Gli uffici legislativi del Governo centrale, che collaborano con i singoli Ministri, svolgono le seguenti principali funzioni:



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/()81=,21,'(*/,8)),&,/(*,6/$7,9, /()81=,21,'(*/,8)),&,/(*,6/$7,9,)$&(17,3$57('(*/, 8)),&,',',5(77$&2//$%25$=,21('(,0,1,675, Gli uffici legislativi del Governo centrale, che collaborano con i singoli Ministri, svolgono le seguenti principali funzioni: a) Produzione normativa. b) Partecipazione all iter parlamentare dei provvedimenti normativi. c) Produzione di provvedimenti ed atti non aventi natura normativa. d) Attività consultiva e di assistenza tecnico-giuridica. e) Risposte agli atti ispettivi parlamentari. Ad ogni funzione corrisponde una serie di attività in parte tipizzate e procedimentalizzate dall'ordinamento ed in parte rimesse alla prassi. Al fine di delineare un modello di ufficio legislativo digitale, occorre innanzitutto descrivere le attività svolte in relazione alle singole funzioni svolte per individuare quali strumenti e soluzioni informatiche possano supportare ciascuna di esse. $352'8=,21(1250$7,9$ L attività degli uffici legislativi in relazione ai singoli provvedimenti normativi si realizza attraverso le seguenti fasi: $'LVHJQLGLOHJJHFRVWLWX]LRQDOHHGRUGLQDULD a) consultazione degli uffici interni all'amministrazione proponente; b) predisposizione dello schema di testo nel rispetto delle regole di drafting; c) trasmissione dello schema al D.A.G.L. ed alle altre Amministrazioni interessate; d) acquisizione dei relativi pareri e proposte; e) trasmissione dello schema al Dagl corredato dei concerti, pareri e relazioni f) sottoposizione del testo al Preconsiglio dei ministri; g) eventuale modifica del testo ed invio al D.A.G.L. per inserimento all'ordine del

h) giorno del Consiglio dei ministri; i) eventuale acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata; j) eventuale notifica all Unione europea ai sensi della legge n. 317/1986 k) invio del d.d.l. per l'autorizzazione all'inoltro al Parlamento; l) trasmissione al Parlamento del d.d.l.; m) partecipazione all'iter parlamentare (vedi sezione B); n) esame e proposta di eventuali emendamenti (vedi sezione B); o) redazione delle note per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. $'HFUHWLOHJJH a) consultazione degli uffici interni all'amministrazione proponente; b) predisposizione dello schema di testo nel rispetto delle regole di draftìng; c) trasmissione dello schema al D.A.G.L. ed alle altre Amministrazioni interessate; d) acquisizione dei relativi pareri e proposte; e) trasmissione dello schema al Dagl corredato dei concerti, pareri e relazioni f) sottoposizione del testo al Preconsiglio dei ministri; g) eventuale notifica all Unione europea ai sensi della legge n. 317/1986 (con procedura d urgenza) h) eventuale modifica del testo ed invio al D.A.G.L. per inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i) invio del decreto-legge alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione; j) partecipazione all'iter parlamentare di conversione (vedi sezione B); k) esame e proposta di eventuali emendamenti (vedi sezione B); l) l) redazione delle note per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. $'HFUHWLOHJLVODWLYL a) consultazione degli uffici interni all'amministrazione proponente; b) predisposizione dello schema di testo nel rispetto delle regole di drafting; c) trasmissione dello schema al D.A.G.L. ed alle altre Amministrazioni interessate; d) acquisizione dei relativi pareri e proposte; e) trasmissione dello schema al Dagl corredato dei concerti, pareri e relazioni f) sottoposizione del testo al Preconsiglio dei ministri; g) eventuale modifica del testo ed invio al D.A.G.L. per inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri (esame preliminare); h) eventuale acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata; i) eventuale notifica all Unione europea ai sensi della legge n. 317/1986 j) invio dello schema al Parlamento per l'acquisizione dei pareri; k) eventuale modifica del testo e sottoposizione al Preconsiglio dei ministri; l) eventuale modifica del testo ed invio al D.A.G.L. per inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri (esame definitivo); m) invio alla Presidenza del Consiglio per l inoltro al Presidente della Repubblica; n) redazione delle note ed invio per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

