CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE



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Transcript:

2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Indice 1 - Premessa pag. 3 2 - Quadro normativo di riferimento pag. 4 3 - Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale - criteri di indagine e metodologie operative 4 - Le rilevazioni fonometriche - l indagine fonometrica conoscitiva pag. 20 pag. 22 5 - Criteri di zonizzazione pag. 27 6 - Le competenze delle amministrazioni comunali in materia di inquinamento ambientale da rumore pag. 30

3 1 Premessa Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale rappresenta un importante atto tecnico-politico di governo del territorio: ne disciplina l uso e prefigura le modalità di sviluppo di infrastrutture e attività. Scopo principale è quello di prevenire l inquinamento da rumore e di fornire uno strumento di controllo e pianificazione dello sviluppo urbano. La classificazione acustica deve essere funzionale agli indirizzi del Piano Regolatore Generale, l atto amministrativo articolato e complesso che delinea le intenzioni dell Amministrazione per quanto riguarda il modello di città che si vuole perseguire. È evidente però che le condizioni del territorio non sono esclusivamente il risultato di un progetto organico, ma anche il frutto di situazioni non facilmente e immediatamente controllabili dagli strumenti di pianificazione. In sede di redazione del Piano di Classificazione Acustica il disegno urbano espresso dal Piano Regolatore viene quindi messo in discussione mediante un analisi della situazione di fatto, una fotografia della realtà territoriale. Tale approccio metodologico è esplicitato dalla normativa vigente, e in particolar modo dalla Delibera della Regione Veneto 21.09.93, n. 4313, dove viene chiaramente indicato di realizzare la classificazione acustica a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti. Dal punto di vista operativo la classificazione acustica suddivide il territorio comunale in sei classi, attraverso considerazioni riguardanti parametri urbanistici, demografici e di uso del territorio, ed in questi termini è intesa dalla normativa nazionale e regionale di settore.

4 2 Quadro normativo di riferimento Il D.P.C.M. 01.03.1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 57 del 08.03.1991, impone per primo alle Amministrazioni Comunali di dotarsi di una classificazione acustica per zone, con il fine di determinare dei limiti massimi di livelli sonori equivalenti consentiti; tali limiti sono associati a sei diverse classi di destinazione d uso del territorio (Tab.1). Ad ogni classe sono abbinati limiti massimi di livello sonoro tollerato diurni (dalle 06.00 alle 22.00) e notturni (dalle 22.00 alle 06.00). Con la Delibera di Giunta 21.09.1993 n.4313, pubblicata nel B.U.R. n.88 del 19.10.1993, la Regione Veneto propone i Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab.1 allegata al D.P.C.M. 01.03.1991. Le classi previste dal D.P.C.M. 01.03.91, vengono ulteriormente ampliate e precisate (Tab.2). Il provvedimento inoltre propone un criterio metodologico per la classificazione delle aree urbane (Tab.3) Il D.P.C.M. 01.03.1991 viene ripreso, modificato e integrato dalla Legge 26.10.1995 n.447 Legge quadro sull inquinamento acustico, pubblicata come Supplemento Ordinario n.125 alla G.U. n.254 del 30.10.1995. È qui definito il quadro di riferimento entro cui Stato e Regioni devono emanare i decreti attuativi e le leggi regionali di recepimento che ne completano l assetto normativo. La legge, dopo aver fissato le finalità e definito l inquinamento acustico in maniera più estesa e strutturata rispetto al D.P.C.M. 01.03.1991, definisce le sorgenti di rumore ed i valori limite, stabilisce le competenze in materia di inquinamento acustico di Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto, dando indicazioni per la progettazione di piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico. Essa infine prescrive sanzioni amministrative per il superamento dei limiti ed indica gli organismi deputati ai controlli. Trattandosi di una Legge Quadro, essa indica solo i principi generali affidando ad altri organi dello Stato e agli Enti Locali l emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione. Attraverso la definizione di specifici parametri, la Legge Quadro pone le premesse per una messa a punto delle modalità di monitoraggio dell inquinamento acustico:

5 valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; valori limite di immissione (assoluti, differenziali): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l ambiente; valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. Il numero dei decreti attuativi della Legge Quadro è notevole: si tratta di ben quattordici provvedimenti, emanati sotto forma di Decreti Ministeriali, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti del Presidente della Repubblica, di concerto con diversi Ministeri: Ambiente, Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti, Industria, Difesa. Gli argomenti presi in e- same dai decreti spaziano dai requisiti acustici delle sorgenti sonore e degli edifici, ai valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità; dalle tecniche di rilevamento e misurazione dell inquinamento acustico, alle direttive per la riduzione del rumore nell ambito dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. Si riporta l elenco dei principali decreti attuativi della Legge Quadro: D.M.A. 11.12.1996, Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, pubblicato nella G.U. n.52 del 04.03.1997; D.M.A. 31.09.1997, Metodologia di misura del rumore aeroportuale, pubblicato nella G.U. n.267 del 15.11.1997; D.P.C.M. 14.11.1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, pubblicato nella G.U. n.280 del 01.12.1997; D.P.C.M. 05.12.1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, pubblicato nella G.U. n.297 del 22.12.1997; D.P.R. 11.12.1997 n.496, Regolamento recante norme per la riduzione dell inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, pubblicato nella G.U. n.20 del 26.01.1998; D.M.A. 16.03.1998, Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico, pubblicato nella G.U. n.76 del 01.04.1998;

