COMUNE DI PERCILE Provincia di Roma REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI



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COMUNE DI PERCILE Provincia di Roma REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.10.2014

Articolo 1 Campo di intervento 1. Il Comune di Percile, per persone anziane e/o gravemente disabili prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni utili perseguibili, il ricovero in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali). 2. Il Comune, previamente informato con apposita domanda di compartecipazione alla spesa della retta, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica, ai sensi dell art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i cittadini residenti nel Comune di Percile per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali. Articolo 2 Integrazione economica a carico del Comune 1. La Regione Lazio, con decreti U0095/2009 e U0051/2010 ha approvato modalità e criteri per la determinazione del concorso alla spesa della quota sociale a carico dell utente e/o del Comune di residenza. 2. Per la concessione di interventi economici da parte del Comune, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone anziane e/o gravemente disabili, economicamente svantaggiate, residenti nel Comune di Percile prima del ricovero, tenuto conto dei principi fissati dall art. 433 e seguenti del Codice Civile, viene previsto che sia valutata oltre alla capacità economica e patrimoniale dell utente anche quella dei suoi familiari e degli aventi obbligo agli alimenti. 3. Il concorso di tali soggetti è richiesto solo laddove la situazione reddituale e patrimoniale dell utente non consenta di farsi carico totalmente della retta stessa. 4. L integrazione economica da parte dell Ente in assenza dei soggetti tenuti all obbligo degli alimenti o nel caso in cui anche questi ultimi versino in situazione economiche disagiate, è finalizzata a garantire all utente l assistenza di cui necessita. 5. La misura dell integrazione è determinata dall Ente nell ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Nella scelta della struttura, qualora il Comune sia chiamato ad integrare la retta, lo stesso può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa per l Ente. A tale scopo, contestualmente alla richiesta di intervento deve essere espressamente sottoscritta idonea clausola con indicazione degli impegni e degli

obblighi futuri del richiedente e/o dei parenti tenuti agli alimenti in base all art. 433 del Codice Civile. Articolo 3 Destinatari dell intervento 1. Gli interventi per l integrazione delle rette in struttura sono rivolti ai soggetti: a) Residenti nel Comune di Percile prima del ricovero; b) In condizioni di non autosufficienza certificata dalla ASL territoriale. In merito si specifica che la certificazione sanitaria dovrà essere leggibile e dovrà attestare, ai sensi dell art. 13 della L.R. n. 1 del 6.09.1994 e ss.mm.ii. ( Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali ) il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza che ne consentano la permanenza al proprio domicilio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza domiciliare o in strutture semiresidenziali). La certificazione sanitaria è rilasciata dall Autorità sanitaria di cui all art. 14 della L.R. n. 1 del 06.09.1994 e ss.mm.ii.; c) Privi di reddito o titolari di reddito di importo insufficiente a coprire l intera retta; d) Che non abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti ovvero i cui familiari e soggetti individuati ai sensi dell art. 433 e ss. c.c. non siano in grado di provvedere al pagamento della quota parte del costo della retta non garantito dai redditi del richiedente. Articolo 4 Presupposti per l intervento comunale 1. Il Regolamento si basa sui seguenti presupposti: a) L intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull utente che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell art. 433 del codice civile, nelle misure stabilite dal presente regolamento; b) In caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa i donatari ed i familiari tenuti all obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile nelle misure stabilite dal presente Regolamento; c) Ove occorra, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica residuale, ai sensi dell art. 6, comma 4 della legge 328/2000.