$5HJRODPHQWLH[DUWLFROR/ a) consultazione degli uffici interni all Amministrazione proponente; b) predisposizione dello schema di testo nel rispetto delle regole di drafting; c) trasmissione dello schema al D.A.G.L. ed alle altre Amministrazioni interessate; d) acquisizione dei relativi pareri e proposte; e) trasmissione dello schema al Dagl corredato dei concerti, pareri e relazioni f) sottoposizione del testo al Preconsiglìo; g) eventuale modifica del testo ed invio al D.A.G.L. per inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri (esame preliminare); h) eventuale notifica all Unione europea ai sensi della legge n. 317/1986 i) invio dello schema di D.P.R. al Consiglio di Stato ed eventuale interlocuzione con quest'ultimo; j) eventuale acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata; k) eventuale invio dello schema di D.P.R. al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni; l) nuova sottoposizione del testo, con eventuali modifiche, al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva; m) invio del testo al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti; n) invio del testo (e note ai riferimenti normativi) alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. % 3$57(&,3$=,21( $//,7(5 3$5/$0(17$5( '(, 35299(',0(17, 1250$7,9, 1. acquisizione di informazioni sullo stato dell iter del provvedimento, sia in Commissione che in Aula; 2. esame e pareri sugli emendamenti parlamentari; 3. esame e pareri sugli emendamenti governativi; 4. partecipazione a fasi di esame e rielaborazione tecnica dei provvedimenti; 5. assistenza ai Ministri ed ai Sottosegretari nelle fasi dibattito e votazione dei provvedimenti, sia nelle Commissioni che in Aula. &352'8=,21(',35299(',0(17,('$77,121$9(17,1$785$ 1250$7,9$ a) predisposizione di decreti ministeriali aventi natura non regolamentare; in merito a questo tipo di atti si ricorda il particolare iter procedurale che nel caso di atti adottati ex art.17, comma 3, della legge n.400 del 1988, si deve prevedere l acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la trasmissione dell atto al Dagl per il nulla osta, qualora si tratti di atti interministeriali l iter deve essere coordinato con l amministrazione coproponente, nonché con le amministrazioni concertanti ; b) concerto su atti di altre amministrazioni; c) predisposizione di circolari, direttive ed atti di indirizzo del Ministro e del Capo di Gabinetto; d) invio dei provvedimenti per la registrazione della Corte dei Conti e per l eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

'$77,9,7$ &2168/7,9$(',$66,67(1=$7(&1,&2*,85,',&$ Gli Uffici legislativi esprimono pareri o svolgono funzioni di assistenza relativamente a: a) atti normativi ed emendamenti predisposti da altre Amministrazioni; b) legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni e delle Province autonome; c) intervento della Presidenza del Consiglio nei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale; d) questioni interpretative di norme, sollevate dagli Uffici interni dell Amministrazione; e) questioni emergenti nella fase negoziale di accordi, convenzioni e trattati comunitari ed internazionali; f) predisposizione di decreti ministeriali aventi natura non regolamentare; in merito a questo tipo di atti si ricorda il particolare iter procedurale che nel caso di atti adottati ex art.17, comma 3, della legge n.400 del 1988, si deve prevedere l acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la trasmissione dell atto al Dagl per il nulla osta, qualora si tratti di atti interministeriali l iter deve essere coordinato con l amministrazione coproponente, nonché con le amministrazioni concertanti ; g) rapporti con gli organismi costituzionali e comunitari e con le altre istituzioni centrali, regionali e locali; h) rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato; i) attività di indirizzo per le strutture amministrative; j) predisposizione ed