COMUNE di LEIVI Provincia di Genova Via IV Novembre, n.1 16040 LEIVI Tel.0185.319033 + Fax.0185.319569 ufficio tecnico@comune.leivi.ge.it Ufficio Tecnico Comunale REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI DI PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARSI A STANDARDS Leivi, lì 09/02/2012 Approvato con delibera C.C.n.ro 03 del 23/02/2012 Il Responsabile Area Tecnica Arch.Massimo Bordone
Art.1-Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità di reperimento delle aree per standards urbanistici nonché dei parcheggi privati di pertinenza mediante monetizzazione in alternativa alla cessione diretta al Comune o all'asservimento ad uso pubblico nonché alla pertinenzialità di beni privati. Si differenziamo le seguenti casistiche ai fini del reperimento degli standards: 1.- standards per parcheggi ad uso privato previsti: 1.1.- dalle Norme Tecniche contenute negli Strumenti Urbanistici Comunali; 1.2.- dalla Legge Regionale n.ro 16/2008 e s.m.i. del 06/06/2008; 1.3.- dalla Legge Regionale n.ro 24 del 06/08/2001 recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ; 1.4.- dall art.6 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49, come modificata dalla LR 1 marzo 2011, n. 4 Misure urgenti per il rilancio dell attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio"; 2.- standards per parcheggi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico, previsti 2.1.- dalle Norme Tecniche contenute negli Strumenti Urbanistici Comunali; 2.2.-dall art.8 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49, come modificata dalla LR 1 marzo 2011, n. 4 Misure urgenti per il rilancio dell attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio". L'art.19 della L.R.16/2008 e s.m.i. dispone che :. 6. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedano, in base alla normativa dei vigenti strumenti urbanistici comunali, l obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari, la relativa dotazione deve essere garantita mediante l atto di asservimento di cui al comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi nell area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. L art.2, comma 3^ e 4^ della L.R.24/2001 del 06/08/2001 recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dispone che: 3. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978 n. 457. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità autonome residenziali il rilascio del relativo diretto titolo edilizio è anche subordinato all obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero all obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali quando sia dimostrata l impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo. 4. Le disposizioni relative all obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali ovvero all obbligo del versamento al Comune di una somma equivalente, secondo quanto disposto dal comma 3, non si applicano nel caso in cui il recupero del sottotetto costituisca ampliamento di una unità residenziale già esistente.
L art.6 della L.R.. 3 novembre 2009, n. 49, come modificata dalla LR 1 marzo 2011, n. 4 Misure urgenti per il rilancio dell attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, al comma 3^, dispone che:. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e sono assentibili: a) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell incremento volumetrico di cui al comma 1, se interrati; b) in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). L art.8 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49, come modificata dalla LR 1 marzo 2011, n. 4 Misure urgenti per il rilancio dell attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio", al comma 2^, dispone che: 2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché gli interventi di ampliamento di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di permesso di costruire, subordinato a convenzione con il Comune contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti le opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di loro attuazione. L art. 3 del D.M.02/04/1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765., dispone che. Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 -penultimo comma- della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante -insediato o da insediarela dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.. Il Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, definisce i parametri dimensionali delle superfici abitabili minime degli alloggi residenziali. Sulla base delle indicazioni dimensionali, si ritiene, ai fini dell applicazione del presente Regolamento, che ogni abitante debba disporre di una superficie agibile residenziale minima pari a mq. 30 (90 mc. V.p.p.) Art.2 ambito di applicazione
Ai fini del presente Regolamento, per parcheggio si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli, con l esclusione della viabilità di accesso e distribuzione. L area a parcheggio esclude, ad esempio, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole spartitraffico e depositi di varia natura, in pratica quindi il parcheggio corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli e relativi spazi funzionali alla manovra. La monetizzazione dei parcheggi ad uso privato è ammessa esclusivamente nei seguenti casi: Interventi di demolizione e ricostruzione Interventi di Sopraelevazione Interventi di ristrutturazione Le richieste di monetizzazione dei parcheggi ad uso privato e degli standards per parcheggi pubblici potranno essere accolte, nell accertata impossibilità progettuale di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi, quando non è possibile reperire tali aree all interno dell area di pertinenza esclusiva del fabbricato. Le richieste di monetizzazione delle aree a standards per spazi pubblici, potranno essere accolte, nell accertata impossibilità progettuale, la non convenienza per l Amministrazione o l impossibilità concreta di addivenire all acquisizione al patrimonio comunale delle aree, essendo le stesse o di esigue dimensioni o di inadeguata localizzazione e/o conformazione planimetrica tali da non risultare idonee agli scopi pubblici preposti. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio, può sempre rifiutare la monetizzazione ove verifichi che il richiedente il titolo edilizio dispone di aree in loco idonee al soddisfacimento degli standards previsti. È comunque prioritaria la localizzazione dei parcheggi e nei casi del non raggiungimento dell intera superficie si possono monetizzare le quantità mancanti. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che comportano cambi di destinazione d uso, con o senza opere, fatta eccezione di quelli implicanti un decremento di standard a parcheggio, qualora sia impossibile dimostrare la dotazione necessaria di parcheggi secondo i parametri previsti dalle norme vigenti, è sempre possibile richiedere la monetizzazione degli standard a parcheggio da parte dell Amministrazione comunale. Art. 3 Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione. Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio ad uso privato e delle aree da cedere a standards per parcheggi pubblici, dovrà essere corrisposto in unica soluzione prima del ritiro del Permesso di Costruire, oppure, su richiesta dell interessato, può essere rateizzato, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria. A dimostrazione dell avvenuto versamento dovrà essere esibita la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale. Nel caso di versamento in forma rateale per ciò che concerne modalità, garanzie e sanzioni per il mancato o tardivo pagamento delle rate, si farà riferimento a quanto già previsto per il versamento degli oneri concessori, come indicato nell art. 42 del D.P.R. 380/2001.
