all azzeramento, ancorché il precedente capitale sociale sia stato annullato. Pertanto, qualora i medesimi non esercitino i propri diritti di sottoscrizione/opzione, non resteranno esclusi dalla società. Una siffatta delibera trova la sua applicazione naturale, e giustificazione causale, ogniqualvolta sia necessario azzerare il capitale sociale per perdite in dipendenza di un patrimonio solo contabilmente negativo ma in realtà positivo, in quei casi, cioè, in cui sussistono plusvalori inespressi dalle scritture contabili. Verificandosi tale fattispecie, infatti, se venissero offerte ai sottoscrittori del capitale ricostituito le intere partecipazioni sociali si realizzerebbe, qualunque fosse il prezzo di emissione, un esproprio dei plusvalori latenti insiti nelle partecipazioni di quei soci che non possono o non vogliono esercitare integralmente il diritto di sottoscrizione/opzione sul deliberato aumento. I.G.50 (DIRITTO DI SECONDA SOTTOSCRIZIONE E SUA TANGIBILITÀ - 1 pubbl. 9/15 - motivato 9/15) Il terzo alinea dell art. 2481 bis, comma 2, c.c. dispone che in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (c.d. aumento reale o effettivo) la decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, pure in assenza di una previsione in tal senso contenuta nell atto costitutivo (cfr. orientamento I.G.4). Nelle s.r.l., quindi, stabilire quale sia la sorte dell'operazione di aumento è facoltà riservata all autonomia dei soci (da esercitarsi in sede assembleare, all interno del procedimento di aumento). I soci potranno: a) non assumere una deliberazione specifica (nel qual caso troverà applicazione il meccanismo di cui all'art. 2481 bis, comma 3, c.c. a seconda che l'aumento sia scindibile o inscindibile);

b) stabilire che, scaduti i termini per l esercizio del diritto di sottoscrizione, la frazione di aumento di capitale rimasta non sottoscritta venga offerta in sottoscrizione ai soci che hanno già esercitato il proprio diritto (di qui il termine pratico: seconda sottoscrizione ) o a terzi. Nell ipotesi sub b) devono ritenersi legittime sia la delibera che consenta di offrire la parte di aumento non sottoscritta ai soli soci che abbiano esercitato il proprio diritto di prima sottoscrizione con integrale esclusione dei terzi, sia quella che consenta di offrire la frazione di aumento di capitale non sottoscritta ai soci che abbiano esercitato il proprio diritto di prima sottoscrizione e, in subordine, ai terzi. Appaiono invece di dubbia legittimità - salvo consti il consenso unanime di tutti i soci rappresentanti l intero capitale sociale le delibere che riservino la sottoscrizione dell inoptato, in tutto o in parte, esclusivamente a vantaggio dei terzi con esclusione dei soci. I.G. 51 - (AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI GRAVATE DA USUFRUTTO 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) In caso di partecipazioni gravate da usufrutto, se viene deliberato un aumento a pagamento del capitale, il diritto di sottoscrizione/opzione, ai sensi dell art. 2352, comma 2, c.c. (richiamato dall art. 2471 bis c.c.), spetta al socio (nudo proprietario) ed al medesimo sono attribuite le partecipazioni in base ad esso sottoscritte. Le partecipazioni di nuova emissione sono attribuite al socio (nudo proprietario) in piena proprietà, dovendosi escludere sulle stesse un estensione del diritto di usufrutto che continuerà a gravare solo sulle vecchie partecipazioni, salva diversa volontà espressa dalle parti. Si ritiene che le parti (socio/nudo proprietario ed usufruttuario), possano, con apposito patto, disciplinare la fattispecie in maniera diversa, prevedendo, ad esempio, la facoltà per l usufruttuario di ottenere l estensione del suo diritto di usufrutto anche sulle partecipazioni di nuova emissione, a fronte del suo concorso alle spese per la liberazione di dette partecipazioni (un estensione dell usufrutto sulle partecipazioni derivanti da aumenti a pagamento senza il concorso alle spese da parte dell usufruttuario integrerebbe una donazione di cosa futura, nulla ex art. 771 c.c.). Deve comunque essere rispettata la specifica disciplina dettata dalla società per la costituzione del diritto di usufrutto sulle partecipazioni. Si ritiene, peraltro, legittima una clausola statutaria che nel sancire limiti e/o condizioni per la costituzione di usufrutto sulle partecipazioni, preveda una deroga a tale disciplina per l ipotesi in cui, in forza di un patto estensivo intervenuto tra le parti, sia richiesta l estensione dell usufrutto anche alle partecipazioni di nuova emissione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale. I.H.19 - (LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO CHE SIA UNA SOCIETÀ LEGATA ALLA MODIFICA NON AUTORIZZATA DELLA SUA COMPAGINE SOCIALE 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) Si reputa legittima come giusta causa di esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. quella in forza della quale un socio possa essere escluso dalla società qualora il medesimo sia a sua volta una società e, senza il consenso dei restanti soci della partecipata, muti per qualsiasi causa la propria compagine sociale, anche in esito a operazioni di scissione o fusione (c.d. changing control). Tale clausola può essere introdotta in statuto a maggioranza. I.I.23 (PRELAZIONE E USUFRUTTO - 1 pubbl. 9/04 modif. 9/15 - motivato 9/15) È legittima l applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell usufrutto sulle partecipazioni. È altresì legittima la clausola statutaria che, nello stabilire il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali, ne preveda l'estensione alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto. Nel caso di costituzione di usufrutto, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo. Pertanto, se si tratta di usufrutto vitalizio, ai soci sarà offerto un usufrutto a termine commisurato alla vita di detto terzo. I.I.31 (AMMISSIBILITÀ DI DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUITI A TUTTI I SOCI 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) Si ritiene ammissibile l attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l., in considerazione: a) del tenore letterale dell art. 2468, comma 3, c.c., il quale individua, quali soggetti titolari dei particolari diritti, singoli soci, con ciò lasciando intendere che debba trattarsi di specifici soci, nominativamente individuati, senza escludere che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci; b) dell ampia autonomia statutaria riconosciuta post riforma al tipo sociale s.r.l., la quale dovrebbe permettere di attribuire rilevanza centrale alle persone di tutti i soci, ove ciò corrisponda alla volontà degli stessi. L.E.10 - (INDIVIDUAZIONE DEI SOCI CHE DEVONO PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO AD UNA SCISSIONE ASIMMETRICA 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15).