aggiornamento di schede di accompagnamento dei provvedimenti normativi. ($77,9,7$ ',6,1'$&$72,63(77,92 a) Acquisizione degli atti di sindacato ispettivo; b) prima delibazione degli atti di sindacato ispettivo; c) acquisizione di elementi dagli uffici interni per risposta ai singoli atti ispettivi; d) acquisizione di elementi dalle altre Amministrazioni interessate, ovvero invio degli elementi all'amministrazione delegata alla risposta; e) redazione della risposta del Ministro o dei Sottosegretari delegati ed invio al Parlamento (nelle forme necessarie in relazione al tipo di atto ispettivo); f) assistenza al Ministro in sede parlamentare; g) acquisizione ciclica di elementi dagli uffici interni e dalle altre Amministrazioni per conseguente redazione delle relazioni periodiche. )&217(1=,262&,9,/(±3(1$/(±&267,78=,21$/( a) acquisizione di elementi informativi sugli affari contenziosi; b) eventuale predisposizione di relazioni; c) corrispondenza con l Avvocatura dello Stato; d) esame degli atti del giudizio; e) pareri su eventuali impugnazioni. *5('$=,21('(/&$/(1'$5,23$5/$0(17$5(

a) acquisizione e consultazione del programma dei lavori parlamentari; b) selezione ed indicazione degli impegni di interesse del Ministro; c) comunicazione delle presenze del Ministro e richieste di eventuali sostituzioni,19,'8$=,21('(//(3(&8/,$5,7$ '(//,7(5'(*/,$77, 1250$7,9,35(662,/'$*/'(//$3&0 L'attività del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è connessa all'attività istruttoria dei lavori del Consiglio dei Ministri ed è altresì attività di supporto e consulenza del Presidente del Consiglio. La legge n.400 del 1988 descrive agli articoli 2 e 5 rispettivamente le attribuzioni del Consiglio dei ministri e del Presidente del Consiglio. Tutta l'attività del Dagl è incentrata sulla programmazione normativa in relazione alle priorità ed agli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche del governo. $/,67587725,$1250$7,9$ L'istruttoria sui provvedimenti è affidata ai settori normativi del dipartimento. L'attività si basa, da un lato, sul coordinamento con gli uffici legislativi delle amministrazioni di settore al fine di giungere alla formulazione del testo da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, acquisiti i relativi concerti, dall'altro, sulla verifica della conformità dell'intervento legislativo alla costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'unione europea e con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, con interventi di semplificazione e delegificazione sulla materia oggetto dell'intervento, la copertura finanziaria, la coerenza con il programma di governo. In merito alla acquisizione dei concerti si rileva che è in ogni caso da acquisire il concerto del ministero dell'economia e finanze (ex tesoro) e della funzione pubblicaquando il provvedimento in esame abbia riflessi sull'organizzazione dell'amministrazione. La procedura applicata per l'acquisizione dei concerti è quella descritta dall'articolo 3 del d.p.c.m. 10 novembre 1993. In particolare, l importanza dell'istruttoria assume rilievo anche a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale, n.110 del 2001, che accoglie il ricorso della regione Veneto che impugna il d.lgs. n.96 del 1999 in quanto non adottato in conformità al procedimento previsto dalla legge di delegazione, anche per quanto concerne gli aspetti formali e procedurali che prevedono l'assenso formale della regione. Il vizio del procedimento si ha per difetto di istruttoria in tutti gli atti amministrativi a carattere generale quali, ad esempio i regolamenti, nei casi in cui non si provvedeall'acquisizione dei pareri degli organi consultivi, comprese le organizzazioni sindacali i cui verbali delle consultazioni effettuate devono essere allegati ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n.400 del 1988. I pareri degli organi consultivi seguono una diversa scansione temporale a seconda dell'organo competente a rendere il parere. Infatti, prima della trasmissione degli atti normativi alle commissioni parlamentari deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Conferenze Stato-regioni, Unificata ed autonomie locali.

