IL GESORE UNICO IN HOUSE DEL S.I.I. NELL AO DI VARESE Distinzione fra societa in house e azienda speciale 1
L ESIO DEL REFERENDUM ABROGAIVO DELL AR. 23-BIS L esito del referendum non comporta l obbligo di una gestione pubblica del servizio.. 2 L abrogazione del 23-bis ad opera dell esito referendario determina come affermato dalla Corte costituzionale l applicazione la normativa comunitaria, la quale prevede le stesse modalità sopra indicate previste dall art. 23-bis. 1) Gara; 2) Società mista a partecipazione pubblica e privata con socio privato industriale scelto con gara; 3) Società in house con capitale interamente pubblico e incedibile, soggetta ad un controllo da parte degli enti locali analogo a quello che intercorre con i propri uffici e con oggetto esclusivo (la gestione del servizio idrico integrato) senza quindi possibilità di svolgere ulteriori attività o nei confronti di soggetti diversi dagli enti locali soci della società);
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 3 NAURA GIURIDICA E POSSIBILIA DI INGRESSO DI SOGGEI PRIVAI - ENE PUBBLICO ECONOMICO - IMPRESA PUBBLICA - DIVIEO DI INGRESSO DI SOGGEI PRIVAI SOCIEA IN HOUSE SRL: - SOGGEO DI DIRIO PRIVAO - IMPRESA PUBBLICA (in quanto partecipata esclusivamente da soggetti pubblici) - Idem DIVIEO DI INGRESSO DI SOGGEI PRIVAI (LE QUOE SONO PUBBLICHE E SONO INCEDIBILI; NULLIA DEGLI AI DI CESSIONE DELLE PARECIPAZIONI SOCIALI)
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE - OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO da perseguire attraverso l equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti da parte degli Enti Locali 4 PRODUZIONE E DISRIBUZIONE DI UILI SOCIEA IN HOUSE SRL: Idem - PREVISIONI SAUARIE: - OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO da perseguire attraverso l equilibrio dei costi e dei ricavi, MA SENZA RASFERIMENI DA PARE DEGLI ENI LOCALI - IN CASO DI PRODUZIONE DI UILI, DIVIEO DI DISRIBUZIONE FRA I SOCI E OBBLIGO DI IMPIEGO IN INVESIMENI NEL SERVIZIO
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 5 PRODUZIONE E DISRIBUZIONE DI UILI LA ARIFFA DEL SERVIZIO E, QUINDI, I RICAVI DELL IMPRESA E SABILIA DAL CONROLLO DELL AUORIA DELL ENERGIA Le tariffe sono in entrambe i casi sottoposte alle medesime regole di approvazione non esiste differenza tra Azienda Speciale e SRL
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE OBBLIGO DEI COMUNI DI RIPIANARE LE PERDIE DI ESERCIZIO ai sensi dell art. 194 del tuel, RICONOSCIMENO DI LEGIIMIA DI DEBII FUORI BILANCIO: Con deliberazione consiliare di cui all art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (omissis) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l obbligo di pareggio di bilancio di cui all art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione. 6 RIPIANO DELLE PERDIE SOCIEA IN HOUSE SRL: I COMUNI NON SONO OBBLIGAI A RIPIANARE LE PERDIE DI ESERCIZIO, IN CONSIDERAZIONE DELLA RESPONSABILIA LIMIAA DEI SOCI NELLE SOCIEA DI CAPIALE
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE - ENE SRUMENALE DELL'ENE LOCALE DOAO DI PERSONALIÀ GIURIDICA, DI AUONOMIA IMPRENDIORIALE E DI PROPRIO SAUO, APPROVAO DAL CONSIGLIO COMUNALE E/O PROVINCIALE 7 CONROLLO DEGLI ENI LOCALI SOCIEA IN HOUSE SRL: - SOCIEA SRUMENALE DELL'ENE LOCALE DOAA DI PERSONALIÀ GIURIDICA, DI AUONOMIA IMPRENDIORIALE E DI PROPRIO SAUO, APPROVAO DAL CONSIGLIO COMUNALE E/O PROVINCIALE - L'ENE LOCALE: CONFERISCE IL CAPIALE DI DOAZIONE; DEERMINA LE FINALIÀ E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI AI FONDAMENALI; ESERCIA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULAI DELLA GESIONE; PROVVEDE ALLA COPERURA DEGLI EVENUALI COSI SOCIALI. - IDEM L'ENE LOCALE: CONFERISCE IL CAPIALE DI DOAZIONE; DEERMINA LE FINALIÀ E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI AI FONDAMENALI; ESERCIA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULAI DELLA GESIONE; PROVVEDE ALLA COPERURA DEGLI EVENUALI COSI SOCIALI.
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 8 CONROLLO DEGLI ENI LOCALI SONO FONDAMENALI I SEGUENI AI DA SOOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE : A) IL PIANO-PROGRAMMA, COMPRENDENE UN CONRAO DI SERVIZIO CHE DISCIPLINI I RAPPORI RA ENE LOCALE ED AZIENDA SPECIALE; B) I BILANCI ECONOMICI DI PREVISIONE PLURIENNALE ED ANNUALE; SOCIEA IN HOUSE SRL: idem SONO SOOPOSI ALL APPROVAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI UI GLI AI PREVISI NELLO SAUO DELLA SOCIEA, IN AUAZIONE DEL CONROLLO ANALOGO (CIOE, CONROLLO DELL ENE LOCALE SULLA SOCIEA ANALOGO A QUELLO CHE L ENE LOCALE HA SULLE PROPRIE AZIENDE SPECIALI, ENI E UFFICI AMMINISRAIVI). C) IL CONO CONSUNIVO; D) IL BILANCIO DI ESERCIZIO.