Articolo 5 Modalità di presentazione della domanda e intervento dell Amministrazione Comunale 1. Il Comune di Percile, quale sede di ultima residenza, prima del ricovero, delle persone ospitate in maniera stabile in residenze sanitarie assistenziali, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell utente e dei familiari tenuti all obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile. 2. Ai fini della valutazione della domanda e di presa in carico dell attività istruttoria l interessato dovrà presentare richiesta di contributo su apposito modulo da presentare all Ufficio Servizi Sociali del Comune di Percile. Il firmatario della domanda può essere: - L interessato; - I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile; - I parenti non tenuti agli alimenti; - Il tutore o il curatore laddove nominato; - I servizi sociali competenti per territorio; - La struttura d accoglienza solo ed esclusivamente in caso di mancanza di parenti. 3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) Dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell utente; b) Dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dei soggetti tenuti all obbligo degli alimenti ai sensi dell art. 433 c.c.; c) Certificazione sanitaria leggibile attestante il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza,, ai sensi dell art. 13 della L.R. n. 1 del 6.09.1994 e ss.mm.ii. ( Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali ) rilasciata dall Unità valutativa territoriale individuata dall art. 14 della Legge citata; d) Dichiarazione attestante la presenza ovvero l assenza di donazioni effettuate dall utente nei cinque anni antecedenti alla data del ricovero dell ospite donante. 4. Il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti. 5. Qualora i redditi dichiarati risultassero in palese contrasto con quanto emerso dalle indagini di cui ai commi precedenti, il Servizio Sociale realizzerà i

controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all Amministrazione Comunale, la quale procede ai sensi dell art. 14 del presente Regolamento. 6. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. L Ufficio Servizi Sociali del Comune istruirà la relativa pratica calcolando: - la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall utente direttamente con il proprio reddito e/o con eventuali beni mobili spendibili; - l eventuale quota da versare da parte di tutti i parenti tenuti agli alimenti, laddove le disponibilità economiche dell utente non siano sufficienti; - l eventuale quota integrativa a carico del Comune, in caso di incapacità reddituale e patrimoniale dei soggetti tenuti agli alimenti e nei limiti di cui al successivo art. 9. 8. La misura dell intervento economico del Comune è data dalla differenza tra il costo complessivo della retta (cd. quota sociale), la quota a carico dell utente e la quota dei soggetti individuati ai successivi articoli 7 e 8, così come quantificata e specificata dai criteri esposti negli articoli seguenti e riassunta dalla seguente formula: (EVENTUALE) QUOTA A CARICO DELL ENTE = COSTO COMPLESSIVO DELLA RETTA QUOTA A CARICO DELL UTENTE (EVENTUALE) QUOTA DEI SOGG. TENUTI AGLI ALIMENTI 9. L integrazione della retta è stabilita dalla Giunta Comunale su proposta dell ufficio dei Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell istruttoria. 10. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio è fissato in 60 giorni, e decorre dalla data di presentazione dell istanza completa in ogni sua parte ed allegato. Tale termine deve considerarsi interrotto in caso di assenza parziale o totale della documentazione richiesta dai precedenti commi 2 e 3. 11. Il Comune di Percile assume gli obblighi connessi all integrazione della retta solo a far data dal momento in cui la domanda, completa in ogni sua parte ed allegato, sia acquisita al Protocollo Generale dell Ente. Articolo 6 Determinazione della quota a carico dell utente 1. Per la definizione della parte di retta a carico dell utente sono considerate tutte le sue entrate, (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il suo patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dell importo annuo pari alla quota della pensione sociale, definita quota di salvaguardia, determinata nel rispetto delle indicazioni del Piano Socio

Assistenziale Regionale ed adoperabile per esigenze personali e per spese di carattere straordinario o eccezionale dell utente stesso. 2. La quota a carico dell utente viene determinata dall Ente su base giornaliera, come risulta dal calcolo esemplificativo di cui agli allegati A e B, e va moltiplicata per i giorni di effettiva degenza. 3. L esistenza di beni mobili (risparmi, investimenti, arretrati pensionistici, ecc.), diversi dal reddito mensile dell utente, esonera l Amministrazione Comunale dall intervenire fino all esaurimento delle suddette risorse economiche prevedendo di lasciare quale quota di salvaguardia, per spese impreviste, l importo corrispondente alla pensione sociale (annualmente stabilita dall Ente Previdenziale). 4. In caso di eventuale decesso dell assistito, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero a valere sul patrimonio dell assistito stesso e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta. 5. Nessuna integrazione parziale e/o totale è dovuta in favore dell utente laddove la situazione economica e patrimoniale dell utente attesti un reddito annuale superiore alla quota massima fissata dalla Regione Lazio per l ammissione al beneficio. Articolo 7 Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell ospite 1. L esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione dell intervento economico da parte del Comune. 2. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell utente l Amministrazione Comunale, nel rispetto dell ordine stabilito dagli artt. 433 e 437 del Codice Civile, considera le situazioni dei soggetti come di seguito individuati: a) Donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell ospite donante; b) Il coniuge, se non separato legalmente o divorziato; c) I figli, anche adottivi, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; d) I genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; e) Generi e nuore, se non divorziati o separati legalmente o nelle circostanze di cui all art. 434 del Codice Civile; f) I suoceri, salvo il disposto dell art. 434 c.c.; g) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 3. Laddove il coniuge sia in convivenza anagrafica con l utente e di conseguenza inserito nella dichiarazione ISEE relativa all assistito, la sua posizione economica viene conteggiata nella sola quota a carico dell utente e non

