LE DICHIARAZIONI DEGLI ENTI: IVA E IRAP



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LE DICHIARAZIONI DEGLI ENTI: IVA E IRAP LA DICHIARAZIONE IVA 2009 La dichiarazione annuale IVA è un riepilogo generale necessario a far pervenire agli uffici le informazioni relative all attività del soggetto di imposta, posto che, i dati relativi alle liquidazioni periodiche rimangono nella sfera del contribuente. Tramite suddetta dichiarazione, attraverso l enumerazione delle operazioni attive e degli acquisti registrati nell anno (inseriti separatamente in base all aliquota applicata) nonché delle liquidazioni e dei versamenti periodici, vengono determinati: il volume d affari, il debito o il credito di imposta relativo all anno solare, l imposta detraibile ed il pro-rata provvisorio per l anno successivo. L articolo 8 del D.P.R. 322/98 prevede le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. 1. Soggetti Si ricorda che sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA/2009 in via telematica, fra gli altri: - i soggetti tenuti alla presentazione del modello 770, dichiarazione dei sostituti di imposta. I comuni rientrano perciò tra i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica della dichiarazione IVA. 2. Termini di presentazione La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). La dichiarazione Iva 2009 deve essere presentata entro il 30 settembre 2009. 3. Modalità di presentazione La dichiarazione da presentare per via telematica all Agenzia delle Entrate può essere trasmessa: a) direttamente; b) tramite intermediari abilitati. Dal 2002 (era già così dal 2001 in virtù di quanto stabilito da Dpcm 30.04.00) gli enti pubblici devono presentare obbligatoriamente la dichiarazione unificata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, fra l altro, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto ovvero i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta. Gli enti pubblici, in quanto tenuti alla presentazione sia della dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto che di quella dei sostituti di imposta, devono quindi adempiere a questo obbligo in via telematica. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2009 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2009) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione

della dichiarazione IVA all interno del modello UNICO 2009, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via autonoma. In particolare, per i contribuenti, quali gli enti locali, tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO occorre precisare quanto segue: i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata Modello UNICO 2009 deve essere utilizzato il frontespizio di quest ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell IVA da versare o del credito d imposta) devono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX; anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2009 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2009 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Tale modello deve essere presentato all agente della riscossione in due esemplari (uno per l agente della riscossione ed uno per l Ufficio), entrambi sottoscritti in originale. Di solito gli enti pubblici piuttosto che richiedere il rimborso dell iva utilizzano il relativo credito in compensazione con le ritenute da versare. - Presentazione tramite intermediario abilitato La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa direttamente oppure tramite intermediari abilitati. In quest ultimo caso l intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente una duplice comunicazione: - la prima redatta in forma libera, da rilasciare contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione, che attesta l impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, con l indicazione della data e della personale sottoscrizione dell intermediario. La stessa data sarà indicata nel frontespizio del modello Unico; - la seconda, da rilasciare entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, contenente l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica debitamente sottoscritta dall intermediario, e copia della comunicazione dell Agenzia delle entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono conservare copia delle dichiarazioni trasmesse anche su supporto informativo per il periodo previsto dall art.43 del Dpr 600/73. I contribuenti devono invece conservarne copia su supporto cartaceo. - Presentazione telematica diretta I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate. La prova della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall Agenzia delle entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi : - del servizio telematico Entratel, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta ( Mod. 770 semplificato o normale), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti ; - del servizio telematico Internet, qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo

l obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta. Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell Amministrazione finanziaria attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite intermediario. Il solo impegno a trasmettere o a predisporre e trasmettere la dichiarazione potrà pertanto avere una valenza probatoria soltanto nell ambito dei rapporti tra intermediario e contribuente, qualora sorgano delle controversie tra questi, non potendo invece essere opposto all Amministrazione finanziaria. Le istruzioni precisano che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro il termine del 30 settembre, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto. - Sottoscrizione La dichiarazione annuale IVA, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell ente, che, nei comuni, ai sensi dell art. 50 comma 2 del Dlgs 267/2000 è il sindaco. Tuttavia è possibile che tale potere venga attribuito ad altro soggetto, secondo quanto previsto dallo statuto comunale. 4. Elementi necessari della dichiarazione Nella dichiarazione devono essere indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, l'ammontare delle operazioni effettuate e l'imposta ad esse relativa, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'agenzia delle entrate è in grado di acquisire direttamente. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/72. Quindi, schematizzando, dalla dichiarazione annuale IVA devono risultare: - l indicazione dell imponibile, distinto secondo le aliquote applicabili, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui è stata fatta nell anno precedente relativa registrazione, nonché l ammontare delle relative imposte; - l indicazione delle operazioni non imponibili ex art. 21, sesto comma, e delle operazioni esenti registrate nell anno precedente; - l indicazione, distinta secondo le aliquote applicabili, degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione e che risultano dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell anno precedente, nonché l ammontare delle imposte e quello delle rettifiche della detrazione; - la differenza tra imposte a debito e imposte detraibili; - l indicazione delle somme versate con gli estremi delle relative attestazioni. 5. Struttura del modello Il modello di dichiarazione IVA 2009 ha struttura modulare ed è costituito dal: Frontespizio Contiene i dati anagrafici del contribuente. E composto da tre facciate: la prima facciata contiene l informativa relativa al trattamento dei dati personali; la seconda e terza facciata richiedono l indicazione del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello, dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante,

dell ulteriore domicilio per la notificazione degli atti, la firma della dichiarazione, l impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità. Si rammenta che gli enti locali sono tenuti a compilare il frontespizio del modello Unico ENC. MODULO Composto di più quadri, i quadri significativi per gli enti pubblici sono: - VA Informazioni sull attività. - VE Determinazione del volume d affari e dell imposta relativa alle operazioni imponibili. - VF Ammontare degli acquisti. - VG Iva ammessa in detrazione. - VH Liquidazioni periodiche. - VL Liquidazione dell imposta annuale. - VT Ripartizione territoriale dell Iva al consumo - VO Comunicazione delle opzioni e delle revoche 6. Istruzioni per la compilazione dei quadri 6.1 Quadro VA Il quadro VA Informazioni e dati relativi all attività è suddiviso in 4 sezioni : - Sezione 1: contenente alcuni dati analitici riguardanti l individuazione dell attività svolta dal contribuente; - Sezione 2: prevede l indicazione di specifici dati, riguardanti alcune operazioni esenti e cessioni occasionali di beni usati. - Sezione 3: contiene i dati riguardanti le operazioni intracomunitarie, le importazioni, le esportazioni e le operazioni con la Repubblica di San Marino; - Sezione 4: prevede l indicazione di alcuni particolari relativi alle attività svolte dal soggetto (dati riepilogativi). Nel caso in cui l ente eserciti un unica attività la sezione 1 deve essere compilata sull unico modulo. Se, invece, esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell art. 36 devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni quante sono le attività separate. Gli enti nella compilazione quadro VA devono prestare particolare attenzione alla sezione 1, righi VA2 e VA3.

Nella Sezione 1, al rigo VA2, va inserito il codice Rigo VA2: deve essere indicato il codice attività a sei cifre contenuti nella nuova classificazione delle attività economiche denominata Ateco 2007 (approvata con provvedimento del 16 novembre 2007, ed in vigore dal 1 gennaio 2008). La tabella dei codici attività è consultabile sui siti dell Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrete.gov.it e del ministero dell Economia e delle finanze www.finanze.gov.it Nel caso dei Comuni il codice è 84.11.10 In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, sull unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all attività prevalente con riferimento al volume d affari realizzato nell anno d imposta. Nell ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell attività ad esso relativo. Se nell ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all attività prevalente. Rigo VA3: deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti e delle importazioni (risultanti nel rigo VF21). I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell IVA sono i seguenti: colonna 1, bisogna riportare il costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo non superiore a euro 516,45 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing nel corso del 2008 (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc). colonna 2, bisogna riportare il costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando: - l importo dei canoni relativi ai beni strumentali; - acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso; - il corrispettivo relativo all acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni); colonna 3, bisogna riportare il costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o di servizi; colonna 4, bisogna riportare il costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l esercizio dell impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (es.: spese generali). Tale sezione del modello 2009 non ha riportato novità rilevanti, a parte l introduzione del rigo VA8, che comunque non è rilevante per gli enti locali. Il rigo VA8 è stato inserito per l indicazione degli acquisti ed utilizzi di terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%. 6.2 Quadro VE Contenente i dati relativi alla Determinazione del volume d affari della imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale quadro è suddiviso in 4 sezioni: Sezioni 1: Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati. Sezione 2: Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali. Sezione 3: Altre operazioni. Sezione 4: Volume d affari e totale imposta. Le sezioni del quadro VE non sono tutte rilevanti per gli enti locali. L ente è interessato esclusivamente alla Sezione2, Sez. 3 e Sez. 4. In dettaglio: Sezione 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali. Tale sezione deve essere compilata: da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali; dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell art. 34 effettuate nell anno 2008 per le

quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni ( regime agricolo Iva ad Iva). Righi da VE20 a VE22: In corrispondenza di tali righi vanno riportati: - nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse ( art.23) e/o dal registro dei corrispettivi (art.24), per i quali si sia verificata l esigibilità dell imposta nell anno, al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno; - nella seconda colonna, occorre riportare l imposta calcolata applicando l aliquota d imposta corrispondente. Rigo VE23: nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE20 a VE22, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte. Rigo VE24: nel rigo verranno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE20 a VE22. Rigo VE25: nel rigo indicare il totale dell IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l importo risultante al rigo VE23 dell ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE24. SEZIONE 3 - Altre operazioni Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2. Per i comuni assumono significato in particolare i seguenti righi: Nel rigo VE33 indicare l ammontare delle operazioni esenti di cui all art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni. Nel rigo VE37 indicare, per diminuire il volume d affari (ma senza essere preceduto dal segno meno ), l ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d affari dell anno o degli anni precedenti e per le quali nell anno 2008 si é verificata l esigibilità dell imposta. Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE9 e nei righi da VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell imposta dovuta nel corrente anno. Nel rigo VE38 deve essere indicato, le operazioni (al netto dell IVA) non rientranti nel volume d affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all art. 36, ultimo comma. Tale importo diminuisce il volume d affari dell anno. Sezione 4 Volume d affari e totale imposte Rigo VE40: volume d affari determinato sommando gli importi indicati ai righive10 colonna 1, VE23 colonna 1 ed ai righi da VE30 a VE36 e sottraendo l importo indicato ai righi VE37 e VE38. Rigo VE41: totale dell Iva sulle operazioni imponibili, ottenuto sommando gli importi indicati ai righi VE12 colonna 2 e VE25 colonna 2.

6.3 Quadro VF Anche per il quadro VF Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni. Di seguito ci soffermeremo sui righi che vanno compilati dai comuni: L imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF11 per le corrispondenti aliquote. L imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VR11 (colonna 2). Rigo VF12, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai righi da VF1 a VF11. Rigo VF 13 acquisti all interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell imposta, con utilizzo del plafond di cui all art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Nelle istruzioni viene precisato che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC. Rigo VF14, acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti all imposta, nonché quelli effettuati nell ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell imposta con il metodo base da base (per es. agenzie di viaggio). Rigo VF15, acquisti all interno esenti, acquisti intracomunitari esenti e importazioni non soggette all imposta. Rigo VF16, tale rigo è la novità di quest anno agli acquisti da soggetti che nel 2008 si sono avvalsi del regime dei minimi ( art.1, c.96 e seguenti L. 244/2007). Rigo VF17, acquisti all interno e importazioni non soggetti all imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati. Rigo VF18, acquisti all interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell IVA, per i quali, ai sensi dell art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell imposta. Rigo VF19, acquisti effettuati dai soggetti di cui all ultimo comma dell art. 6, annotati nel 2008, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l esigibilità dell imposta. Rigo VF20, acquisti registrati nell anno precedente dai soggetti indicati nell art. 6, ultimo comma, per i quali l imposta è divenuta esigibile nel 2008. Per la compilazione quadro VF righi 19 e VF 20, occorre approfondire il momento impositivo.

