Capitolo 1 Le Indicazioni Geografiche nel sistema del Diritto del Commercio Internazionale



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LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Il punto di vista europeo, americano e cinese e gli interessi legati a biodiversità e agricoltura. Tesi di Laurea di Alessia Silvia Placchi Capitolo 1 Le Indicazioni Geografiche nel sistema del Diritto del Commercio Internazionale Un indicazione geografica è un nome o segno usato su un determinato prodotto al quale corrisponde una specifica origine geografica. La nozione d indicazione geografica è strettamente legata al concetto di territorio, sia in termini di speciali caratteristiche geografiche, geologiche e climatiche esclusive di una determinata area, sia in termini d impatto che l ambiente circostante, comprensivo tanto di fattori naturali quanto umani, ha sulla produzione e sulle caratteristiche intrinseche del prodotto. A livello internazionale, è il TRIPs a costituire l unico sistema normativo di riferimento, con un numero di paesi firmatari sufficiente a incidere nei rapporti commerciali tra stati. Questo dedica alle indicazioni geografiche tre articoli specifici: Articolo 22, che contiene la definizione generica d indicazione geografica per tutte le tipologie di beni e obbliga gli Stati membri ad adottare misure preventive contro l uso ingannevole di una denominazione d origine, quando tale uso sia tale da ingenerare confusione nel pubblico o costituisca un atto di concorrenza sleale. Articolo 23, che legifera a favore della sola categoria dei prodotti vitivinicoli e distillati, accordando a questi ultimi una protezione più elevata dispensando il titolare del diritto dal provare il rischio di confusione per il pubblico così come l atto di concorrenza sleale ed estendendo la tutela a tutte le forme evocative dell indicazione geografica, sia in versione traslata, sia con l uso di delocalizzanti o espressioni quali simile a, di tipo, in stile, ecc. Articolo 24, impone agli Stati membri di avviare negoziazioni (obbligo de negotiando) per risolvere le lacune, i compromessi e le incertezze generatesi in fase di elaborazione dell accordo durante l Uruguay Round. L articolo 24 ammette poi una serie di ECCEZIONI all applicabilità del TRIPs laddove un indicazione geografica sia stata precedentemente registrata in buona fede o almeno dieci anni prima l entrata in vigore del TRIPs. A livello internazionale, un parziale riconoscimento arriva anche dalle convenzioni amministrate dall Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale che però richiamano solo indirettamente il concetto d indicazioni geografiche. A livello nazionale, il TRIPs stabilisce standard minimi di tutela lasciando poi liberi gli stati di implementare questi standard con i sistemi a loro più confacenti, generalmente legislazioni sui generis oppure legge marchi. S impone poi una fondamentale distinzione tra indicazioni geografiche e indicazioni di provenienza, così come tra indicazioni geografiche e marchi. Un indicazione di provenienza denota solo il luogo di produzione/lavorazione di un bene, mentre l indicazione geografica qualifica il legame sostanziale tra il territorio d origine e le caratteristiche, qualità o 1

reputazione del prodotto. Un marchio identifica e distingue il bene di un produttore da quello di altri produttori, mentre l indicazione geografica appartiene non a un singolo, ma a un gruppo di produttori e non può essere liberamente trasferita o data in licenza perché strettamente connessa al territorio d origine. Proprio grazie a questa forte connotazione locale, le Indicazioni Geografiche sono più che semplici segni distintivi, o semplici marchi o simboli, e offrono ai produttori artigianali, validi strumenti per affermarsi anche in mercati molto competitivi. Per di più, le Indicazioni Geografiche sono concettualmente in linea con le odierne tendenze di mercato orientate a qualità, tracciabilità e sicurezza del prodotto. I dati economici sono chiari in questo senso: studi recenti condotti a livello europeo hanno dimostrato che numerosi prodotti grazie alla loro connotazione come Indicazioni Geografiche, hanno ottenuto guadagni aggiuntivi pari al 20% o hanno visto moltiplicare le proprie vendite 4 volte tanto rispetto a prodotti similari non-ig. Questi aspetti si riflettono appunto sulla percezione e sulle tendenze dei consumatori, con la conseguenza che un Indicazione Geografica ha una capacità di esportazione molto più ampia rispetto a prodotti ordinari che non godono della stessa nomea. Capitolo 2 Le Indicazioni Geografiche nelle negoziazioni di Doha E evidente che prodotti a così alto valore commerciale non rimangono immuni dal rischio di contraffazione e abusi, violazioni queste che rischiano di minare la fedeltà del consumatore nel prodotto IGP e quindi tradursi in perdite