Il Sistema GHS e il Regolamento CLP



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Transcript:

Il Sistema GHS e il Regolamento CLP Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Torino, 13 Dicembre 2011 Sudano Claudia - Dipartimento di Prevenzione AslBI 1

GHS CLP GHS = il nuovo sistema di regole armonizzate per la classificazione e l etichettatura dei Chemials L'Unione europea ha attuato il GHS attraverso il Regolamento CLP = Classification, Labelling and Packaging GHS rappresenta l integrazione di 4 sistemi preesistenti (Normativa di trasporto, Criterio USA, Canadese ed EU) e ha l obiettivo di migliorare l utilizzo in sicurezza dei chemials e nel contempo facilitare il commercio internazionale. 2

Perché il GHS? Sostanza Tossicità acuta per via orale DL 50 = 257 mg/kg GHS Pericolo (teschio e tibie incrociate) Trasporto liquido: leggermente tossico; solido: non classificato UE (DSD) Nocivo (croce di S. Andrea) US Tossico CAN Tossico Australia Nocivo India Non tossico Giappone Tossico Malesia Nocivo Tailandia Nocivo Nuova Zelanda Pericoloso Cina Non pericoloso Corea Tossico 3

GHS Contesto globale Inizio del processo = Rio, 1992 Capitolo 19 dell Agenda 21 dell UNCED Conferenza sull Ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Documento finale Luglio 2003 Prima edizione Marzo 2005 Prima revisione Luglio 2007 Seconda revisione Luglio 2009 Terza revisione 4

GHS Stato di applicazione nel mondo Attività in corso 5 In via di adozione Adottato

GHS CLP Analogie: Sistema singolo per la classificazione di pericolo e l etichettatura, copre approssimativamente gli stessi pericoli, si basa su criteri di classificazione simili o =, imposta un sistema equivalente di comunicazione di pericolo Differenze: Definisce ulteriori classi e categorie di pericolo, classifica alcuni pericoli in più di una classe, usa parzialmente altri criteri e altri valori limite, cambia alcuni elementi di etichettatura, usa un approccio differente per le miscele 6

Building Block Approach L approccio a BLOCCHI facilita l applicazione e permette di escludere dal campo di applicazione alcune classi e alcune categorie di pericolo che possono essere integrate in fasi successive GHS non sarà completamente armonizzato all inizio, ma l armonizzazione aumenterà nel tempo. 7

CLP mantiene il livello di protezione del vecchio sistema UE Sono mantenute le classi che non sono attualmente comprese dal GHS UN: pericolo per lo strato di ozono (allegato I parte 5) regole speciali di etichettatura (frasi di rischio supplementari in Allegato II) e di imballaggio EUH014 [R14] reagisce violentemente con l acqua EUH066 [R66] l esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle Sono riprese tutte le classi di pericolo del GHS UN, ma sono escluse alcune categorie non presenti nella norma UE attuale Liquidi infiammabili, categoria 4 Tossicità acuta, categoria 5 8

Regolamento (EC) CLP n 1272/2008 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2008, Regolamento (CE) 1272/2008 CLP = Classification, Labelling and Packaging è entrato in vigore il 20 Gennaio 2009 Sostituisce Direttiva 67/548/CEE (Sostanze Pericolose) Direttiva 1999/45/CE (Preparati Pericolosi) Titolo XI (inventario classificazione ed etichettatura) del Reg. REACH Periodo di transizione 2010 2015 Durante tale periodo saranno in uso entrambi I sistemi 9

Campo di applicazione del Reg. CLP SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE Le Sostanze o le Miscele che corrispondono ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l ambiente sono considerate pericolose Riguarda la produzione e l uso di sostanze e miscele Senza limiti di quantità prodotte per anno PERICOLOSE CLP: SI REACH: N0 PERICOLOSE> 1 ton/anno CLP: SI REACH: SI NON PERICOLOSE CLP: NO REACH: SI 10

Campo di applicazione si applica a: Sostanze chimiche e miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno non riguarda le norme di trasporto, ma assicura la coerenza con esse. Esclusioni: sostanze e miscele radioattive, sostanze e miscele in transito, intermedi non isolati, sostanze e miscele per R&S non immesse sul mercato e rifiuti. farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici allo stato finale. 11

Struttura del Reg. CLP Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Criteri generali Identificazione, valutazione e classificazione del pericolo Comunicazione del pericolo sotto forma di etichettatura Imballaggio Armonizzazione delle classificazioni Autorità Competenti ed entrata in vigore Disposizioni comuni e finali 12

Struttura del Reg. CLP Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose Regole specifiche per talune sostanze/miscele di etichettatura ed imballaggio Elenco delle Indicazioni di pericolo (Hazard Statements) ed elementi supplementari di etichettatura Elenco dei Consigli di prudenza (Precautionary Statements) Simboli (Pittogrammi) Lista delle sostanze pericolose con classificazione armonizzata Tabelle di conversione per la classificazione 13

I CONSIDERANDO del Regolamento CLP 79 CONSIDERANDO Considerando (1): Il presente regolamento dovrebbe assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli specifici, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. 14

