REGOLAMENTO CASA ALBERGO E. LEONI. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23 Dicembre 2009.



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REGOLAMENTO CASA ALBERGO E. LEONI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23 Dicembre 2009.

INDICE PREMESSA... 1 ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE STRUTTURA... 1 ARTICOLO 2 : FINALITÀ... 1 ARTICOLO 3: GESTIONE DELLA STRUTTURA... 1 ARTICOLO 4: REQUISITI PER L AMMISSIONE... 1 ARTICOLO 5: SOGGIORNI TEMPORANEI... 2 ARTICOLO 6: DOCUMENTAZIONE PER L AMMISSIONE... 2 ARTICOLO 7 : ISTRUTTORIA PER L AMMISSIONE... 2 ARTICOLO 8 : AMMISSIONE NELLA STRUTTURA... 2 ARTICOLO 9: ASSISTENZA SANITARIA... 3 ARTICOLO 10 : SERVIZI EROGATI PRESSO LA STRUTTURA... 3 ARTICOLO 11: OSPITALITA DIURNA... 3 ARTICOLO 12 : NORME COMPORTAMENTALI DEGLI OSPITI... 4 ARTICOLO 13: NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE... 4 ARTICOLO 14: ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE... 4 ARTICOLO 15: SERVIZIO DI RISTORAZIONE... 4 ARTICOLO 16: VERIFICHE ANDAMENTO GESTIONALE DELLA STRUTTURA... 5 ARTICOLO 17 : ASSENZE PER RICOVERI OSPEDALIERI... 5 ARTICOLO 18: ASSISTENZA DEI FAMILIARI... 5 ARTICOLO 19: TELEASSISTENZA... 6 ARTICOLO 20: DIMISSIONI DELL OSPITE... 6 ARTICOLO 21: TARIFFE SERVIZI... 6 ARTICOLO 22: ASSENZE TEMPORANEE... 7 ARTICOLO 23: ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA AI PARENTI/FAMILIARI 7 ARTICOLO 24: PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO... 8 ALLEGATO A - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L INSERIMENTO PRESSO LA CASA ALBERGO LEONI DI SARTIRANA... 8

PREMESSA Il presente regolamento della Casa Albergo Comunale E. Leoni di Sartirana fa riferimento alle disposizioni della legislazione nazionale, regionale e di programmazione zonale, in materia di interventi a sostegno delle persone anziane. In particolare: Legge nazionale n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Legge Regionale n. 3/2008 Governo della rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale e sanitario; Il piano di Zona dell Ambito distrettuale di Merate per la programmazione della rete d offerta sociale. Terza Triennalità 2009/2011. ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE STRUTTURA La Casa Albergo Comunale E. Leoni, sita nella Frazione di Sartirana in P.zza S. Pietro 28, ospita persone autosufficienti di ambo i sessi in camere singole e doppie sino ad un massimo di 17 persone. La gestione della Casa è assicurata 24 ore su 24 attraverso la presenza di personale preposto all assistenza socio-domestica e da addetti generici. ARTICOLO 2 : FINALITÀ La Casa fornisce servizi di carattere alberghiero, servizi generali, di lavanderia, di bagno assistito, di portierato notturno, di socializzazione in favore di persone in condizione di autosufficienza psico-fisica. L erogazione dei servizi agli ospiti avviene nel rispetto dei loro diritti e delle caratteristiche personologiche senza discriminazione di alcun genere. La mission della struttura è quella di offrire un ambiente familiare ad anziani, che hanno scelto spontaneamente di vivere in situazione comunitaria, rispettando i loro bisogni e realizzando interventi mirati per il soddisfacimento degli stessi. ARTICOLO 3: GESTIONE DELLA STRUTTURA Il Comune di Merate è titolare della gestione della Casa Albergo. L Amministrazione Comunale affida la gestione del servizio di assistenza socio-domestica agli ospiti e di pulizia degli ambienti a cooperative sociali con comprovata esperienza nel settore. Il servizio di refezione per gli ospiti della Casa è erogato in concessione a ditta specializzata nel settore. La struttura fa organicamente parte del Servizio 3 Assistenza, Educazione, Cultura, Sport e Tempo Libero al quale compete il monitoraggio e la verifica della gestione, nonché l ammissione degli ospiti e i rapporti con gli stessi e i loro famigliari. ARTICOLO 4: REQUISITI PER L AMMISSIONE Per essere ammessi alla Casa Albergo è necessario possedere i seguenti requisiti: 1

