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Studio Associato Cerato & Popolizio Dottori commercialisti Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.it Dott. Sandro Cerato Dott.ssa Greta Popolizio ---------------------------------- Dott.Riccardo Scalco Dott. Filippo Fantinato Consulenza Societaria e Tributaria BASSANO DEL GRAPPA (VI), 4 CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO MESE DI IMPOSTE DIRETTE...2 IRAP - L attività di impresa si svolge sempre utilizzando un organizzazione...2 IVA...2 La conservazione delle fatture può essere effettuata in forma mista (analogica ed elettronica)...5 ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE...5 Prove certe per i conti della moglie...5 VARIE...5 Per le case fatiscenti vale la situazione reale...6 LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT DEL TERZO TRIMESTRE 2007...7 Scadenza...7 Modulistica...7 Soggetti interessati...7 Modalità di consegna...7 Modello Intra 1-bis...8 Sanzioni e ravvedimento...8

Le principali novità IMPOSTE DIRETTE IRAP - L attività di impresa si svolge sempre utilizzando un organizzazione (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 254 del 17 settembre 2007 Italia Oggi del 18 settembre 2007) Lo svolgimento di un attività che genera reddito di impresa è, per definizione, svolta mediante l utilizzo di una organizzazione: conseguentemente la stessa sarà sempre assoggettata a Irap. Non possono dunque valere, se non per i lavoratori autonomi, i principi espressi dalla Cassazione per illustrare le ipotesi di non debenza del tributo. Lo afferma la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate segnalata. Nel caso di specie, il contribuente rappresentava di svolgere un attività di promotore finanziario e di produttore assicurativo caratterizzata dallo svolgimento delle stesse in modo fortemente connotato dall opera personale e in assenza di specifica organizzazione. Pertanto, secondo quanto sostenuto dall istante, non può configurarsi il requisito della struttura organizzativa autonoma potendo essere invece trattata la questione alla luce di quanto evidenziato dalla Cassazione nella Sentenza 3680/07. In tale pronuncia i giudici di legittimità hanno infatti chiarito l inesistenza del presupposto impositivo tutte le volte in cui il contribuente risulta essere inserito in una struttura organizzativa di altri per il proprio interesse. IVA Rimborsi IVA auto: il termine verrà prorogato al 20 ottobre 2007 (Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 17 settembre 2007 Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2007) I contribuenti interessati ai rimborsi Iva auto, a seguito della Sentenza UE dello scorso anno 2006, potranno presentare le istanze di rimborso forfettario dell imposta entro il 20 ottobre 2007 (che slitterà al 22 in quanto il 20 cade di sabato). Un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è, infatti, in via di perfezionamento e consentirà ai contribuenti di avere un mese in più di tempo per la preparazione delle suddette istanze. IVA auto detratta al 40%: per la successiva vendita la base imponibile è costituita dal 40% del prezzo (Ministero dell Economia, question time del 19 settembre 2007 Il Sole 24 Ore del 20 settembre 2007) 2

Il Ministero dell Economia, nella risposta ad un question time alla Camera, ha fornito una innovativa interpretazione riguardo la rivendita di un auto per la quale, all atto dell acquisto, è stata detratta l Iva del 40%. In particolare, è stato affermato che se la cessione è avvenuta dopo il 13 settembre 2006 e se il contribuente ha fatto istanza di rimborso in base al D.L. 258/2006, la base imponibile può essere costituita dalla stessa percentuale del 40% dell intero corrispettivo pattuito tra le parti. Le precedenti istruzioni (Circolare 28/E del 2007), che parlavano di assoggettamento integrale all imposta, devono infatti intendersi riferite solo alle operazioni avvenute entro il 13 settembre 2006, termine ultimo per gli acquisti per i quali si è inteso chiedere il rimborso Iva sulle auto in base al suddetto decreto. Tale principio, dovrebbe valere anche per le auto acquistate dopo il 13 settembre 2006 per le quali l Iva è stata detratta nella misura del 40%. Le esibizioni di falconeria nell ambito di rievocazioni storiche costituiscono attività di spettacolo (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 258/E del 20 settembre 2007 Il Sole 24 Ore del 21 settembre 2007) Gli spettacoli di falconeria, dove i falconieri in costume d epoca narrano la storia e la tecnica venatoria con l impiego di rapaci e con l allestimento di battute di caccia dimostrative, vanno inquadrati tra le rievocazioni storiche e in quanto tali devono essere inquadrate, ai fini dell Iva, tra le attività spettacolistiche di cui al numero 3) della tabella C allegata al D.P.R. 633/1972. Pertanto, ad essi si applicano le disposizioni di cui all art. 74-ter dello stesso decreto ed i relativi corrispettivi devono essere certificati con il rilascio di titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate previsti per le attività spettacolistiche. I controlli su operazioni intracomunitarie devono concentrarsi sugli aspetti sostanziali (Agenzia delle Entrate, Nota protocollo n. 2007/123021 Italia Oggi del 25 settembre 2007) Nello svolgimento dei controlli fiscali di operazioni intracomunitarie occorre indirizzare l indagine verso l individuazione di negozi giuridici simulati e non sull esame di aspetti puramente formali. Pertanto, nell ambito di una attività di contrasto alle violazioni Iva nelle transazioni intracomunitarie riguardanti i concessionari di autoveicoli, ove sia dimostrabile che i rapporti commerciali verso soggetti comunitari siano stati effettivamente svolti e correttamente eseguiti in base a prove documentali e contabili, la sola errata indicazione in fattura della partita Iva dei cessionari UE da parte del soggetto italiano, non deve 3