I CONSIDERANDO del Regolamento CLP Considerando (25): La protezione degli animali, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 86/609/CEE. relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1), è un obiettivo di primaria importanza. Di conseguenza, quando scelgono di produrre informazioni ai fini del presente regolamento, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle dovrebbero in primo luogo prendere in considerazione mezzi diversi dalle prove su animali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/609/CEE. Ai fini del presente regolamento dovrebbero essere vietate le prove sui primati non umani. 15

Obblighi CLP Classificare,imballare ed etichettare secondo CLP per l immissione sul mercato (art 4) Notificare C&L a ECHA per l Inventario (art. 40) Modificare le etichette, le schede di dati di sicurezza e, in alcuni casi, l imballaggio Immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L'importazio ne è considerata un'immission e sul mercato. 16

Ruoli nella catena di approvvigionemento Descrizione 1 Una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che produce o estrae sostanze allo stato naturale nella Comunità 2..responsabile dell introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità 3 Ogni..diversa da F/I che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell esercizio delle sue attività industriali o professionale 4... che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi 5... che fabbrica o assembla un articolo all interno della Comunità; solo per articoli esplosivi (come dal all.i parte 2.1 CLP) Ruolo CLP Fabbricante di sostanze (o miscele formulatore) Importatore Utilizzatore a Valle (compresi formulatore / reimportatore) Distributore (compresi il rivenditore al dettaglio) Produttore di aricolo 17

Transizione al Reg. CLP Il regolamento CLP, emanato il 16 dicembre 2008 è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 (non necessita di recepimento a livello nazionale). Sostituirà alla fine del periodo transitorio che durerà fino a giugno 2015, le Direttive 67/548/CEE (D. Lgs. 52/97) sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE (D. Lgs. 65/03) sui preparati pericolosi. 18

Transizione al Reg. CLP dal 20 gennaio 2009 Inizia a essere applicabile il Titolo V: fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle possono presentare all Agenzia proposte di classificazione armonizzata; il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle devono presentare una proposta all A.C. di uno S.M. in caso abbiano nuove informazioni che possono comportare una modifica della classificazione e dell etichettatura armonizzate 19

Transizione al Reg. CLP fino al 1 dicembre 2010 le sostanze devono continuare a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla DSP, tuttavia una sostanza può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data. se una sostanza è classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP, la classificazione ai sensi di tale regolamento deve figurare nella scheda di dati di sicurezza, insieme alla classificazione basata sulla DSP. 20

Transizione al Reg. CLP dal 1 dicembre 2010 le sostanze devono essere classificate conformemente alla DSP e al regolamento CLP; le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP, tuttavia le sostanze immesse sul mercato antecedentemente al 1 dicembre 2010, classificate, etichettate e imballate in base alla DSP devono essere rietichettate e reimballate entro il 1 dicembre 2012; 21

Transizione Al Reg. CLP dal 1 dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 le miscele devono continuare a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla DPP, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data. 22

Transizione al Reg. CLP dal 1 dicembre 2015 Le sostanze e le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP, tuttavia le miscele già classificate, etichettate e imballate in base alla DPP e immesse sul mercato antecedentemente al 1 giugno 2015 devono soltanto essere rietichettate e reimballate entro il 1 giugno 2017 23

Periodo di transizione 1 dicembre 2010 1 giugno 2015 Per sostanze e miscele: Sistema esist.: vincolante CLP: facoltativo; Etichet.: CLP se è usato per classif. Per sostanze: CLP: obbligatorio* SDS devono contenere classif. esistente e CLP Per miscele: Sistema UE: vincolante CLP: facoltativo; Etichett.: CLP se è usato per classif. Dopo l intero periodo di transizione Per sostanze e miscele: CLP: obbligatorio* Abrogazione dir 67/548/CEE e 1999/45/CE *DEROGA SU ETICHETTE E IMBALLAGGI Per sostanze già immesse sul mercato: - sostanze fino 1.12.2012 - miscele fino 1.6.2017 24

Obblighi CLP F/I Classificare Etichettare Imballare sostanze e miscele in conformità al Reg. CLP prima di immettere sul mercato (artt 4, 5,14, 17, 33, 35) Notificare gli elementi di classificazione ed etichettatura presso delle sostanze ECHA affinché siano inclusi nell Inventario delle classificazioni (art. 40) In caso di nuove informazioni procedere a revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele (art. 15) 25

Obblighi CLP F/I Aggiornare C&L in caso di nuove informazioni tecniche e scientifiche (artt. 15 e 30) Presentare una proposta di aggiornamento di C&L armonizzate, in caso di nuove informazioni, alle A. C. degli S. M. (MSCA) (art. 37 e All VI parte 3) Mantenere disponibili tutte le info utilizzate per C&L per almeno 10 anni (art. 49) 26

