Vergi. N r. 51 Erw. 2, N r. 75 Erw. 2 u. 5.



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410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt, Bundesgesetze. A rt. 5 Ziff. 1 B G nicht. Aber auch die Befürchtung der Vormundschaftsbehörde, es möchten die Eheleute Hediger die Rekurrentin überreden, auf die ausbedungene Entschädigung zu verzichten, kann die Bevormundung nicht rechtfertigen. Nach den Akten kann nicht angenommen weroen, daß die Nekurrentin beim V erlust dieser Entschädigung der Gefahr künftigen Notstandes ausgesetzt wäre: die Rekurrentin selbst ist nach dem Zeugnisse des Gemeindepräsidenten von Wintersingen arbeitsam und sparsam, so daß damit gerechnet werden darf, sie fei im (Staube, mit Arbeit ihren Unterhalt zu bestreiten; für das Kind sollte aber durch den Vertrag, den die Armenbehörde mit den Eheleuten Hediger geschlossen hat, doch wohl in hinreichender Weise gesorgt sein. Unter diesen Umständen braucht nicht geprüft zu werden, ob die Annahme der kantonalen Behörden, es möchten die Eheleute Hediger die Rekurrentin zum Verzicht auf die Geltendmachung ihrer Forderung bewegen, auf aktenmäßiger Grundlage beruhe und für das Bundesgericht verbindlich sei. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: D er Rekurs wird gutgeheißen und der Beschluß des Regierungsrates betreffend die Entmündigung der Nekurrentin vom 27. M ärz 1909 aufgehoben. V. Schuldbetreibung und K onkurs. P oursuite pour d ettes et faillite. Vergi. N r. 51 Erw. 2, N r. 75 Erw. 2 u. 5.

VJ. Organisation der Bandesrechtspflege. N 67. 411 VI. O rganisation der B undesrechtspflege. O rganisation ju d iciaire féd érale. 67. Sentenza del 3 marzo 1909 nella causa Lizzi. Inammissibilità di un ricorso di diritto pubblico per pretesa violazione dell art. 8 della Convenzione dell Aia 12 giugno 1902 sul divorzio e pretesa violazione dell art. 4 CF, in casi in cui le questioni sollevate siano suscettibili di ricorso civile (appello). Carattere di diritto federale (art.56logf) della disposizione contenuta all art. 8 della detta Convenzione. 1 A Rizzi Enrico, italiano d origine, da Milano, ma domiciliato da lunghi anni in Bellinzona e colà ammogliatosi il 29 novembre 1890 con Matilde Domeniconi da Lugano, veniva con decreto del Consiglio federale 24 maggio 1907 accordala l autorizzazione a farsi ammettere come cittadino svizzero in un comune e cantone della Confederazione, ed in base a tale atto accordata la cittadinanza comunale di Auressio e ticinese, quest ultima con decreto granconsigliere 12 giugno 1907. Detta cittadinanza veniva estesa, oltre che al petente, ai di lui quattro figli Armando, Enrico, Annita e Giuseppema non alla moglie Matilde, che veniva esclusa nel decreto del Consiglio federale perchè «legalmente separata dal marito». In realtà fra i coniugi suddetti era già stata promossa azione di divorzio in data che non risulta esattamente dall incarto ed il Tribunale distrettuale di Bellinzona, con sentenza 12 gennaio 1898, passata in cosa giudicata, pronunciava la separazione di letto e di mensa fra i coniugi prefati. Successivamente avveniva una riconciliazione fra gli stessi. La moglie ritornava a convivere col marito e vi restava sino al principio del 1905. Nel corso di quell anno abbandonava il domicilio coniugale e trasferivasi all estero con certo Gritti Francesco, col quale sembra convivere attualmente in Milano. Il marito, acquistata la cittadinanza svizzera, intentava perciò di nuovo azione di divorzio in data 16 luglio 1907,