Nelle ipotesi nelle quali viene dichiarata l urgenza si applicano le disposizioni contenute nell articolo 2 del d.lgs.n.281 del 1997. %/$48$/,7$'(//(/(**, Sono state pubblicate recentemente in gazzetta ufficiale la circolare 20 aprile 2001 n.1/1.1.26/10888/9.92 sulle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi e la circolare 2 maggio 2001 n.1/1.1.26/10888/9.92 recante Guida alla redazione dei testi normativi. Si tratta, da un lato, di un aggiornamento, in collaborazione con i competenti uffici di Camera e Senato, delle circolari del 1986, dall altro, della prima attuazione dell articolo 16, comma 1, lett. h), del d.p.c.m. 4 agosto 2000. Il Dagl provvede a segnalare, in raccordo con gli uffici legislativi, le revisioni formali e sostanziali da apportare ai testi normativi per la positiva valutazione ai fini dell iscrizione all ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. E stato, di recente, messo a punto un software di ausilio per la redazione dei testi normativi che provvede alla stesura dei vari atti normativi secondo le seguenti modalità: 1. realizzazione degli strumenti di correzione in ambiente di lavoro word; 2. predisposizione di un percorso guidato nella struttura del testo; 3. previsione di segnali di allarme, laddove l utente si voglia discostare dal percorso guidato. In tal modo si consente di derogare l impostazione standard, ma l utente è consapevole che sta utilizzando una modalità esterna al menù di impostazioni. &/$',5$0$=,21(,1)250$7,&$ Viene effettuata la diramazione dei testi sottoposti alle riunioni del preconsiglio e del Consiglio dei Ministri tramite la casella di posta certificata collegata con analoghe caselle ufficiali corrispondenti agli Uffici legislativi dei vari ministeri. L'acquisizione dei testi in formato elettronico consente di adempiere tempestivamente alla trasmissione del testo anche agli organi costituzionali coinvolti nella fase di perfezionamento dell atto. '/$75$60,66,21('(,35299(',0(17, La funzionalità dei lavori preparatori del Consiglio dei Ministri e di quelli dello stesso Consiglio è strettamente dipendente dalla attenta verifica dei testi e dal congruo anticipo con i quali gli stessi vengono trasmessi al Dagl. In particolare va sottolineato che deve essere cura dell amministrazione proponente: a) trasmette alla Presidenza lo schema di provvedimento e di tutti gli atti allegati con un congruo anticipo affinché la Presidenza stessa possa a sua volta rispettare il

termine stabilito per la diramazione ufficiale che è di almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei ministri nel quale l affare sarà discusso; b) acquisire prima dell inoltro alla Presidenza i concerti previsti per legge, nonché le adesioni ed intese che intervengono nel procedimento di formazione anche in considerazione delle competenze concorrenti e delle contiguità di materia; c) acquisire, inoltre, gli eventuali pareri tecnico-giuridici necessari (Ragioneria Generale dello Stato, Autorità, enti ed organismi interessati); d) corredare gli schemi di provvedimento di tutte le relazioni previste (illustrativa, tecnica, tecnico-normativa, di analisi dell impatto della regolazione-air). (/(5(/$=,21,$&255('2'(*/,$77,1250$7,9, L istruttoria degli atti normativi è fortemente condizionata sia dalla corretta redazione dell articolato, secondo le regole di cui alle circolari citate, sia dalla completezza e dalla esaustività delle relazioni che devono essere predisposte a corredo degli atti. In particolare si richiama l attenzione ad una particolare cura nella redazione delle citate relazioni che secondo le regole vigenti sono così individuate: - relazione illustrativa; - relazione tecnica; - relazione tecnico-normativa; - analisi di impatto della regolazione (AIR) - scheda di attuazione del programma di governo. Per quanto concerne le suddette relazioni si segnala la griglia metodologia di cui all allegato A alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, nonché la puntuale verifica della relazione tecnica ai sensi del punto 4.15, della circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2001, n.1/1.1.26/10888/9.92, al fine di evidenziare correttamente le formule di copertura finanziaria per oneri che devono essere esattamente quantificati ed esplicitare l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. In merito alla relazione illustrativa, specie nel caso di