6 D.P.C.M. 31.03.1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l esercizio dell attività di tecnico competente in acustica, pubblicato nella G.U. n.120 del 26.05.1998; D.P.R. 18.11.1998 n.459, Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario, pubblicato nella G.U. n.2 del 04.01.1999; D.P.C.M. 16.04.1999, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, pubblicato nella G.U. n.153 del 02.07.1999; in sostituzione dell abrogato D.P.C.M. 18.09.1997, Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante ; D.M. 20.05.1999, Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico, pubblicato nella G.U. n.225 del 24.09.1999; D.M. 03.12.1999, Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti, pubblicato nella G.U. n.289 del 10.12.1999; D.M. 29.11.2000, Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, pubblicato nella G.U. n.285 del 06.12.2000; D.P.R. 03.04.2001 n.304, Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, pubblicato nella G.U. n.172 del 26.07.2001. D.P.R. 30.03.2004 n.142, Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, pubblicato nella G.U. n. 127 del 01.06.2004. Da questo elenco è possibile avere un quadro dei numerosi ambiti di applicazione relativi alla tutela della salute pubblica in materia di inquinamento acustico e al miglioramento della qualità dell ambiente. Il Piano di Classificazione Acustica è il primo atto di una serie di provvedimenti per il controllo del rumore che vede nelle Amministrazioni Comunali il protagonista primario.

7 Di particolare importanza è il D.P.C.M. 14.11.97, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, pubblicato nella G.U. n.280 del 01.12.1997, il quale conferma la tipologia delle sei classi di destinazione d uso del territorio introdotte dal D.P.C.M. 01.03.1991, e quantifica i valori limite di emissione, immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità introdotti dalla Legge Quadro in funzione delle classi di destinazione d uso del territorio e dei tempi di riferimento (diurno, 06.00-22.00 e notturno, 22.00-06.00) (Tabb.4,5,6,7). Con la Legge Regionale 10.05.1999 n.21, Norme in materia di inquinamento acustico, la Regione Veneto mette le Amministrazioni Comunali in condizioni di operare al fine di classificare il proprio territorio in zone acusticamente omogenee. Viene fatto obbligo ai Comuni di provvedere, entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R., alla redazione del piano di classificazione acustica, verificarne la conformità alle direttive regionali, adeguarli a seguito dell adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti di quelli vigenti; coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica. Ribadisce inoltre la necessità di predisporre piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo delle emissioni sonore di attività temporanee.

8 Tabella 1 CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana V Aree prevalentemente industriali VI Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

9 Tabella 2 CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali 1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici ed i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse pertanto le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital ed i poliambulatori qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per la protezione acustica sugli edifici interessati). In linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree per standards), così come individuate dal P.R.G. vigente. 2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali ed i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all art. 23, punto c, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C.. 3. Le aree di particolare interesse urbanistico, intendono con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale. Pertanto si invita inserire in classe I: - i beni Paesaggistici ed. ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497; - le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate; - i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1/3/91, cioè quei Centri Storici, classificati dal P.R.G. vigente come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere; - i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per caratteristiche funzionali e d uso devono rientrare in altre classi. Il D.P.C.M. 1/3/91 determina che siano inserite in questa classe le l aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali.

10 III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e, in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). L assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l assenza di attività industriali e dell artigianato produttivo, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del P.R.G. vigente. In particolare l assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II. Il D.P.C.M. 1/3/91 ascrive a questa classe: 1. Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Considerato che oggi, nel Veneto, l uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I. Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal P.R.G. vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985. 2. Le l aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, conpresenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza. di attività artigianali e con assenza di attività industriali. In base alla descrizione offerta dal D.P.C.M. 1\3\91 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di centro città, solitamente individuate dal P.R.G. vigente come zone B o C, di cui all art. 2 D.I. 1444/63. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione. Il D.P.C.M. 1/3/91 ascrive a questa classe: 1. Le aree con limitata presenza di piccole industrie. Appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza frequente nel Veneto, che e caratterizzato da un alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali. 2. Le aree portuali individuate come tali dal P.R.G. vigente. 3. Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione. 4. Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di atti-

11 V Aree prevalentemente industriali V Aree esclusivamente industriali vità commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali. La descrizione consente di individuare tali aree come il centro città, cioè quelle aree urbane caratterizzate da un alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l area di centro città coincide spesso con l area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel P.R.G. come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati ed individuati come tali dal P.R.G. vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq. Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe V le l aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, cioè le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d uso dell area, come ad esempio i casi in cui, all interno del perimetro di un piano attuativo per insediamenti produttivi, la normativa del piano consente la realizzazione di abitazioni per il personale di custodia o per il titolare dell azienda. Il D.P.C.M. 1/3/91 inserisce in classe VI le l aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Si tratta di aree monofunzionali a carattere industriale, in cui anche eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.

