ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

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ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 11 UN OBBLIGO O UN OPPORTUNITA? LINEE GUIDA PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE Vicenza, 13 giugno 2012

AGENDA DELL INCONTRO 22 NOVITA LEGISLATIVE IL NUOVO OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER IL PROFESSIONISTA I DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LA RESPONSABILITA SOLIDALE CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE LINEE GUIDA PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

NOVITA LEGISLATIVE 33 D.L. 138/2011 DEL 13 AGOSTO 2011 Tit. 2 Art.3, 5 c, lett. e): A tutela del Cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale. Il Professionista deve rendere noti al Cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei Professionisti Data di entrata in vigore: 13 agosto 2012

NOVITA LEGISLATIVE 4 DECRETO CRESCI ITALIA 1/2012 del 24.1.2012 Capo III Servizi professionali Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale. L inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL CLIENTE DEL NUMERO DI POLIZZA E DEL MASSIMALE DI GARANZIA

DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA 55 RESPONSABILITA CIVILE RESPONSABILITA PENALE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA DISCIPLINARE

DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA 66 RESPONSABILITA CIVILE E quella derivante dalla violazione di norme del Codice Civile che comporti un danno a terzi RISARCIMENTO DEL DANNO

DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA 77 RESPONSABILITA PENALE E quella derivante dalla violazione di norme del Codice Penale PENA PECUNIARIA O DETENZIONE

DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA 88 RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA E quella derivante dalla violazione di norme amministrative SANZIONE PECUNIARIA NON PENALE EVENTUALE DANNO ERARIALE

DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA 99 RESPONSABILITA DISCIPLINARE E quella derivante violazione di norme di etica professionale SANZIONE DISCIPLINARE

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE 10 10 COMPORTAMENTO COLPOSO O DOLOSO ESISTENZA DI UN DANNO PATITO DA TERZI NESSO DI CAUSALITA OVVERO UN COLLEGAMENTO TRA LA CONDOTTA ED IL VERIFICARSI DEL DANNO

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE 11 11 CONCETTI DI COLPA E DOLO: LA COLPA NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE Ø COLPA LIEVE Ø COLPA GRAVE ERRORE INESCUSABILE -

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE 12 12 CONCETTI DI COLPA E DOLO: IL DOLO IL RISULTATO DELL AZIONE O DELL OMISSIONE E VOLUTO DALL AGENTE COME CONSEGUENZA DEL COMPORTAMENTO INASSICURABILITA PER CONTRARIETA ALLE NORME DI ORDINE PUBBLICO.

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE 13 13 RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE Art. 2043 C.C. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. RESPONSABILITA CONTRATTUALE PROFESSIONALE Art. 1173-1176 C.C. 1. Il Professionista ha il dovere di usare la diligenza valutata con riguardo alla natura dell attività che esercita. 2. Il Professionista ha prevalentemente l obbligo di svolgere l attività necessaria o utile per il raggiungimento del fine senza l obbligo di conseguirlo OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATO-.

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE 14 14 DILIGENZA SPECIFICA Art. 1176 C.C. 2 Comma Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata. Si terrà conto della perizia, dell abilità e delle conoscenze che un professionista medio deve possedere in quel determinato campo

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE 15 15 ONERE DELLA PROVA TERMINI DI PRESCRIZIONE

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 16 16 DANNI RISARCIBILI DANNI A PERSONE DANNI MATERIALI DANNI PATRIMONIALI

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA CIVILE 17 Art. 2236 codice civile ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA PER SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

LA RESPONSABILITA SOLIDALE 18 18 Art. 2055 C.C. Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (Art.1292) al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla gravità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali. Art. 1292 C.C. Nozione della solidarietà L obbligazione è in solido quando più debitori sono impegnati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all adempimento per la totalità e l adempimento da parte di uno libera gli altri...

LA RESPONSABILITA SOLIDALE 19 Cassazione Civile sez. III, 27 gennaio 1997, n. 814 Per la responsabilità solidale prevista dall art. 2055 c.c., non è necessario che più persone concorrano nell unica azione o omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuna di esse abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l evento.

LA RESPONSABILITA SOLIDALE 20 CLAUSOLE DEL MERCATO ITALIANO Nel caso di responsabilità solidale, l assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.

LA RESPONSABILITA SOLIDALE 21 CLAUSOLE DEL MERCATO ITALIANO Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più assicurati. Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell Assicurato ad ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI, l assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

LA RESPONSABILITA SOLIDALE 22 CLAUSOLA ESTESA Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 23 23 TIPOLOGIE DI CONTRATTO POLIZZE RISCHI NOMINATI INDICANO LE SOLE ATTIVITA PER LE QUALI E PRESTATA L ASSICURAZIONE POLIZZE ALL RISKS ASSICURANO TUTTO CIO CHE NON E ESPRESSAMENTE ESCLUSO NELL AMBITO DELLE COMPETENZE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 24 24 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE DELIMITA L AMBITO DI OPERATIVITA DELLA POLIZZA Il contratto deve prevedere una formulazione generica evitando una elencazione delle singole attività per le quali è prestata l assicurazione. Non deve essere limitata alla sola responsabilità civile ma deve essere ricompresa anche la responsabilità per incarichi contratti con Enti Pubblici per pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

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CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 28 ASSICURATI La polizza deve rispondere per: il singolo professionista o, lo Studio associato, gli associati, la Società di Ingegneria, i Soci, tutti i singoli liberi professionisti ma esclusivamente per l attività svolta a favore dello Studio / Società. ovvero per tutti i soggetti che prendono parte ai lavori poi fatturati dallo Studio Associato o dalla Società di Ingegneria. Così riveste la qualifica di assicurato anche colui che è stato socio in passato (solo per le attività svolte a favore della Società) e, automaticamente, colui che lo diventerà. La polizza può essere estesa, a richiesta, a singoli professionisti che collaborano con l Assicurato anche per l attività svolta a nome e per conto proprio.

