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Il Controllo a distanza e le nuove tecnologie dalla L.300/1970 ai più recenti provvedimenti del Garante della Privacy L esperienza amministrativa Bologna - Hotel Europa - 11 maggio 2007

Il Controllo a distanza dei lavoratori Art. 4, L. 300/1970 ( statuto dei lavoratori ) (comma 1): E` vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori. a quale fine?

Art. 4 L. 300/1970 (comma 2): Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita` per l'uso di tali impianti. Bilanciamento dei diritti costituzionali tutelati: -riservatezza; -Libera iniziativa economica e tutela della proprietà.

Art. 4 L. 300/1970 Rimedi amministrativi: (comma 4): Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4 L. 300/1970 Sistema sanzionatorio Divieto di controllo a distanza come finalità Art. 38 L. 300/70: a.- ammenda da 154 a 1.549 o arresto da 15 gg. a 1 anno; b.- ammenda e arresto. Bilanciamento degli interessi delle parti Prescrizione obbligatoria Art. 15 D.Lgs. 124/2004...declassamento a sanzione amm.va se non c è il dolo specifico della finalità del controllo a distanza Accordo sindacale o, in mancanza, Autorizzazione Ispettorato del Lavoro (oggi Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispettivo) Inutilizzabilità della prova acquisita Illecitamente anche nel giudizio civile (Cass., sez. lav., n. 8250/2000)

D.Lgs. 626/94 Allegato VII: Prescrizioni minime utilizzo videoterminali 3.- Interfaccia Elaboratore-Uomo nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all insaputa dei lavoratori. Apparato sanzionatorio (art. 89 D.Lgs. 626/94): Per il datore di lavoro arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.131. Prescrizione Obbligatoria PRINCIPI GIURIDICI: 1.- la scelta dei software aziendali corrisponde al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (art. 2094 c.c.); 2.- il lavoratore ha diritto ad una preventiva informazione (All.to VII, D.Lgs. 626/94).

I diversi beni tutelati: Statuto dei lavoratori e deliberazioni del Garante Art. 4, L. 300/1970: Vieta: il controllo a distanza dei lavoratori (telecontrollo), come finalità dell azione del datore di lavoro, e comunque lo regolamenta se le finalità sono tecnico-produttive e di tutela dei beni aziendali (es. antitaccheggio); Caratteristica del comportamento vietato: contestualità rispetto all attività Lavorativa. (non è vietato contare i pezzi prodotti da un lavoratore al tornio a fine turno). Il controllo non deve ledere altri diritti della personalità del lavoratore. Deliberazioni del Garante: Tutela: la riservatezza dei cittadini in quanto lavoratori di una azienda sottoposti al potere organizzativo e direttivo (anche disciplinare) del datore di lavoro. Caratteristica del comportamento vietato: prima, durante e dopo la prestazione Lavorativa; l ottica è la tutela a tutto tondo di un diritto della personalità, non il divieto di uno specifico comportamento che costituisce reato.

Caso 1: Grande azienda di Servizi Oggetto: installazione su automobili aziendali di un sistema a rilevazione satellitare GPS; Finalità: Ottimizzare gli interventi di manutenzione sul territorio e rispondere in tempo reale alle esigenze di pronto intervento. Autorizzazione: sì; accordo OO.SS.: no. Caratteristiche e Prescrizioni: 1.- informazione preventiva a tutti i lavoratori; 2.- la modalità normale consente la registrazione del percorso, ma allo stesso non è associata la targa del veicolo, bensì un numero casuale; 3.- la modalità pronto intervento consente, da subito la rilevazione della sola ultima posizione senza registrazione del percorso, e consente anche il passaggio da una modalità all altra, mediante doppia pass-word (scelta dei lavoratori più esperti e della minore distanza dal cliente). 4.- dispositivo luminoso sull auto che si accende nel momento in cui sta per attivarsi la rilevazione satellitare.

Caso 2: Cooperativa sociale. Oggetto: Dotazione di terminale portatile palmare a assistenti domiciliari per cure a malati terminali presso le loro abitazioni. Registrazione di inizio e fine attività mediante scheda elettronica in possesso del malato; Finalità: Monitorare ex post la congruità dei tempi di cura, molto importanti per questo tipo di malati, molto gravi ma non ricoverati presso strutture ospedaliere; Autorizzazione: sì; accordo OO.SS.: no. Caratteristiche e Prescrizioni: 1.- divieto di registrazione degli spostamenti tra una visita domiciliare e l altra; 2.- cancellazione delle registrazioni dopo congruo periodo per le verifiche.

Caso 3: Banche Oggetto: Registrazione telefonica degli ordini impartiti dagli investitori per le operazioni di intermediazione mobiliare (acquisto e vendita di titoli). Delibera CONSOB n. 11522 del 1.7.98.; Finalità: Registrazione del contratto stipulato oralmente mediante il telefono, ai fini della prova dell ordine del cliente investitore. Autorizzazione: sì; in assenza delle R.S.U.. Caratteristiche e Prescrizioni: 1.- informazione preventiva a tutti i lavoratori; 2.- atto volontario del dipendente sul telefono (funzione registrazione); 3.- registrazione su unico server nazionale, e consultazione solo sulla base di contestazioni da parte del cliente.

Caso 4: Società di gestione sale cinematografiche Oggetto: installazione telecamere interne e esterne ai cinema. Finalità: Tutela del patrimonio aziendale (furti) e sicurezza dei lavoratori (rapine, vandalismo). Autorizzazione: sì; presenza R.S.U.: no. Caratteristiche e Prescrizioni: 1.- informazione preventiva a tutti i lavoratori; 2.- visione delle registrazioni solo sulla base di reati avvenuti con doppia chiave di accesso al locale; 3.- cancellazione automatica delle immagini registrate dopo 24 ore.

Caso 5: Grande società di trasporti Oggetto: installazione sui camion dei trasportatori di un sistema a rilevazione satellitare GPS; Finalità: Sicurezza per il mezzo, per il carico, e per gli autisti (rapine); Caratteristiche e Prescrizioni: 1.- informazione preventiva a tutti gli autisti delle ditte di trasporto; 2.- la visualizzazione del percorso avviene presso la centrale operativa dell azienda installatrice; 3.- l autista può con azione volontaria azionare o staccare il rilevamento satellitare che avviene mediante apposito apparecchio GPS; in caso di furto in costanza di disattivazione del sistema, il fatto costituisce grave inadempimento del contratto di trasporto con conseguente responsabilità risarcitoria; 4.- lo scambio di informazioni avviene sempre esclusivamente tra l autista e la centrale operativa della ditta installatrice specializzata.

Il caso classico: Grande catena commerciale Oggetto: installazione di telecamere con registrazione elettronica nei supermercati; Finalità: Tutela del patrimonio aziendale (furti); Autorizzazione: sì; accordo OO.SS.: no. Caratteristiche e Prescrizioni: 1.- informazione preventiva a tutti i lavoratori; 2.- registrazione nella sede centrale mediante invio dalle sedi periferiche via ISDN delle registrazioni; visione con doppia password solo in caso di rapina; 3.- visione nelle sedi periferiche con doppia chiave del locale di registrazione (o armadio blindato) solo a seguito di fatto delittuoso; 4.- installazione di un indicatore luminoso nella singola telecamera quando in azione (no attività continuativa dela telecamera); 5.- in tutte le sedi avviene la cancellazione automatica delle immagini dopo 24 ore.