R E G O L A M E N T O COMUNALE



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R E G O L A M E N T O COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI, BENEFICI ECONOMICI, SUSSIDI, SERVIZI Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 26.3.2009 1

PARTE PRIMA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea, in particolare in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dalle leggi di settore e dalla LR 12 marzo 2008 n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici, di tipo preventivo e di sostegno a persone assicurando equità, imparzialità, trasparenza e personalizzazione degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socio economico, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio dell Ente. Il presente Regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica, ad integrazione di quelli previsti dai Decreti Legislativi n. 109 / 98 e n. 130 / 2000, a favore dei cittadini che richiedono al Comune di Lomazzo prestazioni o servizi agevolati in ambito socio assistenziale o scolastico collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. ART. 2 FINALITA DELL OFFERTA SOCIALE Gli interventi di sostegno economico devono tendere al superamento delle situazioni di disagio socio economico all interno di progetti sociali di sostegno che prevedono l attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti nella realtà e nella rete sociale. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee che, all interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all autonomia della persona e del nucleo familiare ed all integrazione sociale. Attraverso gli interventi disciplinati dal presente Regolamento, il Servizio Sociale del Comune di Lomazzo persegue le seguenti finalità: a) aiutare la famiglia, anche mediante azioni di sostegno economico; b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino; c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà; d) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza; 2

e) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura; f) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita; ART. 3 DESTINATARI Il presente Regolamento è riferito a tutti i cittadini descritti nell art. 2 comma 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i cittadini italiani residenti nel territorio del Comune di Lomazzo, e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità ed i limiti definiti dalle Leggi Regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui alla normativa vigente in materia. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d offerta sociali, secondo quanto disposto dall art. 6 c.2 della LR 12 marzo 2008 n.3, le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. ART. 4 AMBITO di APPLICAZIONE Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, ai servizi soggetti a contribuzione, alla erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona. L 'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale. ART. 5 PARTECIPAZIONI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI 3

Le persone che accedono ai servizi di cui all art. 4 partecipano, secondo quanto disposto all art. 8 della L.R. 12 marzo 2008 n.3, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità previste dal presente regolamento e nel pieno rispetto delle normative vigenti. ART. 6 PROCEDURA di RICHIESTA di PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Per accedere ai servizi sociali agevolati, deve essere presentata istanza all ufficio servizi sociali. La domanda può essere presentata dall interessato o da un componente il suo nucleo familiare, dal legale rappresentante, curatore, tutore. Unitamente alla domanda il richiedente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, munita dell autocertificazione ISEE rilasciata dal CAAF. Il Comune assicura, attraverso la collaborazione dei Centri di assistenza fiscale l assistenza necessaria al richiedente, per la corretta compilazione della certificazione Isee. Il Comune potrà richiedere ogni documento utile, sia ai fini dell istruttoria della domanda, sia, in caso di corresponsione, ai fini del controllo della veridicità della situazione dichiarata. Con la certificazione rilasciata dal CAAF, l ufficio Servizi Sociali, verificata la soglia di accesso, assegna la fascia di appartenenza ed approva con determinazione del Responsabile del settore l esito dell istruttoria, erogando la prestazione; l assenza e/o l incompletezza della documentazione sospendono i tempi di definizione dell istruttoria stessa. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo del Comune. ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali. I dati forniti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e solo dal personale responsabile del trattamento o incaricato dal titolare. E altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la 4