essere sanzionata. Non esiste, infatti, alcuna norma che sancisca una presunzione legale di riqualificazione dell operazione da cessione intracomunitaria non imponibile ad operazione soggetta ad Iva. Dichiarazione IVA annuale 2007: le istruzioni dell Assonime (Assonime, Circolare n. 58/2007 Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2007) La Circolare dell Assonime illustra tutte le novità della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo di imposta 2006, la cui presentazione per via telematica scade il 2 ottobre 2007 (il quanto il 30 settembre cade di sabato). In particolare, ci si sofferma sui nuovi campi previsti per le prestazioni rese nel settore delle costruzioni da subappaltatori, assoggettate ad inversione contabile nell ultima parte dell anno 2006 (righi VE35 e VJ13), e su quelli relativi ai contribuenti che dal 2007 sono passati al regime di franchigia (senza optare per il regime ordinario). Questi soggetti devono compilare il rigo VA45, indicando che il modello Iva 2007 è l ultima dichiarazione annuale precedente il nuovo regime. In materia di detrazione Iva sulle auto, la Circolare dell Assonime sostiene la possibilità di recuperare nella suddetta dichiarazione l eventuale imposta non detratta in via prudenziale sugli acquisti effettuati a partire dal 14 settembre 2006, utilizzando i righi da VF1 a VF11. Frodi IVA comunitarie: è fatta salva la buona fede del fornitore (Corte di Giustizia UE, Causa C-409/04, Sentenza del 27 settembre 2007 Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2007) Un fornitore comunitario che in buona fede, sulla base di documenti di trasporti ricevuti dall acquirente di altro Stato membro della UE, ritenga che la merce venduta sia stata effettivamente spedita in tale altro Stato, non può essere considerato responsabile del mancato versamento dell imposta all Erario del proprio Stato nel caso in cui si scopra che detti documenti erano falsi al fine di frodare il Fisco da parte dell acquirente medesimo. E quanto ha sostenuto la Corte di Giustizia UE con la Sentenza in rassegna che, con l occasione, ha anche affermato che la cessione di beni è da considerarsi intracomunitaria solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è trasmesso all acquirente e quando il fornitore prova che il bene stesso è stato spedito o trasportato in un altro Stato UE, lasciando quindi fisicamente il territorio dello Stato di cessione. Inoltre, l assolvimento degli obblighi di dichiarazione (elenco Intrastat) può costituire una prova supplementare del trasferimento dei beni ma non una prova determinante ai fini della non imponibilità della cessione. 4

Cessioni intracomunitarie: l onere della prova è a carico del fornitore (Corte di Giustizia UE, Causa C-184/05, Sentenza del 27 settembre 2007 Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2007) Nell ambito di una transazione comunitaria di beni, se il fornitore non è in grado di esibire la prova documentale necessaria ad accertare che i beni sono stati effettivamente spediti o trasportati in altro Stato membro della UE, le disposizioni che regolano la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel settore delle imposte indirette non obbligano le autorità fiscali dello Stato membro di partenza della merce a richiedere la prova dell avvenuto trasporto o spedizione alle autorità dello Stato di destinazione. Pertanto, è il fornitore il soggetto chiamato a dimostrare la prova del trasporto o spedizione della merce senza che l autorità fiscale debba supplire a tale mancanza. La conservazione delle fatture può essere effettuata in forma mista (analogica ed elettronica) (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 267/E del 27 settembre 2007 Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2007) In materia di conservazione delle fatture, la Risoluzione in rassegna apre sulla possibilità, da parte dei contribuenti, di emettere e conservare, nei confronti del medesimo cliente, sia fatture in formato analogico che fatture in formato elettronico, a condizione che vengano tenuti registri sezionali distinti. ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE Prove certe per i conti della moglie (Corte di Cassazione, Sentenza n. 19213 del 14 settembre 2007 Italia Oggi del 20 settembre 2007) Continuano le oscillazioni della Cassazione sull accertamento dei tributi fondato sui conti correnti bancari. È l ufficio Iva a dover provare la compenetrabilità delle operazioni fatte dal contribuente sul conto della moglie, con l attività di questo. I supremi giudici hanno dato torto all amministrazione affermando che in tema di Iva, l art. 51 del D.P.R. 633 del 1972 (che accorda all ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie su movimenti intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione) non trova applicazione con riguardo ai conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l intestazione a terzi sia fittizia o comunque superata dalla sostanziale imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie annotate sui conti. VARIE 5