provvedimenti che prevedano un iter complesso (parere delle conferenze, del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari, pareri consultivi di altri organismi) si raccomanda di evidenziare in modo chiaro le eventuali modifiche apportate al testo in conseguenza di detti pareri, ovvero di motivare, evidenziando nelle premesse, il mancato accoglimento delle osservazioni, così come è indicato nell'allegato 3 della citata circolare. Si segnala inoltre che in tali casi è sempre opportuno allegare a corredo del testo trasmesso gli eventuali pareri acquisiti, affinché essi possano essere diramati in uno con il testo del provvedimento e con le relative relazioni. )/$)$6(',$&48,6,=,21('(,3$5(5, La diversa tipologia di interventi regolatori prevede l'acquisizione di pareri di organi consultivi che prima della definitiva adozione dei vari atti normativi. Consiglio di Stato, Autorità indipendenti, enti ed organismi di settore

Secondo la prassi che si è instaurata sono a cura dell amministrazione proponente l acquisizione del parere del Consiglio di Stato e delle Autorità indipendenti, delle organizzazioni sindacali e degli eventuali organi consultivi a competenza settoriale. Sono a cura dell'amministrazione proponente anche i pareri resi dalle singole regioni qualora ciò sia previsto dalla normativa di riferimento. Detti pareri, ove non diversamente disposto devono essere acquisti prima della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e devono essere espressamente indicati nelle premesse del provvedimento ed allegati al medesimo. Si segnala che la mancata acquisizione di pareri obbligatoriamente previsti o previsti in via generale come nel caso del Garante per la tutela dei dati personali, possono inficiare la legittimità dell atto adottato. */$&21)(5(1=$67$725(*,21,67$72&,77 81,),&$7$ La acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-regioni, Stato-città, Unificata, di norma preceduta dalla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è effettuata a cura del Dagl che in questa funzione certifica il testo trasmesso e da atto della posizione del governo nel suo complesso sul provvedimento. Va segnato che per prassi la trasmissione dei provvedimenti normativi alle Conferenze è di norma preceduta da una preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri qualora si tratti di provvedimenti normativi adottati con fonte di rango primario, mentre per gli attiadottati con fonte secondaria, previa verifica della tipologia e natura del regolamento può, in via generale, escludere la consultazione delle Conferenze ritenendo sufficiente il concerto formale delle amministrazioni interessate. La trasmissione del provvedimento alle Conferenze avviene a cura del DAGL che certifica la provenienza del testo e l'esistenza del concerto sul testo medesimo. A riguardo si procede alla verifica ed a specificare se si tratta di parere ovvero di intesa. Qualora la normativa di riferimento richieda entrambi, nel senso che occorre acquisire i parere della Conferenza unificata e l intesa della Conferenza Stato regioni è opportuno esplicitarlo richiamando espressamente la norma che lo prevede. Per i regolamenti ministeriali, secondo la prassi instaurata la trasmissione alle Conferenze avviene a cura dell amministrazione proponente. +/(&200,66,21,3$5/$0(17$5, Secondo prassi consolidata la fase di acquisizione del parere parlamentare sugli atti normativi del governo è un adempimento cui provvede questo dipartimento per il tramite del Dipartimento per i rapporti con il parlamento. La trasmissione viene effettuata solo dopo l acquisizione di tutti gli altri pareri compatibilmente con OHVLJHQ]D GL DVVLFXUDUH comunque il rispetto, ad esempio, della scadenza del termine per l esercizio di una delega legislativa. Si segnala, che in taluni limitati casi, la normativa consente di richiedere contemporaneamente sia i pareri delle conferenze che quelli delle commissioni). In tali casi

