REGOLAMENTO. Punto 1) Definizioni. Ai fini del presente articolo si intende per:



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REGOLAMENTO Norme e prescrizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 40KW Visto il D.Lgs. 29.12.2003 n. 387, recante l attuazione in ambito nazionale della Direttiva Europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità; Vista la Legge 23 agosto 2004 n. 239 sul riordino del Settore Energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Vista la L.R. 4.10.2006 n. 16, recante Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia ; Vista la L.R. 21.10.2008 n. 31, recante Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e materia ambientale ; Vista la Delib. G.R. N.35/2007; Fatte salve le specifiche norme riguardanti i vari tipi di impianti, si prescrive che per gli impianti fotovoltaici devono essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni: Punto 1) Definizioni Ai fini del presente articolo si intende per: a) Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a convertire l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse; b) Opere accessorie o connesse: civili, meccaniche, elettriche ed ogni altra opera necessaria alla completa realizzazione dell impianto fotovoltaico, ecc. Punto 2) Ambito di applicazione a) Le disposizioni del presente regolamento integrano le disposizioni nazionali e regionali previste per i predetti impianti. b) Sono esclusi dall obbligo del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, gli impianti fotovoltaici: 1) esclusivamente finalizzati all autoconsumo; 2) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kw); 3) da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti; 4) da realizzarsi in aree industriali dismesse. c) Ove previsto dalle Leggi e Regolamenti vigenti la DIA dovrà essere integrata con tutte le autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale; Punto 3) Requisiti I proponenti l installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti al punto 1, devono possedere, alla data di presentazione della richiesta, i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti, devono espressamente avere come oggetto sociale l'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile, e devono aver realizzato o avere in corso di realizzazione, direttamente o attraverso società appartenenti al medesimo gruppo societario, impianti fotovoltaici per una potenza di picco ad almeno 1 MW. I proponenti devono inoltre dimostrare di possedere, direttamente o attraverso società appartenenti al medesimo gruppo societario, le necessarie capacità economiche e finanziarie per realizzare il progetto in proprio o attraverso il 1

ricorso agli usuali metodi di finanziamento bancario. Pertanto, al momento di inoltro del progetto al Comune per la DIA e/o la richiesta delle necessarie autorizzazioni di competenza comunale, i proponenti dovranno presentare idonea documentazione attestante la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionale all'investimento per la realizzazione dell'impianto. Punto 4) Concorso alla valorizzazione a) I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti inclusi nel presente articolo dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali; b) Gli intestatari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l A.C. nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente punto a). La predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all esecuzione delle opere e nel caso di presentazione della D.I.A. prima dell acquisizione del titolo a dare inizio alla realizzazione delle opere. La sottoscrizione della convenzione è elemento indispensabile per l inizio delle opere di costruzione dell impianto. Punto 5) Aree non idonee all istallazione degli impianti fotovoltaici: Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono da considerarsi non idonee le seguenti aree: a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all esercizio dell attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale Paesaggio (PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l articolo 10 della l.r. 14/2007; b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria SIC - e zone di protezione speciale ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; c) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); d) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia); e) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell attività venatoria); f) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. g) Le aree a pericolosità geomorfologica PG2, PG3, così come individuate nel 2

Piano di Assetto Idrogeologico; h) Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP e media pericolosità idraulica MP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; i) Le Zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico. j) Le aree poste a distanza inferiore a ml. 500,00 dalla delimitazione del Centro Urbano come da P.R.G. Vigente; k) Le Aree ex legge 1497/1939 e le aree soggette a vincolo paesaggistico; l) Le Aree di competenza demaniale di enti militari; m) nelle aree che ricadono all interno o in prossimità di parchi eolici(cioè con distanza minima dagli aerogeneratori inferiore a 500 m) autorizzati, ovvero in corso di autorizzazione, salvo un accordo fra i proponenti degli impianti. Punto 6) Parametri finalizzati all insediamento degli impianti in aree tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico a) Gli impianti fotovoltaici non possono essere realizzati a distanza inferiore a 150 mt, anche se sono diverse le Società proponenti ed i proprietari dei terreni. b) Gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale fino ad 1 MW saranno consentiti a condizione che l area asservita all intervento sia estesa almeno due volte la superficie lorda occupata dall'impianto (intesa come area totale dove sarà installato l'impianto fotovoltaico). La superficie non occupata dall impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli. c) Gli impianti collocati a terra in un area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto; d) Per le aree da destinare all istallazione degli impianti il proponente dovrà presentare, unitamente alla documentazione progettuale, l'autorizzazione del proprietario all'utilizzo e alla trasformazione dei suoli. e) Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico sia da un punto di vista strutturale che di impatto visuale. A tal fine esse saranno realizzate con strutture idonee in rete metallica debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, con un altezza massima totale di metri 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con un muretto di 70 cm. e sovrastante rete metallica per una altezza massima di mt 2,50 La distanza minima dell impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n.285 e DL 10/09/1993 n.360). f) Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all esercizio dell impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d ufficio. g) Possono essere consentiti gli impianti fotovoltaici fino a 1 MW sugli edifici già esistenti e regolarmente assentiti, o da realizzare purchè legittimamente autorizzati, anche se ricadenti in zone agricole e all'interno dei ml. 500,00 dalla delimitazione del Centro Urbano come da P.R.G. Vigente, purchè abbiano un limitato impatto visivo ( es. su tetti, lastricati solari etc.); h) Al fine di ovviare al proliferare indiscriminato di impianti fotovoltaici, a tutela del paesaggio e per tutelare le zone agricole, è introdotto un 3