412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, II. Abschnitt, Bundesgesetze, azione alla quale aderiva anche la moglie e che veniva accolta dal Tribunale di Bellinzona-Riviera con giudizio 7 settembre 1907. Ma su appello del Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina, il Tribunale di appello del Ticino annullava la sentenza di prima istanza e dichiarava l azione di divorzio irricevibile. Questa decisione del giudice di appello è motivata essenzialmente sul disposto dell art. 8 della Convenzione internazionale dell Aia 12 giugno 1902 il quale, previsto il caso di domande di divorzio fra coniugi di nazionalità differente, dispone che «se i coniugi non sono della stessa» nazionalità, la loro ultima legislazione comune dovrà, per» l applicazione degli articoli precedenti, essere considerata» come loro legge nazionale». Ora, aggiunge il Tribunale di appello, la moglie Rizzi è rimasta a tenore del decreto del Consiglio federale di nazionalità italiana ; la legge che regola i rapporti matrimoniali dei due coniugi è quindi quella italiana, e siccome la stessa non ammette, come è noto, l istituto del divorzio, non può una simile domanda venire formulata in virtù dell art. 1 della succitata convenzione. 2 E contro questo giudizio in data 21 settembre 1908 che Rizzi Enrico insorge in via di ricorso di diritto pubblico al Tribunal federale, conchiudendo all annullazione del giudizio suddetto ed al rinvio degli atti per una decisione ulteriore, in appoggio specialmente delle considerazioni seguenti. La sentenza 12 giugno 1898 del Tribunale distrettuale di Bellinzona essere nulla, perchè in Isvizzera secondo la vigente legislazione non può essere domandata nè decretata la separazione di letto e di mensa in modo definitivo. Poi sussegnentemente a questa sentenza, i coniugi Rizzi si riconciliarono e convissero di nuovo insieme procreando due altri figli, Annita, nel 10 giugno 1902, e Giuseppe, nel 12 giugno 1904, che furono ammessi alla cittadinanza svizzera nel decreto del Consiglio federale. Non si comprende quindi come questi abbia potuto escluderne la moglie siccome da lui legalmente separata. La nostra legge federale sullo stato civile ammette il divorzio. Essendo il Rizzi cittadino svizzero, domiciliato da

VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N 67. 413 oltre un ventennio nel Ticino ed essendo pure la di lui moglie d origine svizzera, attinente di Lugano, sono applicabili in concreto le leggi svizzere. Non si può trattare il Rizzi differentemente dagli altri svizzeri ; togliendogli il diritto a domandare il divorzio, gli si crea una posizione inferiore a quella degli altri cittadini e si crea in suo odio e pregiudizio una enorme disparità di trattamento in urto all art. 4 CF. L art. 56 della legge sullo stato civile dispone bensì, circa i matrimoni tra forestieri, che l istanza per divorzio non può essere ammessa, se non quando viene provato che lo Stato a cui i coniugi appartengono riconoscerà il giudizio che sarà pronunciato. Ma secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (ved. fra altre la sentenza 5 giugno 1901 nella causa Kessler c. Tschank), questo dispositivo trova la sua applicazione solo nel caso in cui entrambi i coniugi siano forestieri. E neppure è invocabile l art. 8 della Convenzione internazionale dell Aia, essendo i coniugi Rizzi entrambi svizzeri, il marito per l acquisto della naturalizzazione e la moglie per la sua origine od attinenza. D altronde la moglie segue sempre lo stato e condizione del marito ; questo è canone di diritto pubblico. 3 Nella sua risposta, la sigra Matilde Rizzi dichiara di associarsi al ricorso. Da parte sua, il Tribunale di appello rinvia semplicemente ai motivati della querelata sentenza. In diritto : 1. La rieevibilità del ricorso, come ricorso di diritto pubblico, in una causa di divorzio, quindi di diritto civile, e contro una sentenza della Corte superiore cantonale, statuente sul merito della domanda, vale a dire sulla ammissibilità materiale della proposta azione di divorzio, non su una semplice questione d ordine o di procedura (ved. art. 58 della Legge org. giud. fed.), dipende anzitutto dal vedere se sulle questioni sollevate nel ricorso potevasi l attore appellare in via di ricorso di diritto civile al Tribunale federale, o con altre parole, stante l'esistenza degli altri requisiti legali già accennati per l ammissibilità dell appello, causa di natura civile (art. 56) e sentenza di merito di un istanza superiore (art. 58),