concorre, pertanto, all integrazione della retta come disciplinata dal presente articolo. In tale caso si procede ponendo obbligazione a carico delle persone chiamate in grado posteriore. 4. I tenuti agli alimenti di cui al comma 2 vengono interpellati nell ordine sopra citato fino alla copertura dell intero costo dell integrazione, secondo il calcolo sotto riportato. In particolare, in base all art. 441 del Codice Civile le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di sopportare l onere in tutto o in parte, l obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. 5. Il concetto di compartecipazione da parte dei tenuti agli alimenti è ribadito oltre che dall art. 433 e ss. c.c. anche dalla sentenza n. 3629 del 24.02.2004 della Corte di Cassazione, per la quale le famiglie sono chiamate a oneri di solidarietà con i propri componenti più deboli. 6. Qualora uno dei soggetti tenuti agli alimenti non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, è esclusa ogni forma di compartecipazione dell Ente all integrazione della retta dell assistito. 7. Qualora tutti i soggetti obbligati non ottemperino all obbligo di presentazione dell ISEE, è esclusa ogni forma di compartecipazione dell Ente all integrazione della retta dell assistito salvo che gli altri coobbligati a norma del presente articolo ne assumano in toto gli obblighi, con specifica dichiarazione di manleva da effettuarsi in forma scritta. 8. In tal caso la quota di compartecipazione del/i soggetto/i che ne assume/ono l'impegno va determinata sulla base della settima fascia dell ISEE di cui all'allegato A. E' fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei coobbligati. Articolo 8 Definizione della quota a carico dei donatari 1. Per la valutazione della capacità contributiva dell utente si tiene conto dell intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsti dall ultimo comma dell art. 438 del Codice Civile. 2. La situazione economica e patrimoniale dei familiari di cui alle lettere da b) a g) del precedente articolo 7 non viene presa in considerazione fino all esaurimento dell ammontare della donazione. 3. La quota a carico del donatario viene determinata dall Ente su base giornaliera, come risulta dal calcolo esemplificativo di cui agli allegati A e B, e va moltiplicata per i giorni di effettiva degenza. Articolo 9 Definizione della quota a carico dei soggetti tenuti agli alimenti

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dei soggetti tenuti agli alimenti si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari individuati alle lettere da b) a g) del precedente articolo 7 sulla base del sistema di calcolo ISEE previsto dall articolo 13. 2. Per tutti i soggetti tenuti nello stesso grado agli alimenti deve essere determinato l Indicatore della Situazione Economica Equivalente AGGREGATO, che è dato dalla somma degli Indicatori ISEE relativi ai nuclei familiari di ciascun obbligato; a tale proposito si sottolinea che in caso di mancata produzione della relativa documentazione la richiesta di integrazione retta non verrà presa in considerazione, salvo il disposto dell art. 7, comma 7. 3. L utente per il quale si chiede l integrazione non viene più conteggiato nel nucleo in quanto la sua situazione reddituale patrimoniale viene considerata nella prima fase di calcolo. 4. La quota complessivamente a carico dei soggetti tenuti agli alimenti si ottiene moltiplicando la differenza fra la retta dovuta e la quota a carico dell interessato per una percentuale che varia in relazione alla fascia di ISEE considerata (facendo in tal caso riferimento all Indicatore ISEE AGGREGATO), come descritto nell Allegato A che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 5. La percentuale di contribuzione di ciascun obbligato va determinata in misura proporzionale all incidenza del proprio ISEE personale sull ISEE AGGREGATO, come esemplificato nell Allegato A. La quota singolarmente a carico di ogni obbligato agli alimenti tiene conto della Situazione Economica Equivalente di ciascuno di essi affinché, nell eventuale caso di azione di rivalsa, non si creino altre situazioni di disagio. La percentuale di contribuzione di ciascun obbligato cresce progressivamente con la Situazione Economica Equivalente, salvaguardando in tal modo le situazioni economicamente svantaggiate. 6. Qualora non esistano parenti tenuti agli alimenti il Comune integra la differenza dopo aver proceduto al calcolo della quota a carico dell utente. 7. La quota a carico dei soggetti tenuti agli alimenti viene determinata dall Ente su base giornaliera, come risulta dal calcolo esemplificativo di cui agli allegati A e B, e va moltiplicata per i giorni di effettiva degenza. 8. Per importi inferiori ad 20,00 mensili, è dovuto un solo versamento annuo. Articolo 10 Versamento degli oneri dell utente 1. Gli oneri a carico dell utente e delle persone tenute alla compartecipazione ai sensi degli articoli 7 e 8 sono versati dal medesimo e/o dai donatari e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto dell assistito direttamente all Istituto ospitante alle scadenze indicate. 2. In caso di versamento inferiore a quanto dovuto secondo la capacità contributiva dell utente il Comune, adempie agli obblighi assunti per legge ai