Obbligo di Notifica Per Fabbricanti e Importatori che immettono Sostanze classificate pericolose ai sensi del CLP in quanto tali o come componenti una miscela La Notifica deve essere inoltrata all ECHA che realizza e aggiorna: l inventario classificazioni ed etichettature ESENZIONI: la notifica non è necessaria se le stesse informazioni sono già state presentate nel fascicolo di registrazione ai sensi del Reach 27

Obblighi CLP UV Classificare Etichettare Imballare sostanze e miscele in conformità al Reg. CLP formulatori (artt 4, 5, 14, 17, 33, 35), tuttavia è possibile utilizzare la classificazione da un altro attore della catena di approvvigionamento se non modifica la composizione In caso di nuove informazioni procedere a revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele (art. 15) 28

Obblighi CLP UV Aggiornare Etichetta della sostanza o della miscela dopo ogni modifica della classificazione e dell etichettatura (artt. 15 e 30) Presentare una proposta di aggiornamento di C&L armonizzate, in caso di nuove informazioni, alle A. C. degli S. M. (MSCA) (art. 37 e All VI parte 3) Mantenere disponibili tutte le info utilizzate per C&L per almeno 10 anni (art. 49) 29

Obblighi CLP Distributori Etichettare Imballare sostanze e miscele in conformità al Reg. CLP (art. 4), tuttavia è possibile utilizzare la classificazione da un altro attore della catena di approvvigionamento, ad esempio quella che figura in una SDS di cui si viene in possesso Mantenere disponibili tutte le info utilizzate per C&L per almeno 10 anni (art. 49) SDS per almeno 10 anni dall ultima fornitura 30

Autoclassificazione I fabbricanti di sostanze, gli importatori di sostanze o miscele, i produttori o gli importatori di articoli esplosivi o di articoli per i quali il regolamento REACH prevede la registrazione o la notifica, gli utilizzatori a valle compresi i formulatori (che producono miscele) e i distributori devono autoclassificare le sostanze per le quali non esiste una classificazione armonizzata del pericolo o è disponibile una classificazione armonizzata soltanto per determinati pericoli. Le miscele devono essere sempre auto classificate dagli utilizzatori a valle o dagli importatori di miscele 31

Classificazione armonizzata Classificazione armonizzata È la classificazione di una sostanza in base a un particolare pericolo adottata a livello comunitario. A.C. S. M., Produttori, Importatori, Utilizzatori a Valle possono presentare proposte di Classificazioni Armonizzate a ECHA (RAC) per: CMR Sensibilizzanti respiratori L armonizzazione della classificazione per altri tipi di effetti (endpoint) sarà considerata caso per caso (sostanze attive biocide e fitosanitarie, solo per proprietà particolarmente complesse) 32

Allegato VI del Reg. CLP Elenco delle Classificazioni ed Etichettature armonizzate Allegato VI al CLP Tabelle 3.1 e 3.2 L allegato I alla direttiva 67/548 e successive modifiche è stato abrogato a partire dal 20 gennaio 2009 (fino 29 ATP) Modificato da: Regolamento n 790/2009 1 ATP Regolamento n 286/2011 2 ATP dell All.VI Tutte le sostanze che non sono presenti nell allegato VI sono auto classificate dal produttore/importatore/ utilizzatore a valle 33

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Notifica C&L Quali informazioni devono essere notificate? Nome e indirizzo del notificante Identità della sostanza Classificazione secondo CLP Motivi per NON classificare Elementi dell etichetta pittogrammi di pericolo indicatori di pericolo Consigli di prudenza indicazioni supplementari di pericolo 36

Notifica all Agenzia ECHA L Agenzia realizza e tiene aggiornato, in forma di banca dati un Inventario delle Classificazioni e delle Etichettature Sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/206 REACH Sostanze rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose a norma del Regolamento Reach Le informazioni contenute nell inventario che corrispondono alle informazioni di cui all articolo 119 del Reg. REACH sono accessibili al pubblico Sudano Claudia - Dipartimento di Prevenzione AslBI 37

Inventario delle classificazioni Il 1 dicembre 2010 l Inventario conterrà: Le sostanze pericolose già registrate per il REACH >1000 ton/anno, oppure CMR, PBT, vpvb > 1 ton anno Le sostanze pericolose soggette a REACH non ancora registrate e in fase di transizione Le sostanze pericolose non soggette a REACH Dopo il 1 Dicembre 2010 la notifica si deve fare entro un mese dall immissione in commercio http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 38

Classificazione dei pericoli * Classe supplementare UE Pericoloso per lo strato di Ozono 39

Classificazione dei pericoli Pericoli fisici Classificazione basata sulla sperimentazione Pericoli per la salute umana Classificazione basata su dati epidemiologici sull uomo, sperimentazione in-vitro o su animali, QSAR Pericoli per l ambiente Classificazione basata su sperimentazione o QSAR le QSAR sono modelli matematici usati per prevedere le proprietà delle sostanze a partire dalla loro struttura molecolare 40