12 Tabella 3 La D.G.R.Veneto 21.09.1993 n.4313 definisce un criterio metodologico per la classificazione delle aree urbane basato sulla quantificazione di quattro parametri di valutazione: densità della popolazione, tipologia e intensità del traffico, densità delle attività commerciali, densità delle attività artigianali. La classificazione è stabilita dalla somma dei contributi dei quattro parametri di valutazione, determinati dalla seguente tabella: Parametri/Punteggio 1 2 3 Densità di popolazione bassa media alta Traffico veicolare/ferroviario locale di attraversamento intenso Attività commerciali e terziarie limitate presenti elevate Attività artigianali assenti limitate presenti Le aree con valore 4 rientrano in classe II. Le aree con valori tra 5 e 8 rientrano in classe III. Le aree con valori superiori a 8 rientrano in classe IV.

13 Tabella 4 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (IN dba) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO DIURNO (6.00-22.00) NOTTURNO (6.00-22.00) I Aree particolarmente protette 50 40 II Aree prev. residenziali 55 45 III Aree di tipo misto 60 50 IV Aree ad intensa attività umana 65 55 V Aree prev. industriali 70 60 VI Aree escl. industriali 70 70 Tabella 5 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE (IN dba) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO DIURNO (6.00-22.00) NOTTURNO (6.00-22.00) I Aree particolarmente protette 45 35 II Aree prev. residenziali 50 40 III Aree di tipo misto 55 45 IV Aree ad intensa attività umana 60 50 V Aree prev. industriali 65 55 VI Aree escl. industriali 65 65

14 Tabella 6 VALORI LIMITE ATTENZIONE (IN dba) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO SE RIFERITI AD UN ORA SE RIFERITI ALL INTERO PERIODO DI RIF. DIURNO NOTTURNO DIURNO NOTTURNO I Aree particolarmente protette 60 45 50 40 II Aree prev. residenziali 65 50 55 45 III Aree di tipo misto 70 55 60 50 IV Aree ad intensa attività umana 75 60 65 55 V Aree prev. industriali 80 65 70 60 VI Aree escl. industriali 80 75 70 70 Tabella 7 VALORI DI QUALITÀ (IN dba) IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO DIURNO (6.00-22.00) NOTTURNO (6.00-22.00) I Aree particolarmente protette 47 37 II Aree prev. residenziali 52 42 III Aree di tipo misto 57 47 IV Aree ad intensa attività umana 62 52 V Aree prev. industriali 67 57 VI Aree escl. industriali 70 70

15 Infrastrutture stradali: il D.P.R. 30.03.2004 n.142 Il recente D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 fissa i limiti alle emissioni sonore che possono essere prodotte dal traffico stradale. Prevede inoltre che intorno ad ogni arteria veicolare venga considerata una fascia di pertinenza acustica, cioè una striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell infrastruttura a partire dal confine stradale, alla quale riferire i parametri indicati dal decreto. L ampiezza delle fasce di pertinenza acustica e il livello massimo di di rumore ammissibile per ogni tipologia di infrastruttura stradale sono indicati nell Allegato 1 al Decreto. Il Decreto disciplina la prevenzione e il contenimento del rumore generato da autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali. Le disposizioni si applicano alle strade esistenti o costruite in affiancamento, ad ampliamenti e varianti, ma anche alle strade di nuova realizzazione. Per la comprensione delle tabelle allegate al decreto (Tabb.8,9) riportate in seguito è utile tenere presente che è considerato ricettore qualsiasi edificio destinato a residenza o ad attività lavorative e/o ricreative (spazi di pertinenza compresi); sono ricettori anche le aree naturalistiche vincolate, quelle destinate alla ricreazione e le aree già individuate come edificabili dal PRG al momento della presentazione dei progetti di massima delle infrastrutture stradali che costituiscono la fonte delle emissioni sonore. Inoltre il D.P.C.M. 14 novembre 1997 precisa: Per le infrastrutture stradali, ferroviarie [ ] i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto [valori limite assoluti di immissione], non si applicano all interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione (D.P.C.M. 14/11/1997, art. 3 comma 2).