Essere residenti in Merate; Essere residenti nei Comuni dell A.S.L. di Lecco o nelle province lombarde; Avere compiuto 60 anni Essere persone autosufficienti; Esprimere la libera scelta; Acquisire il parere favorevole del medico curante in relazione alla stato di autosufficienza. Per i cittadini meratesi è previsto un criterio di priorità d ingresso. In deroga al requisito dell età, previa relazione del servizio Sociale, possono essere ammesse persone di età inferiore ai 60 anni qualora la loro situazione sociale e sanitaria richieda un progetto di ricovero presso la Casa Albergo. ARTICOLO 5: SOGGIORNI TEMPORANEI Compatibilmente con la disponibilità di posti letto, sono previsti periodi di soggiorno temporaneo della durata minima di 15 giorni e massima di 60 giorni. E possibile altresì trascorre periodi di 2/4 mesi in concomitanza con i periodi invernali o estivi, allo scopo di favorire periodi di sollievo per le famiglie. Tale inserimento è subordinato alla presentazione della domanda da effettuarsi presso i Servizi Sociali, che dovrà essere corredata dalla stessa documentazione prevista per l inserimento definitivo. ARTICOLO 6: DOCUMENTAZIONE PER L AMMISSIONE La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata all ufficio Servizi Sociali del Comune di Merate, corredata da: Certificato medico di autosufficienza, rilasciato dal medico curante sulla modulistica predisposta; Sottoscrizione dell impegno al pagamento della retta da parte dell ospite o dei parenti tenuti all obbligo degli alimenti secondo l art. 433 del Codice Civile. Verrà richiesta l impegnativa al Comune di residenza qualora l ospite indigente sia privo di parenti tenuti agli alimenti. ARTICOLO 7 : ISTRUTTORIA PER L AMMISSIONE A seguito presentazione della domanda e della scheda sanitaria, che certifica l autosufficienza psico-fisica, è prevista l istruttoria da parte dell Assistente Sociale Comunale. La stessa prevede: colloquio con l anziano richiedente, visita presso la struttura. ARTICOLO 8 : AMMISSIONE NELLA STRUTTURA All atto dell inserimento dovrà essere presentata la prescrizione del medico curante indicante l elenco dei farmaci con relative posologie. 2

Verrà altresì redatta e sottoscritta dall ospite e dai parenti una scheda di ingresso indicante eventuali allergie alimentari, abitudini, ect. e quant altro si ritiene opportuno segnalare. All ingresso verrà inoltre letto e sottoscritto, da parte dell ospite e dei relativi parenti, il presente regolamento. Prima di procedere all ammissione definitiva, è opportuna la permanenza in ospitalità diurna o in soggiorno temporaneo (almeno della durata di un mese) così da consentire all ospite un inserimento graduale nella struttura. L ospitalità diurna o il soggiorno temporaneo consentono, altresì, l osservazione e il monitoraggio, da parte del Servizio Sociale, delle capacità di adattamento dello stesso alla nuova condizione di vita. Qualora durante il periodo di osservazione si rilevassero problematiche di carattere sanitario sarà premura del Servizio Sociale richiedere ai familiari del richiedente un approfondimento del quadro clinico attraverso visite specialistiche. L ammissione è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio 3. In presenza di più domande verrà stilata, dal Servizio Sociale, una graduatoria realizzata secondo i criteri previsti per la formulazione della stessa. Tale graduatoria verrà aggiornata annualmente. ARTICOLO 9: ASSISTENZA SANITARIA L assistenza e la cura sanitaria degli ospiti è affidata ai medici curanti di libera scelta. ARTICOLO 10 : SERVIZI EROGATI PRESSO LA STRUTTURA Al fine di favorire una vita dignitosa e confortevole, la Casa fornisce: Alloggio; Servizio di ristorazione; Servizio di igiene alla Persona; Servizio di lavanderia e guardaroba (Gli ospiti devono essere provvisti di vestiario e biancheria personale, già contrassegnata); Biancheria da tavola e da letto; Servizio di riviste e giornali; Portierato notturno; Teleassistenza; Attività ricreative-animative; Integrazione con il territorio; Assistenza religiosa per quanti la desiderino. ARTICOLO 11: OSPITALITA DIURNA Alla Casa Albergo possono essere ammesse persone autosufficienti che vogliano usufruire dell inserimento diurno dalle 8.00 alle 20.00 circa. Questi ospiti dovranno essere accompagnati al mattino e riaccompagnati la sera dai rispettivi parenti, che si occuperanno personalmente del trasporto presso la Casa. La permanenza in ospitalità diurna contempla l utilizzo di usufruire dei servizi della casa e della giornata alimentare (colazione, pranzo, cena). 3

