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Informativa per la clientela Informativa n. 1 del 5 gennaio 2012 DL 29.12.2011 n. 216 (c.d. milleproroghe ) - Principali novità fiscali INDICE 1 Premessa... 2 2 Accatastamento dei fabbricati rurali... 2 2.1 Fabbricati rurali iscritti nel Catasto Fabbricati... 2 2.1.1 Esame delle domande da parte dell Agenzia del Territorio... 2 2.1.2 Provvedimento attuativo... 2 2.2 Fabbricati rurali iscritti nel Catasto Terreni... 2 2.2.1 Esclusioni... 2 2.2.2 Omessa presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale... 3 3 Regolarizzazione dell omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA - Proroga... 3 3.1 Modalità di regolarizzazione... 3 3.1.1 Dichiarazione di cessazione attività... 3 3.1.2 Dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi... 3 3.2 Ravvedimento operoso... 4 3.3 Dichiarazioni di cessazione attività presentate in forma incompleta o inesatta... 4 4 Presentazione del modello 770 mensile - Ulteriore differimento della decorrenza... 4 5 Soggetti alluvionati della Toscana e della Liguria - Proroga dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali... 4 5.1 Versamento delle somme dovute... 5 5.2 Individuazione dei soggetti beneficiari... 5 1

1 PREMESSA Il DL 29.12.2011 n. 216 (c.d. milleproroghe ), entrato in vigore il 29.12.2011, prevede numerosi differimenti di termini. Di seguito si analizzano le principali novità in ambito fiscale. 2 ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI 2.1 FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO FABBRICATI L art. 7 co. 2-bis del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, aveva stabilito che, ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale degli immobili già censiti al Catasto Fabbricati, i soggetti interessati (proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento) dovevano presentare all Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale: per l attribuzione all immobile della categoria A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (immobili rurali ad uso strumentale); entro il 30.9.2011. Al riguardo, il DL milleproroghe stabilisce che: sono fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, anche dopo la scadenza del suddetto termine del 30.9.2011 ma comunque entro il 2.4.2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato); resta però fermo il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Alla suddetta domanda deve essere allegata un autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l immobile possiede i previsti requisiti di ruralità: fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda; in via continuativa. 2.1.1 Esame delle domande da parte dell Agenzia del Territorio L Agenzia del Territorio: verifica la sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale; convalida l autocertificazione presentata. 2.1.2 Provvedimento attuativo Con successivo DM saranno stabilite le modalità per l inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 2.2 FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO TERRENI Per quanto riguarda i fabbricati rurali ancora iscritti nel Catasto Terreni, il DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. Manovra Monti ) ha stabilito devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati: entro il 30.11.2012; mediante la procedura DOCFA. 2.2.1 Esclusioni Non devono essere dichiarati, a meno che sussista una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale: i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; le vasche per l acquacoltura o di accumulo per l irrigazione dei terreni; i manufatti isolati privi di copertura; 2

le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 2.2.2 Omessa presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale Qualora la dichiarazione di aggiornamento catastale non venga presentata: si procederà all accatastamento d ufficio, con oneri a carico del soggetto obbligato; al soggetto obbligato si applica anche una sanzione amministrativa da 1.032,00 a 8.264,00 euro. 3 REGOLARIZZAZIONE DELL OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CES- SAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA - PROROGA Viene prorogata dal 4.10.2011 al 2.4.2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato) la possibilità di sanare l omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA: pagando la sanzione ridotta di 129,00 euro (pari ad 1/4 del minimo di 516,00 euro); purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. In assenza di specifiche indicazioni e tenuto conto del termine di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione di cessazione attività, deve ritenersi che la sanatoria riguardi le cessazioni di attività avvenute o che intervengono entro il 29.2.2012, per le quali la violazione di omessa presentazione della relativa dichiarazione si perfeziona entro il 30.3.2012, cioè prima del termine del 31.3.2012 stabilito per la sanatoria. 3.1 MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE Ai fini della regolarizzazione della violazione, occorre compilare lo speciale modello F24 Versamenti con elementi identificativi. In tale modello F24 devono essere riportati: nella sezione Contribuente, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto; nella sezione Erario ed altro : nel campo tipo, la lettera R ; nel campo elementi identificativi, la partita IVA da chiudere; nel campo codice, il codice tributo 8110, relativo al versamento della suddetta sanzione ridotta di 129,00 euro; nel campo anno di riferimento, l anno di cessazione dell attività, nel formato AAAA (es. 2010). Non è richiesta la presentazione agli uffici dell Agenzia delle Entrate della copia del pagamento effettuato. 3.1.1 Dichiarazione di cessazione attività Non è neppure necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività tramite gli appositi modelli (AA7/10, AA9/10 o ANR/3), in quanto la chiusura della partita IVA verrà effettuata dall Agenzia delle Entrate sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato. 3.1.2 Dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi Con il versamento della suddetta sanzione ridotta sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo: con importi pari a zero; 3