I proventi della monetizzazione, introitati dall Amministrazione Comunale in apposito capitolo di Bilancio, saranno destinati esclusivamente all acquisizione di aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. I proventi derivanti dalla monetizzazione degli spazi a parcheggi, saranno destinati alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune. Si precisa che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari, di cui all art. 16 del D.P.R. 380/2001, eventualmente dovuti, andranno comunque versati all Amministrazione Comunale. Art.4 Determinazione del prezzo unitario delle aree a standards per parcheggi pubblici La monetizzazione delle aree di parcheggio a standard pubblico consiste nel pagamento all Amministrazione comunale dell importo costituito dalla somma del valore dell area, dell onere corrispondente al costo di realizzazione dell opera e delle spese conseguenti, quali frazionamento, spese notarile ecc.. L aggiornamento avverrà sulla base delle variazioni degli indici i ISTAT su base annuale. Art. 5 -Definizione dei valori della monetizzazione delle aree a standards per parcheggi pubblici La monetizzazione delle aree a standards per parcheggi pubblici consiste nella corresponsione all Amministrazione Comunale dell importo costituito dalla somma del valore dell area e dell onere corrispondente al costo di realizzazione dell opera secondo le seguenti tabelle: Al fine delle determinazione dei valori unitari, si prende in considerazione la suddivisione del territorio in micro-zone catastali come definite con deliberazione C.C.n.ro 15 del 23/04/1999, ai sensi del D.P.R. 23/03/1998 n.138. TABELLA 1 valore parcheggio al mq. MICRO ZONA 1 Voce Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di un parcheggio scoperto compresa la realizzazione di impianto di illuminazione e segnaletica (con IVA) Spese tecniche (progettazione, DL, frazionamenti, atti notarili e allacci) Valore medio area riferito zona 1 Costo unitario /mq 205,00 /mq 35 /mq 60,00 /mq
Valore totale del parcheggio a mq. 300,00 /mq TABELLA 2 valore parcheggio al mq. MICRO ZONA 2 - Voce Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di un parcheggio scoperto compresa la realizzazione di impianto di illuminazione e segnaletica (con IVA) Spese tecniche (progettazione, DL, frazionamenti, atti notarili e allacci) Valore medio area riferito zona 1 Valore totale del parcheggio a mq. Costo unitario /mq 205,00 /mq 35 /mq 30,00 /mq 270,00 /mq TABELLA 3 valore parcheggio al mq. MICRO ZONA 3 Voce Valore delle opere e dei materiali per la realizzazione di un parcheggio scoperto compresa la realizzazione di impianto di illuminazione e segnaletica (con IVA) Spese tecniche (progettazione, DL, frazionamenti, atti notarili e allacci) Valore medio area riferito zona 1 Valore totale del parcheggio a mq. Costo unitario /mq 205,00 /mq 35 /mq 10,00 /mq 250,00 /mq Art.6 - Definizione dei valori della monetizzazione delle aree a
parcheggio ad uso privato Nei casi di istanza di monetizzazione delle aree a parcheggio ad uso privato, si utilizzano quali valori di riferimento, i dati ricavati dalle quotazioni immobiliari dell Agenzia del Territorio. Anche per questa valutazione si suddivide il territorio comunale in tre zone, utilizzando la determinazione dell Agenzia del Territorio. Per la determinazione dei valori unitari si ritiene opportuno effettuare il calcolo della media tra i valori minimi e i valori massimi. Zona Centrale Curlo-S.Bartolomeo- S.Rufino Periferica Rostio Bocco Rurale Selaschi-Cogozzale- Rupinaro-Regione Agraria n.8 Valore di mercato medio 1.450 /mq 1.100 /mq 600 /mq Art.7 - Modalità per la richiesta di monetizzazione Nei casi di istanza di monetizzazione l Ufficio Tecnico-Servizio Edilizia Privata procede alla monetizzazione dell area interessata computandone il valore e comunicandolo all interessato entro trenta giorni unitamente ai termini e modalità per il pagamento. Le aree monetizzate non concorrono ad aumentare la capacità edificatoria del lotto.