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 9 PAO DI SABILIA INERNO SONO ASSOGGEAE AL PAO DI SABILIA : PROBLEMAICA RELAIVA ALLA DAA DI DECORRENZA DELL ASSOGGEAMENO AL PAO DI SABILIA : - DAL 1 GENNAIO 2013, OPPURE SOCIEA IN HOUSE SRL: idem SONO ASSOGGEAE AL PAO DI SABILIA : decorrenza dall approvazione del decreto ministeriale che definisce le modalità di applicazione del Patto di Stabilità (AUALMENE NON APPROVAO) - DALL APPROVAZIONE DEL DECREO MINISERIALE CHE DEFINISCE LE MODALIA DI APPLICAZIONE DEL PAO DI SABILIA (AUALMENE NON APPROVAO)
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 10 PAO DI SABILIA INERNO Art. 114 U Enti Locali, comma 5-bis A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012 Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. SOCIEA IN HOUSE SRL: Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 5 Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall art. 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L ente locale o l ente di governo locale dell ambito o del bacino vigila sull osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 11 PERSONALE SONO ASSOGGEAE A NORME LIMIAIVE IN EMA DI PERSONALE: Art. 114 U Enti Locali, comma 5-bis Alle aziende speciali si applicano le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. SOCIEA IN HOUSE SRL: SONO ASSOGGEAE A NORME LIMIAIVE IN EMA DI PERSONALE: Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 6 Le società affidatarie in house adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per consulenze anche degli amministratori.
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 12 ACQUISO DI BENI E SERVIZI SONO ASSOGGEAE AL CODICE DEI CONRAI PUBBLICI IN EMA DI ACQUISO DI BENI E SERVIZI: Art. 114 U Enti Locali, comma 5-bis Alle aziende speciali si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. SOCIEA IN HOUSE SRL: SONO ASSOGGEAE AL CODICE DEI CONRAI PUBBLICI IN EMA DI ACQUISO DI BENI E SERVIZI: Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 6 Le società affidatarie in house sono tenute all acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 13 QUOE DI PARECIPAZIONE DEI COMUNI PARECIPAZIONE IN BASE ALL ACCORDO INERVENUO FRA I COMUNI CHE PARECIPANO ALL AZIENDA SOCIEA IN HOUSE SRL: PARECIPAZIONE PARIARIA O IN BASE AL NUMERO DEGLI ABIANI Art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010 Le disposizioni limitative alla costituzione di società partecipate dagli enti pubblici non si applicano alle società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 14 COMPENSI PER GLI AMMINISRAORI ASSENZA DI NORMAIVA SPECIFICA POSSIBILE L APPLICAZIONE DELLA NORMAIVA CHE ESCLUDE I COMPENSI PREVISA DALL AR.6, COMMA 2, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 APPLICAZIONE DELLA NORMAIVA CHE LIMIA I CONPENSI PREVISA DALL AR.6, COMMA 3, LEGGE 30LUGLIO 2010 N.122 SOCIEA IN HOUSE SRL: NORMAIVA LIMIAIVA DEI COMPENSI DEGLI AMMINISRAORI Articolo unico legge finanziaria per l anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi da 725 a 735 e successive modifiche e integrazioni. IDEM APPLICAZIONE DELLA NORMAIVA CHE LIMIA I CONPENSI PREVISA DALL AR.6, COMMA 3, LEGGE 30LUGLIO 2010 N.122
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 15 COMPENSI PER GLI AMMINISRAORI AR. 6, COMMA 2, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122: 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. SOCIEA IN HOUSE:
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 16 COMPENSI PER GLI AMMINISRAORI AR. 6, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122: 3. Fermo restando quanto previsto dall art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. SOCIEA IN HOUSE: IDEM
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 17 COMPENSI PER GLI AMMINISRAORI AR. 6, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122: Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. SOCIEA IN HOUSE: IDEM
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 18 NUMERO DEGLI AMMINISRAORI ASSENZA DI NORMAIVA SOCIEA IN HOUSE: NORMAIVA LIMIAIVA DEL NUMERO DEGLI AMMINISRAORI Articolo 4, comma 5, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135: Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 19 NUMERO DEGLI AMMINISRAORI ASSENZA DI NORMAIVA SOCIEA IN HOUSE: Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma [due dipendenti dell amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendneti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato].
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 20 NUMERO DEGLI AMMINISRAORI ASSENZA DI NORMAIVA SOCIEA IN HOUSE: Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta.
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 21 NUMERO DEGLI AMMINISRAORI ASSENZA DI NORMAIVA SOCIEA IN HOUSE: In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente [I dipendenti dell amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno l obbligo di riversare i relativi compensi assembleari (segue)
SOCIEA IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE 22 NUMERO DEGLI AMMINISRAORI ASSENZA DI NORMAIVA SOCIEA IN HOUSE: all amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.]. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Confronto con Azienda Speciale del Comune di Napoli citata dal forum italiano Movimenti per l Acqua rasformazione da SpA in azienda speciale del COMUNE DI NAPOLI - Previsioni statutarie: Avanzi di gestione finalizzati al miglioramento del SII; Organi dell azienda: Cda, Presidente, Direttore, Collegio Revisori, Il Cda è composto da 5 membri I compensi del Presidente e del Cda, con limiti previsti dalla normativa, sono stabiliti dal Consiglio Comunale.