IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI L'ufficio competente alla ricezione della domanda e al rilascio del La funzione del Certificato di agibilità e di abitabilità Le opere soggette a certificazione e gli immobili soggetti a condono edilizio L'istanza per il rilascio del di agibilità deve essere presentata, in bollo, al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune. Successivamente all'avvenuta presentazione dell'istanza l ufficio Edilizia Privata fornirà, a richiesta, le informazioni che consentano di verificare lo stato della pratica. Lo stesso ufficio sarà infine competente al rilascio del. Il assolve alla funzione di attestare "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa" (art. 24, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e art. 27 comma 1 L.R. 19/2009). Ai fini del rilascio del assumono pertanto rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico), che concorrono a rendere utilizzabile l'opera. Il testo unico dell edilizia, e successivamente la Legge Regionale 19/2009, ha posto fine alla distinzione tra di agibilità e di abitabilità. Il di agibilità è quindi necessario sia per i manufatti destinati all'abitazione sia per quelli aventi diversa destinazione d'uso. L'utilizzo al quale le opere sono destinate conserva tuttavia ancora rilevanza in quanto comporterà la necessità di criteri differenziati per verificarne l'effettiva fruibilità. Il di agibilità è necessario per gli edifici, vale a dire per gli organismi edilizi destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo. Tale permanenza potrà risolversi nella semplice frequentazione, come per l'immobile destinato a un'attività produttiva, o nel soggiorno prolungato, com'è per le abitazioni. Ciò posto, sono in specifico soggette all'acquisizione della certificazione: a. le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni; b. le ristrutturazioni, totali o parziali; c. gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli stessi edifici o degli impianti in essi installati (art. 24, comma 2 del DPR 380/2001 e art. 27 comma 2 della L.R. 19/2009). Anche l'installazione di nuovi impianti o la modifica sostanziale di quelli esistenti, in conseguenza della loro attitudine a influenzare le condizioni di sicurezza e di risparmio energetico dell'edificio, comporterà dunque la necessità dell'acquisizione della certificazione. Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio, il di agibilità viene rilasciato a seguito del permesso di sanatoria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35
Le opere per le quali non occorre l'acquisizione I soggetti tenuti alla presentazione della richiesta della L. 47/85 e ribadito dal punto 9 della Circolare Ministeriale 30/07/1985, nr.3357/25. In conformità alle medesime disposizioni, il rilascio del avviene anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, sempre che le opere oggetto di condono non contrastino con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza statica e prevenzione degli incendi e degli infortuni. La rispondenza a dette norme inderogabili deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata all'istanza di condono. Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal di idoneità di cui alla lettera "b" del terzo comma dello stesso art. 35. In proposito, vi è anche un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rilascio del di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio ai sensi dell'art 35, comma 20, L. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità, richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute. Nel caso di interventi (sopraelevazioni, sottotetti, ampliamenti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato, da presentare ai sensi dell'art. 67, comma 8, DPR 380/2001, deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonchè all'idoneità statica del fabbricato esistente. Il di agibilità risulta prescritto solamente con riferimento agli edifici e agli impianti in essi installati (art. 24, comma 1 del DPR 380/2001). Non è pertanto necessario per le opere che non siano qualificabili come edifici in quanto non destinate alla frequentazione dell'uomo (com'è nel caso dei cartelli pubblicitari, degli accessi stradali o delle diramazioni dalla strada ai fabbricati laterali che pur sono soggette a una specifica normativa intesa ad assicurarne la sicurezza). Il non è inoltre necessario per gli interventi che non possiedono l'attitudine a modificare le condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio degli edifici esistenti. Sono tenuti a richiedere il rilascio del, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o colui che ha presentato la denuncia di inizio attività, i loro successori o aventi causa (art. 24, comma 3 del DPR 380/2001).