il Dagl provvede alla relative contestuali richieste, facendo presente che le Commissioni parlamentari si esprimono solo dopo la trasmissione degli altri eventuali pareri richiesti.,/$5,81,21(35(3$5$725,$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,35(&216,*/,2 La segreteria del preconsiglio si occupa dell istruttoria che precede i lavori della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri (o preconsiglio), prevista dall articolo 4 del d.p.c.m. 10 novembre 1993, recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri", secondo cui: "1. Gli schemi dei provvedimenti, dopo la loro diramazione, nonché eventuali documenti relativi ad altre questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, sono esaminati in una riunione preparatoria tenuta presso la sede della Presidenza del Consiglio, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, al fine di pervenire alla loro redazione definitiva. 2. Nessuna questione e nessuna proposta concernente disegni di legge, atti normativi o provvedimenti amministrativi generali può essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri se non sono state esaminate nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi previsti dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 6. 3. La riunione preparatoria di cui al comma 1 è coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio ovvero dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. Ad essa partecipano il capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, i capi di Gabinetto ovvero i capi degli uffici legislativi dei Ministeri interessati, il Ragioniere generale dello Stato, nonché il capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri. 4. Al termine della riunione, l'elenco dei provvedimenti che possono essere inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è trasmesso, per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.". In concreto la segreteria del Preconsiglio si occupa di ricevere le richieste di iscrizione all'ordine del giorno del "preconsiglio" tramite la lettura della corrispondenza cartacea ed informatica (mediante casella di posta certificata) in arrivo al Dagl, di coordinare, sulla base GHJOL indirizzi del capo del Dipartimento, l'attività istruttoria dei singoli provvedimenti per acquisire l'articolato completo dei pareri, i concerti delle amministrazioni competenti, la normativa di riferimento, l'appunto che illustra l'istruttoria compiuta dal responsabile del settore normativo competente per materia, le relazioni illustrativa, tecnica (verificata dalla ragioneria generale dello Stato), tecnico-normativa e Air che sono a corredo dell'atto, ai fini della diramazione del testo e della formazione, in collegamento con l'ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, della proposta di ordine del giorno del preconsiglio da sottoporre al capo del Dipartimento per l'inoltro al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della convocazione della riunione preparatoria. La segreteria del Preconsiglio predispone il fascicolo contenente gli atti da esaminare in sede di preconsiglio verificando se l'appunto allegato al singolo provvedimento contenga tutti gli elementi riconducili all'istruttoria svolta (quali ad esempio i resoconti delle eventuali riunioni di coordinamento, le note delle amministrazioni concertanti, il contenuto dei pareri degli organi consultivi), redige il verbale della riunione preparatoria del consiglio dei ministri da trasmettere all'ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri per la formazione dell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Infine, svolge una attività di raccordo e di coordinamento con gli uffici legislativi dei ministeri e delle varie amministrazioni di settore, per l'acquisizione dei testi da diramare a seguito della riunione di preconsiglio. //8)),&,23(5/$'2&80(17$=,21((',5$33257,&21*/,25*$1, &267,78=,21$/,

L Ufficio per la documentazione ed i rapporti con gli organi costituzionali cura la fase antecedente e successiva alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri sia per quel che concerne i dossier di documentazione a corredo degli atti iscritti all ordine del giorno del preconsiglio, sia per quanto riguarda la certificazione degli atti approvati in esame preliminare o definitivo da trasmettere alle Conferenze, al Parlamento ed alla Presidenza della Repubblica. L Ufficio cura inoltre la trasmissione dei pareri resi dal Dagl sugli emendamenti a disegni di legge in discussione alle Camere provvedendo ad effettuare un monitoraggio sui provvedimenti legislativi all esame del Parlamento al fine di segnalare, ai vari responsabili dei settori normativi, eventuali divergenze tra le amministrazioni interessate al provvedimento che possano incidere sulle posizioni già assunte dal governo nella sua attività normativa e di indirizzo. A questo proposito i responsabili dei settori normativi provvedono al coordinamento con gli uffici legislativi competenti per materia ponendo particolare attenzione alla quantificazione degli oneri dell'emendamento proposto ed alla verifica dei mezzi di copertura, alla rilegificazione di materie delegificate, al corretto impiego delle regole di drafting. A conclusione dell'istruttoria e durante l'iter parlamentare del provvedimento in esame l'ufficio comunica l'iter parlamentare al responsabile del provvedimento anche ai fini dell'inserimento della sintesi dei lavori parlamentari nel fascicolo di archivio. 