Sotto il profilo operativo, la concreta attuazione del principio per cui la detrazione dell Iva collegata al pagamento della fattura può realizzarsi attraverso due diverse procedure: - il rinvio della registrazione della fattura, che in genere resta annotata per memoria in un registro di transito non vidimato. E noto, in proposito, che l annotazione in sospeso non è più obbligatoria a far tempo dal 1 gennaio 1998. - l annotazione delle fatture sul registro Iva acquisiti, con successivo scomputo, ai fini della liquidazione periodica, delle fatture non pagate e ripresa di quelle registrate in precedenza ma pagate nello stesso periodo di liquidazione. La compilazione dei righi VF19 e VF20 è collegata alla adozione di questa seconda procedura contabile, che tuttavia non trova apprezzabile riscontro nella realtà degli enti. In effetti, è assolutamente generalizzata la tecnica del rinvio della registrazione, con contestuale annotazione sul registro non più vidimato dei sospesi. Con la conseguenza che i righi VF19 e VF20 non vanno compilati. Rigo VF21, totale degli acquisti o importazioni sopra elencati determinato sommando gli importi indicati nei righi da VF12 a VF19 e sottraendo l importo del rigo VF20. Rigo VF22, variazioni e arrotondamenti d imposta. L imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF12 potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l importo dell IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicato al rigo VF22, preceduta dal segno (+), se il totale dell imposta risultante dai registri è maggiore dell imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso contrario. Rigo VF23, totale dell Iva sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF12 e VF22 di colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel rigo VG71 (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano le altre sezioni del quadro VG. 6.4 Quadro VG Il quadro VG, contenente Determinazione dell Iva ammessa in detrazione, non ha subito modifiche rispetto alla Dichiarazione Iva 2008. Tale quadro è composto di 6 sezioni di cui le prime 5 per l indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell IVA ammessa in detrazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che appartengono a particolari settori di attività. I predetti soggetti devono sempre comunicare il metodo utilizzato per la determinazione dell imposta barrando la corrispondente casella nel riquadro iniziale anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione. Nei casi di eventuale coesistenza di due regimi particolari di determinazione dell IVA detraibile, occorre compilare un modulo per ogni regime applicato. Invece, i contribuenti che adottano un regime speciale IVA e che nello stesso anno abbiano anche effettuato: operazioni esenti occasionali; esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell art. 10, non rientranti nell attività propria dell impresa o accessorie a operazioni imponibili; cessioni occasionali di beni usati, possono presentare un unico modulo compilando, oltre alla sezione del presente quadro relativa al regime speciale adottato, anche la sezione 2 del quadro VA per le operazioni sopra elencate.

Anche i contribuenti che non compilano le prime 5 sezioni del quadro VG devono indicare l IVA ammessa in detrazione, pari alla somma algebrica degli importi del rigo VF23 e del rigo VG70, direttamente nel rigo VG71 da riportare, successivamente, al rigo VL4. La sezione 6 deve essere compilata da tutti i soggetti con l indicazione delle eventuali rettifiche della detrazione e dell ammontare dell IVA ammessa in detrazione. Sezione 3 operazioni esenti Iva ammessa in detrazione La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo imposta operazioni esenti di cui all art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari disposizioni. I dati da indicare sono i seguenti: I righi da VG35 a VG37 devono essere compilati dai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata. La percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell anno medesimo. Rigo VG35 dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione da indicare nel campo 7. Nei campi, 2, 3 e 4 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti; in particolare: - nel campo 2 si indica l ammontare delle operazioni esenti, di cui all art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell attività propria dell impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità; - nel campo 3 si indica l ammontare delle operazioni esenti ai sensi di cui all art. 10, n. 27- quinquies. Si tratta di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell Iva ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2. si evidenzia che l importo da indicare nel presente campo deve essere ridotto delle cessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate. Le operazioni indicate nel campo non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità; - nel campo 4 si indica l ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni entrambi esenti da Iva. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità. Nei campi 5 e 6 devono essere indicate particolari tipologie di operazioni che, ai sensi dell art. 19, comma 3, danno comunque diritto alla detrazione pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e delle quali occorre tenere conto nel calcolo del pro-rata di detraibilità;