16 Tabella 8 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE TIP0 DI STRA- SOTTOTIPI Ampiezza Scuole,Ospedali,Case di Altri ricettori DA AI FINI A- fascia di cura CUSTICI pertinenza acustica (m) Diurno db(a) Notturno db(a) Diurno db(a) Notturno db(a) A- Autostrada 250 50 40 65 55 B- Extraurbana Principale 250 50 40 65 55 C- Extraurbana Secondaria C1 250 50 40 65 55 C2 150 50 40 65 55 D- Urbana di scorrimento 100 50 40 65 55 E- Urbana di quartiere 30 F- Locale 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995

17 Tabella 9 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI * per le scuole vale il solo limite diurno TIPI DI STRADA SOTTOTIPI A FINI Secondo codice ACUSTICI della strada (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo Diurno db(a) Notturno db(a) Altri Ricettori Diurno db(a) Notturno db(a) A- autostrada 100 (fascia A) 150 (fascia B) 50 40 70 60 65 55 B - extraurbane principali 100 (fascia A) 150 (fascia B) 50 40 70 60 65 55 C - extraurbane secondarie Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) Cb (tutte le strade extraurbane secondarie) 100 (fascia A) 150 (fascia B) 100 (fascia A) 50 (fascia B) 50 40 50 40 70 60 65 55 70 60 65 55 D - urbane di scorrimento Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) Db (tutte le strade urbane di scorrimento) 100 50 40 70 60 100 50 40 65 55 E - urbane di quartiere F - locali 30 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.

18 Infrastrutture ferroviarie: il D.P.R. 18.11.1998 n. 459 Per valutare invece la rumorosità indotta dalla ferrovia, è necessario applicare il D.P.R. 18 Novembre 1998, n. 459. Tale decreto si struttura definendo il concetto di fascia di pertinenza (art. 3), ossia individua due fasce (per infrastrutture già esistenti), la prima di larghezza 100 metri dalla mezzeria dei binari denominata Fascia A e la seconda di larghezza 150 metri denominata Fascia B entro le quali le strutture ricadenti nel campo di applicazione del decreto in oggetto devono rispettare dei limiti assoluti di immissione. I limiti a loro volta si suddividono in due categorie secondo la sensibilità dei potenziali ricettori: limiti più bassi si applicano a scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. I valori limite prescritti dal D.P.R. 459/98 sono: Valori limite assoluti di immissione del rumore dell infrastruttura ferroviaria - L eq db(a): Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità superiore ai 200 km/h Diurno (06.00-22.00) Tempi di riferimento Notturno (22.00-06.00) Ricettori Sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) 50 40 Tutti gli altri ricettori in fascia unica 250 mt 65 55 Valori limite assoluti di immissione del rumore dell infrastruttura ferroviaria - L eq db (A): Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità non superiore ai 200 km/h Ricettori Sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) Tutti gli altri ricettori in FASCIA A (fino a 100 mt) Tutti gli altri ricettori in FASCIA B (da 100 mt a 250 mt) Diurno (06.00-22.00) Tempi di riferimento Notturno (22.00-06.00) 50 40 70 60 65 55

19 Iter procedurale Dal punto di vista procedurale, in mancanza di normativa sovraordinata, si suggerisce che l iter per l adozione del Piano di Classificazione Acustica sia così articolato: 1. adozione da parte del Consiglio Comunale; 2. pubblicazione all Albo Pretorio e deposito in Comune; 3. periodo per osservazioni; 4. approvazione da parte del Consiglio Comunale con controdeduzioni; 5. trasmissione del Piano alla Provincia, in quanto ente di coordinamento, ed all A.R.P.A.V. per l aggiornamento della banca dati. Per l applicazione successiva del Piano si suggeriscono: 1. stesura di Regolamento di attuazione; 2. rilevazione delle criticità dal punto di vista dell inquinamento acustico; 3. stesura di un Piano Operativo di intervento.

20 3 - Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale - criteri di indagine e metodologie operative Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Marano Vicentino è stato realizzato secondo i criteri metodologici forniti dalla normativa Regionale (D.G.R. Veneto 21.09.1993 n. 4313, Allegato A2, P.to 1.0) e con la seguente procedura: - zonizzazione redatta su Carta Tecnica Regionale, come da richiesta dell Ufficio Tecnico Comunale in scala 1:5000 (D.G.R.V., punto 1.0, comma A); - individuazione di aree con caratteristiche omogenee ed ambiti funzionali significativi (D.G.R.V., punto 1.0, comma B); - scelta di assi viabilistici ed elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) che possano fungere da elementi di demarcazione del confine tra zone acustiche a diversa classificazione (D.G.R.V., punto 1.0, comma C); - ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti (D.G.R.V., punto 1.0, comma D) attuata mediante verifiche e sopralluoghi sul territorio ed integrata dalle informazioni fornite dall Ufficio Tecnico Comunale circa tutti gli strumenti normativi attualmente in vigore e in possesso dell Amministrazione e, in particolare: 1) Piano Regolatore Generale (aggiornato alla variante n. 1/2002, approvata con Del. C.C. numero 12 del 24 Luglio 2002); 2) Delimitazione di centro abitato (come da elaborato Delimitazione centri abitati redatto dagli UU.TT.CC. Lavori Pubblici ed Urbanistica, Del. Giunta Municipale n 17 del 13/01/1994 e successive modifiche). La zonizzazione e l assegnazione dei parametri di zona alle varie aree è stata effettuata in base all analisi della realtà di Marano Vicentino allo stato di fatto Ottobre-Novembre 2004. Il sopralluogo diretto, effettuato previa consultazione dell Amministrazione Comunale, ha reso possibile la messa in luce delle attuali cause di inquinamento acustico nel territorio comunale, e in particolare delle situazioni più critiche dal punto di vista acustico. In quei casi, dunque, al fine di individuare la classe territoriale più idonea ad esprimere le caratteristiche d uso del territorio e nello stesso tempo a salvaguardare l ambiente, è stata eseguita un analisi più approfondita del livello di rumore ambientale esistente.