Classi di Pericoli Fisici 1. Esplosivi (esplosivi instabili, divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6) 2. Gas infiammabili (categoria 1 e 2) 3. Aerosol infiammabili (categoria 1 e 2) 4. Gas comburenti (categoria 1) 5. Gas sotto pressione (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti) 6. Liquidi infiammabili (categoria 1, 2 e 3) 7. Solidi infiammabili (categoria 1 e 2) 8. Sostanze e miscele autoreattive (tipo A, B, C, D, E, F e G) (tipi A e B) Da 5 classi di pericolo nella Dir 67/548/CE a 16 classi nel CLP 41

Classi di Pericoli Fisici 9. Liquidi piroforici (categoria 1) 10. Solidi piroforici (categoria 1) 11. Sostanze e miscele autoriscaldanti (categoria 1 e 2) 12. Sostanze e miscele che a contatto con l acqua emettono gas infiammabili (categoria 1, 2 e 3) 13. Liquidi comburenti (categoria 1, 2 e 3) 14. Solidi comburenti (categoria 1, 2 e 3) 15. Perossidi organici (tipo A, B, C, D, E, F e G) (tipi da A a F) 16. Corrosivo per i metalli (categoria 1) 42

Liquidi infiammabili Confronto dir 67/548 e CLP Punto di infiammabilità ( C) 60 Dir 67/548/CEE CLP 55 23 21 0 R10 Cat. 3 F; R11 Cat. 1 Cat. 2 F+; R12 =35 > 35 =35 > 35 43 Temperatura di ebollizione ( C)

Classi di pericolo per la salute 1. Tossicità acuta (Categorie 1, 2, 3 e 4) 2. Corrosione/irritazione pelle (Categorie 1A, 1B, 1C e 2) 3. Gravi danni agli occhi/irritazione occhi (Categorie 1 e 2) 4. Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Categoria 1) con il 2 ATP per i sensibilizzanti respiratori cat. 1 e 1B (potenti e deboli) 5. Mutagenesi (Categoria 1A, 1B e 2) 6. Cancerogenesi (Categoria 1A, 1B e 2) Sudano Claudia - Dipartimento di Prevenzione AslBI 44

Classi di pericolo per la salute 7. Tossicità riproduttiva (Categoria 1A, 1B e 2) più 1 categoria addizionale per effetti sull allattamento 8. Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT - SE) esposizione singola (Categorie 1, 2) e Categoria 3 solo per effetti narcotici e irritazione respiratoria 9. Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT RE) esposizione ripetuta (Categorie 1, 2) 10. Pericolo di aspirazione (Categoria 1) 45

Classi di pericolo per la salute CLP introduce il concetto di STOT Specific Target Organ Toxicity Tossicità riferita ad un preciso organo bersaglio Per esposizione singola STOT - SE Per esposizione ripetuta STOT - RE DSP: R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature alla pelle Sudano Claudia - Dipartimento di Prevenzione AslBI 46

Classi di pericolo per l ambiente? Elementi di base Tossicità acuta acquatica Degradazione (biotica o abiotica per sostanze organiche Potenziale bioaccumulo Tossicità acquatica cronica 47

Classi di pericolo per l ambiente? Che cosa cambia I parametri per la stima della tossicità acquatica (CL 50 )e della degradazione (BOD/COD) sono invariati I criteri per la stima del bioaccumulo cambiano Il limite del log K ow passa da 3 a 4 e il limite del BCF (fattore di bioconcentrazione) passa da 100 a 500 (I valori secondo 65/548/EC erano più restrittivi) 48

Classi di pericolo per l ambiente Pericolo per l ambiente acquatico Tossicità acuta Categoria 1 Tossicità cronica Categorie 1, 2, 3, e 4 Pericoloso per lo strato di ozono 49

Etichetta da DSP a CLP Elementi di comunicazione Simbolo di pericolo Pittogramma Nessuna equivalenza Avvertenza Frasi di rischio Indicazioni di pericolo Frase di sicurezza Consigli di prudenza 50

Pittogrammi Gas sotto pressione Esplosivo Corrosivo Nocivo / Irritante Dannoso per l ambiente Comburente Infiammabile Dannoso a lungo termine / Cancerogeno / Mutageno / Tossico per la riproduzione Tossico 51

Indicazioni di pericolo Consigli di prudenza Indicatori di pericolo (hazard statements) lettera H + numeri a tre cifre Consigli di prudenza (precautionary statements) lettera P +codice a tre cifre di quattro tipologie (prevenzione, reazione, conservazione e smaltimento) + eventuali condizioni d uso Frasi supplementari per criteri solo UE e non GHS EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R) 52

Effetti sulla salute criteri di classificazione Tossicità acuta orale UE Molto Tossico DL50< 25mg/kg Tossico > 25-200mg/kg Nocivo > 200-2000mg/kg 200 300 Categoria 1 DL50 /ATE < 5mg/kg Categoria 2 > 5 - < 50 Categoria 3 > 50 - < 300 Categoria 4 > 300 - < 2,000! CLP 53

Effetti sulla salute Confronto fra soglie (cut off) DSP e CLP Classificazione EU DL50 (mg/kg) Classificazione GHS/CLP T + Molto tossico 0-5 Categoria 1 T Tossico 25-50 Nocivo 200-300 5-25 Categoria 2 50-200 Categoria 3 300-2000 Categoria 4 Non classificato 2000-5000 Categoria 5 >5000 Non classificato 54