- nel campo 5 si indica l ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, le quali, se effettuate in Italia, darebbero diritto a detrazione. Si tratta delle operazioni fuori campo di applicazione Iva ai sensi dell art. 7, effettuate all estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione; - nel campo 6 si indica l ammontare delle operazioni di cui all art. 74, comma 1, assoggettate al regime Iva monofase (rivendita generi di monopolio, rivendita di libri e giornali, ecc.); - nel campo 7 si indica la percentuale di detrazione calcolato con la seguente formula: VE40 + VG35 campo 1 + VG35 campo 5 + VG35 campo 6 (VE33 VG35 campo 4) VE40 + VG35 campo 5 + VG35 campo 6 VG35 campo 2 VG35 campo 3 x 100 Il risultato deve essere arrotondato all unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l arrotondamento deve farsi riferimento alle prime tre cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1; la percentuale 7,500 si arrotonda a 7. Nella particolare ipotesi in cui risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore 100. Nel rigo VG38 deve essere indicata l IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione a differenti situazioni, tuttavia per i comuni la situazione che si verifica frequentemente è la seguente: presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili. In tal caso l IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del pro-rata effettuando il seguente calcolo: IVA ammessa in detrazione VG38 = [(VF23 + VG36 VG37) x VG35 campo 7 : 100] VG36 +VG37 L importo del rigo VG38, sommato algebricamente all importo del rigo VG70, va riportato al rigo VG71. Sezione 6 - IVA ammessa in detrazione Rigo VG70, totale rettifiche. La detrazione dell imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. Il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento, prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti, ma registrati nell anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, si rende necessario calcolare l imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento. la differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell eventuale importo indicato nel presente rigo. Rigo VG71, il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l indicazione dell IVA ammessa in detrazione che, nel caso non siano stare compilate le prime cinque sezioni del quadro VG né il rigo VG70, corrisponde all ammontare indicato nel rigo VF23. 6.5 Quadro VJ Il quadro, contenente la Determinazione dell imposta relativa a particolari tipologie di operazioni, non è significativo per gli enti.

6.6 Quadro VH Contenente le Liquidazioni periodiche è composto da due sezioni alle quali sono state apportate per il 2009 le seguenti novità. Sezione 1 - Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche. L importo da indicare nel campo debiti di ogni rigo del presente quadro corrisponde all IVA dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Di conseguenza, il relativo importo coincide, se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo, con l ammontare IVA indicato nella colonna importi a debito versati del relativo modello F24. Nel modello Iva/2009 è stata inserita (sulla sinistra del modello) in corrispondenza dei campi a credito e a debito, la casella per l indicazione del ravvedimento per versamenti periodici. Tale casella va barrata qualora per il periodo interessato il versamento sia stato effettuato a titolo di ravvedimento (gli interessi da ravvedere non vanno indicati nella casella debiti). Nel caso in cui il debito di un periodo non superi le euro 25,82, comprensivo di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali il relativo versamento non è dovuto e pertanto nel corrispondente rigo del quadro VH non deve essere indicato alcun importo. Nel rigo VH13 è stata introdotta la casella per l indicazione del metodo adottato ai fini del calcolo dell acconto Iva, cioè se si tratti del metodo: - storico - revisionale ( non significativo per gli enti locali) - analitico effettivo - soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti ecc Trimestrali speciali. Sezione 2 - in tale sezione vanno indicati i versamenti effettuati utilizzando il modello F24 IVA immatricolazione auto UE 1. I 12 righi previsti nel quadro VH, (da VH20 a VH31) corrispondono ai 12 mesi dell anno, deve essere indicata l imposta versata nel corso dell anno oggetto della dichiarazione utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 2007. I versamenti andranno compresi nel rigo VL29 c.1. 6.7 Quadro VK Società controllanti e controllate, anche questo non significativo per i nostri enti. 6.8 Quadro VL Il quadro VL Liquidazione dell imposta annuale è composto da 3 sezioni. 1 Provv. Dir. Ag. Entrate 25.10.207,art.1,co.9, L. 262/2006)-

La sezione 1 contenente il calcolo dell Iva dovuta (o a credito) riguardante la singola attività esercitata; la sezione 2 (di nuova costruzione) avente carattere riepilogativo, da compilare dai contribuenti che nell anno di imposta precedente hanno evidenziato un credito annuale; la sezione 3 avente carattere riepilogativo di tutte le attività svolte e vengono riepilogati gli altri dati iva richiesti che permettono di determinare il risultato dell Iva da versare o del credito d imposta della dichiarazione Iva 2009. Gli enti locali devono prestare attenzione alla compilazione delle sez. 1 e sez. 3. Sezione 1 Determinazione dell IVA dovuta o a credito per il periodo d imposta Detta sezione va compilata su ciascun modello eventualmente redatto per ogni attività in contabilità separata. Appare significativa per i comuni la compilazione solo dei seguenti righi: Rigo VL1, ammontante dell Iva relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE41. Rigo VL3, Iva a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi VL1eVL2. Rigo VL4, Iva ammessa in detrazione. Deve essere indicato l importo di cui al rigo VG71. Rigo VL5: tale rigo non è significativo per gli enti. Rigo VL6, Iva detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi VL4 e VL5. Rigo VL7, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo VL3 e il rigo VL6, ovvero imposta a credito, (da indicare nella colonna 2) ricavata dalla differenza tra il rigo VL6 e il rigo VL3. Sezione 2 trattasi di una delle novità del modello Iva 2009 è stata a partire da quest anno denominata Credito anno precedente. Questa sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l anno d imposta 2007 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso. Sezione 3 - Tale sezione corrisponde alla sezione 2 della dichiarazione utilizzata lo scorso anno. In essa viene determinata l Iva a debito o a credito, di seguito riportati vengono riportati i righi significativi per i comuni: Rigo VL22, il dato da indicare nel presente rigo corrisponde all importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell anno 2008, utilizzate in compensazione con il Mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale. Rigo VL23. Nel rigo deve essere indicato l importo complessivo degli interessi dovuti, dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con l importo degli interessi effettivamente versati. Naturalmente, nel rigo devono anche essere compresi gli interessi per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di successive regolarizzazioni. L ammontare degli interessi dovuti relativi all imposta da versare in

sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel rigo VL36. Rigo VL 25. Interessi da ravvedimento Rigo VL26. Credito risultante dalla dichiarazione precedente. Il presente importo è dato dalla differenza tra quelli indicati ai righi VL8 e VL9. La compilazione del presente rigo non è ammessa per i soggetti che hanno compilato il rigo VL10. Rigo VL27. indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l Ufficio competente, abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l anno 2008 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale. Rigo VL28: tale rigo non è significativo per gli enti locali. Rigo VL29. Nel rigo va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento, relativi al 2008. Rigo VL31. Nel rigo devono essere compresi: - il totale dei versamenti integrativi d imposta, relativi all anno 2008, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell anno 2008, ma relativi ad anni precedenti; Rigo VL32, totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti ( VL5 col. 2 + righi da VL26 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti ( da VL7 a VL31). Il dato che si ricava per differenza dei predetti importi va riportato nel rigo del quadro RX del modello UNICO. Rigo VL33, totale IVA a debito da indicare nel caso in cu la somma degli importi della colonna 1 dei debiti ( da VL7 a VL24) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL7 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi. 6.9 Quadro VO Gli enti pubblici debbono prestare attenzione alla necessità di esprimere opzioni e revoche nel quadro VO Comunicazioni delle opzioni e revoche Le sezioni di possibile utilizzo sono la sezione 1 opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell imposta sul valore aggiunto e, eventualmente, la sezione 5 opzione agli effetti dell Irap. Sezione 1 - è stato eliminato il rigo VO15, il quale contiene la casella per comunicare l opzione per l applicazione dell Iva nei modi ordinari esercitata dai contribuenti che hanno rinunciato al regime di franchigia di cui all articolo 32-bis.

Sezione 5 - Determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni) 6.10 Quadro VT Il quadro VT Separata indicazione delle operazioni effettuate dei confronti di consumatori finali e soggetti ad IVA, va cosi compilato. Nel rigo VT1, campi 3 e 5 occorre ripartire l importo rispettivamente tra le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita iva. 6.11 Quadro VS Quadro VW Tali quadri non sono significativi per gli enti. LA DICHIARAZIONE IRAP 2009 Il tradizionale modello Irap, utilizzato per dichiarare l imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, ha subito, a partire da quest anno, rilevanti modifiche. Il modello è stato oggetto di importanti novità riguardanti sia aspetti tecnici del tributo, quali la base imponibile e l aliquota (cc. 50, 51, 71, e 226 L. 244/2007), sia questioni di carattere procedurale inerenti la liquidazione, l accertamento, la riscossione del tributo nonché la presentazione della dichiarazione annuale Irap (cc. 44, 45 e 52 L. 244/2007). 1. Modalità di trasmissione A partire da quest anno vengono previste nuove modalità di trasmissione delle dichiarazione Irap/2009, periodo d imposta 2008, infatti la finanziaria 2008 ha introdotto l obbligo di presentazione in modo esclusivo per via telematica e direttamente alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente, la dichiarazione autonoma Irap. Il D.m. 11 settembre ha predisposto le apposite disposizioni attuative, ed in particolare all art. 1, c. 3 viene disposto che l invio della dichiarazione alle regioni o alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi del decreto Irap, art. 4, sarà effettuato per il tramite dell Agenzia delle Entrate. L agenzia delle entrate ha definito con provvedimento direttoriale, del 31 gennaio 2009, il nuovo modello per il 2009. La dichiarazione Irap deve essere presentata esclusivamente per via telematica, con due differenti modalità:

- presentazione telematica diretta - presentazione telematica tramite intermediari abilitati. Le regole di carattere generale sono previste dal regolamento di cui al DPR n. 322/1998, in materia di modalità e di termini di presentazione. 2. Termini di presentazione In base al citato decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze dell 11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (art 42, c. 7-ter D. L 30 dicembre 2008, n. 207; L. 27 febbraio 2009, n. 14). La scadenza per la presentazione del modello IRAP/2009 è il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, cioè il 30 settembre 2009. Ai fini dell adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d imposta. Il passaggio della dichiarazione Irap alla forma autonoma non porta modifiche circa le modalità di rettifica della dichiarazione. Nel frontespizio della dichiarazione vengono riportate tre caselle spia attraverso cui il contribuente comunica che la dichiarazione presentata va ad integrare altri dati già comunicati all Amministrazione finanziaria in precedenza, trattandosi o di correttiva nei termini; o di dichiarazione integrativa a favore; o di dichiarazione integrativa. 3. Soggetti Il Modello IRAP 2009 deve essere utilizzato per dichiarare l imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2008, istituita dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 di seguito D. Lgs. n. 446 e successive modificazioni. Presupposto dell Irap, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d imposta. Si precisa che i contribuenti soggetti ad IRES per i quali il periodo d imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2008 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l anno precedente. I contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES, per i quali il periodo d imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2008, devono utilizzare il presente modello, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il modello approvato l anno precedente. 4. Struttura del modello Il modello IRAP/2009 è composta da:

FRONTESPIZIO Il frontespizio del modello IRAP si compone di tre facciate. - la prima facciata contiene l informativa relativa al trattamento dei dati personali. - la seconda facciata comprende quattro riquadri: essi si riferiscono al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente, ai dati riguardanti il dichiarante diverso dal contribuente e al domicilio per la notificazione degli atti. - la terza facciata comprende tre riquadri: essi sono relativi alla sottoscrizione della dichiarazione, all impegno dell intermediario alla presentazione telematica e al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti secondo le disposizioni dell art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Moduli In confronto all anno passato importanti novità vi sono anche nella struttura del nuovo modello. I vari moduli che lo componevano l anno precedente sono stati completamente rinominati e suddivisi in modo differente. In dettaglio: - Quadro IQ Persone fisiche - Il quadro IQ va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione relativo all anno 2008 ai fini dell IRAP. Tale quadro non è rilevante per gli enti locali. - Quadro IP Società di persone - Il quadro IP va utilizzato dalle società di persone ed equiparate per la determinazione del valore della produzione relativo all anno 2008 ai fini dell IRAP. Tale quadro non è rilevante per gli enti locali. - Quadro IC Società di capitali Il quadro IC va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all anno 2008 ai fini dell IRAP. Tale quadro non è rilevante per gli enti locali. - Quadro IE enti non commerciali Il quadro IE va utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione relativo all anno 2008 ai fini dell IRAP. Tale quadro non è rilevante per gli enti locali. - Quadro IK Amministrazioni ed Enti pubblici Tale quadro deve essere compilato dagli enti locali, cosi come approfondito in seguito. - Quadro IR - Ripartizione della base imponibile e dell imposta e dati concernenti il versamento. Tale quadro deve essere compilato dagli enti locali, cosi come approfondito in seguito. - Quadro IS Prospetti vari - Tale quadro deve essere compilato dagli enti locali, cosi come approfondito in seguito. 5. Istruzioni per la corretta compilazione del modello IRAP 2009 Alla dichiarazione IRAP 2009 viene modificata la struttura rispetto alle dichiarazioni Irap degli anni precedenti. Il contenuto del quadro IQ, che in genere veniva compilato dagli enti locali, è stato suddiviso all interno di più quadri, e precisamente nel quadro IK- IR IS. Di seguito viene riportata la corretta modalità di compilazione di tali quadri rilevanti per gli enti locali ed anche del Frontespizio, che fino all anno precedente andava compilato nel modello Unico ENC.