Nella scissione asimmetrica il consenso unanime richiesto dall art. 2506, comma 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie. Tale disposizione, infatti, non appare volta a derogare all eventuale regola maggioritaria vigente nella società scissa per le decisioni dei soci, bensì a tutelare il diritto individuale di ciascun di essi a non essere estromesso dalle iniziative imprenditoriali cui partecipa. A quanto sopra consegue che: a) il consenso dei soci alla scissione asimmetrica può essere prestato sia al momento dell approvazione del relativo progetto sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell atto di scissione; b) non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui verranno assegnate partecipazioni in tutte le società risultanti dall operazione. L.E.11 - (NON NECESSITÀ DI CONSENSO UNANIME NEL CASO DI SCISSIONE ASIMMETRICA CON FACOLTÀ DI OPZIONE PROPORZIONALE 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) Nel caso di scissione asimmetrica il cui progetto preveda la facoltà per ciascun socio di optare per la partecipazione in tutte le società interessate all operazione di scissione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria, non appare necessaria l esistenza di un consenso unanime all operazione. Salvo che il progetto di scissione non disponga diversamente, le minori partecipazioni assegnate a determinati soci per effetto dell eventuale esercizio dell opzione proporzionale da parte di altri soci, sono compensate con l assegnazione proporzionale ai primi della porzione di partecipazioni rifiutata dai secondi, mantenendo in tal modo inalterato il rapporto di cambio. P.B.1 (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) Ai sensi dell art. 182 sexies L.F., alle società che domandano l ammissione al concordato preventivo o l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla data della domanda e fino all omologazione, le disposizioni sulla tutela dell integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6; 2482 ter e 2484, n. 4, c.c. Successivamente all omologazione le suddette disposizioni tornano a trovare piena applicazione, ancorché il piano o l accordo non siano stati ancora eseguiti. In tale fase, per determinare se la società si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga una riduzione del capitale, una trasformazione o il suo scioglimento, occorre tenere conto di quanto previsto dal piano concordatario o dall accordo di ristrutturazione, dunque: a) delle sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia); b) dell eventuale maggior valore di realizzo dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori, rispetto a quello contabile; c) dell eventuale previsione che contempli il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dalla società; d) di ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società. All assemblea chiamata a deliberare sulle perdite dovrà comunque essere sottoposta la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 o 2482 bis c.c., la quale, dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società tenendo conto degli effetti del piano concordatario o dell accordo di ristrutturazione, dovrà essere redatta, ai sensi dell art. 2423, comma 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera (potranno, ad esempio, essere operate rivalutazioni o create nuove poste rappresentanti specifici effetti del piano). Dell eventuale deroga e della sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico si dovrà dare motivazione e conto nella relazione degli amministratori (o nella nota integrativa, se predisposta - vedi orientamenti H.G.26 e I.G. 40). P.B.2 (DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA DEGLI EFFETTI DELL ART. 182 SEXSIES LEGGE FALL. NEL CASO DI MANCATA OMOLOGA 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) L art. 182 sexies legge fall. dispone che alle società che domandano l ammissione al concordato preventivo o l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla data della domanda e fino all omologazione, le disposizioni sulla tutela dell integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6; 2482 ter e 2484, n. 4, c.c. Può tuttavia accadere che ad una di dette domande non segua l omologa a causa dell inammissibilità della proposta (artt. 161, comma 9, e 162 legge fall.), della sua revoca (art. 173 legge fall.) o del suo rigetto (art. 180 legge fall.). In

tali ipotesi si ritiene che l effetto protettivo previsto dall art. 182 sexies legge fall. cessi dalla data di emanazione di uno dei suddetti provvedimenti di chiusura del procedimento. Q.A.19 (MAGGIORANZA DEI SOCI PROFESSIONISTI NELLA S.T.P. 1 pubbl. 9/15 motivato 9/15) In una s.t.p. appare legittimo che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato (per teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale), ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili. La disposizione sulla composizione qualitativa della compagine sociale contenuta nell art. 10, comma 4, lett. b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 appare, infatti, volta a garantire ai soci professionisti i due terzi dei voti esercitabili e non anche una maggioranza di mera partecipazione slegata dai diritti di voto.