Tossicità acuta Letalità espressa come DL/CL 50 su animali Tossicità per un organo specifico STOT-SE (Specific Target Organ Toxicity Singol Exposition) Se coesistono diverse categorie per le diverse vie di esposizione, prevalgono il pittogramma e l avvertenza della più severa In genere si basa su dati su animali Per l uomo si considerano gli effetti severi a seguito di esposizione singola o ripetuta per meno di 24h, ma anche di poche esposizioni in pochi giorni La via di esposizione è indicata dalla frase di pericolo (frase H) 55

Effetti sulla salute Criteri di classificazione Corrosione/Irritazione cute Provoca gravi ustioni R35 Provoca ustioni R34 Irritante per la pelle R38! H314 Provoca gravi ustioni e danni agli occhi Cat. 1 H315 Provoca irritazione Categoria 1A Categoria 1B Categoria 1C della pelle Cat. 2 56

Effetti sulla salute Criteri di classificazione Gravi danni agli occhi / irr. oculare UE 67/548 CLP Provoca gravi lesioni oculari R41 Effetti oculari irreversibili, che persistono fino a 21 giorni,per cornea, iride o congiuntiva su 1/3 animali oppure -opacità della cornea = 3 effetti su iride> 1.5, calcolati come medie a 24, 48 and 72 ore in 2/3 animali, oppure -Osservazioni pratiche sull uomo Pericolo Provoca gravi danni agli occhi H318 Categoria 1 Irritante Irritante per gli occhi R36 Effetti reversibili entro 21 giorni: opacità della cornea (>1) effetti su iride (>1) arrossamento della congiuntiva (= 2) edema della congiuntiva (chemosi) = 2, calcolati come medie a 24, 48 and 72 ore in 2/3 animali, Attenzione Provoca grave irritazione agli occhi H319! Categoria 2

Effetti sulla salute Criteri di classificazione Sensibilizzazione cutanea e respiratoria Xn Può provocare sensibilizzazione per inalazione R42 Ipersensibilità specifica delle vie respiratorie nell uomo e/o dati positivi da studi su animali Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H334 Cat.1 Xi Può provocare sensibilizzazione per contatto cutaneo R43 Sensibilizzazione per contatto cutaneo in un numero significativo di persone o risultati positivi in test adeguati su animali Può provocare una reazione allergica cutanea H317 Cat.1! 58

Effetti sulla salute Criteri di classificazione Cancerog./Mutag./ Tox riprod. (CMR) Categoria 1 R45(R49)/ R46/R60-61 Sostanze riconosciute come C/M/R noti per l uomo Categoria 2 R45(R49)/R46/R60-61 sostanze da considerare C/M/R per l uomo H350/H340/H360 Categoria 1 Categoria 1A Categoria 1B Categoria 3 R40/R68/R62-63 Preoccupazione dovuta a possibili effetti C/M/R Categoria 2 59

Effetti sulla salute criteri di classificazione Tossicità riproduttiva UE 67/548 CLP Possibile rischio per i bambini allattati al seno R64 Può provocare danni ai bambini allattati al seno H362 Categoria aggiuntiva Le sostanze assorbite dalla madre possono interferire con l allattamento o possono essere presenti nel latte in quantità tali destare preoccupazione per la salute dei bambini allattati al seno

Effetti sulla salute Rischio per aspirazione UE 67/548 Effetti CLP Nocivo Nocivo-può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione R65 Sostanze e preparati liquidi che presentano rischio di aspirazione per l uomo a causa della bassa viscosità Categoria 1

Pericolo in caso di aspirazione Sostanze che, penetrando per via orale o nasale o, indirettamente, per rigurgitazione nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori provocano gravi effetti tossici quali polmonite chimica, danni ai polmoni, morte. Una sola categoria basata su: Evidenza sull uomo Se è un idrocarburo: viscosità cinematica = 20.5 mm 2 /s a 40 C Avvertenza: Pericolo Indicazione di pericolo : H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 62

Effetti sull ambiente acquatico criteri di classificazione SI distingue fra Tossicità acuta (1 categoria) Tossicità cronica (4 categorie) I parametri per la stima della tossicità acquatica (CL 50 ) e della degradazione (BOD/COD) sono invariati I criteri per la stima del bioaccumulo cambiano I valori secondo 67/548/EC erano più restrittivi 63

Tossicità acuta Categoria CL 50 (pesci) CE 50 *(crostacei) CrE 50 (alghe) Acuta 1 = 1 mg/l = 1 mg/l = 1 mg/l Acuta 2 >1 - =10 mg/l >1 - =10 mg/l >1 - =10 mg/l Acuta 3 >10 - =100 >10 - =100 mg/l >10-=100 mg/l mg/l Le categorie 2 e 3 del GHS non sono state recepite nel CLP * [CE50] Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della risposta massima 64