07,32/2*,$'(*/,$77,'$627723255($//(6$0('(/&216,*/,2'(, 0,1,675, 'HFUHWLOHJJH Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione e dell'articolo 15 della legge n.400 del 1988, vengono presentati alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso della adozione. Devono essere accompagnati dalla relazione illustrativa che deve esplicitare i presupposti di necessità ed urgenza, peraltro indicati sinteticamente nelle premesse, dalla relazione tecnica, tecnico-normativa e dall'air anche se in forma semplificata. Ai sensi della legge 212 del 2000 non si può ricorrere al decreto-legge per l'istituzione di nuovi tributi né per estendere tributi esistenti al altre categorie di soggetti. Sono inammissibili gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che non siano strettamente inerenti alla materia del decreto-legge. Le modalità di redazione dei decreti -legge sono previste nella circolare 20 aprile 2001 recante Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi normativi nonché nella circolare 2 maggio 2001 recante Guida alla redazione dei testi normativi. 'LVHJQLGLOHJJH 1. iniziativa governativa Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, trasmessi alle Camere, ai sensi dell'articolo 5 della legge n.400 del 1988, e dell'articolo 14 del d.p.r. 10 novembre 1993, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione del Presidente della Repubblica. 2. costituzionali Rileva in particolare il regime della presentazione degli emendamenti che non sono ammissibili nella seconda deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 99 comma 3, del regolamento della Camera dei deputati. 'HFUHWLOHJLVODWLYL

1. Contenenti norme di attuazione di delega legislativa I decreti legislativi sono deliberati dal Consiglio dei ministri in esame preliminare e, a seconda della procedura descritta nella legge delega o, qualora la durata di esercizio della delega superi i due anni, vengono trasmessi alle commissioni parlamentari per il parere consultivo, successivamente addottati in esame definitivo. 2. Contenenti norme di attuazione di statuti di regioni a statuto speciale I decreti legislativi attuativi di statuti speciali sono emanati a seguito di un procedimento atipico nel quale possono intervenire, secondo i rispettivi Statuti, organi regionali nonché una commissione paritetica composta di rappresentanti statali e regionali. Il testo sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri non può essere modificato ma solo rinviato alla commissione paritetica per un nuovo esame. 3. Correttivi I decreti legislativi correttivi possono essere previste dalle leggi di delega ed intervenire a correzione del decreto legislativo attuativo della delega stessa. In merito alle modalità di redazione delle varie tipologie dei decreti legislativi si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare 2 maggio 2001 recante Guida alla redazione dei testi normativi. 5HJRODPHQWL I regolamenti governativi sono adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n.400 del 1988. A seconda della procedura di adozione si menziona nelle premesse il comma dell'articolo 17 di riferimento. In merito alle modalità di adozione si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare 2 maggio 2001 recante Guida alla redazione dei testi normativi. Per quanto concerne i regolamenti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.400 del 1988, il Dagl adempie alla comunicazione prevista mediante la verifica dei presupposti di legittimità e conseguente presa d'atto. Atti indirizzo e coordinamento Gli atti di indirizzo e coordinamento sono preceduti dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri per l'acquisizione, ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni e, quindi, sottoposto