in relazione ai periodi successivi all anno di effettiva cessazione dell attività, come risultante dal modello di pagamento. 3.2 RAVVEDIMENTO OPEROSO In alternativa alla suddetta procedura di regolarizzazione, può essere più conveniente per il contribuente applicare la disciplina in materia di ravvedimento operoso. Nell ipotesi di dichiarazione di cessazione attività presentata entro un anno dalla violazione, infatti, è prevista la riduzione della sanzione a: 51,00 euro, pari ad 1/10 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse fino al 31.1.2011; 64,00 euro, pari ad 1/8 del minimo di 516,00 euro, per le violazioni commesse dall 1.2.2011. Pertanto, per le cessazioni di attività già avvenute o che intervengono entro il 29.2.2012, per le quali non è ancora decorso un anno dalla violazione di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, è più conveniente porre in essere il ravvedimento operoso. 3.3 DICHIARAZIONI DI CESSAZIONE ATTIVITÀ PRESENTATE IN FORMA INCOMPLETA O INESATTA La regolarizzazione in esame non riguarda le dichiarazioni di cessazione attività presentate nei termini, ma in forma incompleta o inesatta. In tal caso, la sanzione è ridotta a 103,20 euro (pari ad 1/5 del minimo di 516,00 euro) se il soggetto provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata entro 30 giorni dall invito dell ufficio. 4 PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 MENSILE - ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA Viene ulteriormente differita dall 1.1.2012 all 1.1.2014 la decorrenza dell obbligo, per i sostituti d imposta, di comunicare mensilmente all Agenzia delle Entrate: i dati retributivi; le informazioni necessarie per: il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli; il calcolo dei contributi; la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti; l implementazione delle posizioni assicurative individuali e l erogazione delle prestazioni. La suddetta comunicazione (c.d. 770 mensile ) dovrà essere effettuata: esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro); entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Pertanto, salvo ulteriori differimenti, il primo 770 mensile dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 28.2.2014, con riferimento alle retribuzioni di gennaio 2014. Sperimentazione Nel 2013 sarà però avviata una fase di sperimentazione delle nuove procedure, secondo modalità che verranno stabilite tra l Agenzia delle Entrate e l INPS. 5 SOGGETTI ALLUVIONATI DELLA TOSCANA E DELLA LIGURIA - PROROGA DEI VERSA- MENTI E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI A favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Toscana e Liguria nei mesi di ottobre e novembre 2011, viene stabilita la proroga dei termini relativi: 4

ai versamenti e agli altri adempimenti tributari; ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL. In particolare, sono prorogati al 16.7.2012 i termini scadenti: dall 1.10.2011 al 30.6.2012, in relazione alle attività svolte nei territori delle Province di La Spezia e Massa Carrara colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2011; dal 4.11.2011 al 30.6.2012, in relazione alle attività svolte nei territori della Provincia di Genova colpiti dagli eventi alluvionali dal 4 all 8.11.2011. 5.1 VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE Il versamento delle somme rientranti nella suddetta proroga è effettuato: a decorrere dal 16.7.2012; in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. Esclusione di rimborsi Non si può comunque chiedere il rimborso di quanto già versato. 5.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione in esame. 5