Il termine per la presentazione Le sanzioni in caso di mancata presentazione dell'istanza La finalità delle sanzioni amministrative I documenti da allegare alla richiesta Le verifiche che il comune è tenuto a compiere prima del rilascio del La richiesta, corredata di tutta la documentazione prescritta, deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (art. 28, comma 1 della L.R.19/2009). La mancata presentazione della domanda nel termine stabilito comporta attualmente l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del DPR 380/2001). Le sanzioni previste per l'ipotesi di mancata richiesta del sono intese a impedire l'esistenza di edifici non conformi alla normativa in materia di igiene, sanità, risparmio energetico e di sicurezza, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Si intende così evitare l'esistenza di strutture che possano rappresentare un generico pericolo per la collettività. Non costituisce pertanto causa esimente dall'applicazione delle sanzioni la dimostrazione che il fabbricato non è stato in realtà utilizzato. La domanda intesa al rilascio del deve essere sempre corredata della seguente documentazione: a. copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se necessaria a seguito delle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; b. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato e il direttore dei lavori attestano che l'opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri; c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti; d. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti; e. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del di collaudo statico. Il testo unico dell edilizia richiede espressamente che prima del rilascio del, l ufficio edilizia privata verifichi la regolarità della seguente documentazione (art. 25, comma 3): a. accatastamento dell'edificio (art. 25, comma 3, lett. c); b. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale si attesta che l'opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 3, lett. c);
Gli effetti della richiesta di integrazione documentale Il carattere eventuale dell'ispezione delle opere da certificare Il termine per il rilascio del c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 3, lett. c); d. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 3, lett. c); e. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (art. 25, comma 3, lett. d); f. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il di collaudo statico (art. 25, comma 3, lett. a); g. il parere dell'asl riferito al progetto o l'autocertificazione sostitutiva resa dall'interessato, sempre con riferimento al progetto, attestante la conformità igienico-sanitaria e già in possesso del Comune (art. 5, comma 3, lett. a); h. il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio, anch'esso già in possesso del Comune in quanto riferito al progetto (art. 5, comma 3, lett. b). Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito della dichiarazione di conformità degli impianti deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito degli atti di conformità degli impianti. La richiesta di integrazione dei documenti produce l'interruzione del termine di 30 giorni stabilito dall art 28 della L.R. 19/2009 per il rilascio del di agibilità. Tale termine ricomincerà dunque a decorrere di nuovo per intero dal momento della ricezione della documentazione integrativa. Prima del rilascio del il comune può ispezionare l'edificio. L'effettuazione dell'ispezione ha carattere meramente eventuale e risulta pertanto rimessa all'apprezzamento del responsabile (art. 25, comma 3 del DPR 380/2001). Il compimento dell'ispezione non necessita di specifica motivazione. Il comune provvede al rilascio del entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (art. 25, comma 3 del DPR 380/2001 e art. 28 comma 3 della L.R. 19/2009). Ciò a meno che il responsabile del procedimento non abbia richiesto
documentazione integrativa, interrompendo così il termine. La formazione del silenzio-assenso Il responsabile del Settore deve rilasciare il di agibilità nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza. Qualora ciò non avvenga il silenzio dell'amministrazione assume significato di assenso. Il silenzio- assenso sull'istanza matura con il decorso di 30 o di 60 giorni, in relazione alla documentazione a corredo del titolo edilizio utilizzato per la realizzazione dell'intervento. In particolare: a. il silenzio-assenso matura con il decorso di 30 giorni quando il progetto a base del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività risulti corredato dal parere ASL che ne attesti la corrispondenza alle norme igienicosanitarie; b. il silenzio-assenso matura invece con il decorso di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza quando la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie risulti attestata dallo stesso interessato mediante apposita autocertificazione. Le condizioni necessarie per la maturazione del silenzio-assenso Gli effetti derivanti dall'incompletezza della documentazione allegata Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato intesa all'ottenimento del di agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992). L'incompletezza della documentazione allegata alla richiesta del di agibilità può produrre effetti di duplice ordine: a. la mancata allegazione della richiesta di accatastamento rende l'istanza improcedibile (art. 25, comma 5 del DPR 380/2001). L'adempimento risulta infatti "collegato" al procedimento per il rilascio del di agibilità allo scopo di assicurarne l'assolvimento, senza che sussista un'attinenza diretta con l'oggetto proprio di tale procedimento. Attraverso l'improcedibilità, la normativa intende garantire l'osservanza dell'obbligo "collegato". Il privato non potrà neppure beneficiare della formazione del silenzio-assenso con il decorso dei termini prescritti; b. l'assenza della restante documentazione, in quanto relativa a profili effettivamente correlati all'agibilità dell'edificio, non impedirà la procedibilità dell'istanza ma il decorso del tempo prescritto non potrà acquisire significato di assenso (art. 20, comma 1, legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992). IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISCTICA ED EDILIZIA PRIVATA F.to arch. Marco Marmotti