Chi ristruttura beneficia di una detrazione nella misura di 9.600 euro per acquisto di elettrodomestici per l immobile ristrutturato



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All articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis.La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per l acquisto di mobili ed elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore ad A+,per l arredo dell unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 10 per cento del medesimo limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Chi ristruttura beneficia di una detrazione nella misura di 9.600 euro per acquisto di elettrodomestici per l immobile ristrutturato Utile perché chi ristruttura non riesce quasi mai ad utilizzare un plafond di 96.000 euro di ristrutturazione; in tal modo diamo la possibilità di utilizzarlo, in parte, per l acquisto di elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore ad A+,per l arredo dell unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione

All articolo 11, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis..A chi effettua gli interventi di cui all articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e gli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili adibiti a abitazione principale è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 30 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2013, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione, calcolata su di un importo massimo non superiore a 5.000 euro di spesa complessiva, a valere sul medesimo limite massimo di spesa di 9.6000 euro per unità immobiliare, può essere fruita, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese. Identico ma: la detrazione per elettrodomestici vale solo per immobili adibiti a abitazione principale (cambia l ammontare: detrazione dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 30 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2013, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un importo massimo non superiore a 5.000 euro di spesa complessiva; chi più spende in ristrutturazione ha più detrazione per elettrodomestici e comunque non più di 5.000 euro)

All articolo 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi: 3-bis.Per le spese documentate, sostenute dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2013, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento della relativa spesa, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata. 3-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969. Proroga detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (già prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e DL 5 del 2009 art 2 )

Dopo l articolo 11 aggiungere il seguente: Art. 11-bis (Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica e per acquisto di elettrodomestici di arredo) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per spese di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 11 del presente decreto, e per spese per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificati dall'articolo 11 del presente decreto, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni nonché per il finanziamento delle spese sostenute per l acquisto di elettrodomestici per l arredo dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro un limite di spesa annua di euro 2.000. 2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1: i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma 1 adibite ad abitazione principale. Possono altresì beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1 gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. 3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni dai proprietari, dai conduttori, dai comodatari, dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché dagli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato. 4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.

5. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato. 7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo. 8. La detrazione di cui al comma 1 dell articolo 11 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969. Ecoprestiti senza interessi per ristrutturare e riqualificare dal punto di vista energetico l immobile e per comprare elettrodomestici ecologici

All'articolo 23, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, 40 milioni di euro sono destinati alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo degli elettrodomestici, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese del settore. Riserva di 40 milioni di euro sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all articolo 23 del decreto per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del settore degli elettrodomestici

All articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, l ammontare complessivo delle spese ammissibili ai fini della detrazione di cui al comma 1 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'istituto medesimo. 1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi. 1-quater. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969. Estensione detrazione per spese di ristrutturazione edilizia agli Enti di Edilizia Residenziale pubblica