21 Dal punto di vista operativo si è proceduto con alcune analisi preliminari di carattere conoscitivo sul PRG e sul suo stato di attuazione, sulle carte tematiche della viabilità, e della delimitazione del centro abitato, con conseguente verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d uso effettive. Ciò ha permesso l individuazione di alcune localizzazioni particolari: zone industriali, scuole, parchi, ecc. A questa prima analisi ha fatto seguito la sovrapposizione della griglia con la classificazione della viabilità principale e le relative fasce di competenza. Si sono quindi ipotizzate le classi I, V e VI (zone particolarmente protette, zone a più elevato livello di rumore consentito) e si è cercato di assegnare una classe alle aree intermedie II, III, IV; a ciò ha fatto seguito l aggregazione delle aree omogenee e l analisi critica del primo schema di zonizzazione. Approfondimenti di carattere quantitativo, condotti attraverso misure fonometriche conoscitive, si sono rivelati necessari specialmente per l assegnazione delle classi II, III, IV.

22 4 - Le rilevazioni fonometriche - l indagine fonometrica conoscitiva Introduzione Nei territori abitati la Comunità è esposta a rumori che possono essere generati da molteplici sorgenti: alcune cause di inquinamento acustico sono strettamente correlabili ad attività peculiari svolte in ambiti circoscritti (zone produttive artigianali, industriali, agricole); altre cause di rumore sono imputabili a sorgenti sonore del tutto indipendenti dal contesto insediativo in cui agiscono (traffico veicolare, attività ricreative, attività fuori zona ). Effetto e consistenza del rumore sono diversi nei due casi, come è differente il disturbo che subisce l individuo ricettore. Si schematizzano di seguito alcune considerazioni preliminari al monitoraggio riguardanti le principali cause di inquinamento acustico: 1. rumore generato all interno di insediamenti produttivi: si sviluppa in prevalenza nelle ore diurne; può essere continuo, periodico, impulsivo; fastidioso o per l intensità o per la ripetitività; anche se non elevato, può costituire un rumore di fondo persistente. 2. rumore da traffico: dipende da molteplici parametri: entità e composizione del traffico; velocità e rapporto di marcia del veicolo; cilindrata del motore; pneumatici; manto stradale (materiale, caratteristiche superficiali e stato); dimensioni piattaforma stradale; geometria e sezione della strada; elementi di arredo della piattaforma;

23 può assumere connotazioni diverse in relazione ai contesti in cui si origina e ai modi in cui si sviluppa. 3. rumore generato da attività ricreative (sportive, spettacoli, intrattenimenti): strettamente legato allo svolgimento delle attività stesse e può esplicarsi nei tempi e nei modi più diversificati. Può essere generato: da attività umane; da strumenti; da attrezzature; da veicoli; anche in ore notturne. 4. rumore generato da sorgenti che producono effetto significativo in virtù della loro collocazione in ambiti insediativi con caratteristiche d uso non compatibili. Ad es. attività artigianali fuori zona, locali pubblici in zone residenziali. L impatto acustico diviene rilevante perché il livello sonoro emesso si rapporta ad una rumorosità limitata o differente come tipologia e durata. L indagine fonometrica conoscitiva L indagine fonometrica conoscitiva si è svolta mediante misure fonometriche a campione in punti scelti preventivamente in modo tale da fornire il quadro completo della situazione acustica del territorio comunale. In particolare sono state considerate: a) le aree vincolate o di interesse paesistico-ambientale; b) le aree da sottoporre a tutela in relazione all attività svolta (complessi scolastici, istituti di riposo), particolarmente quando prossime ad aree funzionalmente diverse; c) le aree con attività produttive, specialmente laddove localizzate al di fuori delle ZZ.TT.OO. di competenza (artigianali-industriali); d) le aree in prossimità di insediamenti produttivi; e) le aree residenziali con presenza di esercizi commerciali e/o attività ricettive; f) le aree residenziali di particolare interesse urbanistico;