economiche. Per questo motivo, un contesto giuridico di tutela delle Indicazioni Geografiche è fondamentale, tanto a livello nazionale quanto internazionale, al fine di tutelarne la natura intrinseca di proprietà intellettuale e tutti i benefici economici e non che ne conseguono. Nonostante la presenza delle Indicazioni geografiche all interno del sistema OMC, lo stesso accordo TRIPs non risulta essere pienamente esaustivo poiché anzi il disequilibrio normativo e il duplice livello di protezione tra l articolo 22, che si riferisce a tutte le categorie di beni e servizi, e l articolo 23, che invece accorda un più elevato grado di tutela per i soli prodotti alcolici, hanno dato luogo ad un aspro dibattito nei fora internazionali. Tale dibattito sulle indicazioni geografiche è spesso dipinto come un conflitto vecchio mondo contro nuovo mondo, perché vede contrapporsi due grandi blocchi: da un lato, la Comunità europea, India, Svizzera e vari paesi emergenti e dall altro, Stati Uniti, Canada e Australia e altri. Il dibattito verte su due questioni principali: la creazione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche e l estensione a tutte le categorie di prodotti del più elevato grado di tutela già accordato a vini e distillati. I punti di maggior disaccordo s incentrano sugli effetti legali e sulla natura della partecipazione al registro e sull ammissibilità o meno di un estensione della tutela giuridica a tutti i prodotti, oltre vini e distillati. L approccio cosiddetto massimalista, rappresentato dal blocco europeo, è a favore di un sistema legalmente vincolante in cui l indicazione geografica, una volta registrata, benefici di protezione piena e incondizionata nel mercato di tutti gli Stati membri; dunque un registro centralizzato la cui adesione sia obbligatoria per tutti i membri OMC come parte integrante del Single Understanding. L approccio opposto, cosiddetto minimalista, propone invece un 2

sistema volontario e dunque un database informativo, a libera consultazione, ma assolutamente non vincolante. Il campo di battaglia in questo caso verte sull ambigua formulazione dell articolo 23.4, che da un lato reclama l introduzione di un registro multilaterale e dunque, secondo la terminologia del diritto OMC, vincolante per tutti i membri; dall altro limita l obbligo di tutela solo a quei paesi che partecipano al sistema, facendo pensare a un regime di volontarietà. Entrambe le parti fanno leva su questa contraddittorietà delle espressioni usate, ciascuna avvallando l interpretazione a sé più favorevole. Secondo l interpretazione, diversi sarebbero poi gli effetti legali del registro sui doveri di ciascun membro in ambito OMC. In particolare, un sistema di registrazione vincolante creerebbe una presunzione di legalità, a favore dell indicazione geografica registrata, nel territorio di tutti i paesi membri; a ciò gli oppositori contestano che una simile presunzione aggraverebbe indebitamente gli obblighi OMC a carico degli stati e pertanto il sistema non può che essere volontario con funzione meramente consultiva. Quanto alla questione di estendere il grado di tutela ora garantito ai soli prodotti vinicoli e distillati, la situazione appare anche più complessa, poiché come già detto, non sussiste alcuna base giuridica né tantomeno alcuna ragione economica che giustifichi una differenziazione e una gerarchia tra prodotti alcolici e altre categorie, ma dall altro lato il mandato degli articoli 23.4 e 24 del TRIPs invoca ulteriori negoziazioni con riferimento esplicito ai soli prodotti alcolici con la conseguenza che da un punto di vista meramente formale la questione dell estensione non rientrerebbe neppure nell Agenda delle consultazioni ufficiali. Capitolo 3 Posizioni contrastanti tra Europa e Stati Uniti: quale direzione deve prendere la Cina? Europa e Stati Uniti rappresentano i due principali mercati per le indicazioni geografiche, ma anche i due poli opposti in termini di tutela legale, con forti differenze di carattere tecnico e concettuale. Da un lato l Europa che ha posto in vigore un sistema di protezione sui generis tra i più evoluti concependo le indicazioni geografiche nel loro senso più pieno, come indice di qualità del prodotto e mezzo per preservare le tradizioni agricole regionali. Dall altro lato gli Stati Uniti che incorporano le indicazioni geografiche all interno di un altra categoria di proprietà intellettuale ovvero la legge marchi, concependo l indicazione geografica quale niente più che un marchio con particolari caratteristiche relative all origine. Le differenze sono sostanziali. L obiettivo europeo è promuovere una politica commerciale improntata sulla qualità piuttosto che sulla quantità e questo è realizzato attraverso un complesso sistema di regolamenti che impongono conformità a standard qualitativi, rigidi controlli lungo tutta la filiera ed enfatizzano il ruolo centrale degli agricoltori/produttori nel garantire sicurezza e tracciabilità del prodotto. Nel sistema statunitense il processo di registrazione di un indicazione geografica come marchio collettivo o di certificazione appare invece molto più semplificato, con standard di conformità molto meno rigidi e una legislazione che ammette un legame tra prodotto, qualità e territorio nettamente più debole. Nella pratica commerciale, si cerca di smorzare queste sostanziali differenze attraverso la conclusione di accordi bilaterali o plurilaterali che mirano a un compromesso tra le parti 3