prestazione sociale. Ai fini dei controlli formali di cui al successivo art.9, l ufficio servizi sociali, l Agenzia delle entrate e l Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate. ART. 8 - RISERVATEZZA Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa. In osservanza del D.Lgs 196/2003 e nel rispetto e nella tutela della riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio assistenziale, disciplinate dal presente Regolamento a favore di persone e nuclei familiari non sono soggette a pubblicazione all albo pretorio Comunale o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti obbligati al mantenimento e dei destinatari dei contributi. ART. 9 - CONTROLLI Ai fini della verifica della veridicità della certificazione Isee presentata il Comune effettua: - controllo sui singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione; - controllo a campione delle prestazioni sociali agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Amministrazione Pubblica come previsto dalle norme vigenti. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune richiede all interessato chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti. Nel caso in cui trovi conferma l incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, si procederà immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite. Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dalla Legge n. 445/2000 art. 76, il Comune segnala il fatto all Autorità Giudiziaria. L ufficio Servizi Sociali si atterrà a tutte le disposizioni vigenti in materia di controlli impartite dal Ministero delle Finanze. ART. 10 - DEFINIZIONE del NUCLEO FAMILIARE Ai fini dell accesso alle prestazioni sociali agevolate, per nucleo familiare si intende quello definito dal D.Lgs. 109/98, dal successivo D. L.gs. 130/2000 e dal 5

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.04.2001 n. 242 e precisamente per nucleo familiare si intende quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dall art. 1 bis del sopraccitato decreto del Consiglio del Ministri. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico anche se componenti di altra famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico (art. 1 comma 3 D.P.C.M. n. 242 / 2001). Il figlio minorenne, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente; l assegno di mantenimento per i figli viene considerato nell ambito della capacità reddituale del genitore a cui è affidato il minore. Qualora il genitore convivente non riesca a far fronte al mantenimento del figlio minore, in assenza di assegni di mantenimento o obblighi stabiliti con provvedimento dell Autorità Giudiziaria il genitore non convivente deve provvedere in tutto o in parte secondo le proprie condizioni economiche. Si applicano in ogni caso le norme previste dal Codice Civile agli artt. 433 e seguenti del c.c. (obbligo alimentare obbligo al mantenimento); l obbligo alimentare (art. 438) è proporzionato ai bisogni di chi li domanda e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. L obbligo alimentare nasce dal vincolo di coniugio, parentela ed affinità, è indipendente dalla convivenza ed è alternativo all accoglimento in casa; soltanto dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere in tutto o in parte, si passa alla categoria successiva. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa secondo le proprie condizioni economiche. L obbligo al mantenimento è obbligo diverso dalla prestazione degli alimenti, comporta il provvedere totalmente ai bisogni di chi ne ha diritto in proporzione alle sostanze di chi ne è obbligato. L obbligo del mantenimento da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma dura fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria autonomia ed indipendenza economica. Minori in affidamento Nel caso di affidamento familiare di un minore, le prestazioni assistenziali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del Comune che ha avviato l affido. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. 6

Anziani e disabili Si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico. Anziani non autosufficienti ai fini del ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali Nel caso di anziani ultrasessantacinquenni con invalidità certificata si fa riferimento al solo reddito del richiedente, ivi incluse indennità a qualunque titolo percepite, fatta salva la partecipazione dei soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Disabili con handicap permanente grave ai fini del ricovero in strutture residenziali Nel caso di persone con handicap permanente grave di cui all art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104,si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico. 7