sensi dell art. 6, comma 4, della L. 328/2000, con recupero delle somme ai sensi di legge. Articolo 11 Casi di esclusione dal concorso spese 1. Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari di cui alle lettere da b) a g) dell articolo 7 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate e discrezionalmente valutabili dalla Giunta Comunale e dal Responsabile del Servizio, in cui l utente abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti dei familiari: a) Gravi violenze in famiglia; b) Fatti che hanno portato alla perdita della patria potestà; c) Dilapidazione del patrimonio della famiglia. Articolo 12 Validità della definizione della capacità contributiva dell utente 1. Ogni variazione delle entrate, a qualunque titolo percepite dall utente, determina l aggiornamento automatico dell intervento dell Amministrazione comunale. Articolo 13 Indice della situazione economica equivalente (ISEE) 1. L indicatore della situazione economica equivalente ISEE è determinato anche ai sensi della normativa vigente e si basa su tre fattori: a) Numero dei componenti del nucleo familiare, escluso l utente; b) I redditi complessivi del nucleo familiare dell ultima dichiarazione dei redditi disponibile e/o il reddito derivante da attività finanziarie; c) Il patrimonio complessivo del nucleo. 2. La dichiarazione ISEE va resa ai Centri di Assistenza Fiscale, all Inps oppure ai Comuni abilitati corredata dalla documentazione dovuta per ogni componente del nucleo familiare. 3. La Dichiarazione ISEE è resa in conformità agli artt. 45 e ss. D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. dall interessato, il quale assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiarato. Articolo 14 Controllo delle dichiarazioni 1. L amministrazione comunale procede ad effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

2. I controlli vengono effettuati dall Ente attraverso collegamenti telematici all Anagrafe tributaria, all Inps e con l eventuale ausilio della Guardia di Finanza ovvero mediante gli istituti di credito o altri intermediari finanziari analogamente a quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 3. Qualora venga accertata la falsità delle Dichiarazioni rese, il Comune dispone la decadenza dal beneficio dell ammissione all interazione della retta. Articolo 15 Approvazione dell intervento economico del Comune 1. Nel caso di compartecipazione totale o parziale alla spesa da parte del Comune, l Assistente Sociale formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato. 2. La Giunta Comunale, con apposita delibera, esamina ed approva l intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato ed il successivo impegno di spesa verrà preso dal Responsabile del Servizio; 3. La gestione del Piano Assistenziale Individualizzato è competenza dell Assistente Sociale. 4. Il Comune, una volta determinato l impegno a carico dell Ente, provvede a dare comunicazione alla R.S.A. della quota di propria spettanza, inoltrandovi contestualmente copia del presente Regolamento, ai fini della presa visione ed accettazione del documento. 5. In caso di definitiva o temporanea uscita dalla struttura residenziale da parte dell assistito e nell eventualità di successivo reingresso, la R.S.A. dovrà darne immediata comunicazione all Ente. 6. Laddove il Regolamento interno di ciascuna struttura residenziale preveda il diritto alla conservazione del posto dietro corrispettivo di un prezzo o di altro onere economico, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla R.S.A. o da altro soggetto nei confronti dell Ente, il quale non assume alcun obbligo di compartecipazione economica alla retta dell assistito per i giorni di sua assenza dalla struttura. Articolo 16 Disposizione transitoria 1. Il presente Regolamento, ed ogni eventuale ulteriore modifica, viene sottoposto all approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio, pubblicazione che segue all avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione. 2. Il Regolamento verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all Ufficio Servizi Sociali.