all'approvazione definitiva dal Consiglio dei Ministri. Al fine di procedere ad una legittima adozione di un atto di indirizzo e coordinamento, come peraltro segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.408 del 1998, è necessario che vi sia una espressa previsione normativa a riguardo. Testi unici misti Sono articolati in tre testi A, B e C, il testo B contiene le disposizioni di rango legislativo, il testo C disposizioni di natura regolamentare e il testo A racchiude e coordina, con le opportune evidenziazioni, sia le disposizioni di natura legislativa che quelle di natura regolamentare. Le regole per la redazione degli stessi sono FRQWHQXWH nella circolare 2 maggio 2001 recante Guida alla redazione dei testi normativi. 5('$=,21('(/&$/(1'$5,23$5/$0(17$5(

Il calendario parlamentare che ciascun ufficio legislativo redige serve a fornire al Ministro ed al Sottosegretario una panoramica circa lo svolgimento dei lavori parlamentari in relazione ai provvedimenti di loro interesse, o rispetto ai quali essi rappresentano il Governo in Parlamento. Il calendario parlamentare viene fatto su base settimanale. Considerato che i lavori parlamentari si svolgono, GL UHJROD, dal martedì al giovedì, il calendario parlamentare viene redatto in modo da poter essere distribuito agli interessati nella giornata di lunedì. La redazione del calendario parlamentare inizia con la ricerca di tutti i provvedimenti che possono interessare, direttamente o indirettamente, l organo politico. Tale ricerca viene effettuata consultando il programma dei lavori per la settimana successiva delle Commissioni parlamentari e dell Assemblea, con riferimento sia alla Camera di deputati, sia al Senato della Repubblica. Per la consultazione, ci si avvale delle notizie pubblicate sui siti internet di Camera e Senato, ma anche di quanto riportato sulle comunicazioni inviate all amministrazione da parte del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento o direttamente dalla Camera e dal Senato. Sia l uno che gli altri, infatti, inviano i calendari dei lavori fra i quali è compresa la discussione dei provvedimenti che potrebbero essere di interesse dell amministrazione. L ufficio legislativo seleziona, tra i vari provvedimenti in discussione, quelli di interesse del Ministro e li ordina (solitamente) in una tabella. Per chiarezza, si allega, a titolo meramente esemplificativo, un calendario parlamentare redatto dall ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica. Al riguardo, si segnala che esso è diviso in due parti: - LPSHJQL: sono qui contenuti tutti i provvedimenti per i quali è necessario che il Ministro o il Sottosegretario presenzi ai lavori in quanto direttamente interessato e, spesso, in qualità di rappresentate del Governo; - VHJQDOD]LRQL: in detta tabella sono elencati i lavori relativi a provvedimenti per i quali non è necessaria la presenza del Ministro o del Sottosegretario, ma rispetto ai quali è utile conoscere lo svolgimento dei lavori ed, eventualmente, l esito del dibattito parlamentare.

(,03(*1, RUD VHGH 3URYYHGLPHQWR /XQHGu 0DUWHGu RUD VHGH 3URYYHGLPHQWR 10.00 e 16.30 Aula Senato A.S. 776/B legge di semplificazione 2001. Relatori PASTORE e MORRA. (Relazione orale e voto finale con la presenza del numero legale). 0HUFROHGL RUD VHGH 3URYYHGLPHQWR 9.30 e 16.30 Aula Senato Ove non concluso martedì 11: $6%OHJJHGLVHPSOLILFD]LRQH± (Voto finale con la presenza del numero legale). *LRYHGu RUD VHGH 3URYYHGLPHQWR 9.30 Aula Senato Ove non concluso mercoledì 12: $6%OHJJHGLVHPSOLILFD]LRQH± (Voto finale con la presenza del numero legale). 9HQHUGL RUD VHGH 3URYYHGLPHQWR TERMINI EMENDAMENTI ƒ AULA SENATO: I termini per gli emendamenti all $63URFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYRsono stati prorogati a *,29(', PDU]RDOOHRUH ƒ XI COMMISSIONE CAMERA: I termini per gli emendamenti al nuovo testo dell $& 0LVXUHULSDUDWRULHLQFDVRGLLQGHELWDVRVSHQVLRQHGDOVHUYL]LRGLSXEEOLFL GLSHQGHQWLè fissato per /81(', 0$5=2DOOHRUH

Settimana 10-14 marzo 2003 6(*1$/$=,21, /XQHGu RUD VHGH SURYYHGLPHQWR 11.00 XI Comm Camera Parere su VFKHPDGLGOJVDWWXD]LRQHGLUHWWLYD&( 2UDULRGLODYRUR RUD VHGH SURYYHGLPHQWR 0DUWHGu 0HUFROHGL RUD VHGH SURYYHGLPHQWR Al termine comm riunite inizio 14.00 I Comm Camera $&$GHJXDPHQWRRUGLQDPHQWRDOODOFRVWGHO RUD VHGH SURYYHGLPHQWR *LRYHGu 15.00 I Comm Senato ''/FRVWHFRQQ)RUPDGL*RYHUQR RUD VHGH SURYYHGLPHQWR 9HQHUGL