Per le case fatiscenti vale la situazione reale (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sentenza n. 154/36/07 Italia Oggi del 25 settembre 2007) La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha affermato che il censimento di un immobile deve essere effettuato tenendo conto della situazione reale, per cui, in caso di un immobile fatiscente la mancata richiesta di revisione secondo la procedura di cui al D.M. 28/98, non preclude la possibilità di annullare questo censimento. I giudici hanno stabilito che il censimento di un immobile fatiscente deve avvenire secondo la situazione reale dell immobile, senza che rilevi l avere o meno attivato la procedura tesa al riconoscimento all esenzione delle imposte. Tale procedura consiste nell inoltro all Ute di una denuncia di variazione, corredata dall attestazione dello stato degli immobili a cura degli organi comunali preposti o di eventuali altri organi competenti, e deve essere presentata, a condizione che l immobile non sia utilizzato, entro il 31 gennaio; con effetto per l anno in cui è stata prodotta e per quelli successivi. La mancata attivazione della richiesta di esenzione dalle imposte in relazione alla condizione di degrado dell immobile, conclude la Sentenza, persegue un altra finalità diversa dal censimento dell immobile stesso che, pertanto, deve essere annullato. 6

Gli speciali del mese LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT DEL TERZO TRIMESTRE 2007 Scadenza Entro la fine del mese successivo a un trimestre solare, i soggetti tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intrastat) devono presentare gli elenchi relativi agli scambi effettuati nel trimestre precedente. Per le operazioni relative al terzo trimestre 2007, pertanto, la scadenza è il 31 ottobre 2007. Negli elenchi anzidetti vanno indicati i soli dati fiscali relativi alle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento. A differenza dei soggetti tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intrastat, infatti, i contribuenti trimestrali (e quelli annuali ) non devono annotare i dati a rilevanza solo statistica. In assenza di operazioni nel trimestre di riferimento gli elenchi non devono essere presentati. Avvertenza: la periodicità trimestrale relativamente agli acquisti intracomunitari è stata eliminata a partire dal 1 gennaio 2003 Modulistica Modello per le cessioni intracomunitarie: Intra 1 (frontespizio), Intra 1-bis (descrizione delle operazioni) e Intra 1-ter (rettifiche) Soggetti interessati Soggetti Iva che nell anno solare precedente hanno effettuato cessioni di beni in altri Stati UE per un importo non superiore ai 250.000 euro ma oltre i 40.000 euro o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari nell anno 2007, se tale limite annuo si presume venga superato già nel corso di questo anno. Modalità di consegna Gli elenchi devono essere presentati su supporto cartaceo o informatico, in alternativa: a) direttamente presso un qualsiasi Ufficio doganale della circoscrizione territorialmente competente in base alla sede del soggetto obbligato alla presentazione; 7

b) tramite spedizione agli anzidetti Uffici mediante raccomandata; c) per via telematica sulla base delle istruzioni e alle condizioni indicate dalla C.M. n. 231/D del 26/9/1996. Avvertenza: per i soggetti che si avvalgono della possibilità di trasmettere i modelli Intrastat per via telematica, utilizzando il sistema EDI (Electronic Data Interchange) tutti i termini di scadenza sono prorogati di cinque giorni Modello Intra 1-bis Il modello Intra 1bis è suddiviso in 13 colonne: - le colonne dalla 1 alla 4 contengono informazioni di tipo fiscale ; - la colonna 5 ha valore sia fiscale che statistico (natura della transazione); - le colonne dalla 6 alla 13 contengono informazioni di tipo statistico. Come anticipato, i contribuenti a periodicità annuale devono compilare solo le colonne a rilevanza fiscale (dalla numero 1 alla 5). Avvertenza: l obbligo di compilazione delle colonne relative al valore statistico delle merci, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto sussiste solo per quelle imprese che hanno realizzato un valore annuo di spedizioni intracomunitarie ovvero di acquisizioni intracomunitarie superiore ai 20 milioni di euro Sanzioni e ravvedimento L omessa presentazione degli elenchi Intrastat ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da 516 euro a 1.032 euro per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. E ammesso avvalersi delle disposizioni del ravvedimento operoso previo pagamento della sanzione ridotta a 1/5 del minimo (C.M. n. 20/2005). 8