ALLEGATO A : FASCE DI RIFERIMENTO DEL REDDITO PER L INTEGRAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI FASCE ISEE AGGREGATO ALIQUOTA OBBLIGATI 1 Fino a. 6.000,00 0 % 2 Da. 6.001,00 a. 9.000,00 10% 3 Da. 9.001,00 a. 12.000,00 20% 4 Da. 12.001,00 a. 15.000,00 40% 5 Da. 15.001,00 a. 18.000,00 45% 6 Da. 18.001,00 a. 30.000,00 50% 7 Da. 30.001,00 a. 40.000,00 70% 8 Da. 40.001,00 a. 50.000,00 80% 9 Oltre. 50.000,00 100% CALCOLO QUOTA A CARICO DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI Per determinare la quota a carico dei soggetti tenuti agli alimenti si procede nella seguente formula: QUOTA OBBLIGATI = (COSTO RETTA meno QUOTA UTENTE) per l aliquota sopra indicata CALCOLO DELLA QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE L eventuale intervento economico dell Amministrazione Comunale sarà calcolato nel Seguente modo: QUOTA COMUNE = COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA meno QUOTA A CARICO DELL UTENTE (al netto della quota di salvaguardia e dell eventuale patrimonio spendile), meno la quota di COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI. In casi particolari, documentati con relazione dell Assistente Sociale, la compartecipazione potrà essere stabilità in misura diversa dalla Giunta Comunale con apposito atto.

ALLEGATO B : ESEMPI DI CALCOLO ESEMPIO 1 La Signora A, anziana non autosufficiente in possesso della certificazione sanitaria di cui all art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento, coniugata con B,viene accolta in RSA in data 06.01.2014. Solo il giorno 2.02.2014 si rivolge al Comune di Percile per essere ammessa al beneficio dell integrazione della retta, presentando tutta la documentazione richiesta dal citato art. 3. IL costo complessivo della degenza è di 59,20 al giorno. La Sig.ra A presenta un ISEE familiare (A+B) di 6.962,95; la stessa ha 3 figli C, D ed F, non più conviventi. Il figlio C ha un ISEE familiare di 10.000,00, D ha un ISEE familiare di 13.000,00 ed il figlio E di 5.200,00. Il Comune provvede a determinare le rispettive quote come segue: 1) La QUOTA GIORNALIERA UTENTE, determinata in relazione all ISEE dell assistita seguendo le linee guida regionali vigenti, è pari ad 23,52. 2) CALCOLO QUOTA COOBBLIGATI: Quota complessiva giornaliera a carico di tutti i familiari (C, D, E): L ISEE AGGREGATO di C, D ed E è pari a 28.200,00 (dato dalla somma: 10.000,00 + 13.000,00 + 5.200,00). La percentuale complessiva di compartecipazione dei familiari è del 50%, come risulta dall Allegato A. QUOTA COMPLESSIVA FAMILIARI: 59,20 meno 23,52 = 35,68 (al giorno) per 0,50 = 17,84 al giorno. La quota singola giornaliera di ogni familiare è determinata in proporzione al proprio Isee e quindi: QUOTA C: 10.000 : 28.200 = x : 17,84 Quota giornaliera C = 6,33 QUOTA D: 13.000 : 28.200 = x : 17,84 Quota giornaliera D = 8,22 QUOTA E: 5.200 : 28.200 = x : 17,84 Quota giornaliera E = 3,29 3) CALCOLO QUOTA COMUNE: Quota giornaliera Comune: 59,20 (Costo retta) 23,52 (quota A) 17,84 (quota CDE) = 17,84 Il Comune assume l obbligo di compartecipazione a far data dal 02.02.2014, data di ricezione al Protocollo della domanda completa di ogni allegato.

