PRODOTTI TESSILI. Guida sull etichettatura di composizione. (Regolamento UE n. 1007/2011)



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PRODOTTI TESSILI Guida sull etichettatura di composizione (Regolamento UE n. 1007/2011)

Questa guida è stata realizzata in occasione dell entrata in vigore (8 maggio 2012) del nuovo Regolamento UE 1007/2011, al fine di offrire ai produttori, agli importatori e più in generale a tutti coloro che commercializzano e acquistano prodotti tessili, un facile strumento di consultazione sugli obblighi di informazione e di etichettatura previsti dalla normativa vigente. In tutta l Unione Europea, infatti, i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale devono essere corredati da un etichetta o da un contrassegno che riporti la composizione fibrosa e l eventuale presenza di parti di origine animale. LEGISLAZIONE COMUNITARIA Regolamento UE n. 1007/2011 (abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE) I prodotti tessili conformi alla previgente direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell 8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014 Regolamento delegato UE n. 286/2012 della Commissione 27.1.2012 che modifica gli allegati I- VIII e IX del Regolamento n. 1007/2011 Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti Regolamento CE n. 765/2008. LEGISLAZIONE NAZIONALE D.Lgs. n. 206/2005 art. 102 e seguenti, recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza dei prodotti Legge n. 1112/66 relativa alla disciplina dell uso dei nomi cuoio, pelle e pelliccia. Si applicano le disposizioni delle seguenti norme purché non in contrasto con il Regolamento UE n. 1007/2011: - Legge n. 883/1973 Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili - D.P.R. n. 515/1976 Regolamento di esecuzione della Legge n. 883/1973 - D.Lgs. n. 194/1999 in attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. CHE COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO Devono essere etichettati tutti i prodotti tessili e i prodotti assimilati a prodotti tessili. Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti, semi-confezionati o confezionati sono composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. Sono assimilati ai prodotti tessili: - i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l 80% di peso - i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l 80% in peso; le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato dei pavimenti, dei rivestimenti dei materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio (purché tali parti costituiscano almeno l 80% in peso); tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Esempi di prodotti tessili: capi di abbigliamento, sciarpe, calze, tovaglie, coperte, tende, tappeti, tessuti in rotoli o pezze, rivestimenti di mobili se la parte tessile raggiunge l 80% in peso, cuscini, nastri, ovatte, filati, tessuto greggio, tessuto per stampa, ecc. CHE COSA NON DEVE ESSERE ETICHETTATO Solamente i prodotti specificamente elencati nell allegato V del Regolamento UE n. 1007/2011 non sono soggetti all obbligo di etichettatura della composizione fibrosa: Fermamaniche di camicie; Cinturini in materia tessile per orologio; Etichette e contrassegni; Manopole di materia tessile imbottite; Copricaffettiere; Copriteiere; Maniche di protezione; Manicotti non di felpa; Fiori artificiali; Puntaspilli; Tele dipinte; Prodotti tessili per rinforzi e supporti; Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali, Ghette; Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali; Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria; Articoli di materia tessile da viaggio; Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi; Chiusure lampo; Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile; Copertine di materia tessile per libri; Giocattoli; Parti tessili di calzature; Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm 2; Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno; Copriuova; Astucci per il trucco; Borse in tessuto per tabacco; Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini; Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm 2; Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti; «Nécessaire» da toletta; «Nécessaire» per calzature: Prodotti funerari; Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte; Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale, Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente a essere usati a) in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni, b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli; Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi), Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche; Velatura; Articoli tessili per animali; Bandiere, stendardi e gagliardetti. PRODOTTI PER I QUALI E SUFFICIENTE UN ETICHETTATURA GLOBALE Per i prodotti elencati nell Allegato IV del Regolamento n. 1007/2011, è data facoltà di apporre un etichettatura globale e non per singolo pezzo, purché dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa: Canovacci; Strofinacci per pulizia; Bordure e guarnizioni; Passamaneria; Cinture; Bretelle; Reggicalze e giarrettiere; Stringhe; Nastri; Elastici; Imballaggi nuovi e venduti come tali; Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 37 dell'allegato V; Centrini; Fazzoletti da naso e da taschino; Retine per capelli; Cravatte e nodi a farfalla per bambini; Bavaglini, guanti e pannolini per bagno; Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo; Cinghie per tendaggi e veneziane.