Per usufruire dell ospitalità diurna occorre presentare domanda presso l Ufficio Servizi Sociali del Comune. Alla stessa seguirà regolare istruttoria da parte dell Assistente Sociale Comunale. La compartecipazione al costo per la frequenza diurna è determinata annualmente dalla Giunta Comunale. ARTICOLO 12 : NORME COMPORTAMENTALI DEGLI OSPITI Al fine di garantire una confortevole vita sociale degli ospiti occorre che gli stessi osservino alcune regole comportamentali di seguito specificate. Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione, collaborazione e solidarietà. Dovranno, inoltre, far buon uso di tutto ciò che la Casa mette a disposizione, evitando sperperi, danni e deterioramenti. L ospite è tenuto ad informare il personale addetto su eventuali uscite. L ospite è libero di ricevere visite di familiari, parenti e amici durante l orario di apertura della Casa, di cui al successivo art. 23. Gli ospiti dovranno consumare tutti i pasti nella sala da pranzo, negli orari stabiliti, salvo diverse prescrizioni mediche. E consentito il pernottamento fuori dalla Casa, previa comunicazione al personale addetto in servizio. ARTICOLO 13: NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE Il personale operante nella struttura assumerà comportamenti rispettosi nei confronti degli ospiti, salvaguardando, altresì, la loro dignità umana e le loro abitudini. Gli operatori sono tenuti al segreto professionale e al rispetto dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 169/03 e successive integrazioni. L Assistenza agli ospiti dovrà essere improntata sulla dimensione relazionale e tendere alla socializzazione mediante organizzazione di momenti di vita collettiva. E auspicabile, in particolar modo, il coinvolgimento di coloro che tendono a manifestare particolari comportamenti di isolamento e chiusura relazionale ARTICOLO 14: ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE Gli ospiti verranno stimolati, attraverso proposte ricreative e di animazione, a mantenere vivi i rapporti interpersonali ed a partecipare attivamente alla vita comunitaria. Saranno inoltre organizzati momenti di vita sociale attraverso i quali favorire scambi di opinioni, vissuti personali, idee. Verrà anche assicurata l integrazione con alcune annualmente sul territorio meratese. iniziative programmate Inoltre ampio spazio sarà dedicato a momenti di conoscenza-raccordo con alcuni soggetti del terzo settore del territorio. ARTICOLO 15: SERVIZIO DI RISTORAZIONE 4

Il servizio di ristorazione è a cura del concessionario il quale provvederà a riscuotere direttamente il costo dall ospite. L entità di compartecipazione al costo e le relative fasce I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente -D.Lgs. 109/98 s. m. i.) è determinata annualmente dalla Giunta Comunale. Il servizio, consiste nell approvvigionamento dei generi alimentari, preparazione in loco e somministrazione dei pasti che compongono la giornata alimentare degli ospiti (colazione, pranzo, thè, cena e camomilla). I menù, invernale ed estivo, sono articolati su quattro settimane. La prenotazione della giornata alimentare con relative preferenze sui menù del giorno verrà effettuata giornalmente con le modalità indicate dal concessionario del servizio. Non è possibile usufruire di singoli pasti ad eccezione dei parenti in visita o delle persone autorizzate dal Comune. ARTICOLO 16: VERIFICHE ANDAMENTO GESTIONALE DELLA STRUTTURA Periodicamente saranno tenute riunioni collegiali tese alla verifica dell andamento gestionale della struttura. Alle stesse parteciperanno l Assistente Sociale del Comune e gli addetti operanti nei vari settori/servizi della struttura. Inoltre, verranno somministrati questionari di gradimento agli ospiti e loro familiari relativi ad alcuni servizi/prestazioni erogate. ARTICOLO 17 : ASSENZE PER RICOVERI OSPEDALIERI Qualora si ravvisi la necessità di ricovero ospedaliero, il personale della struttura si incaricherà di informare i parenti dell ospite. Durante il periodo di ricovero ospedaliero, l assistenza spetta ai familiari. E previsto, da parte dell Assistente Sociale Comunale, il monitoraggio della condizione clinica attraverso il contatto con il medico curante, i reparti di degenza e il servizio sociale ospedaliero, allo scopo di verificare il permanere dello stato di autosufficienza che consente il rientro in Casa Albergo. Qualora si rilevasse una compromissione dello stato psico-fisico, il Servizio sociale Comunale si attiverà per predisporre, di concerto con i familiari dell ospite, un progetto assistenziale alternativo. Durante il ricovero ospedaliero o presso altri Istituti di cura sarà garantita la conservazione del posto per un periodo massimo di 60 giorni. In questi casi la quota fissa mensile sarà addebitata al 50% per il periodo di assenza. ARTICOLO 18: ASSISTENZA DEI FAMILIARI All atto delle dimissioni ospedaliere i parenti dell ospite saranno sollecitati a prestare l assistenza dovuta qualora l ospite ne presenti la necessità all interno della casa. Per le diverse necessità (somministrazione pasti, compagnia ecc.) gli stessi potranno presenziare anche per tutto l arco della giornata. Nell attesa che si realizzi un progetto alternativo di ricovero in altra struttura è necessario assicurare un assistenza ad personam, anche a copertura dell intero 5