PARTE SECONDA LA SITUAZIONE ECONOMICA ART. 11 DETERMINAZIONE della SITUAZIONE ECONOMICA Il D. Lgs. 109 / 98, modificato dal D. Lgs. 130 / 2000, ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242 prevede che gli enti erogatori di prestazioni e servizi assistenziali, non destinati alla generalità dei soggetti, applichino dei criteri unificati di valutazione della situazione economica del richiedente. La valutazione della situazione economica è determinata dalla somma delle situazioni reddituali del nucleo familiare al quale appartiene la persona richiedente le prestazioni sociali. INDICATORE della SITUAZIONE ECONOMICA Con la sigla ISE si definisce l Indicatore della situazione economica ed è determinato dalla somma dei redditi combinata con l indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali. Per somma dei redditi si intende il reddito complessivo ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare (lavoro autonomo, dipendente, redditi da fabbricati, ecc.) + il reddito delle attività finanziarie (utili derivanti da risparmi, investimenti, titoli, azioni, ecc. viene calcolato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro). Nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un abitazione in locazione con contratto regolarmente registrato (gli estremi devono essere dichiarati), dalla somma dei redditi possono essere detratte le spese d affitto fino ad un ammontare massimo di Euro 5.164,57= (lire 10.000.000=). Per situazione patrimoniale si considera il 20% della somma data da patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare. Il patrimonio immobiliare è dato dal valore dell imponibile definito ai fini ICI al 31.12 dell anno precedente a quello di presentazione della domanda di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche. Nel caso in cui l immobile sia gravato da un mutuo è possibile detrarre l ammontare del debito residuo (al 31.12. dell anno precedente); i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il mutuo residuo, possono detrarre il valore della stessa fino ad un massimo di Euro 51.645,69= (. 100.000.000=). Il patrimonio mobiliare è dato dalla somma dei valori mobiliari (titoli, azioni, investimenti, ecc.) dalla quale si detrae una franchigia pari a Euro 15.493,71= (. 8

30.000.000=), detta franchigia non tiene conto della determinazione del reddito complessivo. INDICATORE della SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE Con la sigla ISEE si definisce l Indicatore della situazione economica equivalente è determinato dal rapporto tra la situazione economica (reddito + patrimonio calcolato al 20%) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (riferita al n dei componenti il nucleo familiare) I.S.E.E. = situazione reddituale + situazione patrimoniale (al 20%) --------------------------------------------------------------------- coefficiente (parametro) La scala di equivalenza: ad ogni componente del nucleo familiare corrisponde un parametro di equivalenza Numero dei componenti il nucleo familiare Parametro di Riferimento 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazioni: 0,35 Per ogni ulteriore componente 0,2 Se nel nucleo ci sono minori ed 1 solo genitore 0,2 Se nel nucleo ci sono figli minori ed entrambi i genitori lavorano 0,5 Per ogni componente con handicap fisico permanente (art. 3 comma 3 - L. 104 / 92) o invalidità superiore al 66 % L ISEE ha validità annuale. L ufficio servizi sociali farà riferimento all Isee riferito ai redditi dell anno precedente, ovvero dal 1 gennaio al 30 giugno all Isee riferito ai redditi di due anni precedenti, e dal 1 luglio (compatibilmente con la disponibilità dei caaf a redigerlo) al 31 dicembre all Isee riferito ai redditi dell anno 9

precedente. (ES. richiesta servizio in data 2 febbraio 2008: Isee redditi 2006; richiesta agevolazione in data 20 novembre 2008: Isee redditi 2007. Se nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto i caaf sono impossibilitati a produrre le dichiarazioni Isee l ufficio servizio farà riferimento ancora a quello precedente). Fatta salva l unicità della dichiarazione sostitutiva, possono essere tenute in debita considerazione rilevanti variazioni della situazione economica successive alla prestazione della dichiarazione medesima. PARAMETRI di RIFERIMENTO per il RICONOSCIMENTO delle PRESTAZIONI AGEVOLATE. Il Comune di Lomazzo stabilisce i parametri di riferimento per il riconoscimento di prestazioni agevolate così come indicati nella Tabella n. 1 in base ai seguenti criteri: - Soglia ISEE. E pari alla quota annua della pensione minima. Al fine di determinare la compartecipazione dell utenza al costo dei servizi o il contributo dell Amministrazione Comunale vengono costituite a partire dalla soglia ISEE sei fasce di reddito progressive Alla prima fascia corrisponde l erogazione gratuita del servizio o la concessione di un beneficio, all ultima fascia corrisponde il servizio completamente a carico dell utente o il diniego del beneficio richiesto. REVISIONE dei LIMITI di REDDITO I redditi della Tabella n. 1 vengono aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale con decorrenza 1 luglio tenendo conto dell ammontare della pensione minima. CASI PARTICOLARI DI DEFINIZIONE DELL ISEE Nel caso in cui la fascia dell ISEE sia incompatibile con il mantenimento delle condizioni minime di vita rispetto alla condizione del nucleo familiare l ufficio ha la facoltà di chiedere una autocertificazione che attesti l ammontare di altri eventuali introiti o che, al contrario li escluda. L indisponibilità a redigere l autocertificazione è condizione sufficiente per dichiarare la non procedibilità della pratica. In ogni caso l ufficio ha la facoltà di istruire una verifica sul possesso di patrimoni immobiliari con la collaborazione degli uffici comunali competenti, estendendo gli accertamenti ad un periodo di cinque anni dalla data di presentazione dell autocertificazione. Una dichiarazione mendace obbligherà l ufficio a convocare entro dieci giorni l interessato per la presentazione di giustificazioni documentate, sulla base delle quali verranno assunte determinazioni conseguenti. Nel caso in cui l ufficio si dovesse 10