contraenti. Ne è un esempio l accordo CETA tra Europa e Canada che ha portato anche alla risoluzione di uno dei casi più emblematici che vedeva coinvolto il Consorzio del prosciutto di Parma. Questo caso evidenzia le differenze tra sistema sui generis e sistema marchi, e infatti, mentre in tutto il mondo, il nome Prosciutto di Parma identifica una tra le più pregiate tipologie di prosciutto originario, appunto, della regione di Parma in Italia; in Canada ciò che è venduto come Prosciutto di Parma con etichetta a strisce tricolori è in realtà un prosciutto prodotto in Canada dalla società Maple Leaf Meats. Il marchio Parma era stato registrato in Canada da un emigrante italiano che aveva iniziato a produrre prosciutto rifacendosi alla tradizione parmense, successivamente il marchio era passato in mano alla multinazionale Maple Leaf. Questa situazione aveva portato a una conseguenza paradossale: l impossibilità per il Consorzio italiano di commercializzare il proprio prodotto in Canada usando il nome legittimo Prosciutto di Parma a causa della preesistenza del marchio. Il Consorzio si è quindi visto costretto a registrare un nuovo marchio senza poter neppure menzionare il nome Parma con evidenti conseguenze negative e perdite economiche dovute a un problema di riconoscibilità del marchio e comunicazione ingannevole ai consumatori canadesi. Il caso del Consorzio del Prosciutto di Parma mostra concretamente le differenze concettuali e di interessi economici tra Europa e Stati Uniti. Da un lato, l Europa che fa delle indicazioni geografiche il punto cardine della sua politica agricola improntata a qualità piuttosto che quantità e che mira a difendere un valore di mercato delle indicazioni geografiche europee pari a 956 miliardi di euro l anno. Dall altro lato, gli Stati Uniti che proteggono il loro sistema basato sulla registrazione di marchi che in molti casi sono stati introdotti in quei mercati da emigranti del vecchio continente e che ora godono di reputazione anche grazie all evocazione di quelle origini. Nel caso Parma, dopo anni di battaglia legale, una parziale soluzione è arrivata con la conclusione dell accordo bilaterale tra EU e Canada (CETA), che ha affermato il principio della coesistenza tra marchi registrati e indicazioni geografiche, eliminando così il regime di esclusività detenuto dalla canadese Maple Leaf nell uso della denominazione Parma. Importante risultato anche per l Italia dove il cosiddetto Italian sounding (evocazione dell origine Italiana) sottrae al nostro paese guadagni pari a 147 milioni di euro al giorno. La Cina assume un ruolo particolare in materia di tutela internazionale delle indicazioni geografiche, poiché si pone a metà tra i due estremi rappresentati da Stati Uniti ed Europa, sia in termini di sistema nazionale di tutela sia per la posizione assunta in sede OMC. La Cina, attraverso Hong Kong, è stata, infatti, l unico paese a intervenire isolatamente nel dibattito internazionale con una proposta di compromesso, intermedia tra quelle di EU e USA. Inoltre, la Cina è l unico paese al mondo che utilizza nella sua legislazione interna entrambi i sistemi, sui generis e legge marchi. A questi due sistemi se ne aggiunge un terzo promulgato dal Ministero dell Agricoltura e con riferimento ai soli prodotti agro-alimentari. La mancanza però di una legge nazionale unitaria fa si che questi tre sistemi operino in parallelo e anziché tradursi in uniformità e coesione legislativa, creino sovrapposizioni e conflitti di competenza, lasciando per di più molte aree grigie per non dire buchi neri nella fase fondamentale dei controlli di filiera, ovvero i controlli di garanzia prima dell immissione del prodotto sul mercato. Un caso molto famoso circa il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi in Cina è il caso del Prosciutto Jinhua, regione della provincia dello Zhejiang nel sud-est della Cina. Il nome Jinhua era stato registrato come marchio e poi dato in licenza dal titolare a vari produttori anche fuori dall area denominata Jinhua con la conseguenza che molti produttori tradizionali di Jinhua si erano visti sequestrare i loro prodotti con l accusa paradossale di contraffazione. Quando successivamente i produttori della regione Jinhua registrarono il nome Prosciutto 4