24 g) le aree residenziali dei centri abitati, soprattutto in corrispondenza degli attuali assi di attraversamento e/o penetrazione urbana; h) le aree agricole in prossimità di assi viari ad alto volume di traffico; i) le aree agricole con presenza di insediamenti produttivi; j) infrastrutture a manifesto elevato potenziale di impatto acustico. Luoghi e tempi di misura sono stati individuati in collaborazione con l Amministrazione comunale in modo da garantire la copertura dell intero territorio; il monitoraggio dei principali assi viari e ferroviari; la caratterizzazione aree residenziali e produttive; la rappresentatività di tutte le classi acustiche previste in zonizzazione; la significatività del rilevamento in rapporto alla durata e alla tipologia del fenomeno controllato. Il rilevamento è stato effettuato nella fascia oraria ritenuta maggiormente esemplificativa in quanto ad entità di livelli sonori e in corrispondenza delle principali sorgenti (traffico stradale, rumore ferroviario, insediamenti produttivi). I rilievi sono stati effettuati in 30 postazioni diverse; i tempi di durata della misura sono stati scelti in funzione del tipo di rumore (nei casi peggiori sempre rumore da traffico) e comunque variano da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 15 minuti. E utile evidenziare come queste misure abbiano una valenza puramente conoscitiva, ovvero come servano a definire acusticamente il territorio in linea generale permettendo di segnalare situazioni critiche e di non rispetto dei limiti preesistenti alla zonizzazione; sono, inoltre, la base per l impostazione di eventuali Piani di risanamento acustico. Tale tipologia di rilevazioni conoscitive si distingue nettamente dalle misure finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla zonizzazione e dalle normative specifiche.

25 Strumentazione e modalità di misura Le rilevazioni sono state effettuate secondo le modalità ed i criteri indicati dagli Allegati A, B e C del Decreto del Ministro dell Ambiente 16.03.1998, Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico. Lo strumento utilizzato per la misurazione è il fonometro analizzatore LARSON DAVIS, modello 824, provvisto di certificato di taratura. La calibrazione è stata effettuata prima e dopo ogni misurazione con il calibratore acustico di precisione CAL 200, LARSON DAVIS, serie 4056 di classe I, conforme alle norme IEC 924/1988. Il microfono a condensatore da ½ pollice per campo libero tipo 2541, munito di schermo antivento/antiurto di 7,5 cm di diametro ed orientato verso la sorgente sonora, è stato posizionato ad un altezza di circa 1,20 mt dal suolo. La strumentazione impiegata è di Classe I, conforme alle Norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994). Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia o neve e la velocità del vento risultava inferiore a 5 m/s. In questa indagine fonometrica sono stati rilevati due parametri significativi per descrivere la situazione acustica ambientale esistente: a) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A : valore del livello di pressione sonora ponderata A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo: L Aeq,T T & 1 p A = 10log$ % t 2 ' t ( 1 0 p 2 ( t) 2 0 # dt! db(a) " dove LAeq e il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A considerato in un intervallo di tempo che inizia all istante t1 e termina all istante t2 ; pa(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata A del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 micron Pa è la pressione sonora di riferimento.

26 b) Livello percentile L95: livello di pressione sonora che viene superato per il 95% del tempo di misura; pertanto L1 corrisponde al livello di picco, mentre L95 descrive il rumore di fondo. Nella seguente tabella sono riportati i valori delle misure e la posizione (si veda la tavola relativa): n. sito LAeq L95 1 via Vittorio Veneto ingresso Rossiflor 66,5 db(a) 51,8 db(a) 2 via Vittorio Veneto cortile Pietro Berto 52,4 db(a) 48,8 db(a) 3 via Vittorio Veneto ingresso A. Costa group 67,6 db(a) 50,6 db(a) 4 via Volpato 71,7 db(a) 46,6 db(a) 5 incrocio via Vittorio Veneto via Europa 71,1 db(a) 61,2 db(a) 6 incrocio via Europa via Santa Lucia 70,2 db(a) 55,4 db(a) 7 via Padre Ferracin 44,9 db(a) 37,8 db(a) 8 via Santa Lucia incrocio via Don Michelazzo 64,1 db(a) 45,8 db(a) 9 via IV Novembre 58 db(a) 44 db(a) 10 via Carducci 44,4 db(a) 37,8 db(a) 11 via Pascoli 39,2 db(a) 37 db(a) 12 via San Francesco d Assisi 47,2 db(a) 44,2 db(a) 13 via dell Artigianato 58,1 db(a) 49,2 db(a) 14 via Maso 61 db(a) 49,4 db(a) 15 via S. Maria 62,3 db(a) 41,2 db(a) 16 via Don Michelazzo 62,3 db(a) 53 db(a) 17 via De Gasperi 53,1 db(a) 44,6 db(a) 18 via Gorizia 51 db(a) 44,6 db(a) 19 ingresso cimitero 56,3 db(a) 49,2 db(a) 20 via Volpato 57,2 db(a) 54,6 db(a) 21 via Ca Bosco 56,3 db(a) 45,6 db(a) 22 via Monte Pasubio 59,4 db(a) 46,8 db(a) 23 via Tessaro 39,5 db(a) 36,3 db(a) 24 via Stazione 39,5 db(a) 35,8 db(a) 25 via Capitello di Sopra 49,7 db(a) 43,6 db(a) 26 via Molette ingresso cava 53,1 db(a) 42,9 db(a) 27 via Molette retro cava 58,1 db(a) 53 db(a) 28 via San Fermo 45 db(a) 40,9 db(a) 29 via Monte Grappa 46,4 db(a) 40,2 db(a) 30 via Villaraspa 41,7 db(a) 40 db(a)