servire della Guardia di Finanza, il contributo resterà, di norma, congelato fino alla conclusione delle indagini. PARTE TERZA I SINGOLI SERVIZI ART. 12 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER MINORI ART. 12.1 MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO - PRE SCUOLA DOPOSCUOLA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CENTRI ESTIVI Il costo del buono pasto e le tariffe per i servizi di trasporto scolastico, prescuola e doposcuola, nonché le rette per la frequenza al c.a.g. e ai centri estivi, a carico dell utenza sono determinati dalla Giunta Comunale nell ambito delle procedure per l approvazione del Bilancio Preventivo. L accesso ai servizi suddetti prevede una compartecipazione al costo, definita secondo i parametri della tabella n. 2. L esonero sarà concesso solo per gli alunni residenti a Lomazzo e solo dopo che i genitori o gli intestatari della scheda di famiglia, se privi di lavoro, abbiano dimostrato di essersi iscritti all ufficio per l impiego, allo sportello lavoro comunale o ad altra agenzia di collocamento. Per il servizio mensa l esonero sarà concesso solo agli alunni i cui genitori certifichino di essere entrambi occupati. ART. 12.2 ASILO NIDO La retta di frequenza, le modalità di pagamento, le agevolazioni economiche, eventuali esenzioni per nuclei familiari indigenti sono definite dal Regolamento Comunale dell Asilo Nido Girotondo vigente. ART. 13 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER ANZIANI E DISABILI ART. 13.1 SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) 11

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso all istituzionalizzazione. L accesso al Servizio di assistenza domiciliare prevede una compartecipazione al costo del Servizio definita secondo i parametri della Tabella n. 1 del presente regolamento. ART. 13.2 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO L accesso al Servizio di distribuzione e consegna di Pasti caldi presso l abitazione di persone anziane, invalide ed adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, prevede una compartecipazione al costo del Servizio definita secondo i parametri della Tabella n. 1 del presente regolamento. ART. 14 SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI PER MINORI ART. 14.1 ASSISTENZE SCOLASTICHE AD PERSONAM scuola dell obbligo Nel caso di richiesta di intervento per sostegno ad personam di portatori di handicap inseriti presso strutture scolastiche, l Amministrazione riconoscerà la prestazione previa presentazione di documentazione specialistica attestante la necessità e le modalità dell intervento richiesto. L Amministrazione Comunale manterrà a proprio carico il costo dell intervento. ART. 14.2 ASSISTENZE SCOLASTICHE AD PERSONAM scuola media superiore e corsi universitari Nel caso di richiesta di intervento per sostegno ad personam di portatori di handicap inseriti presso scuole medie superiori, per gli anni non interessati all adempimento dell obbligo scolastico, o frequentanti corsi universitari, l Amministrazione riconoscerà la prestazione previa presentazione di documentazione specialistica attestante la necessità e le modalità dell intervento richiesto. La compartecipazione alla spesa sostenuta per il singolo disabile dal Comune è calcolata secondo la tabella 1. 12

