Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Le informazioni fornite nel presente documento hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono in alcun modo consulenza professionale, né in materia fiscale, né di tipo legale. Credemleasing non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni da chiunque adottate, o non adottate, utilizzando le informazioni e le considerazioni riportate nel presente documento.
Forma di agevolazione L art. 18 del presente DL, entrato in vigore il 24 giugno 2014, introduce un credito d imposta del 15% per gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi, effettuati dalle imprese a decorrere dal 25.06.2014 al 30.06.2015. Il credito d imposta è calcolato in ragione del 15% della differenza tra l ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nei due esercizi 2014 2015 (si considera la data di consegna del bene) e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il più alto dei 5 valori. Periodi di imposta Il credito va ripartito, nonché utilizzato, in tre quote annuali di pari importo. Può essere utilizzato solo in compensazione in F24 tributi e contributi previsti dall art. 17 D.Lgs 241/1997 (es. IVA, imposte sui redditi, contributi previdenziali etc.) ed a partire dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento, quindi per investimenti effettuati nel 2014 può essere utilizzato a partire dal 2016. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riconoscimento del credito (2014 o 2015) e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi in cui è utilizzato. CREDEMLEASING 2
Soggetti ammessi Soggetti titolari di redditi d impresa (di cui agli art.55 e seguenti del dpr n.917/86 - Tuir), con esclusione dei: - soggetti esercenti arti e professioni (di cui agli art. 53 e 54 del Tuir); - produttori agricoli che tassano il reddito sulla base del reddito agrario (di cui all art. 32 del Tuir). L agevolazione spetta sia alle imprese costituite da meno di 5 anni sia alle imprese neo costituite dopo l entrata in vigore del DL. Le prime avranno una media di riferimento per i periodi di imposta di esistenza (inferiori a 5 quinti) con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Per le seconde, non essendoci media storica da superare l incentivo si applica al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta. CREDEMLEASING 3
Beni agevolabili Impianti e macchinari nuovi identificati nella tabella delle attività economiche divisione 28 della tabella ATECO 2007 (no immobili autoveicoli). Il credito d imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. Investimenti in locazione finanziaria il soggetto beneficiario è l utilizzatore che effettua investimenti con riferimento al periodo di imposta (2014-2015); momento rilevante ai fini dell agevolazione: rileva la data di consegna (intercorrente tra il 25.06.2014 e il 30.06.2015) e non quella di stipula del contratto; costo rilevante ai fini dell agevolazione: è quello sostenuto dalla società di leasing per l acquisto del bene al netto di eventuali spese di manutenzione e non è rilevante il prezzo convenuto per il riscatto del bene; il costo deve essere assunto al lordo dell IVA pagata dalla società di leasing per l acquisto del bene nel caso in cui l imposta relativa ai canoni di leasing sia indetraibile per l utilizzatore. Escluso il leasing operativo. CREDEMLEASING 4
Rispetto de minimis e cumulabilità con altre agevolazioni Vige il principio dell alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni. Qualora si riscontrasse tale divieto si dovrebbe infatti concludere che i benefici fiscali dell agevolazione non possono cumularsi con il contributo della legge analizzata. L agevolazione è cumulabile con il Fondo di Garanzia e il Plafond Beni strumentali (cd. Nuova Sabatini). Revoca del credito d imposta L incentivo viene revocato: se l imprenditore cede a terzi o destina i beni a finalità estranee all esercizio dell impresa prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto; se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione. CREDEMLEASING 5
Caso esemplificativo Ad un'impresa X, a fronte della stipula di un contratto di locazione finanziario, è consegnato (in data 5 luglio 2014) un macchinario rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO. Il costo sostenuto dalla Società è pari a Euro 200.000. Poniamo che nei cinque anni precedenti questa impresa abbia fatto effettuato investimenti per un totale pari ad Euro 675.000, ripartiti come di seguito: 2009 2010 2011 2012 2013 300.000 150.000 10.000 200.000 15.000 L'anno 2009 si può escludere dal conteggio in quanto la norma prevede la facoltà di escludere il più alto tra i valori; la media degli altri quattro anni è pari a Euro 93.750. La differenza tra gli acquisti 2014 (Euro 200.000) e la media degli anni precedenti (Euro 93.750) è pari a Euro 106.250. Il 15% di questo importo, quindi Euro 15.938, costituirà un credito d imposta da ripartire nel 2016, 2017 e 2018 (Euro 5.313 cadauno). CREDEMLEASING 6
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