OPERATORI CHE DEVONO ESSERVARE LA NORMATIVA SUI PRODOTTI TESSILI I produttori (chi fabbrica il prodotto o lo fa fabbricare e lo commercializza col proprio nome o marchio), gli importatori (stabiliti nella UE che immettono sul mercato comunitario prodotti originari di paesi terzi) e i distributori (persone fisiche o giuridiche diverse dal produttore o dall importatore che mettono a disposizione il prodotto sul mercato) di prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito, sia a titolo oneroso che gratuito. SOGGETTI ESONERATI DALL OSSERVANZA DELLA NORMATIVA Coloro che effettuano lavorazione di trasformazione per conto terzi (es. lavoranti a domicilio o imprese indipendenti che lavorano materiali forniti loro, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, o nei casi in cui i prodotti tessili sono confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi) Altro: prodotti in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri; prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni; prodotti destinati alla vendita in paesi extra UE, per i quali devono essere rispettare le norme in uso nel paese di destinazione. OBBLIGHI INFORMATIVI Obblighi del fabbricante: all immissione sul mercato di un prodotto tessile, il produttore deve fornire l etichetta o il contrassegno e garantire l esattezza delle informazioni ivi contenute. Obblighi dell importatore: se il produttore non è stabilito nella UE, è l importatore che garantisce la fornitura dell etichetta o del contrassegno e l esattezza delle informazioni. Obblighi del distributore: all atto della messa a disposizione sul mercato, il distributore garantisce che il prodotto tessile rechi l etichetta o il contrassegno. Il distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l etichetta o ne modifichi il contenuto. Gli operatori economici garantiscono che qualunque informazione fornita all atto dell immissione sul mercato non possa essere confusa con le denominazioni delle fibre tessile e le descrizioni delle composizioni fibrose. ETICHETTA DI COMPOSIZIONE E CONTRASSEGNO I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L etichetta o il contrassegno sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili. L etichetta deve essere saldamente fissata (tramite cucitura, graffatura o sistema equivalente). Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile mediante stampa, impronta a rilievo, cucitura, ricamo, tessitura in cimosa o altra tecnologia di applicazione. I prodotti tessili che circolano in Italia devono riportare etichette o contrassegni redatti in lingua italiana.

Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. COSA DEVE RIPORTARE L ETICHETTA Sulle etichette o sui contrassegni devono essere obbligatoriamente riportate: 1. la composizione fibrosa del prodotto tessile, utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Le stesse devono essere riportare per esteso, in lingua italiana, in ordine decrescente di peso. Non sono ammesse abbreviazioni o sigle. 2. l eventuale presenza di parti di origine animale (es. pelliccia, pelle, avorio ), indicata con la seguente frase Contiene parti non tessili di origine animale. Non è obbligatorio specificare la parte di origine animale, se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio occorre operare in conformità alla Legge 1112/66. esempi di etichetta prescrizioni etichetta corretta etichetta non corretta Le fibre devo essere riportate in ordine decrescente di peso, dalla percentuale maggiore a quella minore Non sono ammesse abbreviazioni 70% viscosa 30% lyocell 97% cotone 3% poliestere 30% lyocell 70% viscosa 97% CO 3% PL Uso della lingua italiana 100% seta 100% silk Utilizzo delle denominazioni delle fibre come da allegato I al Regolamento Le ulteriori indicazioni non devono trarre in inganno il consumatore facendo intuire una composizione fibrosa non identica a quanto riportato in etichetta. 100% cashmere 100% Kashmirette 88% cotone 10% poliammide 2% elastan 88% cotone 10% poliammide 2% elastan mini sock cotton LE DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI Definizione di fibra tessile: un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; o una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili. Sono attualmente riconosciute n. 49 denominazioni elencate nell Allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011:

Elenco delle denominazioni delle fibre tessili Numero Denominazione Descrizione delle fibre 1 lana fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) o una mischia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2 2 alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola "lana" o "pelo" 3 pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo) peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2 4 seta fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni 5 cotone fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium) 6 kapok fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra) 7 lino fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum) 8 canapa fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa) 9 iuta fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai fini del presente regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata 10 abaca fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis 11 alfa fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima 12 cocco fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera 13 ginestra fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum 14 ramiè fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima 15 sisal fibra proveniente dalle foglie dell'agave sisalana 16 sunn fibra proveniente dal libro della Crotalaria juncea 17 henequen fibra proveniente dal libro dell'agave fourcroydes 18 maguey fibra proveniente dal libro dell'agave cantala 19 acetato fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato 20 alginica fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico 21 cupro fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale 22 modal fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: BC (cn) 1,3 T + 2 TBM (cn) 0,5 Tdove T è la massa lineica media espressa in decitex 23 proteica fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici 24 triacetato fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato

25 viscosa fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua 26 acrilica fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico 27 clorofibra fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato 28 fluorofibra fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati 29 modacrilica fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico 30 poliammide o nylon fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici 31 aramide fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici 32 poli-immide fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti 33 lyocell fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati 34 polilattide fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 C 35 poliestere fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere al diolo e acido tereftalico 36 polietilenica fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti 37 polipropilenica fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni 38 poliureica fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO- NH) 39 poliuretanica fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico 40 vinilal fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile 41 trivinilica fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale 42 gomma fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o

sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 43 elastan fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 44 vetro tessile fibra costituita da vetro 45 elastomultiestere fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 46 elastolefin fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione 47 melamina fibra composta da almeno l'85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina 48 denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola "filo" o "fibra" 49 polipropilene/poliammide a due componenti fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate fibra a due componenti composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa Prodotti Elementi esclusi a) Tutti i prodotti tessili i) parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili b) Rivestimenti per Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura pavimenti e per i tappeti c) Tessuti destinati al Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura rivestimento di mobili d) Tendaggi Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa e) Calzini Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della

punta e del tallone f) Collant Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f) Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere Ai fini della presente disposizione: i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini ii) s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore OBBLIGO INDICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE E DEL PRODOTTO SULL ETICHETTA Il codice del consumo (art. 104 del D.Lgs. n. 206/2005), prescrive espressamente che siano riportati in etichetta: Dati identificativi del fabbricante o importatore: nome e/o ragione sociale e/o marchio registrato, nonché l indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell importatore nella UE Dati identificativi del prodotto: in alternativa tipo, lotto, modello, numero di serie, articolo, codice, codice a barre o altro elemento identificativo del prodotto. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa purché non contengano una denominazione delle fibre tessili di cui all allegato I o una descrizione che può ingenerare confusione con esse. OBBLIGO DATI DI COMPOSIZIONE FIBROSA SU DOCUMENTI COMMERCIALI I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Non sono ammesse abbreviazioni - ad eccezione dei codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali - purché nel medesimo documento ne sia spiegato il significato commerciale. Al fine di uniformare la stesura dei documenti commerciali COMITEXIL (ex Comitato di Coordinamento delle Industrie Tessili) ha redatto un Codice meccanografico uniforme europeo, pur mantenendo l obbligo di indicare sul documento commerciale una legenda delle abbreviazioni. INDICAZIONI E INFORMAZIONI NON PREVISTE (es. qualificativi) Indicazioni e informazioni non previste dal Regolamento n. 1007/2011 devono essere riportare nettamente separate. Sulle etichette possono essere riportati i qualificativi, sempreché conformi ai principi ai correttezza professionale e di lealtà commerciale. Detti qualificativi, indicati separatamente, non possono sostituire le denominazioni ufficiali dell allegato I. Esempi di qualificativi - che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (pettinato, lavato ) - che riguardano la qualità delle fibre tessili (superfino, filo di scozia, Makò )

- rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (Lycra, Tactel, Trevira, Protex, Woolmark ) Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili, è possibile completare le obbligazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni relative alla qualità delle fibre utilizzate, caratteristiche prestazionali, informazioni eco-tossologiche, denominazione d origine, manutenzione. Tali indicazioni devono essere riportare separatamente e devono essere veritiere. DEFINIZIONE DELLE PERCENTUALI DELLE COMPONENTI FIBROSE Prodotti tessili costituiti da un unica fibra Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato con i termini 100%, puro o tutto. E vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per prodotti tessili costituiti da due o più fibre. Prodotti di lana vergine o lana di tosa Seta 100% oppure Pura seta Un prodotto tessile può essere etichettato come prodotto di lana vergine o lana di tosa purché sia composto esclusivamente di fibre di lana mai precedentemente incorporate in un prodotto finito, che non abbiano subito precedenti operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l abbiano danneggiata. Lana vergine 100% oppure Pura lana vergine Prodotti di lana vergine in mischia La denominazione lana vergine o lana di tosa può essere usata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili se sono soddisfatte se seguenti condizioni: - la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui sopra (mai precedentemente incorporate in un prodotto finito, che non abbiano subito precedenti operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l abbiano danneggiata) - la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25% - in caso di mischia intima, la lana è mischiata solo con un altra fibra In questi casi è obbligatorio indicare la composizione percentuale di tutte le fibre della mischia. esempi di prodotto tessile composto da etichetta corretta etichetta non corretta 75% poliestere e 25% lana vergine (in questo caso la quantità di lana vergine non è inferiore al 25%) 80% poliestere e 20% lana vergine (in questo caso la quantità di lana vergine è inferiore al 25%) 75% poliestere 25% lana vergine 80% poliestere 20% lana 100% lana vergine 100% lana vergine oppure pura lana vergine 80% poliestere 20% lana vergine