ART. 14.3 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI SOGGETTI A PRESCRIZIONE DELL AUTORITA GIUDIZIARIA E previsto l inserimento residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita ed al loro benessere psico fisico. In relazione alle singole situazioni ed ai provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti. L accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso comunità familiari, case famiglia, ecc. e, solo in assenza di altre risorse e/o su prescrizione dell autorità giudiziaria, presso istituti per minori. Il costo dei servizi residenziali è a carico del Comune, salvo particolari casi in cui l inserimento viene effettuato con il consenso dei genitori che in tal caso contribuiscono alla spesa secondo i parametri della Tabella n. 1. In qualunque caso le spese straordinarie aggiuntive rispetto le rette (es. spese dentistiche, cura della persona, ecc.) sono a carico della famiglia di appartenenza. ART. 14.4 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DISABILI E previsto l inserimento semiresidenziale di minori disabili nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita ed al loro benessere psico fisico. Nell ambito di specifici progetti individuali, che si realizzano mediante l inserimento in strutture specifiche ed adeguate ai progetti stessi, definiti dai servizi sociali comunali, con il coinvolgimento della famiglia, l Amministrazione Comunale manterrà a proprio carico il costo della relativa retta, per utenti il cui ISEE è uguale o inferiore alla soglia di 40.000,00. E invece prevista la compartecipazione al 50% del costo dell intervento da parte di utenti il cui ISEE è superiore alla soglia di 40.000,00 e inferiore a quella di 100.000,00. E prevista infine la compartecipazione al 90 % del costo dell intervento da parte di utenti il cui Isee è uguale o superiore alla soglia di 100.000,00. ART. 14.5 TRASPORTO MINORI L accompagnamento di minori disabili o con disagi socio-economici familiari viene effettuato a cura dell uffici servizi sociali mediante mezzi e personale propri, convenzioni con enti specializzati, o con l ausilio di volontari. Ai sensi dell art. 28 della Legge 118/1971 e della L. 104/1992 il costo del servizio è a carico del Comune. ART. 14.6 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 13

Sono previsti interventi di assistenza domiciliare per nuclei familiari con bambini, anche per situazioni di temporanea difficoltà, mediante educatori, al fine di garantire ai minori tutela e sostegno alla loro crescita ed al loro benessere psico fisico pur permanendo nel proprio ambiente familiare. Qualora l intervento sia disposto dall autorità giudiziaria il relativo costo è a carico del Comune; diversamente se segue ad un progetto realizzato con il consenso della famiglia è prevista la compartecipazione alla spesa secondo i parametri della Tabella n. 1. ART. 14.7 AFFIDO FAMILIARE Se l affido familiare viene disposto presso un nucleo familiare è previsto, secondo la normativa vigente, l erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l educazione e l istruzione del minore. Sarà facoltà dell Amministrazione prevedere proroga per l erogazione di detto contributo nel caso in cui il minore raggiunga la maggiore età, ma frequenti ancora un Istituto scolastico o nel caso in cui la prosecuzione dell affido sia disposto dal Tribunale. Nel caso di affidamento proposto dai Servizi Sociali si richiede a chi è tenuto all obbligo degli alimenti o all obbligo al mantenimento, la compartecipazione alle spese personali, sanitarie, scolastiche, ecc. del minore, secondo la tabella 1. ART. 15 SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI PER ANZIANI E DISABILI ART. 15.1 - TRASPORTO DISABILI Il trasporto dei disabili in maggiore età è organizzato dal Comune con il contributo economico della famiglia del disabile. La compartecipazione alla spesa sostenuta per il singolo disabile dal Comune è calcolata secondo la tabella 1. ART. 15.2 CENTRI SEMIRESIDENZIALI Per le persone disabili in maggiore età inserite presso centri semiresidenziali diversi dal c.d.d., il contributo del Comune alla famiglia se dovuto è calcolato secondo la tabella 1. ART. 15.3 CENTRI DISABILI DIURNI 14