arco della giornata (24/24), avvalendosi di personale specialistico diverso da quello operante nella Casa. ARTICOLO 19: TELEASSISTENZA Presso la Casa Albergo è attivo il Servizio di Teleassistenza (24 ore su 24) gestito in convenzione con un Associazione del territorio. Qualora si presentassero situazioni d emergenza, l ospite, tramite un dispositivo, attiverà i soccorritori preposti per il pronto intervento. Ogni ospite sarà costantemente aggiornato sulla procedura da attuare per mantenersi in contatto con i soccorritori. In caso di ricovero nelle ore notturne, sarà premura del soccorritore preposto attivare tutti gli interventi necessari per prestare la dovuta assistenza all ospite ed avvisare i familiari dello stesso. ARTICOLO 20: DIMISSIONI DELL OSPITE In caso di ricovero in altre strutture, per aggravamento delle condizioni di salute, si provvederà alla dimissione dell ospite tramite formale comunicazione. Tale procedura verrà attuata anche nel caso di assenze temporanee, superiori a 60 giorni, che dovessero essere intraprese spontaneamente dall ospite non per motivi di salute. In caso di particolari situazioni rientranti in un progetto sociale, e debitamente documentate, si potrà andare in deroga alle succitate disposizioni. Il mancato versamento nei termini precisati di tre rette mensili comporta l immediata dimissione dell ospite moroso, con il recupero coattivo delle quote dovute. Il Responsabile del Servizio, previa intesa con l Assessore competente, su documentata proposta del Servizio Sociale, ha facoltà di dimettere l ospite con quindici giorni di preavviso, qualora questi tenga insistentemente un comportamento contrario alle norme del regolamento e quindi pregiudizievole per la comunità. L interessato, a cui verrà notificata per iscritto tale decisione, potrà presentare al Responsabile del Servizio, entro cinque giorni, le sue controdeduzioni. Esaminate le stesse il Responsabile del Servizio 3 darà riscontro entro dieci giorni. ARTICOLO 21: TARIFFE SERVIZI Gli ospiti della Casa Albergo concorrono al costo della permanenza nella struttura attraverso il pagamento mensile di una tariffa mista: parte fissa e parte variabile (quota fissa mensile, più quota per ciascuna giornata alimentare consumata). La quota fissa mensile è differenziata in base : Provenienza (persone di Merate e persone provenienti da fuori Comune); tipologia di fruizione della camera (doppia o singola). Gli ospiti meratesi concorrono al costo della giornata alimentare in misura percentuale secondo la rispettiva fascia I.S.E.E. di appartenenza(indicatore 6