Pericoloso per lo strato di ozono Classe supplementare per UE Definizione Può presentare un pericolo per la struttura e/o il funzionamento dello strato di ozono nella stratosfera Sostanze in all. I Regolamento (CE) n. 2037/2000 Pittogramma Avvertenza Indicazioni di pericolo Nessun pittogramma Pericolo EUH059: Pericoloso per lo strato di ozono 65

Come si classifica una miscela Dati adeguati sulla miscela tal quale (obbligatori per i pericoli fisici): stessi criteri delle sostanze (si effettuano i tests) Dati non disponibili per l intera miscela Principi ponte (di assimilazione a miscele saggiate) Dati sufficienti sui componenti: Metodi di calcolo o limiti di concentrazione Ai fini di una classificazione adeguata delle miscele, occorre tenere conto delle informazioni disponibili sugli effetti sinergici e antagonistici 66

Limiti di concentrazione Sono valori di concentrazione assegnati a una sostanza che, se superati, determinano la classificazione di pericolo della miscela Generici: CUT OFF sono assegnati per alcune classi o categorie di pericolo definiti nell allegato I del CLP Specifici: sono assegnati in base ai risultati di saggi sperimentali effettuati sulla specifica sostanza e in genere sono inferiori ai limiti generici quando è dimostrato che gli effetti dovuti alla presenza della sostanza sono evidenti quando è presente nella miscela a concentrazioni inferiori a quelle indicate dai limiti generici Per le sostanze presenti in allegato VI non si applicano limiti specifici se non sono esplicitam ente indicati nelle tabelle 67

Calcolo o limiti di concentrazione Per la classificazione di tossicità acuta per la salute umana non si applicano limiti specifici perché nella formula del calcolo si usano i valori di DL/CL 50 sperimentali o la stima di tali valori (ATE) Per tutte le altre categorie di pericolosità si adottano i limiti generici o i limiti specifici qualora applicabili. Esistono comunque valori soglia (cut off) al di sopra dei quali i componenti sono considerati rilevanti, cioè da considerare ai fini della classificazione (tabella 1.1 All.I) 68

Limiti di concentrazione specifici SCLs SCLs: devono essere fissati se informazioni adeguate e attendibili indicano che un pericolo di una sostanza in miscela è presente al di sotto della soglia generica Per la classificazione di pericolo per l ambiente acquatico può essere attribuito un fattore moltiplicatore M equivalente a un limite di concentrazione specifico I Fattori M e i SCLs sono riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 all.vi sono assegnati a una sostanza come soglie minime per classificare le miscele che la contengono 69

Valori soglia generici

Miscele: Mutageni e Cancerogeni Ingrediente classificato Categoria 1A M/C Categoria 1B M/C Categoria 2 M/C Categoria 1A 0.1 Categoria 1B 0.1% Categoria 2 1.0% [Nota 1] Nota: I limiti di concentrazione nella tabella si applicano ai solidi e ai liquidi (p/p) e ai gas (v/v) Nota 1: Se una sostanza C di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza. 71

Miscele: Tossici per la Riproduzione Repro categoria 1A Conc.> 0.3% Repro categoria 1B Conc. > 0,3% Repro categoria 2 Conc. > 3% [Nota 1] Avente effetti sull allattamento o attraverso l allattamento Conc. > 0,3% Nota: I limiti di concentrazione nella tabella si applicano ai solidi e ai liquidi (p/p) e ai gas (v/v) 72

Miscele: Sensibilizzazione cutanea/respiratoria ingredienti classificati come: Concentrazione limite per la classificazione della miscela come: Sensibilizzante pelle Sensibilizzante respiratorio Solidi/liquidi Gas Sensibilizzante cutaneo 0.1% (notazione in etichetta e SDS obblig) 1% Sensibilizzante respiratorio 0.1% (notazione in etichetta e SDS obblig.) 0.1% (notazione in etichetta e SDS obblig) 1.0% 0.2% 73

Miscele: Corrosivi e Irritanti Una miscela che contiene una sostanza corrosiva di categoria 1 si classifica corrosiva a partire da una concentrazione pari al 5% e non più al 10% Una miscela che contiene una sostanza irritante si classifica irritante a partire da una concentrazione pari al 10% e non più al 20% 74

Miscele pericoloso per ambiente - Fattore M Quando una sostanza è classificata nella categoria 1 acuta o cronica è necessario indicare un appropriato fattore moltiplicativo M M: definisce il limite di classificazione specifico (SCL) per l ambiente Si usa il fattore M indicato per le sostanze in all.vi. Se non è indicato si deve ricavarlo dal valore della CL 50 per poter applicare le formule del metodo della somma Somma dei componenti classificati come % Acuta 1 x M 25% Acuta 1 Classificazione miscele 75

Fattore M per le sostanze altamente tossiche L(E)C 50 M (fattore di moltiplicazione) 0.1 < L(E)C 50 1 1 0.01 < L(E)C 50 0.1 10 0.001 < L(E)C 50 0.01 100 0.0001 < L(E)C 50 0.001 1000 0.00001 < L(E)C 50 0.0001 10000 76