Per le persone disabili in maggiore età inserite presso il Centro Disabili Diurno l Ente si farà carico della retta e dell eventuale costo di trasporto, recuperando due terzi della quota dell indennità di accompagnamento assegnata all utente o la corrispondente cifra nel caso in cui all utente non sia stata riconosciuta detta indennità. ART. 15.4 - RICOVERO DI ANZIANI, DISABILI O AMMALATI CRONICI I Servizi residenziali e semi residenziali per adulti ed anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone con particolari situazioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre una vita autonoma e pertanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo diurno o residenziale per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni. Il ricorso a tali servizi ha lo scopo di offrire agli utenti una condizione di vita dignitosa e consona alle particolari esigenze degli stessi, ed è subordinato ad una libera scelta della persona, se coinvolgibile. La spesa relativa al ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali è a carico dell utente interessato. Qualora il ricoverando, in relazione alle proprie risorse economiche, ovvero con il concorso dei parenti di cui all art. 433 del C.C., non possa provvedere al pagamento della retta, il Comune provvede all erogazione di un contributo finalizzato al pagamento della quota parte della retta che non ha trovato copertura, secondo le modalità di seguito indicate. Il ricoverando, a copertura della retta, deve provvedere al versamento delle proprie risorse economiche nessuna esclusa: ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, polizze vita, ecc.), salvo una franchigia di 2.500,00. patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l intera retta fino a concorrenza del valore del bene. Spetta ai parenti civilmente obbligati (CO), indicati all art. 433 del c.c. ovvero nell ordine i coniugi, i figli, i nipoti (figli dei figli) i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle, il pagamento della quota scoperta rispetto il reddito del richiedente che viene così definita: Retta dell istituto di ricovero - Reddito del ricoverando = Quota scoperta 15

L impegno al pagamento della quota scoperta da parte degli utenti deve essere assunto e sottoscritto dagli utenti direttamente presso le case di ricovero. Il rapporto intercorre direttamente tra gli utenti interessati o i relativi CO e le stesse case di ricovero. Se i CO chiederanno l intervento del Comune il relativo contributo, se dovuto, sarà calcolato come segue: 1) Si individua la quota scoperta complessiva 2) Si individua la somma dei redditi ISEE di tutti gli obbligati di pari livello, nell ordine sopra indicato, scorporandolo da quello del nucleo familiare nel caso in cui gli altri componenti non siano a loro volta C.O. Se nel nucleo familiare altri membri oltre il CO possiedono un reddito il parametro di equivalenza di cui all art.7 è determinato come segue: il CO + 1 familiare privo di reddito 1,29 Il CO + 2 familiari privi di reddito 1,57 Il CO + 3 familiari privi di reddito 1,81 Il CO + 4 familiari privi di reddito 2,04 (Il familiare con reddito non è conteggiato nel nucleo e gli altri familiari sono considerati a carico di entrambi gli aventi reddito). Se invece, nessun altro familiare oltre il CO possiede un reddito il nucleo è interamente considerato. 3) Si applica la proporzione per l individuazione della quota scoperta a carico di ciascuno ( QS x Isee di ciascun CO / somma Isee) 4) Si calcola la percentuale di contribuzione sulla quota scoperta attribuita ad ognuno, come segue: a) si calcola il rapporto tra la quota scoperta (Q) e ISEE di ogni CO b) sulla base del valore di si stabilisce la percentuale della quota scoperta che il CO dovrà versare secondo la seguente tabella: TABELLA A valore del rapporto % della parte di quota scoperta spettante a ogni CO R sup. = a 2.49 5% R tra 2.48 e 1.87 10% R tra 1.86 e 1.25 20% R tra 1.24 e 0.69 40% R tra 0.68 e 0.46 60% 16