3 fibre: 70% seta 25% Lana vergine 5% Cashmere (la lana è in mischia intima solo con il cashmere) 3 fibre: 70% seta 25% Lana vergine 5% Cashmere (la lana è in mischia intima sia con il cashmere che con la seta) 70% seta 25% lana vergine 5% cashmere (seta a filamento continuo) 70% seta 25% lana 5% cashmere (seta a fibra discontinua) Prodotti tessili composti da due o più fibre Il prodotto tessile deve recare l indicazione sull etichetta della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente. Denominazione misto lino etichetta corretta 65% viscosa 30% poliammide 5% elastan etichetta non corretta 30% poliammide 65% viscosa 5% elastan I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere etichettati con la denominazione misto lino, completata obbligatoriamente dall indicazione ordito puro cotone-trama puro lino. Indicazione fibre varie etichetta corretta Misto lino Ordito puro cotone Trama puro lino etichetta non corretta Misto lino Per i prodotti la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini fibre varie o composizione tessile non determinata. Indicazione altre fibre Una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che complessivamente rappresentano fino al 15% del peso totale, possono, qualora non facilmente identificabili al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini altre fibre, immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso. Con la stessa identificazione possono essere indicate quelle fibre non elencate nell allegato I. esempi di prodotto tessile composto da etichetta corretta etichetta non corretta 95% lana e 5% altra fibra non identificabile 95% lana 5% altre fibre 85% lana 6% poliestere 5% viscosa 4% acrilica (tutte le fibre sono identificate) 85% lana 6% poliestere 5% viscosa 4% acrilica 85% lana 6% poliestere 9% altre fibre

85% cotone e 15% altre fibre non identificabili 85% cotone 15% altre fibre 85% cotone e 15% bamboo (fibra non compresa nell allegato I) 85% cotone 15% altre fibre 85% cotone 15% bamboo Prodotti tessili compositi I prodotti composti da più parti seguono le regole di etichettatura finora descritte, con la specifica che ciascuna delle parti con diversa composizione deve essere munita di una propria etichetta di composizione fibrosa, ad eccezione di quelle che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto o delle fodere principali la cui composizione al contrario deve essere sempre dichiarata. Per fodere si intende un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento o altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli. esempi Abito femminile costituito da 2 parti: - maglia 80% cotone e 20% poliammide - pizzo 90% poliestere e 10% elastan che costituisce il 40% del peso totale dell abito Abito femminile costituito da 2 parti: - maglia 80% cotone e 20% poliammide - pizzo 90% poliestere e 10% elastan che costituisce il 20% del peso totale dell abito (per cui non è obbligatoria l indicazione della composizione della parte che costituisce meno del 30% del prodotto) Tessuto: 80% cotone 20% poliammide Pizzo: 90% poliestere 10% elastan Tessuto: 80% cotone 20% poliammide Pizzo: 90% poliestere 10% elastan etichetta possibile corretta 80% cotone 20% poliammide Gonna costituita da un tessuto esterno in poliestere 100% e da una fodera interna in 100% acetato che costituisce il 20% in peso del capo finito (per cui è obbligatoria l indicazione della fodera e della sua composizione fibrosa, a prescindere dal peso) Tessuto esterno: 100% poliestere Fodera: 100% acetato Articoli particolari I prodotti elencati nell allegato IV devono essere etichettati secondo le seguenti regole: Prodotti 1. I seguenti articoli di corsetteria: a) reggiseni b) corsetti e guaine Etichettatura e contrassegno La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore parti anteriori, posteriori e laterali

c) busti interi tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali 2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto 3. tutti i prodotti di corsetteria L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno 4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente 5. Prodotti tessili ricamati La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10 % della superficie del prodotto 6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente 7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente 8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse Tolleranze La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente Prodotti Prodotti tessili composti interamente da un unica fibra Prodotti tessili composti da due o più fibre Prodotti tessili costituiti da pura lana vergine Etichettatura e contrassegno E ammessa una tolleranza del 2% di fibre estranee sul peso totale dei prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un aggiunta sistematica. E ammessa una tolleranza del 5% di fibre estranee sul peso totale dei prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un aggiunta sistematica E ammessa una tolleranza del 2% di fibre estranee sul peso totale dei prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un aggiunta sistematica. E ammessa una tolleranza del 5% di fibre estranee sul peso totale dei prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo la buona prassi di fabbricazione e non risulti da un aggiunta sistematica E ammesso lo 0,3% in peso di fibre estranee solo se giustificato tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un aggiunta sistematica. Tra la composizione fibrosa indicata in etichetta e quella risultante da analisi di laboratorio è ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3% riferita al peso totale delle fibre indicate nell etichetta. Ai fini della analisi le tolleranze sono calcolate separatamente. Il cumulo delle tolleranze è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate in etichetta.

Per maggiori informazioni Ufficio funzioni ispettive e di vigilanza ispezioni@li.camcom.it Tel. 0586/231218-216 Fax. 0586/231229