5.1 Frontespizio - Tipo di dichiarazione Nel campo Codice regione o provincia autonoma deve essere riportato il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente, desunto dalla seguente Tabella. Nel campo Regione o provincia autonoma va indicato per esteso il nome della regione o provincia autonoma corrispondente al codice indicato nel precedente campo. Codice Regione 01 Abruzzo 02 Basilicata 03 Bolzano 04 Calabria 05 Campania 06 Emilia Romagna 07 Friuli Venezia Giulia 08 Lazio 09 Liguria 10 Lombardia 11 Marche 12 Molise 13 Piemonte 14 Puglia 15 Sardegna 16 Sicilia 17 Toscana 18 Trento 19 Umbria 20 Valle d Aosta 21 Veneto - Dati del contribuente Nella casella partiva iva, va inserito il dato relativo all ente. Nella casella Dichiarazione Unico, indicare uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di modello UNICO che il contribuente è tenuto a presentare ai fini dell imposta sui redditi per il periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione. Nel caso degli enti locali andrà inserito il codice 4 modello Unico ENC. Tale deve essere indicato anche dalle Amministrazioni ed enti pubblici non assoggettati ad Ires. La compilazione delle caselle relative ai recapiti, indirizzo di posta elettronica, telefono cellulare e fax, è facoltativa.

- Persone fisiche Tale casella non è rilevante per gli enti. - Soggetti diversi dalle persone fisiche Tale casella va compilata da parte degli enti locali, vanno indicati la denominazione o la ragione sociale e i dati (comune, provincia, codice comune, frazione, via e numero civico e codice di avviamento postale) relativi alla sede legale o, se diverso, al domicilio fiscale. In caso di variazione della sede legale o del domicilio fiscale rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l anno di variazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla compilazione dell ultima riga della casella soggetti diversi dalle persone fisiche. Devono, inoltre, essere indicati: la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, il termine legale o statutario per l approvazione del bilancio o del rendiconto e la data di inizio e di termine del periodo d imposta. Nelle caselle Stato, Natura giuridica e Situazione vanno inseriti gli appositi codici statistici riepilogate nelle apposite tabelle A, B, e C delle istruzioni ministeriali. Gli enti locali in linea generale, salvo casi particolari, dovranno compilare tali caselle nel seguente modo: - Stato: codice 1 soggetto in normale attività; - Natura giuridica: 15 Enti pubblici non commerciali; - Situazione: codice 6 - Periodo normale d imposta e periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data di messa in liquidazione - Soggetto non residente Tale casella non è rilevante per gli enti locali. - Dichiarante diverso dal contribuente Tale casella non è rilevante per gli enti locali. - Firma della dichiarazione In tale casella vanno spuntati i quadri che sono compilati nel proseguo del modello Irap e l esercizio dell opzione di cui all art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. Nel caso dell ente locale esso spunterà le caselle relative ai quadri che generalmente l ente compila: IK, IR ed IS.

La scelta di far recapitare l avviso all intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. Il contribuente esercita tale facoltà barrando la casella Invio avviso telematico inserita nel riquadro Firma delle dichiarazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella Codice di carica, che nel caso degli enti locali sarà il codice 1. I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente. Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del competente ufficio dell Agenzia delle Entrate. - Impegno alla presentazione telematica Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L intermediario deve: riportare il proprio codice fiscale; riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all albo; riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell impegno a presentare la dichiarazione; barrare la casella Ricezione avviso telematico, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione; apporre la firma. Inoltre, nella casella relativa all impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l invio. 5.2 Quadro IK

Il quadro IK va utilizzato dalle amministrazioni ed enti pubblici per la determinazione del valore della produzione relativo all anno 2008 ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2. Sono tenute a utilizzare il presente quadro le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, quali: - lo Stato, - le regioni, - le province, - i comuni, - le comunità montane e loro consorzi e associazioni, - le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, - le istituzioni educative e universitarie, - le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, - gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, - le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, - l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) - le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. I soggetti tenuti a presentare il quadro IK dovranno riportare nel campo natura giuridica, presente all interno del frontespizio del Modello IRAP, il codice 15 (enti pubblici non economici) o 55 (amministrazioni pubbliche) desunto dalla tabella generale di classificazione natura giuridica. Occorre però precisare che gli enti ospedalieri pubblici devono indicare il codice 15 in luogo del codice 18. Il quadro IK è suddiviso in tre sezioni che attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d imposta 2008. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. Sezione I Attività istituzionali 2 Non rientrano tra i soggetti passivi dell imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.