Jinhua come indicazione geografica, si è aperta una battaglia legale durata oltre 20 anni che si è conclusa ammettendo la coesistenza di entrambi secondo i principi di onestà e buona fede. A conferma di quanto detto circa la mancanza di controlli, lo stesso prosciutto Jinhua è stato protagonista nel 2003 di uno scandalo alimentare per l uso di pesticidi. Nonostante le differenze e le aree grigie che ancora caratterizzano il sistema cinese, molte sono le affinità con l Europa, in termini di tradizione millenaria, varietà a livello regionale, soprattutto perché la Cina guarda all Europa come un modello da seguire tanto che dal luglio 2007 sono state avviate le consultazioni ufficiali tra Europa e Cina per l elaborazione di un accordo specifico sulle indicazioni geografiche che ha già portato alla definizione di un progetto pilota, chiamato 10+10 che vedrà 10 indicazioni geografiche europee entrare in Cina con il logo di tutela cinese e 10 indicazioni geografiche cinesi entrare in Europa con i loghi di garanzia europei. Questo accordo dovrebbe concretizzarsi a fine 2015 e porterebbe a due importantissimi risultati: innanzitutto allineare la Cina all Europa per quanto riguarda l impostazione concettuale e la tutela giuridica delle indicazioni geografiche e di conseguenza dare una nuova spinta al dibattito internazionale, sostenendo le posizioni europee e facendo nuova pressione sugli Stati Uniti per il raggiungimento di un accordo a livello OMC. Capitolo 4 Indicazioni Geografiche, Biodiversità e Agricoltura Il dibattito internazionale è ora giunto a uno stallo in cui nessuna delle parti sembra disposta a retrocedere dalle proprie posizioni. Un possibile spiraglio per uscire da questo blocco è quello proposto da un gruppo consistente di stati, 110 su 159 membri totali dell OMC, che sotto la guida della Comunità Europea hanno ufficialmente chiesto una decisione procedurale per negoziare parallelamente tre questioni in tema d indicazioni geografiche: le due tematiche già ampiamente discusse del registro e dell estensione e in parallelo il legame tra il TRIPs e la Convenzione ONU sulla Biodiversità. La Convenzione mira a promuovere la tutela della biodiversità e il suo sviluppo sostenibile in maniera compatibile con le esigenze della globalizzazione e del mercato globale. In quest ottica, l uso delle indicazioni geografiche per tutelare il sapere tradizionale e preservare le diversità locali appare uno strumento particolarmente idoneo più di molte altre forme di proprietà intellettuale. Le indicazioni geografiche, infatti, identificano prodotti locali, fortemente radicati nella tradizione storica, geografica e culturale di una determinata regione che premiano la reputazione costruita in anni, decenni di lavoro da parte dei produttori locali per mantenere quelle stesse caratteristiche tipiche e che per questo godono di un alto valore commerciale a livello globale. In poche parole, il mantenimento delle tecniche di produzione tradizionali tutela il saper fare tradizionale e rende questa cultura tangibile attraverso il prodotto finale; l uso di materie prime locali preserva la biodiversità e le risorse naturali del luogo; la commercializzazione di questi prodotti remunera tutti gli operatori del settore, dalla produzione alla lavorazione e distribuzione, così contribuendo allo sviluppo rurale e promuovendo la coesione sociale. Si realizzano così i tre obiettivi della Convenzione: tutela delle conoscenze tradizionali, conservazione della diversità locale ed equa condivisione dei benefici economici tra produttori e comunità locale. Un ulteriore finestra di dialogo si è aperta nelle negoziazioni OMC sull agricoltura. Se, infatti, le indicazioni geografiche identificano prodotti strettamente legati al territorio e 5

profondamente integrati nel contesto tradizionale, naturale e umano di una determinata regione, esse vanno a rappresentare una parte fondamentale dell economia e della tradizione locale e al tempo stesso un potente strumento di differenziazione e di competitività sul mercato globale. I ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti IGP creano poi valore per la comunità locale in termini economici, culturali, agricoli e turistici, incentivando gli investimenti nel mantenimento di quegli stessi metodi tradizionali e di quelle caratteristiche costitutive del prodotto su cui si fonda la sua reputazione globale. In poche parole, le Indicazioni Geografiche supportano lo sviluppo rurale ed enfatizzano il rapporto tra uomo, cultura, terra e ambiente. In questi termini, le Indicazioni Geografiche sono la perfetta sintesi del concetto di glocalizzazione ovvero prodotti e servizi che partecipano al mercato globale e al tempo stesso supportano le economie e le culture locali in termini di agricoltura sostenibile e sviluppo del territorio. 6