Situazione Economica Equivalente -D.Lgs. 109/98 s. m. i.). Gli ospiti provenienti da fuori Comune concorrono in misura intera al costo della giornata alimentare. In caso di mancata presentazione o scadenza della attestazione I.S.E.E. viene automaticamente applicata, come alle persone provenienti da fuori Comune, la quota fissa con il valore massimo stabilita. La determinazione delle tariffe e delle fasce I.S.E.E. spetta alla Giunta Comunale la quale annualmente, di norma prima dell approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce i valori delle fasce I.S.E.E., la percentuale di compartecipazione al costo nonché le riduzioni/agevolazioni previste. L I.S.E.E. non viene applicato alle persone provenienti da fuori Comune che usufruiscono dei servizi della Casa, i quali concorreranno al costo degli stessi con tariffe (quota fissa e quota giornata alimentare) uniche e maggiorate. Anche laddove gli ospiti provenienti da fuori Comune avessero acquisito la residenza presso la Casa Albergo vale il principio che i relativi oneri gravano comunque sul Comune di residenza o di dimora in cui ha avuto inizio la prestazione, essendo irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora determinato dall inserimento definitivo nella struttura (art. 8 comma 5 della L.R. n.3/08). Qualora l ospite residente non possieda redditi sufficienti dovrà essere prevista la partecipazione dei tenuti agli alimenti secondo l art. 433 del Codice Civile. Gli stessi concorreranno in base al proprio reddito annuo, secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone. Nel caso l ospite non abbia parenti tenuti all obbligo di prestare gli alimenti, lo stesso verserà interamente il proprio reddito e sarà prevista un integrazione comunale. In questo caso, per il soddisfacimento delle spese personali, sarà prevista una quota di rifusione mensile, pari a Euro 42,00 con adeguamento annuale pari alla variazione dei prezzi al consumo rilevato dall ISTAT. Qualora la persona da inserire proveniente da fuori Comune non possieda redditi sufficienti e non abbia parenti tenuti all obbligo di prestare alimenti, l inserimento sarà subordinato alla presentazione di una impegnativa del Comune di residenza dello stesso che oltre all integrazione della quota mensile si impegnerà anche nei riguardi del Concessionario del servizio di ristorazione e provvederà alla rifusione delle spese personali. ARTICOLO 22: ASSENZE TEMPORANEE Per l ospite che si assenta dalla Casa, il calcolo della quota fissa vede una riduzione del 50% laddove il periodo di assenza è superiore a 15 giorni consecutivi nel mese. Nessun corrispettivo è dovuto al concessionario del servizio di refezione se non sì è usufruito del servizio. Nel caso di dimissione degli ospiti in corso del mese sarà addebitata l intera quota mensile. ARTICOLO 23: ORARI DI APERTURA DELLA STRUTTURA AI PARENTI/FAMILIARI La Casa sarà aperta giornalmente per visite agli ospiti nei seguenti orari : 7

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 I parenti degli ospiti potranno usufruire del servizio ristorazione, previa prenotazione e pagamento del corrispettivo direttamente al concessionario del servizio. In tale caso gli orari sopraccitati saranno prorogati al fine di consentire la consumazione del pasto. ARTICOLO 24: PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO. Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione presso la Casa affinché il pubblico e/o gli utenti ne possano prendere visione. Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet del Comune. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L INSERIMENTO PRESSO LA CASA ALBERGO LEONI DI SARTIRANA. La formulazione della graduatoria, di competenza del Responsabile del Servizio 3 e dell Assistente sociale Area Anziani avverrà osservando il criterio della priorità delle domande pervenute e regolarmente protocollate e i successivi punteggi sottoelencati. A parità di punteggio farà fede il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda. Ogni anno si procederà alla revisione della stessa così da poter aggiornare punteggi relativamente all età degli ospiti. Resta inteso che l anziano residente in Merate avrà la precedenza assoluta, rispetto ad un non residente, indipendentemente dal punteggio raggiunto. REQUISITI PUNTEGGIO Persona che vive sola 20 Persona che non ha parenti obbligati (o che comunque non possono provvedere all assistenza per 8 motivi di salute) n. 1 figlio che può provvedere all assistenza 2 n. 2 figli o più che possono provvedere all assistenza 1 3 Altri parenti obbligati all assistenza (nipoti, fratelli) (punteggio non cumulabile in presenza di figli) Persona con età compresa fra i 60-64 anni 2 Persona con età compresa fra i 65-66 anni 3 Persona con età compresa fra i 67-68 anni 4 Persona con età compresa fra i 69-70 anni 5 Persona di anni 71 6 Persona di anni 72 7 Persona di anni 73 8 Persona di anni 74 9 Persona di anni 75 10 Persona di anni 76 11 Persona di anni 77 12 8

Persona di anni 78 13 Persona di anni 79 14 Persona di 80 anni e oltre 15 Buona condizione abitativa 1 Discreta condizione abitativa 2 Pessima condizione abitativa caratterizzata da presenza di barriere architettoniche 3 Abitazione di proprietà 0 Abitazione in affitto oneroso 2 9