R tra 0.45 e 0.35 80% R inf. E = a 0.34 100% 5) Si applica la percentuale di contribuzione così risultante sulla quota scoperta a carico di ciascuno risultante dal suddetto p.to 3. Qualora la somma delle quote finali a carico di ciascun CO, così come sopra calcolate non coprissero l intera Quota scoperta, l ufficio provvederà ad acquisire le dichiarazioni Isee della fascia successiva dei CO e ripeterà il calcolo per la copertura della Quota scoperta residua secondo la stessa tipologia sopra indicata. Il contributo comunale verrà erogato solo se, calcolate le quote a carico di tutti i CO, risulterà ancora una parte residua di quota scoperta. Il contributo comunale è costituito dalla somma delle quote eccedenti il tetto massimo di ciascun CO dell ultima fascia ( es. i fratelli e le sorelle se presenti) La domanda di contributo non sarà evasa dall ufficio servizio sociali se tutti i CO contattati non presenteranno il proprio Isee. Nel caso in cui il ricoverato sia affetto da malattia cronica per la quale l Asl abbia riconosciuto una quota sanitaria pari od oltre l 80%, l Amministrazione Comunale manterrà a proprio carico la quota residua per utenti il cui Isee (riferito unicamente al suo nucleo familiare) sia pari od inferiore a 50.000,00. E invece prevista la compartecipazione al 90% della quota non coperta dall Asl da parte di utenti il cui Isee è superiore alla soglia di 50.000,00. ART. 16 ASSISTENZA ECONOMICA L assistenza economica è erogata secondo il parametro del reddito minimo alle persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, in situazioni sporadiche o comunque limitate nel tempo, con il solo limite delle risorse disponibili nel Bilancio dell Ente. Ai fini dell erogazione dei contributi di natura socio-assistenziale la soglia massima ISEE è fissata in 5.760,59, pari al valore corrispondente alla pensione minima INPS. Pertanto la possibilità di un intervento economico è fissata con riferimento all ISEE del nucleo familiare anagrafico secondo la Tabella n. 1, ovvero ISEE inferiore al limite di cui sopra ( 5.760,59). Al richiedente non viene fornita alcuna somma di denaro, bensì il contributo economico viene erogato mediante pagamento diretto delle spese che deve sostenere, prevalentemente per Utenze domestiche (Enel e Metano), Buoni spesa; Spese di 17

trasporto con mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro o di cura; Spese sanitarie obbligatorie inerenti patologie croniche accertate. Per i servizi comunali a domanda individuale il contributo viene erogato mediante esonero dal pagamento delle quote. Le prestazioni afferenti al sostegno economico sono le seguenti: a) contributi continuativi, ma sempre con carattere temporaneo a favore di cittadini sprovvisti di reddito sufficiente per i loro bisogni di vita: possono essere concessi fino al massimo della differenza fra la soglia massima ISEE fissata in 5.760,59 e l indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del richiedente, su base annua e comunque non superiore al valore di 480,00 mensili. b) contributi una tantum a cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie:può essere concesso, una sola volta all anno al nucleo familiare fino ad un massimo del valore di 1.500; c) piccole anticipazioni senza interessi a titolo di prestito a cittadini temporaneamente in stato di necessità che sono in attesa di percepire redditi di ragionevole certezza: il beneficio può essere concesso al nucleo familiare a fronte di esigenze o spese regolarmente documentate e nei limiti delle disponibilità previste nell apposito capitolo di bilancio e comunque nel limite massimo di 1.000,00. All atto dell istanza il beneficiario si impegna, mediante sottoscrizione di apposito documento, al rispetto delle modalità di restituzione del prestito concordate in fase di istruttoria. Nel caso di inadempienza rispetto agli impegni sottoscritti il Comune si riserva ogni possibile azione volta al recupero della somma erogata, escludendo il nucleo familiare interessato da ogni altro beneficio sino alla restituzione o recupero della somma dovuta. Il contributo di cui ai punti a) e b), solo in casi eccezionali dopo attenta valutazione dei servizi sociali, potranno essere cumulati I contributi non saranno erogati o l erogazione sarà interrotta nel caso si dovessero verificare le seguenti ipotesi: 1. Qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente (tossicodipendenza, alcooldipendenza, gioco d azzardo, etc.). La frequenza volontaria di una struttura terapeutica è condizione necessaria per l erogazione del contributo; 2. Qualora lo stato di indigenza sia determinato da malattia psichiatrica che richiede un intervento terapeutico al quale il soggetto non intende sottoporsi volontariamente; 18