27 5 Criteri di zonizzazione In seguito alle analisi compiute, è stato possibile rilevare come le principali cause di inquinamento acustico siano quelle più frequenti e più facilmente riconoscibili, e cioè le infrastrutture ferroviarie e stradali (autostrada, strade extraurbane e urbane di attraversamento, come, ad esempio via Vittorio Veneto, via Volpato, viale Europa, via degli Alpini, via Monte Pasubio) e gli insediamenti produttivi in genere. La zona del centro storico è caratterizzata da rumorosità periodica giornaliera dovuta alla presenza di esercizi commerciali, scuole, strutture sportive, uffici, ecc. In particolari periodi dell anno inoltre una certa rumorosità può essere rilevata nelle aree agricole. Sono state dunque effettuate le seguenti scelte: È stata individuata un unica tipologia di aree da considerare particolarmente protette (classe I), rappresentata dal parco urbano previsto nell area del cimitero, lo stesso complesso cimiteriale è stato accorpato a questa zona. Non sono state inquadrate in classe I le fasce di rispetto dei corsi d acqua per svariati motivi: la presenza di strade di scorrimento nelle vicinanze, l edificazione prossima ai corsi d acqua stessi, il non elevato pregio ambientale dei canali. Tenendo presente le caratteristiche degli insediamenti abitativi esistenti e gli attuali flussi di traffico della rete infrastrutturale si sono individuate 6 zone prettamente residenziali da inserire in classe II: la prima zona a nord di viale Europa (via Trento, via Genova, via Torino, via Milano, via Firenze, via Tessaro); la seconda zona delimitata a ovest da Torrente Timonchio, a est dal Torrente Rostone, a nord e a sud dal confine del centro abitato; una terza zona è stata individuata a sud di via Vittorio Veneto entro il confine del centro abitato (via Santa Barbara, via Villaraspa, via Foscolo, via Leopardi, via Zanella); la quarta zona è situata a nord del parco annesso al cimitero (via De Gasperi, via Giovanni XXIII, via San Vincenzo, via San Francesco d Assisi, via Santa Lucia); la quinta zona è delimitata a sud da via Vittorio Veneto e a est da via Volpato (via Verdi); la sesta e ultima zona è stata individuata a nord della zona artigianale e a est di via Stazione, tra via S. Fermo e via S. Maria. Tali scelte sono state dettate dal carattere squisitamente residenziale delle zone, o per la recente urbanizzazione, o per la localizzazione piuttosto isolata.

28 Le aree residenziali non inquadrate in classe II sono state collocate in classe III e IV, secondo le prescrizioni fornite dalla tabella di cui all art. 4.0 dell Allegato A2 del D.G.R.V. n 4313 (vedi tab.3). Tutte le zone agricole indicate dal P.R.G. sono state collocate in classe III, come prescritto dal D.G.R.V. n.4313 del 21.09.93 (vedi tab.2). Sono state attribuite a questa classe anche le tre cave individuate dal P.R.G. Sempre in classe III sono state collocate aree che, nonostante una possibile collocazione in zone di maggior tutela, presentano occasionali fonti di rumorosità. Sono state inquadrate in classe IV tutta l area del centro storico e il nucleo di S. Maria lungo il primo tratto di via Stazione (attorno al nucleo della chiesa di S. Maria), poiché si tratta di zone caratterizzate da intenso traffico veicolare e da attività commerciali e direzionali in genere. Le zone industriali con presenza di abitazioni sono state inserite in classe V, come da normativa. Sono state individuate 3 aree produttive: zona industriale a Nord di viale Europa, in accordo con le previsioni di espansione in fase di approvazione, i grandi stabilimenti industriali che si affacciano su via Vittorio Veneto e la zona a nord del territorio comunale coincidente con la variante aree produttive in fase di approvazione confinante a nord-est con il comune di Zanè e a sud con la Variante della Statale 246. È stata individuata un unica area esclusivamente industriale nei pressi di via delle Industrie a Sud-Est del territorio comunale. Nel territorio comunale sono presenti alcune tipologie di infrastrutture stradali, classificate secondo il codice della strada: Tipologia infrastruttura TIPO A autostrada TIPO C extraurbane secondarie TIPO F locali Individuazione nel territorio comunale Autostrada Valdastico A31 Tutte le strade e porzioni di strade che si diramano all esterno del centro abitato (via Vittorio Veneto, via Pasubio, via Volpato e via Degli Alpini) Tutte le strade interne al centro abitato, ed esterne prive di importanza