parametro di controllo (Pfv) che risponde all' esigenza di regolare il numero di interventi nel territorio comunale. Il parametro Pfv è la superficie massima da destinare alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, tenuto conto della superficie comunale pari a 103,83 Kmq. Il presente regolamento stabilisce che, per il territorio comunale di Orta Nova, il valore assunto dal parametro di controllo Pfv è di 300 ha. L'Ufficio competente, sia per gli impianti in autorizzazione unica Regionale che per quelli in DIA, verificherà il rispetto del parametro di controllo, computando la superficie effettivamente occupata dall'impianto sulla base delle convenzioni stipulate con L'amministrazione Comunale; si precisa che da computo delle superfici che concorrono al raggiungimento del parametro di controllo Pfv sono escluse le superfici asservite di cui al punto 6) comma b del presente regolamento. Punto 7) Interventi di minimizzazione degli impatti In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone sottoposte al PUTT/P o richieste da altri enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere che per la fase di costruzione e gestione dell impianto, in particolare si richiede quanto segue: il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato; dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte; al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni; nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno. Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta o altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazione dello stato dei luoghi. Punto 8) Dismissioni e ripristino dei luoghi Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri: ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune. La cessione o vendita a terzi dell impianto fotovoltaico realizzato o da realizzare comporterà, l assunzione da parte della società subentrante, di tutti gli oneri ed impegni contenuti nell atto convenzionale sottoscritto dalla Società proponente e l Amministrazione Comunale; Rimozione completa delle linee elettriche asservite al campo fotovoltaico 4

compreso i componenti della cabina di trasformazione lato utente ad esclusione delle linee elettriche, manufatti ed apparecchiature di proprietà ENEL, e con conferimento dei materiali di risulta agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente; Obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell impianto. In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso. I proponenti sono tenuti a comunicare all Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l impianto. Punto 9) Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto Autorizzazione del proprietario all'utilizzo dei suoli con trasformazione per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell impianto Idonea documentazione attestante la propria capacità economica e finanziaria. Tale capacità può essere fornita mediante la presentazione da parte del soggetto proponente di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionale all'investimento per la realizzazione dell'impianto Rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie occupata e superficie non occupata dall impianto fotovoltaico comprensivo delle opere connesse o accessorie, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale. Progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100). Particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100); Progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche e degli altri volumi debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime ed i volumi previsti(scala 1:100); Richiesta della STMG a TERNA/ENEL per l allaccio alla rete elettrica; Punto 10) Ubicazione e rappresentazione dell intervento secondo le seguenti basi tematiche: aerofotogrammetria in scala 1:10.000; ortofotocarta in scala 1:10.000; catastale in scala 1:10.000; ambiti territoriali distinti dell adeguamento al PUTT/P in scala adeguata; ambiti territoriali estesi dell adeguamento al PUTT/P in scala adeguata; sistema vincolistico comunale in scala adeguata; impegno formale alla sottoscrizione della convenzione, da stipulare con l Amministrazione Comunale, di cui al punto 4.b.2) Punto 11) NORME TRANSITORIE Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all articolo 12 del d.lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di D.I.A. depositata a norma degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e smi ivi comprese le DIA presentate che non hanno prodotto effetti ai fini dell'inizio dei lavori. 5