Legge in tema di DSA approvata in data 29 settembre 2010 dalla VII Commissione Permanente del Senato della Repubblica. 1
DEFINIZIONI Art. 1 comma sesto Dislessia; Disgrafia; Disortografia; Discalculia 2
FINALITA Garantire diritto all istruzione; Favorire successo scolastico; Ridurre disagi relazionali; Adottare forme di verifica e valutazione adeguate; Preparare insegnanti/sensibilizzare genitori 3
FAVORORE COMNICAZIONE TRA: Famiglia; Scuola; Servizi sanitari 4
DIAGNOSI DSA È il SSN a compierla SALVO CHE a livello regionale non sia possibile effettuare la diagnosi in quell ambito. In quel caso può compierla specialisti/strutture accreditate 5
ART. 5 COMMA PRIMO Gli studenti DSA (diagnosticati) hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi/compensativi di flessibilità didattica 6
LINGUA STRANIERA (Art. 5 Comma 2 Lett. C) Possibilità dell esonero (ove risulti utile) E laddove questo non risulti UTILE (non si sa allo stato quale organo decida l utilità ) 7
ART. 5 COMMA TERZO Monitoraggio; Valutazione efficacia; Raggiungimento obiettivi Caratteri cui le misure educative e didattiche di supporto devono essere sottoposte 8
PREVISIONE TEORICA DI: Garanzia di adeguate forme di verifica e valutazione anche per: ESAMI DI STATO; ESAMI DI AMMISSIONE ALL UNIVERSITA ESAMI UNIVERSITARI 9
Misure per familiari di DSA impegnati in assistenza di attività scolastiche a casa art. 6 co. primo Solo per lavoratori dipendenti il cui CCNL preveda tale possibilità; Solo per familiari di 1 (NO TERZI GENITORI, NO ALTRI PARENTI); Solo per il primo ciclo d istruzione 10
CONCLUSIONI La legge è stata approvata in data 29 settembre 2010 e entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale data. Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge saranno emanate LINEE GUIDA per protocolli regionali da stipulare nei successivi 10 mesi 11
MANCA Ogni precisazione in tema di controlli (chi fa applicare cosa); Eventuali sanzioni per organi amministrativi inerti; L individuazione di una forma di tutela in forma per esempio di Authority/Agency. 12
ALLO STATO Per il caso di mancata attuazione della legge o in caso di conflitti esistono due soli rimedi: Ricorso amministrativo; tutela del proprio interesse legittimo di cui si pretende la lesione davanti al competente TAR-Tribunale Amministrativo Regionale 13