ESEMPIO 2 La Signora A, anziana non autosufficiente in possesso della certificazione sanitaria di cui all art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento, viene accolta in RSA in data 15.02.2014. Solo il giorno 20.04.2014 si rivolge al Comune di Percile per essere ammessa al beneficio dell integrazione della retta, presentando tutta la documentazione richiesta dal citato art. 3. Il costo complessivo della degenza è di 59,20 al giorno. La Sig.ra A presenta un ISEE familiare (A+C) di 6.962,95; la stessa ha 3 figli: C (che fa ancora parte del nucleo familiare) e D ed E, non più conviventi. In tal caso per determinare l ISEE di C si deve prendere a riferimento l ISEE del nucleo di C, escludendo la situazione patrimoniale e reddituale dell utente A. L ISEE di C senza l utente A è di 0,00. Il figlio D ha un ISEE familiare di 13.000,00. Il figlio E ha un ISEE familiare di 5.000,00. Il Comune provvede a determinare le rispettive quote come segue: 1) La QUOTA GIORNALIERA UTENTE, determinata in relazione all ISEE dell assistita seguendo le linee guida regionali vigenti, è pari ad 23,52. 2) CALCOLO QUOTA COOBBLIGATI: Quota complessiva giornaliera a carico di tutti i familiari (C, D): L ISEE AGGREGATO di C, D ed E è pari a 18.000,00 (dato dalla somma: 0,00 + 13.000,00 + 5.000,00). La percentuale complessiva di compartecipazione dei familiari è del 45%, come risulta dall Allegato A. QUOTA COMPLESSIVA FAMILIARI: 59,20 meno 23,52 = 35,68 (al giorno) per 0,45 = 16,06 al giorno. La quota singola giornaliera di ogni familiare è determinata in proporzione al proprio ISEE e quindi: QUOTA C: 0 : 18.000 = x : 16,06 Quota giornaliera C = 0,00 QUOTA D: 13.000 : 18.000 = x : 16,06 Quota giornaliera D = 11,60 QUOTA E: 5.000: 18.000 = x : 16,06 Quota giornaliera E = 4,46 3) CALCOLO QUOTA COMUNE: Quota giornaliera Comune: 59,20 (Costo retta) 23,52 (quota A) 16,06 (quota CDE) = 19,62 Il Comune assume l obbligo di compartecipazione a far data dal 20.04.2014, data di ricezione al Protocollo della domanda completa di ogni allegato.

ALLEGATO C DOMANDA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA R.S.A. AL COMUNE DI PERCILE SERVIZI SOCIALI Il/la sottoscritto/a, nato a ( ) il / / e residente in ( ), via/piazza : Per se stesso; Per il proprio coniuge Sig./Sig.ra, nato/a a ( ) il / / ; Per il proprio familiare, nato/a a ( ) il / / (specificare rapporto di parentela: ); ALTRO: (specificare) In qualità di CHIEDE Al Comune di Percile Ufficio Servizi Sociali l integrazione economica per il pagamento della retta di degenza dovuta a seguito del ricovero della persona suindicata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale, sita in ( ), via/p.zza avvenuto in data - - DICHIARA - Di aver preso visione e di accettare il vigente Regolamento per la compartecipazione del Comune alla spesa per il ricovero in RSA di persone indigenti (disponibile sul sito internet del Comune di Percile e consultabile in forma cartacea presso l Ufficio U.R.P. dell Ente); - Di essere consapevole che l intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull utente che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell art. 433 del codice civile, nelle misure stabilite dal citato Regolamento comunale; - Autorizza l Amministrazione Comunale di Percile, in deroga al segreto bancario e a quanto disposto dalla legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) a verificare presso terzi la veridicità delle dichiarazioni rese. ALLEGA

1. Dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell utente; 2. Dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dei soggetti tenuti all obbligo degli alimenti ai sensi dell art. 433 c.c.; 3. Certificazione sanitaria leggibile attestante il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza, ai sensi dell art. 13 della L.R. n. 1 del 6.09.1994 e ss.mm.ii. ( Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali ) rilasciata dall Unità valutativa territoriale individuata dall art. 14 della Legge citata; 4. Dichiarazione attestante la presenza o l assenza ovvero l assenza di donazioni effettuate dall utente nei cinque anni antecedenti alla data del ricovero dell ospite donante. Li,. Firma del richiedente SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO DOMANDA COMPLETA DOMANDA INCOMPLETA