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 29 29 OPERE ASSICURATE Il contratto non deve fare riferimento solo ad alcune tipologie di opere o porre limiti di valore alle stesse. E accettabile l esclusione di alcune particolari opere quali dighe, porti, ferrovie ed opere subacquee che, eventualmente, potranno essere incluse in garanzia con specifici accordi con l assicuratore.

30 DANNI NON RISARCIBILI La polizza di Responsabilità non risponde per: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA LA RESPONSABILITA DISCIPLINARE CIVILE LA RESPONSABILITA PENALE e per le spese legali che il professionista deve sostenere in questi casi Per queste e opportuno stipulare una separata polizza di tutela legale con societa specializzata che garantisce la libera scelta del legale ed il pagamento delle spese di giustizia, quelle di soccombenza, quelle per consulenti tecnici (CTP e CTU).

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 31 QUALI SPESE LEGALI COPRE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE? Art. 1917 3 comma C.C. Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicurato ed assicuratore in proporzione del rispettivo interesse. Art. - ALTRI COSTI C.C. In aggiunta a quanto previsto dall art. 16, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate dall Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l ammontare dell indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l importo totale dell indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 32 LEGGE MERLONI OBBLIGHI ASSICURATIVI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. Lgs. 163/2006 (Ex Legge Merloni n. 109/94) LETTERA DI IMPEGNO POLIZZA DI ASSICURAZIONI MASSIMALI: - per opere di valore fino ad Euro 5.278.000,00 massimale non inferiore al 10% dei lavori con il limite massimo di 1.000.000,00 di Euro - per opere di valore pari o superiore ad Euro 5.278.000,00 massimale non inferiore al 20% dei lavori con il limite massimo di 2.500.000,00 di Euro

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 33 33 VALIDITA TEMPORALE DELL ASSICURAZIONE LOSS OCCURANCE Art. 1917 C.C. Copre i fatti accaduti nel periodo di assicurazione indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento. PERIODO VALIDITA DELLA COPERTURA PERIODO VALIDITA DEL CONTRATTO POSTUMA PERIODO ACCOGLIMENTO RECLAMI

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 34 34 CLAIMS MADE STRETTA Copre i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene durante il periodo di validità della polizza per fatti accaduti nel periodo dell assicurazione. Le polizze di r.c. del mercato sono tutte dal 1998 in formulazione claims made. Si deve quindi valutare con grande attenzione la previsione di una retroattività sufficientemente estesa. PERIODO VALIDITA DELLA COPERTURA PERIODO VALIDITA DEL CONTRATTO PERIODO ACCOGLIMENTO RECLAMI

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 35 CLAIMS MADE ESTESA Con la retroattività la garanzia vale per le richieste di risarcimento ricevute nel periodo di assicurazione anche se relative a fatti accaduti nel periodo di retroattività. Con la garanzia postuma concedibile solo per cessazione dell attività- la Compagnia risponde per le richieste di risarcimento che pervengano successivamente alla cessazione ma per fatti accaduti nel periodo di validità dell assicurazione. RETROATTIVITA PERIODO VALIDITA DEL CONTRATTOPOSTUMA

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 36 L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere entro e non oltre la retroattività indicata nella Scheda di Polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 37 DENUNCIA DI SINISTRO L Assicurato dovrà dare immediata comunicazione Assicuratori durante il periodo d assicurazione di: scritta agli 1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all Assicurato; 1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall Assicurato, in cui un terzo esprima l intenzione di richiedere dall Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale; 1.3 qualsiasi circostanza di cui l Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1.2 e 1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d assicurazione.

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE 38 DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE: IL QUESTIONARIO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA RILEVA AI FINI DEGLI ARTT. 1892 E ART. 1893 C.C. DEVE ESSERE COMPILATO CON PUNTUALITA

LINEE GUIDA PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE 39 39 PREFERIBILE POLIZZA CON FORMULAZIONE ALL RISKS ATTENTA VERIFICA DELL OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ESCLUSIONI RICOMPRESE IN UN SOLO ARTICOLO PRECISAZIONE SOGGETTI ASSICURATI AMPIA RETROATTIVITA POSTUMA PREDEFINITA LIMITARE I SOTTOMASSIMALI RESPONSABILITA SOLIDALE FRANCHIGIE FISSE E NON SCOPERTI PERCENTUALI PUNTUALITA NELLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI GRANDE ATTENZIONE AGLI EVENTUALI PASSAGGI DA UNA COMPAGNIA ALL ALTRA ASSISTENZA DI UN PROFESSIONISTA PREPARATO

40 GRAZIE PER L ATTENZIONE