414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. se si verifica anche l ultimo degli estremi voluti della legge org. giud. fed., vale a dire se le questioni proposte nel ricorso sono di natura da doversi decidere in base al diritto federale. Chè, qualsiasi interpretazione voglia darsi anche al disposto dell art. 182 della legge fed. org. giud., statuente che «non» si fa luogo a ricorso di diritto pubblico contro decisioni di» autorità cantonali che violino delle leggi civili o penali» federali», e quand anche la pratica del Tribunale federale sia costante nell ammettere la possibilità di un ricorso di diritto pubblico, anche contemporaneamente all appello, su questioni di diritto pubblico che non possono essere sollevate in via di ricorso di diritto civile, certo è che non può essere ammesso in cause di diritto civile un ricorso di diritto pubblico in luogo e vece del rimedio principale di legge dell appello, qualora le questioni sollevate siano per loro natura tali da poter essere vagliate e decise dal giudice civile. Su questo punto non vi è nessuna divergenza nè fra gli autori, nè nella pratica di questa Corte. (Ved. racc. uff. 27 p. I, pag. 182.) 2. La ricevibilità del ricorso dipende quindi in realtà dal vedere se la questione dell applicabilità della regola inscritta all art. 8 della Convenzione dell Aia 12 giugno 1902 sia da considerare come una questione di diritto federale a sensi dell art. 56 della legge org. giud. fed. Chè su questo punto di questione convergono in ultima analisi tutte le adduzioni del ricorso. Esso fa bensì capo anche ad una pretesa posposizione o violazione dei diritti del ricorrente quale cittadino svizzero, in quanto gli viene negato il diritto al divorzio sancito dalla legislazione federale e quindi ad una pretesa disuguaglianza davanti la legge o lesione dell art. 4 CF. Ma va da sè che anche questo appoggio del ricorso non viene e non può essere accampato dal ricorrente che in relazione e come conseguenza dell affermata inapplicabilità del disposto dell art. 8 della Convenzione dell Àia, potendosi forse parlare di una disuguaglianza effettiva, ma non di una disuguaglianza d ordine incostituzionale davanti alla legge in casi in cui la detta disuguaglianza o disparità di trattamento risulti dal

VI. Organisation der Bundesrechtspflege. N 67, 415 l applicazione di una norma voluta e sancita espressamente dal legislatore. Alle quali norme vanno naturalmente equiparate senz altro quelle risultanti dell applicazione di una convenzione internazionale. Così del pari il ricorrente sembra voler contestare nel proprio ricorso l attendibilità della premessa di fatto dal quale è partito il giudice cantonale, che sia cioè la moglie dell attore da considerarsi tuttora come di nazionalità italiana. E questa contestazione viene da lui sollevata tanto a riguardo dell attinenza svizzera originaria della convenuta, quanto a riguardo di un preteso errore incorso nel decreto 24 maggio 1907 del Consiglio federale. Ma su quest ultimo punto è appena il caso di osservare che, data anche l esistenza di un simile errore, non sarebbe nel compito costituzionale di questo giudice, nè come Corte di diritto pubblico, nè come Corte di diritto civile di rettificarlo. E quanto alia prima allegazione, è allatto evidente, tanto in base al diritto svizzero, quanto in base al diritto italiano, che la sigra Rizzi, svizzera d origine, ha perduto la propria nazionalità unendosi in matrimonio con un attinente di un altro Stato, così che per riacquistare la propria nazionalità originaria, avrebbe dovuto essere inglobata nell acquisto fatto posteriormente dal marito di questa nazionalità. Non può quindi a questi appoggi del ricorso (che non vengono del resto invocati che accessoriamente, non fatti oggetti di conclusione formale), attribuirsi un valore intrinseco speciale (a parte la questione della loro proponibilità anche in un ricorso di diritto civile), e come unica base sostanziale del ricorso rimane unicamente la questione dell applicabilità del disposto dell art. 8 della Convenzione succitata. 3. Ora, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, devonsi le norme sancite in materia civile in trattati internazionali, in ispecie quelle contenute nella Convenzione internazionale dell Aia del 12 giugno 1902, considerarsi indubbiamente come parti integranti del diritto federale, e ciò tanto nel caso, che non è qui il caso di discutere, che si vogliano le stesse riguardare come aventi carattere di vere e