Banca Dati dei Preparati Pericolosi Art. 45: Gli stati membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria In Italia già attiva presso l Istituto Superiore di Sanità istituita dal D.Lgs 65 del 14 marzo 2003 (ex normativa sulla classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi) 77

Quando si etichetta? Quando si immettono sul mercato Sostanze e Miscele classificate Pericolose Inoltre Sono previste frasi aggiuntive speciali se contengono: EUHXXX Piombo, cianoacrilati, cementi, isocianati, composti epossidici, cloro attivo, cadmio, sensibilizzanti, idrocarburi alogenati. Quando si immettono in commercio Articoli esplosivi 78

Quando si etichetta? Si applica l'etichetta anche nell'imballaggio delle miscele classificate come non pericolose, non destinate alla vendita al pubblico, ma contenenti > 0.1% di sensib. pelle e respirat. cat 1 e 1B (2 ATP), carc. cat 1A, 1B e 2, repro cat 1A,1B e 2 o effetti per allattamento; > 1% (non gas) e 0.2% (gas) di sost. pericolosa per altri tipi di pericolo o con limiti per ambienti di lavoro Reca l indicazione di rischio EUH210:scheda di sicurezza disponibile su richiesta 79

Chi etichetta? Produttore (solo di sostanze), Importatore, Utilizzatore a Valle (anche il Formulatore è un DU) o il Distributore che immette sul mercato sostanze o miscele pericolose o articoli esplosivi. Il distributore o l utilizzatore a valle possono usare le classificazione fatta dal fornitore se non cambiano la composizione. N.B.. Un distributore o un consumatore non sono DU. Il distributore immagazzina o vende sostanze o miscele per conto terzi 80

Requisiti dell Etichetta L etichetta può essere stampata direttamente sull imballaggio o apposta solidamente su di esso (se l imballaggio non lo consente anche etichette pieghevoli o cartellini pendenti ) L etichetta può rispettare contemporaneamente il CLP e le norme del trasporto Deve essere scritta in italiano, ma può essere multilingue purchè sia leggibile Può contenere informazioni relative ad altre norme (biocidi, fitosanitari, detergenti etc.) 81

Contenuto dell etichetta 1. Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori 2. Quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel contenitore se non è indicata altrove sull imballaggio; 3. Identificatori del prodotto (nome e numeri) 4. Pittogrammi di pericolo 5. Avvertenze di pericolo 6. Indicazioni di pericolo 7. Consigli di prudenza 8. Informazioni supplementari 82

Confronto etichette DSP e CLP Simboli Estremamente /facilmente infiammabile Pittogrammi Indicazioni di rischio Esplosivo Comburente Nocivo/Irritante Molto Tossico/ tossico Corrosivo Avvertenze Indicazioni di pericolo Pericolo Attenzione H%%% EUH%%% Frasi di rischio R%% Consigli di Prudenza P%%% Consigli di Prudenza S%% 83

Esempio di Etichetta CLP 84

Codifica per frasi di pericolo Alle indicazioni di pericolo é assegnato un codice univoco alfanumerico che consiste in una lettera e tre numeri : La lettera H (per hazard statement ) Un numero che indica il tipo di pericolo 2 per pericoli fisici; 3 pericoli per la salute: 4 pericoli per l ambiente; Due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale di pericoli quali l esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), etc. H2 H3 H4 00 00 00 Pericolo fisico Pericolo per la salute Pericolo per l ambiente 85

Informazioni supplementari sui pericoli Si applicano a sostanze e miscele già classificate per altri tipi di pericoli: EUH001 «Esplosivo allo stato secco» EUH006 «Esplosivo a contatto o senza contatto con l aria» EUH014 «Reagisce violentemente con l acqua» EUH018 «Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile». EUH019 «Può formare perossidi esplosivi» EUH044 «Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato» EUH029 «A contatto con l'acqua libera un gas tossico» EUH031 «A contatto con acidi libera un gas tossico» EUH032 «A contatto con acidi libera un gas altamente tossico» EUH066 «L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle» EUH070 «Tossico per contatto oculare» EUH071 «Corrosivo per le vie respiratorie» 86

Codifica per consigli di prudenza Ai consigli di prudenza é assegnato un codice univoco alfanumerico che consiste in una lettera e tre numeri: Lettera P (per precautionary statement ) Un numero che indica il tipo di precauzione da adottare 2 per Prevenzione; 3 per Risposta : 4 per Immagazzinamento 5 per Eliminazione Due numeri corrispondono ai numeri sequenziali P1 00 Generale P200 Prevenzione P300 Risposta P400 Immagazzinamento P500 Eliminazione 87

Precedenza dei simboli Se è presente il pittogramma per il trasporto si omette quello corrispondente per lo stesso tipo di pericolo previsto dal CLP 88