3. Qualora lo stato di indigenza sia determinato da disoccupazione ed i Servizi abbiano offerto la possibilità di un lavoro per consentire una capacità di guadagno sufficiente al mantenimento del nucleo familiare. PRESENZA DI DISOCCUPATI NEL NUCLEO FAMILIARE Qualora il diritto a usufruire di contributi comunali sia determinato dalla presenza nel nucleo familiare di uno o più disoccupati, il contributo sarà concesso solo dopo che i soggetti privi di lavoro si siano iscritti all ufficio per l impiego, allo sportello lavoro comunale o ad altra agenzia di collocamento. Il contributo è concesso per un periodo limitato, fino cioè alla riscossione della prima retribuzione. Il contributo ha comunque la durata massima di tre mesi, al termine dei quali l ufficio valuta la possibilità di reiterare il beneficio per altri tre mesi al massimo o,accertata la difficoltà oggettiva a reperire un lavoro, di definire con le strutture competenti un progetto di inserimento lavorativo. ART. 17 NORME FINALI Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione dello stesso, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione. Il Regolamento potrà essere integrato e modificato al fine di recepire normative e/o direttive statali o regionali emanate successivamente alla sua approvazione, o al fine di prevedere diversi criteri per l erogazione eventualmente proposti dalla Giunta Comunale. Si abrogano tutti gli atti, attualmente in vigore, che siano in contrasto con quanto qui disposto. I livelli reddituali verranno annualmente aggiornati dalla Giunta Comunale tenendo conto dell ammontare della pensione minima. 19

TABELLA n 1 PARAMETRI DI RIFERIMENTO per il RICONOSCIMENTO di PRESTAZIONI AGEVOLATE RIricRICONOSCIME NTO Soglia ISEE DI PRESTAZIONI sino a euro 5.956,60 AGEVOLATE Esonero dal pagamento del Servizio o riconoscimento nella misura totale da parte dell Amministrazione Comunale della richiesta di intervento Intervallo ISEE da euro 5.956,61 a euro 11.598,11 Tariffe a carico dell utenza dal 15% al 75% contributo dell Amministrazione Comunale dal 25% all 85% Soglia I.S.E.E. da euro 11.598,11 Tariffa completa a carico dell utente. Nessun contributo. FASCIA DA EURO A EURO TARIFFA UTENTE CONTRIBUTO COMUNE A 0 5.956,60 0 100% B 5.956,61 7.170,56 15% 85% C 7.170,57 8.604,67 30% 70% D 8.604,68 10.041,65 50% 50% E 10.041,66 11.598,11 75% 25% F Più di 11.598,11 100% 0 20

TABELLA n 2 PARAMETRI DI RIFERIMENTO per il RICONOSCIMENTO dell ESENZIONE RIricRICONOSCIME NTO Soglia ISEE DI PRESTAZIONI sino a euro 5.956,60 AGEVOLATE Esonero dal pagamento del Servizio o riconoscimento nella misura totale da parte dell Amministrazione Comunale della richiesta di intervento Soglia I.S.E.E. da euro 5.956,60 Tariffa completa a carico dell utente. Nessun contributo FASCIA DA EURO A EURO TARIFFA UTENTE CONTRIBUTO COMUNE A 0 5.956,60 0 100% B Più di 5.956,60 100% 0 21