Altre Attività e Attività Produttive Agenzie d'affari Descrizione Per agenzia d'affari si intende un'impresa organizzata che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi che caratterizzano un'agenzia d'affari sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta la natura essenzialmente d'intermediazione di tale opera il fine di lucro Agenzie d'affari di competenza del SUAP abbonamenti a giornali e riviste informazioni commerciali allestimento ed organizzazione di spettacoli, compreso il procacciamento di attori collocamento complessi di musica leggera organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive organizzazione di congressi, riunioni, feste compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere (in questo caso è necessario presentare o aver presentato anche SCIA - Modello A per esercizio di vicinato e SCIA per rimessa) organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera compravendita ed esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi (in questo caso è necessario presentare o aver presentato anche SCIA per vendita di cose antiche ed usate)
prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni pubblicità disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri gestione e serivizi immobiliari AGENZIE D'AFFARI NON DI COMPETENZA SUAP Sono di competenza della Provincia agenzie di viaggio (L.217/93) agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L.264/91) Sono di competenza dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP): agenzie di assicurazione Sono di competenza della CONSOB agenzie di intermediazione finanziaria Sono di competenza della Banca d'italia agenzie di mediazione creditizia (L.108/96) sono di competenza della Camera di Commercio agenzie di mediazione ( L.39/89) agenzie di mediazione marittima (L.39/89)
agenzie di spedizionieri (L.39/89) agenzie di agente o rappresentante di commercio ( L.204/85) sono di competenza della Questura agenzie di recupero crediti agenzie di pubblici incanti agenzie matrimoniali agenzie di pubbliche relazioni agenzie di scommesse (articolo 88 del R.D. n. 77318/06/1931 "TULPS") commercio/fabbricazione e mediazione di oggetti preziosi (articolo 127 del TULPS ) Sono di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri agenzie di stampa (L.416/81) Requisiti L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia; requisiti morali definiti dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". ALTRI REQUISITI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d uso compatibile con l attività stessa. L attività può essere svolta anche in locali posti all interno di un abitazione. In questi casi si dovrà provvedere a separare effettivamente l'abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all esercizio dell attività, all interno dei quali non possono svolgersi più attività. In caso di attività svolta on-line occorre possedere la disponibilità dei locali dove viene svolta l attività o di un dominio internet. conformità urbanistica dei locali (è possibile consultare lo strumento urbanistico del Comune di Palazzo Pignano www.comune.palazzopignano.cr.it e Torlino Vimercati www.comune.torlinovimercati.gov.it
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). E' necessario infine dare il consenso a sottoporsi alle prescrizioni dell art. 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", in base al quale gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall autorità. REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI Ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso del registro giornaliero delle operazioni che sarà posto in uso solo ad avvenuta vidimazione da parte del Comune a seguito di richiesta di vidimazione. TABELLA DELLE OPERAZIONI Ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso della tabella delle operazioni che sarà esposta in modo visibile nell'esercizio ad avvenuta vidimazione da parte del Comune a seguito di richiesta di vidimazione. Adempimenti Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell attività necessario presentare: Scia Agenzie d'affari; Planimetria in scala 1:100; ricevuta versamento oneri istruttoria; ricevuta versamento oneri ASL; fotocopia C.I; delega alla presentazione dell'istanza. Per comunicare variazioni dell attività, quali trasferimento in proprietà o gestione, è
necessario presentare: scia agenzie d'affari; Copia atto notarile; ricevuta versamento oneri istruttoria delega alla presentazione dell'istanza. fotocopia c.i. ; ricevuta oneri ASL ; PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L importo da pagare ammonta a: euro 15,00 per diritti di istruttoria. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: COMUNE DI PALAZZO PIGNANO c/c postale n. 11886264 Servizio Tesoreria Comune di Palazzo Pignano Cordinate POSTALI : IT82 R076 0111 4000 0001 1886 264 Cordinate BANCARIE: IT 15 K 08771 56970 000000301185 COMUNE DI TORLINO VIMERCATI c/c postale n. 10340263 Servizio tesoreria Comune Torlino Vimercati Cordinate Postali : IT75L0760111400000010340263 Cordinate Bancarie: IT75D0877157240000000160777 ONERI ASL 35,20 C/C POSTALE N. 11527264 ASL PROVINCIA DI CREMONA SERVIZIO TESORERIA causale: DIRITTI SANITARI DISTRETTO DI CREMA SCIA In caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 5 del D. M. 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP dell'istanza, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) SANZIONI L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. MEZZI DI RICORSO: a) per l interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente Normativa zf/files/palazzopignano/normativa/r.d 635.doc /zf/files/palazzopignano/normativa/dlgs_159_2011.pdf /zf/files/palazzopignano/normativa/l_241_1990.docx /zf/files/palazzopignano/normativa/tulps.doc