Scheda di dati di sicurezza La SDS mantiene la sua funzione di strumento destinato all utilizzatore professionale deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Reach, Allegato II, Introduzione). E già il principale meccanismo per la circolazione dell informazione sulla sicurezza lungo la catena d approvvigionamento di sostanze e preparati, è lo strumento usato per comunicare agli utenti a valle i pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12) e le misure per la gestione del rischio (sez. 8) Titolo IV e all. II Regolamento REACH 89

CLP e registrazione REACH Sostanze registrate prima del 1-12- 2010 devono riportare C&L secondo il vecchio sistema e possono riportare C&L secondo CLP Sostanze registrate tra 1-12-2010 e 1-6-2015 devono riportare C&L secondo entrambi i sistemi Sostanze registrate dopo il 1-6-2015 devono riportare C&L secondo CLP 90

CLP - IMABALLAGGIO L articolo 35 del regolamento CLP comprende le prescrizioni in materia di imballaggio riportate dalla DSD/DPD che, insieme alle disposizioni di etichettatura, devono essere prese attentamente in considerazione quando un imballaggio contiene una sostanza o una miscela pericolosa 91

Disposizioni CLP di imballaggio di sostanze e miscele Tali prescrizioni servono ad assicurare che: l imballaggio sia concepito, realizzato e chiuso in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; i materiali che costituiscono l imballaggio e la chiusura non vengano deteriorati dal contenuto e non formino con questo composti pericolosi; 92

Disposizioni CLP di imballaggio di sostanze e miscele tutte le parti dell imballaggio e della chiusura siano solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento; gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato siano progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto; se fornito al pubblico, l imballaggio non attiri o risvegli la curiosità dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore 93

Disposizioni CLP di imballaggio di sostanze e miscele SEMPLIFICAZIONI: Nei casi in cui il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento si riferiscono allo stesso pericolo contemplato dalle norme per il trasporto di merci pericolose (ADR, IATA, IMDG), il pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal presente regolamento possono non figurare sull'imballaggio esterno. 94

Disposizioni CLP di imballaggio di sostanze e miscele TUTTAVIA: Quando l'imballaggio esterno di un collo non è soggetto alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sia l'imballaggio esterno che quello interno, nonché l'eventuale imballaggio intermedio, sono etichettati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se l'imballaggio esterno permette di vedere chiaramente l'etichettatura dell'imballaggio interno o di quello intermedio, l'imballaggio esterno può non essere etichettato. 95

Disposizioni CLP di imballaggio di sostanze e miscele Per le sostanze e le miscele che devono essere fornite al pubblico, il CLP dispone norme per: l utilizzo di una chiusura di sicurezza per i bambini (Child-resistant fastening - CRF), cfr. sezione 3.1 dell allegato II; l utilizzo di avvertenze di pericolo riconoscibili al tatto (Tactile warnings of danger - TWD), cfr. sezione 3.2 dell allegato II. 96

Lo smaltimento delle scorte C.M. 5/11/09 recante modalità di smaltimento scorte delle sostanze immesse sul mercato con etichette non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009. si dispone che 1. A partire dalla data del 1 dicembre 2010 i sei mesi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni concernente lo smaltimento delle scorte delle sostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE) n.1272/2008, non sono più concessi in quanto non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009. 2. A partire dalla data del 1 dicembre 2010 le scorte non esaurite delle sostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE) n.1272/2008, devono essere ritirate dal commercio 97

Attuazione del Regolamento ART. 46: Gli Stati Membri adottano ogni misura necessaria compresa l istituzione di un sistema di controlli ufficiali, affinché non siano immesse sul mercato sostanze e miscele che non siano state classificate, etichettate, notificate e imballate in conformità del presente regolamento ART. 47: Gli Stati Membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di inosservanza del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché il presente regolamento sia applicato. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. D.Lgs. n. 186 del 27 ottobre 2011 98

Help desk italiano http://www.iss.it/cnsc/help/index.php?lang=1&tipo=11 Risponde a quesiti relativi alla applicazione del CLP e quesiti misti riguardanti anche REACH (quando i quesiti sono specifici per il REACH sono inviati all Helpdesk REACH presso il Ministero dello Sviluppo economico) 99

CLP link http://echa.europa.eu/clp_it.asp http://www.iss.it/binary/cnsc/cont/glossario_clp.pdf http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_documen t/clp_labelling_it.htm?time=1322690545 http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/ pg_7_clp_notif_it.pdf 100

Centro Nazionale Sostanze Chimiche www.iss.it/cnsc/ 101

Ricadute sulle normative correlate Norme che fanno riferimento a criteri di classificazione secondo le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE Seveso (D.Lgs. 334/1999 e sm.i.) Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) Biocidi Fitosanitari 102

Biocidi e Fitosanitari Le sostanze disciplinate dalla direttiva 98/8/CE (DB) relativa ai biocidi o dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio (DPF) relativa ai prodotti fitosanitari sono di norma soggette alla classificazione e all etichettatura armonizzate per tutte le proprietà pericolose 103

Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro necessità di valutare lo svolgimento di nuove analisi dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici ; necessità di formare e informare i Lavoratori circa i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose; variazione del documento di Valutazione del rischio chimico necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal CLP. 104