416 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. proprie disposizioni materiali di diritto interno, come al pronunciato del Tribunale federale, race. uff. voi. 33 II, pag. 483, quanto nel caso che non si attribuisca loro se non un carattere di norme internazionali, destinate ad appiattire i conflitti che potrebbero insorgere dall applicazione unilaterale del diritto interno od attinenti di un altro Stato. Tanto nell uno, quanto nell altro caso, le norme contenute nella Convenzione internazionale dell Aia, in ispecie quelle dell art. 8, sono da considerarsi non come regole defluenti da un diritto estero e quindi non soggette al giudicato di questa Corte, a sensi dell art. 56 LO, ma come regole di diritto internazionale, accettate e promulgate dalle competenti Autorità federali e quindi da equipararsi nella loro portata e valore giuridico e territoriale alle altre norme legislative ammesse dai poteri federali. Come il Tribunale federale ebbe già a dichiarare a più riprese, nessun dubbio venne mai proposto a riguardo dell applicazione deh art. 56 LO per ciò che concerne le convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale, letteraria od artistica. La possibilità di un appello non venne mai contestata per cause di tal genere. Ora lo stessovalore deve anche attribuirsi alla Convenzione dell Aia regolante i conflitti in materia di matrimonio (ved. in questo senso anche il messaggio del Consiglio federale, pag. 886). Nel caso concreto, trattasi poi in modo speciale non della questione più complessa di vedere in qual senso debba riguardarsi l'applicazione, prevista eventualmente all art. 2 della Convenzione, del diritto patrio di un attinente straniero (ved. la sentenza già sopracitata, race. uff. 33 II, pag. 483), ma solo di esaminare se, data la nazionalità italiana dell uno dei coniugi, (questione risolta per questa Corte dal decreto del Consiglio federale e che in ogni caso avrebbe essa pure, come punto pregiudiziale, potuto sollevarsi davanti il giudice civile), sia stato dall istanza superiore cantonale declinato a ragione od a torto l esame della proposta azione di divorzio in relazione agli art. 8 e 1 della più volte citata Convenzione, vale a dire se in forza dei disposti suddetti dì questa Convenzione sia stata pronunciata o meno a ragione l inammissibilità ma

VI, Organisation der Bundesreehtspflege. N 68. 41? to n a le di u n azione di divorzio, sta n te la deficienza di questo istituto nella legislazione p atria dell uno dei coniugi. O ra non vi è nessun dubbio che d e tta questione sareb b e sta ta suscettib ile di un ricorso di d iritto civile. P e r questi m otivi, Il T ribunale federale pronuncia : N on si en tra in m ateria sul ricorso p e r titolo di irricevibilità. 68. Urteil vom 9. ZMti 1909 in Sachen Carpine gegen Aegìernn-srat des Kantons Schaffhanse«. Inkompetenz des Bundesgerichts zur Behandlung eines Rekurses wegen Verletzung der Rechtsgleichheit anlässlich der Handhabung des Zivüstandsgesetzes seitens der vollziehenden Behörden,insbesondere durch Auslegung von Art. 7 desselben in dem Simie, dass Adelsprädikate von Schweizerbürgern in den Zivilstandsregistern keine Aufnahme finden dürfen. A. D er Rekurrent ist am 28. April 1851, als S o h n des R itters Gugert von Ittendorf, im Großherzogtum- Baden, geboren worden. Am 5. M ärz 1869 ist ihm durch Papst P iu s IX der Titel eines Grafen verliehen worden. Später, in den Jahren 1877 und 1878, erwarb er das Bürgerrecht der Gemeinde Bibern und des K antons Schaffhausen und erfolgte seine Eintragung in das Skandesregister als Anton Heinrich Gugert, G raf von Carpine". Am 8. M a i 1904 bestätigte der König von Italien dem Rekurrenten den Titel eines Grafen von Carpine. Am 24. Dezember 1904 erlaubte der Regierungsrat des K antons Schaffhausen dem heutigen Rekurrenten, in der Namensführung die Worte Heinrich Gugert" wegzulassen und fortan nur den Namen Anton G raf von Carpine zu führen. Dieser Beschluß wurde im Zivilstandsregister vorgemerkt. B. Anläßlich einer Ordensverleihung an den heutigen Rekurrenten erkundigte sich die Regierung von Dstreich - Ungarn beim schweizerischen Bundesrat darüber, ob der Rekurrent berech-