29 Ai fini della classificazione acustica, le infrastrutture stradali del Comune di Marano Vicentino sono state suddivise in due categorie: 1. strade interne al perimetro del centro abitato; 2. strade esterne al perimetro di centro abitato, e pertanto classificate secondo codice della strada. Infatti, essendo stata approvata la delimitazione di centro abitato comunale (per ulteriori specifiche vedasi la Delibera di Giunta Municipale n.17 del 13/01/1994 e successive modifiche), ed ai sensi della tabella 2 allegato 1 al Decreto 142/2004, per tutte le strade interne al perimetro del centro abitato si applicano le fasce di pertinenza e relativi limiti come prescritto dal Piano di classificazione acustica comunale al quale il Decreto stesso rimanda. Per la tipologia F dunque i limti da rispettare sono quelli di classe IV e la fascia di pertinenza ha ampiezza 30 metri. Le infrastrutture stradali, invece, che risultano esterne alla perimetrazione del centro abitato, sono state classificate secondo la tabella 2 dell allegato 1 al suddetto Decreto, e di cui si riportano le specifiche nella seguente tabella: TIPI DI STRADA Secondo codice della strada A- autostrada SOTTOTIPI A FINI A- CUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) 100 (fascia A) 150 (fascia B) 100 C - extraurbane (fascia A) secondarie 150 (fascia B) Scuole, ospedali, case di cura e di riposo Diurno db(a) Notturno db(a) 50 40 50 40 Diurno db(a) Altri Ricettori Notturno db(a) 70 60 65 55 70 60 65 55 F - locali 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. Relativamente alle infrastrutture ferroviarie, la linea Vicenza-Schio è stata classificata secondo il D.P.R. n. 459/1998 (vedasi capitolo 2)

30 6 - Le competenze delle amministrazioni comunali in materia di inquinamento ambientale da rumore Entrando nel merito delle competenze attribuite alle amministrazioni comunali in materia di inquinamento acustico, la Legge Quadro 447/95 individua il Comune come principale attore nella lotta all inquinamento da rumore. Le principali competenze conferite ai Comuni dalla citata Legge Quadro sono di seguito segnalate: - Classificazione acustica del territorio comunale - art. 6, comma 1, lettera a); - Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica - art. 6, comma 1, lettera b); - Adozione dei piani di risanamento - art. 6, comma 1, lettera e) e art. 7; - Controllo del rispetto della normativa all atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità - art. 6, comma 1, lettera d); - Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale - art. 6, comma 1, lettera e); - Rilevazione e controllo delle emissione sonore dei veicoli - art. 6, comma 1, lettera f); - Funzioni amministrative di controllo - art. 14, comma 2; - Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale - art. 6, comma 2; - Autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee - art. 6, comma 1, lettera h) e L.R. 21/99, art. 7; - Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (per Comuni con più di - 50.000 abitanti) - art. 7, comma 5. Citazione speciale merita l articolo 8 della Legge 447/95. Viene fatto obbligo ai Comuni di richiedere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti individuati come ricettori particolarmente sensibili all inquinamento acustico: - Scuole e asili nido; - Ospedali;

31 - Case di cura e di riposo; - Parchi pubblici urbani ed extraurbani; - Nuovi insediamenti residenziali prossimi a potenziali sorgenti di rumore disturbante. Di particolare interesse risulta il quarto comma dell articolo 8, il quale prevede che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che autorizzano l utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. All articolo 6, comma 1, lettera e), infine, vengono contemplate, tra le competenze dei comuni, l adozione di regolamenti per l attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall inquinamento acustico. Risulta particolarmente rilevante l integrazione del regolamento edilizio comunale con norme che recepiscano i dettami del D.P.C.M. 05.12.1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Fatte queste considerazioni assume in conseguenza particolare importanza l attività degli Uffici Tecnici comunali nel controllo del rispetto della suddetta normativa all atto del rilascio di concessioni edilizie, agibilità ed abitabilità per gli edifici così suddivisi in categorie: a. edifici adibiti a residenza o assimilabili; b. edifici adibiti ad uffici o assimilabili; c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili; f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili; Una volta in possesso della Zonizzazione acustica quale strumento di governo e controllo, l Amministrazione comunale è in grado di razionalizzare e regolamentare le situazioni potenzialmente disturbanti, prevedendo sanzioni nel caso di violazioni alle proprie norme sul rumore, nonché autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.